Protocollo recante modifica della convenzione Europol e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti - Trattato, Bruxelles, 28 novembre 2002

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Unione europea

2002 diritto diritto Protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea

PROTOCOLLO

recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le alte parti contraenti della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione europea, il Consiglio mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.
(2) È necessario fissare norme per disciplinare tale partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tali norme dovrebbero riguardare il ruolo che avranno gli agenti dell'Europol nelle suddette squadre, lo scambio di informazioni tra l'Europol e la squadra investigativa comune nonché la responsabilità non contrattuale per i danni provocati dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.
(3) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea, devono essere adottate misure che consentano all'Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici.
(4) È necessario modificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, affinché l'immunità riguardo a dichiarazioni verbali o scritte e atti compiuti da membri del personale dell'Europol nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non si estenda alle attività svolte in qualità di partecipanti alle attività delle squadre investigative comuni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
La convenzione Europol è modificata come segue:
1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono inseriti i seguenti punti:
"6. partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 3 bis;
7. chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici, conformemente all'articolo 3 ter."
2) Sono inseriti i seguenti articoli nella convenzione Europol:
a)
"Articolo 3 bis
Partecipazione alle squadre investigative comuni
  1. Gli agenti dell'Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni(1) ovvero ai sensi dell'articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtù dell'articolo 2. Gli agenti dell'Europol possono prestare assistenza, entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 3. Essi non prendono tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.
  2. La partecipazione degli agenti dell'Europol a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo tra il direttore dell'Europol e le autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra in questione con il coinvolgimento delle unità nazionali. Le norme che disciplinano siffatti accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
  3. Gli agenti dell'Europol svolgono i propri compiti sotto la guida del direttore della squadra secondo le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2.
  4. Conformemente all'accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell'Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di raccolta di informazioni, di cui all'articolo 6. In caso di collegamento diretto, l'Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e gli Stati membri che hanno fornito l'informazione.
  5. Le informazioni ottenute, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, da un agente dell'Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato alle condizioni previste dalla presente convenzione.
  6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni di cui al presente articolo, gli agenti dell'Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili."
b)
"Articolo 3 ter
Richiesta da parte dell'Europol di avviare indagini penali
1. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell'Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente esaminarle. L'Europol dovrebbe essere informato dell'avvio dell'indagine richiesta.
2. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta dell'Europol, esse informano l'Europol della loro decisione e dei motivi che l'hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi:
i) perché in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o
ii) perché metterebbero così a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone.
3. Le risposte alle richieste dell'Europol di svolgere indagini in determinati casi e i risultati delle indagini da comunicare all'Europol dovrebbero essere trasmessi attraverso le autorità competenti degli Stati membri conformemente alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale.
4. In base a un accordo di cooperazione che sarà firmato con l'Eurojust, quando l'Europol presenta una richiesta di avviare indagini penali, esso ne informa l'Eurojust."
c)
"Articolo 39 bis
Responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni
  1. Lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell'Europol abbiano causato danni nell'assistere a misure operative a norma dell'articolo 3 bis, provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
  2. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, l'Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi disaccordo tra lo Stato membro e l'Europol relativo al principio o all'importo del rimborso deve essere sottoposto al consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi."
3) All'articolo 28, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti:
"1 bis. definisce, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 3 bis, paragrafo 2);"
"21 bis. delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol per quanto riguarda la responsabilità per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 39 bis)".
Articolo 2
All'articolo 8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, è aggiunto il seguente paragrafo: "4. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunità di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni."
Articolo 3
  1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
  2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
  3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.
Articolo 4
  1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
  2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
  3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
  4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
  5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4, della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.
Articolo 5
  1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
  2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.

Seguono le firme

(1) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.