R.D.L. 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie

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Regno d'Italia

1922 diritto diritto R.D.L. 17 ottobre 1922, n. 1353 Intestazione 21 maggio 2013 75% Da definire

concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie
1922
G.U. di pubblicazione: 28 ottobre 1922, n. 254


VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA


Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, 17 dicembre 1920, n. 1788, 8 settembre 1921, n. 1319; e il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di Commissari generali civili per la Venezia Giulia o per la Venezia Tridentina e l'ufficio di Commissario civile in Zara, sono soppressi

Senza pregiudizio della definitiva circoscrizione delle nuove Provincie e delle ulteriori disposizioni concernenti l'estensione della legislazione del Regno ed ogni forma di assetto amministrativo, l'esercizio dell'autorità politica provinciale nei territori annessi è affidato ai prefetti del Regno, che avranno sede a Trento con giurisdizione nella Venezia Tridentina, a Trieste con giurisdizione nella Venezia Giulia e a Zara con giurisdizione nel territorio dalmato annesso.

Art. 2.

I commissari civili per i distretti politici assumono la denominazione di sottoprefetti, ferme restando le competenze e le circoscrizioni attuali.

Dove, a' sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, sia stato istituito per determinate circoscrizioni l'Ufficio di vice commissario generale civile, le funzioni ad esso delegate, che potranno essere modificate con decreto del ministro dell'interno, saranno affidate ad un vice prefetto.

Art. 3.

È applicabile nei territori annessi la disposizione dell'art. 8 dei testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 4.

L'Ufficio centrale per le nuove Provincie, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso.

In quanto ciò non sia già avvenuto, gli affari dell'Amministrazione centrale per le nuove Provincie sono attribuiti ai Ministeri competenti per ragione di materie.

Tale passaggio, nel termine massimo del 31 dicembre prossimo, avverrà colle modalità stabilite con decreti del presidente del Consiglio, di concerto con i ministri interessati.

Con gli stessi decreti sarà disposta la destinazione ai vari Ministeri dei funzionari sinora addetti all'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

Art. 5.

Anche dopo il passaggio degli affari delle nuove Provincie ai singoli Ministeri, la competenza delle predette autorità sia per l'amministrazione politica, sia per ogni altro ramo di amministrazione, resta regolata dalle leggi ed altre norme vigenti per le singole materie nelle nuove Provincie.

Art. 6.

Salva la vigilanza che spetta al prefetto sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e salvi i provvedimenti che in caso di urgenza egli ritenga indispensabili nei diversi rami di servizio, tutti gli organi delle altre Amministrazioni statali passano alla diretta dipendenza dei ministri competenti.

Con decreti dei ministri competenti, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, saranno date le disposizioni esecutive che risultassero necessarie.

Art. 7.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro di concerto con il presidente del Consiglio e con i ministri interessati, saranno presi i provvedimenti relativi alle spese dei vari servizi nelle nuove Provincie dai fondi inscritti al capitolo n. 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, finchè in base all'art. 11 del disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (legge 22 agosto 1922, n. 1169) non siasi provveduto al trasporto dei fondi necessari agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Art. 8.

Le Commissioni consultive istituite con il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319, per la sistemazione dei territori annessi continuano a funzionare secondo le norme in vigore.

Le Commissioni consultive di Trieste, Trento e Zara sono presiedute dai prefetti.

Il presidente della Commissione consultiva centrale è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni che contrastino con le norme del presente decreto, che avrà attuazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI — PARATORE.


Visto, il guardasigilli: ALESSIO.