R.D. 15 ottobre 1870, n. 5929

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Regno d'Italia

1870 diritto diritto R.D. 15 ottobre 1870, n. 5929 Intestazione 5 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 18 ottobre 1870, n. 287


RELAZIONE del Ministro dell’Interno a S. M. in udienza del 15 ottobre 1870.

SIRE,

Le cinque provincie che componevano lo Stato pontificio, ora felicemente restituite alla patria comune, contano, secondo l’ultimo censimento officiale, una popolazione di 672,741 abitanti, dei quali 321,109 appartengono alla provincia di Roma ed alla sua Comarca, 143,975 alla provincia di Frosinone, tolto il distretto di Pontecorvo aggregato fino dal 1860 alla provincia di Caserta, 128,311 alla provincia di Viterbo, 61,010 a quella di Velletri, e 18,836 all’altra di Civitavecchia.

Estendendosi a dette provincie la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, il Ministero ha dovuto considerare se convenisse lasciar sussistere, o modificare in parte, quella circoscrizione territoriale e amministrativa, oppur se fosse opportano riunire le altre provincie a quella di Roma, e dopo accurato esame ha dovuto riconoscere che nè la conservazione di quella circoscrizione, nè la parziale modificazione di essa eran consigliate dal numero della popolazione e dalle condizioni speciali di quelle provincie.

Eccettuata in fatti la provincia di Roma, la quale benchè più popolata delle altre, tuttavia avrebbe un numero di abitanti inferiore, ed un territorio più ristretto di molte altre provincie del Regno, che pur non hanno l’importanza di quella di Roma, le altre quattro provincie di Viterbo, Civitavecchia, Frosinone e Velletri non hanno nè per estensione territoriale, nè per numero di abitanti, nè per condizioni economiche, elementi sufficienti di vita propria ed autonoma.

Le condizioni di quel territorio un dì sì ferace e popolato, ora in gran parte, nella plaga marina, malsano, incolto e deserto, esigono grandiosi lavori e di prosciugamenti e di strade, per restituirlo alla sua prosperità, anche in ragione della maggior importanza che va ad acquistar Roma, nè agli aggravi che anche in questo rapporto dovranno in parte esser sostenuti dalle provincie, potrebbero supplire le attuali ristrette aggregazioni provinciali.

La modificazione parziale della circoscrizione di quelle provincie avrebbe portato necessariamente alla soppressione delle due più piccole, quelle di Civitavecchia e Velletri, per accrescere di poco il teriitorio e la popolazione delle altre di Frosinone e Viterbo; ma era questo un provvedimento che mentre faceva mancare lo scopo che il Ministero si proponeva colla costituzione di una vasta provincia, presentava ancora maggiori inconvenienti.

L’aumento di territorio e di popolazione non sarebbe stato tale da far variare sostanzialmente le condizioni delle due nuove provincie, mentre quella di Roma sarebbe rimasta pur sempre piccola e debole.

Non poteva inoltre disconoscersi che se, per costituire la provincia di Roma non era a temersi che il sagrifizio di quelle autonomie, potesse suscitare gelosie e rancori, atti a turbare quella mirabile concordia, di che si ebbe testè splendida prova, altrettanto non avrebbe potuto sperarsi quando un tale sagrifizio avesse dovuto contribuire a mantenere l’autonomia di provincie, di poco prevalenti a quelle che rimarrebbero soppresse.

La riunione adunque delle altre provincie a quella di Roma non sposta sensibilmente alcun interesse, mantiene e rafforza i rapporti che a quella le collegano, e contribuisce alla costituzione di una vasta ed importante provincia qual è quella di Roma destinata ad essere la capitale d’Italia, e quale è necessaria perchè possa contribuire al miglioramento morale ed economico di quelle popolazioni.

Sono queste le considerazioni che determinano la proposta, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di V. M. per riunire le altre provincie a quella di Roma, la quale rimarrebbe costituita con cinque Circondari, che conservano la circoscrizione delle provincie attuali.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Visto l’art. 82 dello Statuto del Regno;

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1870, numero 5903;

Visto l’altro decreto in data di questo giorno col quale si pubblica nelle provincie romane la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato A, num. 2248;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell’Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio delle provincie romane costituisce la Provincia di Roma, la quale è divisa in cinque circondari:

1. Di Roma;

2. Di Viterbo;

3. Di Frosinone;

4. Di Velletri;

5. Di Civitavecchia.

Art. 2.

Rimangono aggregati:

1. Al Circondario di Roma i comuni dipendenti dagli attuali governi di Roma, Albano, Arsoli, Bracciano, Campagnano, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Frascati, Genazzano, Genzano, Monterotondo, Marino, Palestrina, Palombara, Tivoli, S. Vito, Subiaco.

2. Al Circondario di Viterbo i comuni dipendenti dagli attuali governi di Viterbo, Acquapendente, Bagnorea, Civitacastellana, Montefiascone, Nepi, Orte, Ronciglione, Sutri, Toscanella, Valentano, Vetralla.

3. Al Circondario di Frosinone i comuni dipendenti dagli attuali governi di Frosinone, Alatri, Anagni, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Guarcino, Monte S. Giovanni, Paliano, Piperno, Sonnino, Vallecorsa, Veroli.

4. Al Circondario di Velletri i comuni dipendenti dagli attuali governi di Velletri, Cori, Segni, Sezze, Terracina, Valmontone.

5. Al Circondario di Civitavecchia i comuni dipendenti dagli attuali governi di Civitavecchia, Corneto, Manziana.

Art. 3.

Sarà provveduto con separato decreto per la liquidazione delle attività e passività patrimoniali delle provincie soppresse.

Art. 4.

È data facolta al Luogotenente del Re di repartire in ragione di popolazione il numero dei consiglieri provinciali, da eleggersi nei Governi che verranno designati.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore col giorno 5 novembre 1870.

Però si procederà alla elezione soltanto dei consiglieri della nuova Provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.