Regno di Sardegna - Legge 23 giugno 1854 (Vittorio Emanuele II)

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Regno di Sardegna

1854 Indice:Statuto fondamentale del regno.pdf Diritto Diritto Legge 23 giugno 1854 Intestazione 14 febbraio 2011 100% Diritto

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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO

E DI GERUSALEMME DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:


(Il nome del Re, ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà controsegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell’apertura della Sessione parlamentare, immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli atti del Governo. [p. 24 modifica]

Esse saranno senz’altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all’uso dei comuni in cui parlasi tale lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente, col visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5. La Stamperia Reale consegnerà un esemplare di ogni foglio della raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione di una legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione, per l’effetto contemplato dall’articolo precedente, prenderà data dal giorno in cui il giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, colla indicazione del numero progressivo della raccolta nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. I Decreti Reali che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei Decreti Reali [p. 25 modifica]contemplati dall’art. 6 della presente legge, saranno, a diligenza del Guardasigilli, consegnati agli Archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9. Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1854.



VITTORIO EMANUELE


U. Rattazzi.