Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo V

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Titolo V

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TITOLO V.


Delle piazze de’ Notai.


1.

Maria Jo. Bapt.
9. Aug. 1679.
Rex Car. Em.
1. Aug. 1732. &
11. Jul. 1744.

I


Nfinoattantochè sussisteranno le piazze de’ Notai in quelle parti degli Stati, per cui si sono alienate, saranno le medesime ereditarie, alienabili per maschj, e femmine, come cosa libera, e commerciabile, eccettochè ne fosse vitalizia la concezione.

2.

Sarà detto uffizio privilegiato a favore de’ proprietarj, senzachè possa essere mai vincolato ad alcun fidecommisso, nè soggetto a veruna sorta d’ipoteca, o debito, quantunque privilegiato, salva l’ipoteca a favore de’ creditori anteriori all’acquisto sopra il prezzo dell’uffizio.

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3.

Non cadrà nella pena della confiscazione eccetto ne’ delitti di lesa Maestà in primo, o secondo grado.

4.

Non sarà sottoposto ad alcuna pignorazione, od esecuzione per qualsivoglia causa, o debito, né anche sussidiariamente, salvo a favore di quelli, che avessero prestato il danaro per l’acquisto di esso, e dopo questi per il pagamento del dritto d’insinuazione, o che vi sia preceduto il consenso speciale del possessore.

5.

Rex Car. Em.Le vendite, che fi facessero di tal uffizio per l’interesse de’ pupilli, o de’ minori, così pure gli affittamenti, che se ne facessero da qualunque proprietario, dovranno seguire nella forma dalle Regie Costituzioni rispettivamente prescritta per le vendite, e per gli affittamenti degli stabili.

6.

Maria Jo. Bap.
Rex Car. Em. ibid.

Rex. Car. Em.
Sarà lecito a chicchessia di acquistare una, o più di dette piazze, tanto per esercitare da se stesso, che per contrattarle, o farle esercitare da’ sostituiti; professando però egli medesimo il Notariato, dovrà dichiarare nelle matricole a quale di dette piazze sia affetto il suo esercizio.

7.

Maria Jo. Bap.
9 Aug. 1679
Rex Car. Em.
1. Aug. 1732. &
11. Jul. 1744.
A’ proprietarj delle piazze sarà permesso di contrattarne l’esercizio con quelle persone, che stimeranno, e di convenire con esse di una certa mercede, o partecipazione degli emolumenti, come loro piacerà.

8.

Rex Car. Em.Sarà il proprietario per ogni, e qualunque suo sostituito, od altri, che per esso eserciti, civilmente tenuto verso il Tabellione per que’ contratti, che non si troveranno a questo consegnati, e conseguentemente per le spese necessarie a far seguire l' [p. 12 modifica]insinuazione degli atti, e contratti lasciati dal Notaio defunto, od assente, da cui era esercitata la piazza.

9.

Spetterà a’ Giusdicenti ordinarj il compellire i sostituiti, ed affittavoli al pagamento de’ fitti, delle mercedi, e degli emolumenti convenuti, ed il conoscere sul finimento, o risoluzione degli affittamenti; ma se i proprietarj agiranno, acciocché questi facciano fede d’aver insinuati gli atti, e contratti per essi rogati, o dopo dichiarata dall’ordinario la risoluzione dell’affittamento, intenderanno, che a’ medesimi sia inibito l’esercizio della loro piazza, s’indirizzeranno alla Camera de’ Conti, la quale potrà commettere a’ Conservatori, o Delegati del Tabellione, acciocché vi provvedano sommariamente.