Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo VI

Da Wikisource.
Titolo VI

../Titolo V ../Titolo VII IncludiIntestazione 26 agosto 2013 100% diritto

Titolo V Titolo VII
[p. 12 modifica]

TITOLO VI.


Degli obblighi de’ Notai nel rogito degli atti,
e contratti.


1.

Car. Em. I.
28. April. 1610.

E
Sprimeranno i Notai negli atti, e contratti il nome del padre de’ contraenti con ispecificazione se vivo, o morto, e la patria, ed abitazione di essi, e de’ testimonj sotto pena di lire venticinque, spiegando l’abitazione anche rispetto a coloro, che dimorano nella propria patria.

2.

Car. Em. I.
28. April. 1610.
Rex Car. Em.
30. Januar. 1739.
16. Mar. 1742.
Nel ricever atti, e contratti sottoposti all’insinuazione vi apporranno nel principio in carattere disteso, e non in cifra, né con abbreviature l’anno, mese, giorno, e luogo, dove saranno ricevuti, e stipulati, e negli atti, e contratti portanti ipoteca per maggior sicurezza dell’anteriorità esprimeranno individualmente anche l’ora, se si potrà, od almeno spiegheranno se avanti, o dopo il mezzo giorno sotto la pena espressa nel §. precedente, nella quale incorreranno altresì gli Attuari, e Segretari de’ Tribunali, che negli atti giudiziali soggetti all’insinuazione, i Segretari delle Comunità, che negli atti [p. 13 modifica]comunitativi importanti ipoteca, non faranno come avanti menzione anche dell’ora, in cui sono seguiti.

3.

Si esprimeranno altresì ne’ contratti in carattere disteso, e non in cifra le somme cadenti nell’obbligazione, liberazione, o nella disposizione qualunque siasi.

4.

Rex Car. Em.
23 Mar. 1732
Non sarà lecito a’ Notai di ceterare le clausole degli atti, e contratti, né di scriverne le minute nelle parti essenziali con abbreviature, o non facili ad essere intese, o suscettibili di doppia significazione sotto la pena di scudi dieci, e quindi si avrà per affatto abolita la pratica di ricevere gl’instrumenti, come suol dirsi, in tessera, la quale contro gli ordini per l’addietro pubblicati è invalsa in alcune delle provincie de’ nuovi Stati.

5.

Amed. VIII
Rex Car. Em.
Le minute de’ contratti, od atti, che si riceveranno da qualsivoglia Notaio dovranno essere distese in lingua volgare: non si lascierà in esse alcun vacuo, che non sia lineato: non vi si faranno abrasioni di sorte alcuna, e non potranno praticarsi cancellature tali, che non possano distintamente leggersi per riconoscere quello, che contenevano le parole cancellate.

6.

Rex Car. Em.
8 April. 1739
Ne’ contratti importanti traslazione di dominio de’ beni situati in que’ territorj, per cui sarà stata formata la mappa, dovrà il Notaio esprimer il numero di essa per designarli sotto pena di uno scudo in caso di contravvenzione.

7.

Rex Victor. Amed.
Const. 1729
Si leggerà ogni minuta, e pronunzierà dal Notaio a chiara, ed intelligibile voce in presenza delle parti, e de’ testimonj con ispiegare alle persone rurali, ed idiote nella lingua loro propria la sostanza, e la forza degli atti, e contratti, e de’ patti, e condizioni essenziali, aggiungendo, diminuendo, o variando la minuta, secondo la volontà de’ contraenti, il che però si farà con [p. 14 modifica]postille a piè della minuta prima delle soscrizioni, o segni delle parti, e de’ testimonj, e non già nel corpo di essa.

8.

Rex Car. Em.
29. Mart. 1743.
A piè delle minute, e prima della sottoscrizione delle parti esprimeranno i Notai l’importare del giusto dritto dell’insinuazione, il quale sarà diviso in più categorie, quando si tratterà di contratti, od atti, per li quali è dovuto più d’un dritto, e tal’espressione si riporterà pure nelle copie, che si spediranno tanto per l’uffizio dell’insinuazione, che per le parti sotto pena di lire venticinque.

9.

Car. Em. I.
28. Apr. 1610.
Rex Car. Em.
Soscritti, o segnati che sieno gli atti, e contratti rispettivamente da’ testatori, contraenti, e testimonj, secondo che sapranno, o non sapranno scrivere, si soscriverà tosto manualmente dal Notaio la minuta originale, esprimendo nella sottoscrizione il suo nome, e cognome.

10.

Rex Victor. Amed.
Const. 1729.
Occorrendo qualche variazione dopo la soscrizione, si porterà nuovamente dopo la medesima la postilla, o variazione, e quella si farà nuovamente soscrivere, o segnare dalle parti, e da’ testimonj, purché ciò segua avanti che le parti sieno divertite ad altri atti, e si soscriverà anche dal Notaio stesso manualmente, come si è detto di sopra.

11.

Rex Car. Em.Allorché non si tratterà di mera correzione di materiali errori, ma di variare, ed alterare qualche patto, clausola, od espressione sostanziale dell’atto, e contratto, non potrà la variazione, ed alterazione eseguirsi per mezzo di semplice cancellatura, ancorché lasci distintamente leggere le scritturazioni cancellate, ma dovrà farsi col mezzo di postilla nella maniera avanti espressa.

12.

Rex Car. Em.
30. Jan. 1739.
Rispetto alle date, che sono così sostanziali agli atti, e contratti, dovrà osservarsi tutto ciò, che si è di sopra prescritto [p. 15 modifica]circa le abrasioni, cancellature, e rapporto delle postille, di maniera che non sia lecito a’ Notai di correggere ne’ minutari, e registri la data dell’anno, giorno, mese, ed ora degli atti, e contratti col mezzo di cancellatura, e di apposizione di altra data, ma debbano portare la vera data per postilla a piè delle rispettive minute avanti le soscrizioni.

13.

Car. Em. I. 16. No-
vembr. 1624.
Dovrà ciascun Notaio nel soscrivere le minute degli atti, e contratti, che da esso si riceveranno, specificare separatamente la quantità de’ fogli, e delle pagine, che contengonsi tanto nella minuta stipulata, che nelle inserzioni fatte in occasione della stipulazione.

14.

Rex Car. Em.I pubblici documenti potranno anche dopo la stipulazione de’ contratti inserirsi ne’ medesimi; i titoli però, e le scritture private vi si dovranno inserire nel tempo della stipulazione in presenza delle parti con farsene nell’atto special menzione; che se ciò non si potesse praticare, sarà bensì permesso di farne in appresso l’inserzione nel contratto dalle parti ordinata, prima però della insinuazione di esso; ma il Notaio dovrà estendervi in piede un certificato, da cui risulti il tempo della remissione seguita a sue mani, ed il nome, e cognome di quello, che l’avrà fatta.

15.

Ne’ contratti stipulati per mezzo di proccuratore costituito con procura rogata fuori di questi Stati, dovrà sempre inserirsi essa procura, eccettoché questa fosse già inserta in qualche altro instrumento stato insinuato, perché in tal caso basterà di accennare l’uffizio, libro, e foglio, in cui sarà insinuato l’instrumento, nel quale è inserta.

16.

Negl’instrumenti di proccura sarà proibito di lasciare in bianco il nome del proccuratore costituito.

[p. 16 modifica]

17.

Le contravvenzioni a’ precedenti §§. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. e 16. si puniranno colla pena di lire cento.

18.

Amed. VIII.
Rex Car. Em.
Facendo qualche Notaio stendere le minute, o le copie per l’insinuazione, e per le parti da altra persona sua confidente (il che si praticherà senz’altro da que’ Notai, i quali non hanno un carattere bello, chiaro, ed intelligibile) ne farà menzione, spiegando il nome, e cognome di chi le ha scritte sotto pena di lire cinquanta per l’omissione di tal’espressione.

19.

Per assicurare, che segua nel tempo prescritto l’insinuazione degli atti, e contratti, che vi sono soggetti, ogni Notaio nell’atto stesso del rogito, ed alla presenza de’ testimoni dovrà rimettere a’ testatori, ed a ciascuna delle parti contraenti, o quando queste sono in gran numero, almeno a due de’ principali interessati, una fede autentica in carta semplice, e senza costo di spesa, nella quale si esprima la data del giorno, mese, ed anno, il nome, e cognome de’ contraenti, ed il titolo del contratto, ed atto da esso ricevuto sotto pena in difetto di scudi dieci, di non poter pretendere la mercede degli atti, e contratti per esso ricevuti, e di doverne ciò non ostante rimettere la copia.

20.

Seguendo la morte del testatore entro gli otto giorni dopo fatto il testamento, dovrà il Notaio sotto la stessa pena rimettere l’anzidetta fede all’erede istituito nel testamento.

21.

I testatori, gli eredi rispettivamente, ed i contraenti rimetteranno detta fede all’insinuatore, ove risiedano nel luogo della tappa, ed abitando nel distretto di questa, gliela faranno pervenire, fra il termine di giorni quindici.

[p. 17 modifica]

22.

Indirizzandosi per questo effetto a’ Segretari delle Comunità, o quando si tratti d’instrumenti ricevuti da questi a’ Giusdicenti de’ luoghi, in cui si sono stipulati, saranno i medesimi rispettivamente obbligati a trasmettere dette fedi all’Insinuatore almeno fra giorni quindici dopo la rimessione a loro fattane sotto pena di scudi due.

23.

L’Insinuatore ricevute dette fedi le inserirà in un particolare registro, che dovrà tenere, e trascorso il termine per l’insinuazione degli atti, e contratti nelle medesime designati, senza che questa sia seguita, darà l’istanza al Conservatore, o Delegato del Tabellione, e in difetto all’Ordinario della città, o luogo di sua residenza, acciocché coll’intervento di esso Insinuatore, cui sarà lecito di fare le parti del Fisco, si trasferisca anche col Segretaro a casa del Notaio, che gli ha ricevuti, per assicurare la minuta, e formare l’opportuno verbale, che sarà indilatamente trasmesso al Proccuratore Generale di S. M.: che se gl’interessati, trascurando una sì accertata cautela, o non trasmetteranno all’insinuatore detta fede, o non porgeranno a notizia la contravvenzione de’ Notai, che loro non la rimettessero, non avranno, che ad imputare a se stessi le occultazioni, che potessero seguire de’ loro atti, e contratti.

24.

Rinunciandosi da’ contraenti ad alcuno de’ benefizi dalle leggi a loro favore introdotti sarà obbligo del Notaio di cerziorarli del beneficio loro spettante, e dell’effetto di tali rinuncie, quando sono dal dritto permesse sotto pena di scudi cinque, e detta certificazione alle persone rurali, ed idiote si farà nella lingua loro propria.

25.

Oltre le proibizioni fatte a’ Notai nelle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 10. §. 4., e tit. 11. §. 13. sarà loro vietato di ricevere i contratti riprovati dalle stesse Regie Costituzioni nel lib. 4. tit. [p. 18 modifica]34. cap. 14.; che se ardissero di riceverli, saranno sommariamente puniti dal Senato con pene esemplari, alle quali si farà altresì luogo contro di loro, ogni qualvolta consapevoli di frode, inganno, o seduzione di alcuno de’ contraenti, o che questi sia forzato al contratto, o senza piena libertà di sentimento, o consenso, niente di meno ne rogassero l’instrumento; basterà, che sia decretato per tali cause il loro castigo, acciocché per effetto di questa condanna debbano poi essere dalla Camera senz’altro dichiarati indegni, ed inabili all’esercizio del Notariato: per lo che sarà obbligo degli Avvocati Fiscali Generali di rimettere copia delle sentenze al Procuratore Generale di S. M.

26.

Que’ Notai, che riceveranno contratti d’alienazione di beni de’ minori, o delle femmine senza l’osservanza delle solennità prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 11. incorreranno nella pena di scudi venticinque, e ricevendo per semplici testimoniali, od altrimenti, che per pubblico instrumenro, atti, e contratti, sottoposti all’insinuazione, soggiaceranno alla pena di scudi cinque.

27.

Rex Victor Amed.
Constit. 1729.
Nel ricevere i testamenti, saranno tenuti i Notai d’interrogare i testatori, ed esortargli a lasciare qualche cosa a’ rispettivi spedali di Carità del luogo, e della provincia, ove si troveranno, e lo stesso praticheranno a riguardo dello spedale de’ Santi Morizio, e Lazaro, con fare menzione specifica nel corpo di detti testamenti anche del rifiuto, che ne potesse fare il testatore sotto pena di scudi sei, e rispetto a’ testamenti sigillati dovrà adempirsi a quanto sopra nell’atto di remissione.