Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo X

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Titolo X

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TITOLO X.


Degli atti, e contratti lasciati dalli Notai defunti.


1.

Rex Car. Em.

O
Ltre l’obbligo ingiunto dalle Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 8. §. 1. tutti gli eredi, e successori de’ Notai, ed ogni altra persona, che per qualsivoglia titolo abbia, e ritenga, o venisse in avvenire ad avere minutari, filze, e protocolli di Notai defunti, dovranno rimettere alla tappa d’insinuazione, alla quale [p. 32 modifica]è applicato il luogo di loro domicilio, una nota, in cui sia distintamente designato ciascun minutaro, filza, o protocollo colla data del primo, e dell’ultimo atto, che vi si contiene, e col nome de’ Notai, da’ quali sono stati tenuti sotto pena di lire cento.

2.

Eleggendo gli eredi, e successori de’ Notai, ed ogni altro tenementario di alcuna sorta di minute, filze, protocolli, o fogliazzi di Notai defunti di rimettere tali scritture agli uffizj d’insinuazione, saranno gl’Insinuatori tenuti a corrisponder loro la metà de’ dritti, che si conseguiranno per la spedizione delle copie, che ne verranno fatte; sarà a carico degl’Insinuatori di fare a dette scritture le necessarie rubriche, di spiegare ne’ registri dell’uffizio quelli, che di tempo in tempo ne saranno i proprietarj, e di annotare fedelmente in un libro, che dovranno per tal effetto tenere, le copie, che occorrerà di spedirne, quello in favore di cui saranno spedite, e il dritto esatto sotto pena del quadruplo in favore de’ proprietarj, ogni qual volta li frodassero della porzione loro come sovra dovuta.

3.

Lo stesso si osserverà in que’ casi speciali, ne’ quali per evitare i pericoli dello smarrimento, o trasporto di dette minute, filze, e protocolli sulle istanze del Proccuratore Generale di S. M., ne sarà dalla Camera ordinata la riposizione negli archivj dell’insinuazione.

4.

Sulle notizie, che dalle città, e comunità, o dagl’interessati perverranno degli accennati casi particolari, ne’ quali convenga al bene del pubblico il ritiramento delle mentovate scritture, il Proccuratore Generale di S. M., riconosciutone il fondamento, farà le opportune istanze per la loro assicurazione.

5.

Sarà a chiunque, e singolarmente a’ librai interdetta sotto pena di scudi cinquanta la vendita, compra, e qualsivoglia contratto de’ protocolli, filze, abbreviature, minutari, minute de’ [p. 33 modifica]Notai defunti, come altresì delle pergamene autentiche senza prima denunziare, e presentare tali scritture all'Insinuatore della tappa, il quale sarà tenuto d'immamtinenti trasmetterne nota al Magistrato della Camera, da cui a vista di essa si daranno senza costo di alcuna spesa, e sentito il Proccuratore Generale di S.M., le provvidenze o per la permissione del contratto, o pel ritiramento di tali scritture, mediante il contemporaneo pagamento del giusto prezzo da farsi dagl'interessati, o dalle Regie Finanze secondo l'emergenze.

6.

Rex Car. Em. 30. Jan. 1739. Premendo assai al Regio servizio, ed a quello del pubblico, che alla morte de' Notai si accerti, e riconosca, se vi siano rimaste scritture da insinuare, perciò adempiendosi con prontezza dagl'Insinuatori l'incarico lor dato nelle Regie Finanze, se non si avranno contravvenzioni del Notaio defunto, che lo facciano ricadere con quello delle vacazioni a carico degli eredi, o de' sicurtà del medesimo, e in difetto delle parti interessate; ove poi detti Insinuatori non vi adempissero, incorreranno la pena di scudi dieci.

7.

Rex Car. Em.Non si accorderà dalla Camera in favore degli eredi de' Notai defunti la commessione ad altro Notaio per levare a benefizio delle parti le copie degli atti, e contratti da quelli ricevuti, se col verbale dell'Insinuatore non risulterà, che siasi fatta la suddetta trasferta, e che o tutti siansi insinuati, od almeno siano assicurati i minutari, e le minute, rispetto alle quali dovrà in detto verbale farsi la designazione di quelle, che rimarranno ad insinuarsi, cola descrizione delle imperfezioni, che o per mancanza di data, o d'autentica, o d'intestazione, o per altri simili difetti si saranno in esse riconosciute. [p. 34 modifica]

8.

Nel rimanente circa il modo di procedere all’insinuazione degli atti, e contratti non insinuati da’ Notai defunti, assenti, od impediti, e di ripararne i difetti, si osserveranno da’ Delegati, e da’ Notai commessari le regole, e cautele solite prescriversi dal Magistrato della Camera tanto co’ suoi ordinati, come co’ rescritti, ch’emaneranno nelle circostanze de’ casi.