Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo XII

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Titolo XII

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TITOLO XII.


Delle visite del Tabellione.


1.

Rex Car. Em.

P
Rima di procedere alla visita del Tabellione i Conservatori, e Delegati oltre le solite ingiunzioni manderanno un Manifesto ad ognuna delle città, e comunità soggette alla tappa, che deve visitarsi, con incarico alle medesime di farlo pubblicare, e di trasmetterne la relazione.

2.

Rex Victor Amed.
Const. 1729.

Rex Car. Em.
Nel Manifesto si assegneranno i Notai, i Segretari delle comunità, e de’ Tribunali a comparire alla visita, a cui si procederà nell’uffizio stesso dell’Insinuazione entro il termine, che verrà fissato, ed a presentare le loro patenti, fedi di matricole, minutari, libri delle note, e delle ricevute, e registri degli atti sottoposti all’insinuazione, perchè si riconosca, se siasi da essi osservato il prescritto dalle Regie Costituzioni, e dal presente Regolamento.

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3.

Nell’assegnazione si comprenderanno per lo stesso effetto gli eredi de’ Notai defunti dopo l’ultima visita, e que’ Notai, a’ quali dalla Camera si sarà fatta la commessione di poter levare gli atti, e contratti da quelli ricevuti.

4.

Si darà avviso nello stesso Manifesto a’ particolari, che se stimeranno di presentarsi, o di trasmetter nota degli atti, e contratti, che hanno fatto rogare, si riconoscerà, senzaché succumbano a veruna spesa, se i medesimi siano stati insinuati, e presentati, ovvero si occultassero alla visita, e saranno sempre sentiti per ottenere provvedimento sovra tutto ciò, che potrà riflettere l’insinuazione de’ loro atti, e contratti, od i gravami, che o pel ritardo delle copie, o per eccesso nell’esazioni de’ dritti loro fossero stati inferti da’ Notai, o dagl’Insinuatori.

5.

S’inviteranno altresì tutti coloro, che avessero notizia di malversazioni, o mancamenti nell’esercizio del Notariato commessi da qualche Notaio a denunciargli, e palesarli con notificanza del premio, che avranno, del quarto delle penali pecuniarie, nelle quali sulle prove, ch’essi recassero, o che nelle loro denunzie dal Fisco si rilevassero, verranno condannati i Notai, e di scudi cinquanta, ogni qual volta in seguito alle loro denunzie seguisse la condanna di un qualche Notaio per avere occultato alla visita alcun atto, o contratto, con averne ciò non ostante spedita copia coll’attestazione di averlo insinuato, e che si adopreranno i mezzi, acciò conseguiscano detti premj, e sieno ad un tempo tenuti segreti; anzi quello degli scudi cinquanta dovuto nel suddetto caso sarà pagato dalle Regie Finanze in difetto de’ beni del condannato.

6.

Rispetto a’ Notai, che latitassero, o si rendessero contumaci, si farà intimare alle loro case ingiunzione particolare con citazione a luogo, giorno, ed ora certi per comparire, nella quale si [p. 38 modifica]comminerà a’ medesimi la pena di scudi cinquanta, della sospensione dell’uffizio, e di soggiacere alle spese della visita, che dovesse poi seguire fuori della propria tappa; in caso di ulteriore contumacia, e renitenza si dichiareranno incorsi nelle pene comminate; si procederà eziandio alla carcerazione, ed a quegli altri atti, che richiede la cautela del pubblico; e l’ordinanza d’inibizione dell’esercizio, sino a che venga altrimenti ordinato, si farà pubblicare alla casa del Notaio, ed all’Albo Pretorio tanto del luogo del domicilio del medesimo, quanto della tappa, a cui questo è applicato.

7.

Non si accorderanno a’ Notai dilazioni per presentarsi alla visita, se non giustificheranno cause legittime per tal effetto, e sopra di essi non cada sospetto di occultazioni, e diffugj; i ricorsi, che da’ medesimi si presenteranno, dovranno sempre essere comunicati a chi nelle visite fa le parti del Fisco.

8.

Procederanno i Conservatori, e Delegati del Tabellione per tutte le contravvenzioni nell’esercizio delle Insinuazioni, e del Notariato, che non sono riservate al Senato, nella maniera prescritta nelle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 1. cap. 1 §§. 15. e 16.: le loro sentenze importanti pena afflittiva principale, o sussidiaria saranno rimesse per la conferma, o riparazione alla Camera; potranno formare i verbali per la prova delle contravvenzioni, che negli atti, e contratti, ed altre scritture presentate in occasione della visita si rilevassero, od all’Editto de’ 19. Ottobre 1765. concernente la Gabella della carta bollata, od alle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 3. cap. 5. per l’abuso de’ titoli, rimettendo sempre al Senato, alla Camera, ed a’ Conservatori delle Gabelle il proseguimento delle rispettive cause, che fossero di loro competenza secondo le Regie Costituzioni, il presente Regolamento, o quello per le Gabelle pubblicato col Manifesto de’ 12. Marzo 1756.

9.

Christ. 2. Dec. 1647.Ritrovandosi nelle visite qualche instrumento, od atto non insinuato, oltre la condanna del colpevole, dovranno i [p. 39 modifica]Conservatori, e Delegati del Tabellione ritenere gli atti non insinuati, e parteciparne l’Insinuatore della tappa, acciocché gl’insinui, e ne riceva il dritto dovuto.

10.

Rex Car. Em.Quando gl’Insinuatori, e Notai facendo opposizioni alla condanna domandata da chi fa le parti del Fisco, chiedessero di venir rimessi avanti la Camera, e non ne conoscessero i Conservatori, e Delegati del Tabellione chiaramente irragionevole, ed irrilevante l’istanza, gli rimetteranno a comparire a giorno, ed ora certi avanti la Camera per la risoluzione sommaria, e verbale nel tempo assegnato alle pubbliche udienze con comminazione, che non comparendo si avranno per contumaci, e si procederà niente di meno alla prolazione di quell’ordinanza, che sarà di ragione sentito il Proccuratore Generale di S. M., a cui per tal effetto sarà prontamente trasmesso il verbale di remissione.

11.

Nella stessa forma, e per uguale sommaria risoluzione assegneranno a comparire avanti la Camera quelli, che appelleranno dalle loro Ordinanze, ne’ casi, in cui l’appellazione è permessa, e prestata sempre dagli appellanti la sicurtà prescritta dalle Regie Costituzioni lib. 4. tit. 23. §. 5.

12.

Se nelle visite si riconoscerà, che gl’Insinuatori non abbiano compito a tutto ciò, che dalle Regie Costituzioni, e dal presente Regolamento è loro prescritto vi faranno adempire sul campo a loro spese.

13.

Esattamente nel resto si osserveranno da’ Conservatori, e Delegati del Tabellione, dagl’intervenienti pel Fisco, e da’ Segretari le nuove istruzioni, che loro saranno date dal Magistrato della Camera.

14.

Anche fuori del tempo delle solite visite potranno i Conservatori, e Delegati del Tabellione farsi presentare da’ Notai i [p. 40 modifica]minutari, e registri per riconoscere, se siano da’ medesimi osservate le Regie Costituzioni, ed il presente Regolamento.

15.

Qualora occorrerà formarsi processi a’ Notai per cause gravi, potranno frattanto i Conservatori, e Delegati del Tabellione loro inibire l’esercizio del Notariato fino a che altrimenti venga ordinato.