Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/CAPITOLO II

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
IncludiIntestazione

27 marzo 2010 75% diritto

<<CAPITOLO I CAPITOLO III>>

CAPITOLO II - FACILITAZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITÀ CONCERNENTI I POSTI CONSOLARI, I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DI UN POSTO CONSOLARE

SEZIONE I: Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28. - Facilitazioni accordate al posto consolare per la sua attività.

Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29. - Uso delle bandiere e dell'insegna nazionali.

  1. Lo Stato d'invio ha il diritto d'utilizzare la sua bandiera nazionale e la sua insegna alle armi dello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
  2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata e l'insegna alle armi dello Stato collocata sull'edificio occupato dal posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorché questi sono utilizzati per motivi di servizio.
  3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, regolamenti e usanze dello Stato di residenza.

Art. 30. - Alloggio.

  1. Lo stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio dei locali necessari al posto consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi dei locali in altra maniera.
  2. Esso deve ugualmente, se ve ne è bisogno, aiutare il posto consolare ad ottenere degli alloggi convenienti per i suoi membri.

Art. 31. - Inviolabilità dei locali consolari.

  1. I locali consolari sono inviolabili nella misura prevista dal presente articolo.
  2. Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che il posto consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, se non con il consenso del capo di posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia il consenso del capo di posto di consolare può essre presunto come acquisito in caso d'incendio o altro sinistro che richieda misure di protezione immediate.
  3. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropiate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.
  4. I locali consolari, il loro mobilio e i beni del posto consolare, come i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggeto di alcuna forma di requisizione per fini di difesa nazionale o pubblica utilità. Nel caso fosse necessaria una espropriazione per questi stessi fini, saranno adottate tutte le disposizioni appropriate al fine d'evitare che sia messo ostacolo all'eserizio delle funzioni consolari e sarà versato allo Stato d'invio un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo.

Art. 32. - Esonero fiscale dei locali consolari.

  1. I locali consolari e la residenza del capo di posto consolare di carriera dei quali è proprietario o locatari o lo Stato d'invio o qualunque persona che agisca per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualunque natura, nazionale, regionale o comunale tranne che non si tratti di tasse esatte quale remunerazione per servizi particolari resi.
  2. L'esonero fiscale previsto al paragrafo 1. del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse allorquando stando alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di questo Stato.

Art. 33. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino.

Art. 34. - Libertà di movimento.

Sotto riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35. - Libertà di comunicazione.

  1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, il posto consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ivi conipresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia il posto consolare non può installare e utilizzare una emittente radio se non con il consenso dello Stato di residenza.
  2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La espressione «corrispondenza ufficiale» s'intende propria di tutta la corrispondenza relativa al posto consolare e alle sue funzioni.
  3. La valigia consolare non deve essere nè aperta nè trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, i documenti e gli oggetti considerati al paragrafo 4 del presente articolo, possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dallo Stato d'invio. Se le autorità del detto Stato oppongono un rifiuto alla domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.
  4. I colli costituenti la valigia consolare devono portare contrassegni esterni visibili del loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, come documenti o oggetti destinati esclusivamente a uso ufficiale.
  5. Il corriere consolare deve essere portatore d'un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli costituenti la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non lo consenta, egli non deve essere nè un dipendente dallo Stato di residenza, nè, salvo se egli è dipendente dallo Stato d'invio, un residente permanente dello Stato, di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.
  6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri consolari ad hoc. In questo caso, le disposizioni, del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, sotto riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di applicarsi dal momento che il corriere avrà rimesseo al destinatario la valigia consolare di cui egli ha l'incarico.
  7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di una aeronave commerciale che deve arrivare a un punto d'ingresso autorizzato. Questo comandante deve essere portatore d'un documento ufficiale indicante il numero di colli costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere consolare. In seguito ad accordi presi con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare uno dei membri a prendere, direttamente e liberamente, possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeronave.

Art. 36. - Comunicazioni con i dipendenti dallo Stato d'invio.

  1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai dipendenti dallo Stato d'invio sia facilitato:
    1. i funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i dipendenti dallo Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I dipendenti dallo Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
    2. se l'interessato ne fa domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza ritardo il posto consolare, se un dipendente da questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolate dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa senza ritardo dalle dette autorità. Queste devono senza ritardo informare l'interessato dei suoi diritti ai termini del presente paragrafo;
    3. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un dipendente dallo Stato d'invio che è incarcerato, in Stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Essi hanno ugualmente il diritto di recarsi presso un dipendente dallo Stato d'invio che, nella loro circoscrizione, è incarcerato o detenuto in esecuzione d'una sentenza. Tuttavia, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore di un dipendente incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione allorchè l'interessato vi si oppone espressamente.
  2. I diritti considerati al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che queste leggi e regolamenti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37. - Informazioni in caso di decesso, di tutela e di curatela, di naufragio, d'incidente aereo.

Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute:

  1. in caso di decesso di un dipendente dallo Stato d'invio, ad informare senza ritardo il posto consolare nella cui circoscrizione il decesso ha avuto luogo;
  2. a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore;
  3. allorché una nave o un battello avente la nazionalità dello Stato d'invio fa naufragio o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza oppure allorché una nave immatricolata nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, ad informare senza ritardo il posto consolare più vicino al posto in cui l'incidente ha avuto luogo.

Art. 38. - Rapporti con le autorità dello Stato di residenza.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  1. alle autorità locali competenti della loro circoscrizione;
  2. alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui è ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali nella materia.

Art. 39. - Diritti e tasse consolari.

  1. Il posto consolare può riscuotere sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.
  2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1. del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

SEZIONE II: Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti i funzionari e gli altri membri del posto consolare

Art. 40. - Protezione dei funzionari consolari.

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure appropriata per impedire qualunque attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.

Art. 41. - Inviolabilità personale dei funzionari consolari.

  1. I funzionari consolari non possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva se non in caso di crimine grave e in seguito a una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
  2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo i del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati nè sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della loro libertà personale, salvo in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
  3. Allorchè è intentata una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, è diventato necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura diretta contro di lui deve essere aperta nel più breve tempo possibile.

Art. 42. - Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o di perseguimento.

In caso di arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale iniziato contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al piú presto il capo di posto consolare. Se quest'ultimo è egli stesso interessato da una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato d'invio attraverso la via diplomatica.

Art. 43. - Immunità di giurisdizione.

  1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.<7li<
  2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
    1. risultante dalla conclusione di un contratto, stipulato da un funzionario consolare, che egli non ha concluso espressamente o implicitamente in quanto mandatario dello Stato d'invio; oppure
    2. intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeronave.

Art. 44. - Obbligo a rispondere come testimone.

  1. I membri di un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimento giudiziario e amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio, non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se ciò non rientra nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non può essere applicata contro di lui nessuna misura coercitiva o altra sanzione.
  2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di ostacolare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la di lui residenza o al posto consolare, o accettare una dichiarazione da lui scritta, tutte le volte che ciò è possibile.
  3. I membri di un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti che si riferiscono all'esercizio delle loro funzioni e non sono tenuti a produrre la corrispondenza e documenti ufficiali relativi a questi fatti. Essi hanno ugualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti nel diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45. - Rinuncia alle immunità e ai privilegi.

  1. Lo Stato d'invio può rinunciare a riguardo di un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previste agli artt. 41 - 43 - 44.
  2. La rinuncia deve essere sempre espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
  3. Se un funzionario consolare o un impiegato consolare, in una materia in cui beneficierebbe dell'immunità di giurisdizione in virtú dell'art. 43, inizia un procedimento, egli non può invocare l'immunità di giurisdizione a riguardo di ogni controquerela direttamente legata alla citazione principale.
  4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non ha presunzione d'implicare la rinuncia all'immunità per quanto riguarda le misure d'esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Art. 46. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno.

  1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di soggiorno.
  2. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafo 1. del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è un impiegato permanente dello Stato di invio o che esercita un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.

Art. 47. - Esenzione dal permesso di lavoro.

  1. I membri del posto consolare sono, per ciò che riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esentati dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego della mano d'opera straniera impongono in materia di permesso di lavoro.
  2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, se non esercitano alcuna altra professione privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi considerati al paragrafo 1. del presente articolo.

Art. 48. - Esenzione dal regime di sicurezza sociale.

  1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3. del presente articolo, i membri dei posto consolare, per ciò che concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza.
  2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
    1. che essi non siano dipendenti dallo Stato eli residenza o non vi abbiano la loro residenza permanente; e
    2. <liche essi siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale che sono invigore nello stato d'invio o in uno Stato terzo.
  3. I membri del posto consolare che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista al paragrafo 2. del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
  4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non escludono la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto essa sia ammessa da questo Stato.

Art. 49. - Esenzione fiscale.

  1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come i membri della loro famiglia conviventi sono esentati da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
    1. delle imposte indirette di natura tale per cui esse sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
    2. dell'imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32;
    3. dei diritti di successione e di trasferimento percepiti dallo Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni del parag. b) dell'art. 51;
    4. delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi i profitti in capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
    5. delle imposte percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
    6. dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di timbro, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32.
  2. I membri del personale di servizio sono esentati dalle imposte e tasse sui salari ch'essi ricevono per il loro servizio.
  3. I membri del posto consolare che impiegano persone i cui stipendi o salari non sono esenti dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti del detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di esazione dell'imposta sul reddito.

Art. 50. - Esenzione dai diritti di dogana e dalla visita doganale.

    Secondo le disposizioni legislative che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso e accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tasse e altri canoni connessi, diversi da spese di portofranco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per:
    1. gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
    2. gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi, ivi compresi gli effetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono oltrepassare le quantità necessarie per la loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
  1. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo per ciò che riguarda oggetti importati fin dal tempo del loro primo insediamento.
  2. I bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e da membri della loro famiglia conviventi sono esentati dal controllo doganale. Essi non possono essere sottomessi al controllo se non nel caso in cui vi siano delle serie ragioni per supporre ch'essi contengano oggetti diversi da quelli menzionati alla lettera b) del paragrafo 1. del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti di quarantena. Questa ispezione può avere luogo solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Art. 51. - Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia.

In caso di decesso di un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia che conviva, lo Stato di residenza è tenuto:

  1. a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che costituiscono oggetto di un divieto d'esportazione al momento del decesso;
  2. a non prelevare diritti nazionali, regionali o comunali di successione nè di trasferimento sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato dei defunto in quanto membro del posto consolare o membro della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52. - Esenzione dalle prestazioni personali.

Lo Stato di residenza deve dispensare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia conviventi da ogni prestazione personale e da tutti i servizi di pubblico interesse di qualunque natura essi siano, è dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggiamenti militari.

Art. 53. - Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari.

  1. Ciascun membro del posto consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso sul territorio dello Stato di residenza per raggiungere il suo posto o, se egli si trova già su questo territorio, dal momento in cui entra in funzione al posto consolare.
  2. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare convivente, come i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultime delle seguenti date: quella a partire dalla quale il detto membro del posto consolare gode dei privilegi e delle immunità conformemente al paragrafo 1 de presente articolo, quella dei loro ingresso sul territorio dello Stato di residenza o quella in cui essi sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
  3. Allorché le funzioni di un membro del posto consolare hanno fine, i suoi privilegi e immunità, come quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei metmbri del suo personale privato, cessano normalmente alla prima delle date seguenti: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole che gli sarà stato accordato a questo scopo, ma essi sussistono fino a tale momento, anche in caso di conflitto armato. Quanto alle persone considerate al paragrafo 2. del presente articolo, i loro privilegi e immunità cessano al momento in cui esse stesse cessano di appartenere al nucleo familiare o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, restando tuttavia inteso che, se queste persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi e immunità sussistono fino al momento della loro partenza.
  4. Tuttavia, per ciò che concerne gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle Sue funzioni, l'immunità di giurisdizione sussiste senza limite di durata.
  5. In caso di decesso d'un metnbro del posto consolare, i membri'della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano fino alla prima delle date seguenti: quella in cui essi lasciano il territorio dello Stato di residenza, o allo scadere d'un lasso di tempo ragionevole che sarà stato loro accordato per questo fine.

Art. 54. - Obblighi degli Stati terzi.

  1. Se il funzionario consolare attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha accordato un visto, nel caso in cui questo visto è revocato, per andare ad assumere le proprie funzioni o raggiungere il suo posto, o per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie per permettere il suo passaggio o il suo ritorno. Lo stato terzo farà lo stesso per i membri della famiglia, conviventi e beneficianti dei privilegi e immunità, che accompagnano il funzionario consolare o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nello Stato d'invio.
  2. Nelle condizioni affini a quelle che sono previste al paragrafo 1. del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul loro territorio degli altri membri del posto consolare o dei membri della loro famiglia conviventi.
  3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice o in cifra, la stessa libertà e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolati, ai quali sarà stato accordato, se era richiesto, un visto, e alle valigie consolari in transito, la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
  4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ugualmente alle persone menzionate rispettivamente in questi paragrafi, come alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuto a un caso di forza maggiore.

Art. 55. - Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.

  1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità tutte le persone che beneficiano di questi privilegi e immunità hanno il dovere di rispettate le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno ugualmente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.
  2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'installare, in una parte del fabbricato in cui si trovano i locali dei posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che i locali destinati a questi uffici siano separati da qelli utilizzati dal posto consolare. In questo caso i detti uffici non sono considerati ai fini della presente Convenzione, come facenti parte dei locali consolari.

Art. 56. - Assicurazione contro danni causati ai terzi.

I membri del posto consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolanti dello Stato di residenza in materia di assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni sorta di veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57. - Disposizioni speciali relative atl'occupazione privata a carattere lucrativo.

  1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.
  2. I privilegi e le immunità previste al presente capitolo non sono accordate:
    1. agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio che esercitano nello Stato di residenza un'attività privata a carattere lucrativo;
    2. ai membri della famiglia d'una persona menzionata alla lettera a) dei presente paragrafo e ai membri del suo personale privato;
    3. ai membri della famiglia di un membro del posto consolare che esercitano essi stessi nello Stato di residenza una attività a carattere lucrativo.


<<CAPITOLO I CAPITOLO III>>