Sentenza Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - 19 luglio 1957 n. 3053 - Attentato di via Rasella

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Corte di Cassazione

1957 diritto diritto Sentenza 19 luglio 1957, n. 3053 Intestazione 20 dicembre 2018 75% diritto

Organo giudicante: Corte di Cassazione
Normativa correlata:
  • D.L.L. 5 aprile 1945, n. 158
  • D.L.L. 12 aprile 1945, n. 194
  • D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518
  • D.L.C.p.S. 6 settembre 1946, n. 226
  • Artt. 25, 26 e 27 R.D. 8 luglio 1938, n. 1415
  • Artt. 170, 171, 174 e 175 Codice penale militare di guerra
  • Artt. 2043 e 2049 Codice civile


Intestazione e massima di Giurisprudenza Italiana

Cassazione civile, Sezioni unite, 19 luglio 1957, n. 3053 — Eula PresidenteStella Richter EstensorePafundi P. M. (concl. conf.) — Sansolini e altri (avv.ti Castellano, Giulia e Mundula) - Bentivegna e altri (avv.ti Castellett, Galante Garrone, Jemolo e altri).

Conferma App. Roma, Sez. I, 5 maggio 1954.

Guerra — Partigiani combattenti — Equiparazione alle truppe regolari — Atti di guerra: discrezionalità — Esclusione di ogni valutazione in sede giudiziaria.

Guerra — Atti di guerra — Roma città aperta: non riconoscimento di tale qualifica da parte dei belligeranti — Attentato di via Rasella — È atto legittimo di guerra.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano i partigiani debbono essere considerati belligeranti, dato che apposite disposizioni di legge li hanno qualificati combattenti (D. L. Lt. 5 aprile 1945, n. 158); hanno denominato le loro operazioni contro i tedeschi e i fascisti quali atti di guerra (D. L. Lt. 12 aprile 1945, n. 194); hanno previsto per essi ricompense al valore e il trattamento riservato ai caduti, ai mutilati, ai feriti e agli invalidi di guerra (D. L. Lt. 21 agosto 1945, n. 518) e hanno ritenuto fatti di guerra, ai fini del risarcimento dei danni conseguenti, i fatti da essi posti in essere in relazione alle operazioni belliche, con assoluta equiparazione delle formazioni volontarie alle forze regolari ([D. L. C.p.S.] 6 settembre 1946, n. 226).

Gli atti di guerra sono assolutamente discrezionali e, in quanto tali, si sottraggono ad ogni valutazione da parte del giudice.

L'eventuale illegittimità di un atto di guerra partigiana (nella specie l'attentato di via Rasella in Roma) sotto il profilo internazionale non ne importa necessariamente l'illegittimità secondo l'ordinamento interno. D'altra parte, la dichiarazione 31 luglio 1943 di « Roma città aperta » fu atto unilaterale del governo italiano, mai accettato dagli anglo-americani; la dichiarazione non fu mai rinnovata nei confronti dei tedeschi.

Il Governo legittimo non diede disposizioni per evitare in Roma atti di guerra in danno del tedesco occupante, atti che invece rientravano nella lotta contro il tedesco e che debbono essere riferiti allo Stato legittimo.

Intestazione e massima di Foro Italiano

CORTE DI CASSAZIONE.


Sezioni unite civili; sentenza 19 luglio 1957, n. 3053; Pres. Eula P. P., Est. Stella Richter, P. M. Pafundi (concl. conf.); Sansolini (Avv. Castellano, Giulia, Mundula) c. Bentivegna (Avv. Castellett, Jemolo, Comandini).

(Sent. denunciata: App. Roma 15 maggio 1954)

Responsabilità civile — Atti di guerra partigiana — Legittimità — Domanda di risarcimento danni — Improponibilità — Presupposto — Fattispecie

La lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra; qualora risulti, pertanto, che un'azione dei partigiani si riallaccia alle finalità della resistenza, è improponibile l'azione di risarcimento dei danni derivati dall'azione medesima contro coloro che la concretarono, né il giudice può sindacarne l'opportunità.

Tale principio trova applicazione anche per gli attentati compiuti dai partigiani nella città di Roma durante lo stato di guerra dichiarato nell'ottobre 19[4]3 contro la Germania ed è, pertanto, improponibile l'azione di risarcimento di danno contro gli autori dell'attentato di via Rasella, non rilevando in contrario che esso fu compiuto da un gruppo isolato.

Omissis. — Svolgimento del processo: il 23 marzo 1944, in Roma, una formazione militare germanica che transitava per via Rasella fu investita dallo scoppio di un ordigno esplosivo, che causò la morte di trentadue soldati, oltre che di due cittadini, nonché il ferimento di altre due persone che si trovavano sul posto.

Il successivo giorno 24 [i] tedeschi eseguirono, per rappresaglia, in località Cave ardeatine, il massacro di trecentotrentacinque persone, scelte tra i detenuti, condannati, o indiziati per attività antifascista, e tra gli appartenenti alla cosiddetta razza ebraica, oppure prelevate immediatamente dopo il fatto nei pressi di via Rasella.

Trovarono così la morte, tra gli altri, Alfredo ed Adolfo Sansolini, Amedeo Lidonnici, Gino e [Duilio] Cibei.

Con atto di citazione 15-16 marzo 1949, Ercole Sansolini, Stefano Lidonnici e Vincenzo Cibei convennero in giudizio avanti al Tribunale di Roma gli esecutori materiali dell'attentato, in persona di Rosario Bentivegna, Franco Calamandrei e Carlo Salinari, nonché i presunti loro mandanti, in persona di Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer, affinché fossero tutti condannati al risarcimento dei danni ad essi istanti derivati per la morte dei loro rispettivi figli.

A sostegno della domanda dedussero: che all'epoca dell'attentato si trovava in Roma, quale comandante delle forze militari della Resistenza, il generale Quirino Armellini, regolarmente nominato dal Governo legittimo, mentre la rappresentanza politica era stata assunta dal Comitato di Liberazione Nazionale, presieduto da Ivanoe Bonomi; che, indipendentemente da questi due organi, esisteva ed operava in Roma una Giunta Militare, di cui facevano parte il Pertini, l'Amendola e il Bauer, dalla quale dipendevano alcune formazioni partigiane garibaldine; che gli ordini impartiti dal generale Armellini, nonché dal generale Bencivenga, il quale aveva assunto il comando della città di Roma con pieni poteri civili e militari, imponevano di non compiere attentati nell'interno di detta città; che la Giunta Militare, pur essendo a conoscenza delle rappresaglie preannunciate, minacciate ed eseguite dai tedeschi, aveva ordinato di compiere l'attentato di via Rasella, non ostante le contrarie disposizioni impartite dai detti generali; che, dopo l'arresto in massa degli abitanti di via Rasella e l'annuncio della rappresaglia collettiva, gli autori dell'attentato si erano mantenuti nell'ombra ed avevano lasciato che l'esecuzione collettiva avesse luogo.

Sostennero, poi, in diritto, gli istanti, che coloro i quali avevano ordinato, diretto, od eseguito l'attentato, erano incorsi in illecito penale e civile. L'illecito penale dipendeva dalla violazione delle norme relative agli usi e alle convenzioni di guerra, sanzionate dagli art. 174, 175 e 177 codice penale militare di guerra, nonché dagli art. 422 e 589 codice penale comune; l'illecito civile conseguiva alla violazione delle norme di comune prudenza e del fondamentale principio del neminem laedere, nonché alla inosservanza degli ordini del generale Armellini e alla mancanza di autorizzazione da parte di un qualsiasi organo responsabile e rappresentativo.

A dimostrazione dei fatti esposti dedussero prova per interrogatorio e per testimoni ed esibirono copie informi della sentenza pronunciata dal Tribunale Militare Territoriale di Roma nel processo contro Kappler e delle dichiarazioni rese in quel processo da alcuni testimoni, tra cui i convenuti. Produssero inoltre copie di taluni giornali, contenenti apprezzamenti ed informazioni varie.

Costituitosi il contraddittorio, il Cibei rinunciò all'istanza. Spiegarono intervento: Orfeo Ciambella, che aveva riportato ferite in occasione dell'attentato; Giorgio e Giorgina [Stafford], che avevano subito il saccheggio del loro appartamento e la seconda anche gravi danni alla persona per effetto dell'esplosione; Maria Benedetti ved. [Pula], madre di Italo e Spartaco [Pula], fucilati per rappresaglia; Alessandrina Tassinari, madre di Giorgio Ercolani, anch'esso fucilato per rappresaglia; Efrem [Giulianetti], ferito a seguito dell'attentato.

Fu chiamata in giudizio Carla Capponi, che aveva anche partecipato all'attentato.

I convenuti eccepirono l'improponibilità della domanda, sostenendo che l'attentato doveva qualificarsi azione di guerra compiuta da partigiani e, come tale, non era suscettibile di sindacato di merito da parte del giudice ordinario; che la sua eventuale illegittimità alla stregua del diritto internazionale non implicava una eguale illegittimità rispetto all'ordinamento giuridico interno; che il potere di comando dei generali Armellini e Bencivenga non si estendeva alla Giunta Militare e alle formazioni da questa dipendenti; che l'attentato doveva inquadrarsi nelle direttive impartite per radio dal capo del Governo legittimo maresciallo Badoglio; che, comunque, difettava qualsiasi rapporto di causalità tra il preteso fatto illecito e gli eventi dannosi, ponendosi il fatto del terzo (tedesco invasore) come causa della strage delle Cave ardeatine.

Successivamente intervennero in giudizio Adolfo Pisino, padre di Antonio Pisino, fucilato nella rappresaglia; nonché Egiziaca [Petrianni], vedova di Augusto Renzini, anch'egli fucilato, la quale dichiarò di agire, sia in proprio, sia quale esercente la patria potestà sulla figlia minore Anna Renzini.

Giorgio e Giorgina [Stafford] rinunciarono alla domanda.

Il tribunale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1950, dichiarò improponibile la domanda, sotto il profilo che l'attentato di via Rasella costituì un legittimo atto di guerra, come tale riferibile allo Stato ed insindacabile da parte dell'Autorità giudiziaria.

Proposero appello il Lidonnici, il Sansolini, il Ciambella e la [Petrianni], ma la Corte di Roma, con la sua pronuncia 14 gennaio-15 maggio 1954, lo rigettò.

Considerò, tra l'altro, la Corte, che l'attentato di via Rasella ebbe il carattere obiettivo di fatto di guerra, essendosi verificato durante l'occupazione militare della città di Roma ed essendosi risolto materialmente in un prevalente, se non esclusivo, danno per le forze armate germaniche, ed ebbe il carattere di atto di guerra sotto l'aspetto subiettivo, essendo stato ispirato alla finalità di recare offesa al nemico occupante. Da questa premessa la Corte trasse la conseguenza che la illiceità del fatto non poteva essere determinata con riferimento al principio generale del neminem laedere, né secondo i criteri della legge penale comune, né in relazione alle norme e agli usi di diritto internazionale.

L'attentato non poteva considerarsi illecito nemmeno rispetto alla legge italiana, la quale regola la materia, nell'esclusivo interesso dello Stato italiano, e non anche in suo danno. Ed è del resto conforme alla tradizione storica di tutti i paesi che l'atto di guerra, da chiunque attuato in favore della propria nazione, non è, di per sé e per il singolo, da considerarsi illecito, salvo che sia qualificato tale da una norma di diritto interno. Ora l'art. 35 del R. D. n. 1415 del 1938 e l'art. 175 del codice penale militare di guerra considerano lecito l'uso della violenza in guerra, purché sia contenuto nei limiti in cui è giustificato dalle necessità militari e non sia contrario all'onore militare, e proibiscono di usare violenza proditoria al nemico, o di usare mezzi, o modi di guerra vietati dalla legge, o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. L'attentato in oggetto non poteva essere contrario a queste norme, perché gli autori furono riconosciuti meritevoli di decorazioni al valore militare. Ciò escludeva la possibilità di un sindacato giurisdizionale sulla necessità o utilità di esso e sulla conformità, o meno, agli ordini dei competenti comandi. Aggiunse la Corte che tutta la successiva legislazione ha qualificato come atti di guerra le operazioni compiute da patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica ed ha autorizzato la concessione di ricompense al valor militare ai partigiani, agli appartenenti ai G.A.P. ed alle squadre cittadine indipendenti; ha, infine, attribuite le qualifiche di caduti di guerra, di mutilati ed invalidi di guerra, con i conseguenti benefici, a quelli di loro che fossero, rispettivamente, caduti o avessero riportato mutilazioni o infermità. In particolare la Corte rilevò che proprio ad alcuni degli appellati era stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente ed attribuita una decorazione al valor militare, con espresso riferimento all'episodio di via Rasella, o ad altre azioni compiute nel perimetro di Roma; mentre era stata concessa la pensione di guerra ai familiari delle vittime di Cave ardeatine. In tal modo lo Stato ha identificato le formazioni partigiane come propri organi, ha accettato gli atti di guerra da esse compiuti, ha assunto a suo carico le relative conseguenze.

In quanto atto di guerra, compiuto da assimilati ai militari, l'attentato deve riferirsi esclusivamente allo Stato, e quindi non può essere riferito a chi lo ordinò, lo diresse e lo eseguì.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi di annullamento, il Sansolini, il Ciambella e la Benedetti, che hanno poi illustrato con memoria le loro censure.

Resistono gli intimati con controricorso e memoria.

Motivi della decisione: Con il primo mezzo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 170 e 171 codice penale milare di guerra, 66, 68 e 71 dell'allegato 2 al Servizio di guerra, approvato il 3 febbraio 1940, nonché per omessa motivazione sul punto decisivo che Roma era città aperta (art. 360, n. 5, codice di proc. civile). All'uopo si deduce che la Corte avrebbe dovuto risolvere la questione preliminare se Roma, all'epoca dell'attentato di via Rasella, fosse, o meno, città aperta. Dalla soluzione positiva di tale questione avrebbe dovuto trarre la conseguenza che in Roma era vietato qualsiasi atto di ostilità. Infatti si sarebbe dovuta applicare la sospensione d'armi o tregua, ovvero l'armistizio parziale, previsti dall'allegato 2 al Servizio di guerra sopra citato. Si soggiunge che l'art. 170 del codice penale militare di guerra punisce il comandante che commette atti di ostilità durante la sospensione d'armi o l'armistizio e l'art. 174 dello stesso codice punisce il comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi o modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 25, 26 e 27 del R. D. 8 luglio 1938 n. 1415, e 174 e 175 codice penale militare di guerra, per avere la Corte ritenuto che si trattasse di un atto legittimo di guerra senza considerare: a) che esso era stato vietato dalle autorità che rappresentavano in Roma il Governo legittimo; b) che fu compiuto da persone, le quali non avevano le caratteristiche necessarie per essere considerate legittimi belligeranti (uniforme o distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza); c) che non rispondeva a necessità belliche; d) che fu compiuto, più che per arrecare danno al nemico, per sollevare la popolazione contro i tedeschi.

Infine, con il terzo mezzo di ricorso, si lamenta l'errata applicazione degli art. 2043 e 2049 codice civile, nonché l'insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, codice di proc. civile, per avere la Corte escluso la sindacabilità dell'atto, in quanto riferibile alla pubblica Amministrazione. In contrario si deduce che, se è insindacabile la determinazione dell'Amministrazione di compiere un atto o un'opera, è sindacabile invece l'esecuzione dell'atto o dell'opera. Si aggiunge che la responsabilità degli autori materiali dell'atto sussiste, anche se questo sia riferibile alla pubblica Amministrazione.

Tale essendo l'oggetto delle censure, devono esaminarsi innanzi tutto le questioni prospettate con il secondo motivo, che hanno logicamente carattere preliminare.

Secondo la tesi degli attori, attuali ricorrenti, i convenuti, compiendo l'attentato alle forze tedesche in via Rasella, commisero un fatto illecito, e quindi sono obbligati a risarcire i danni che ne sono derivati direttamente alle persone che si trovavano sul luogo e che furono casualmente colpite dall'esplosione, e indirettamente ai congiunti delle vittime della feroce rappresaglia tedesca compiuta l'indomani alle Cave ardeatine. La tesi è stata disattesa per la considerazione che si trattò di un atto legittimo di guerra, come tale, riferibile allo Stato e non agli autori, e insindacabile dall'Autorità giudiziaria ordinaria. Il secondo mezzo di ricorso censura la detta qualificazione di atto legittimo di guerra, in sé e per sé considerato.

Il primo motivo di ricorso tende invece a dimostrare l'illegittimità dell'attentato come atto di guerra, in relazione alla situazione di città aperta di Roma. Esso prospetta quindi delle argomentazioni particolari rispetto a quelle di carattere generale sostenute con il secondo mezzo.

Procedendo all'esame di quest'ultimo mezzo, il Supremo collegio osserva che la qualificazione dell'attentato di via Rasella come atto legittimo di guerra non può essere compiuta alla stregua delle disposizioni degli art. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al R. D. 8 luglio 1938, n. 1415), di cui si denuncia la violazione. Lo Stato italiano, nel definire con tali norme i legittimi belligeranti, ha inteso limitare i propri poteri nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali esso sia in guerra; ha stabilito cioè che le autorità italiane devono considerare legittimi belligeranti e trattare quindi come tali, secondo le norme internazionali di guerra, i sudditi nemici che si trovino nelle indicate condizioni. Tanto è vero che l'art. 29 della stessa legge considera come illegittimi belligeranti coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 25 e 27 e li sottopone alle relative sanzioni per gli atti di ostilità da loro commessi.

Naturalmente, lo Stato italiano ha emanato queste disposizioni in esecuzione di accordi internazionali (Convenzione dell'Aja 18 ottobre 1907), al fine di ottenere che disposizioni analoghe venissero emanate da altri Stati, rivolte queste ai cittadini italiani, da considerare e da trattare come legittimi belligeranti. Ma ciò non importa che le dette norme della legge italiana possano essere applicate contro gli italiani. Poiché nella specie gli attentatori erano appunto tali e l'atto era diretto contro la Germania, in istato di guerra con l'Italia, la questione se gli autori dell'attentato fossero legittimi belligeranti si sarebbe potuta porre alla stregua delle leggi germaniche, nell'ipotesi in cui essi fossero stati catturati dalle forze nemiche, al fine di stabilire a quale trattamento avrebbero potuto essere sottoposti dalle autorità tedesche. E, se le leggi germaniche non fossero state conformi alle Convenzioni internazionali o non fossero state osservate, l'Italia avrebbe potuto lamentare la violazione degli obblighi internazionali e ricorrere alle relative sanzioni.

Trattandosi invece di qualificare l'atto nell'ambito dell'ordinamento italiano e nei confronti di altri cittadini italiani, che, pur non essendo le persone contro le quali l'attentato era diretto, hanno subito conseguenze pregiudizievoli da esso, l'indagine deve essere rivolta all'accertamento della natura obiettiva e subiettiva dell'atto, in relazione al sistema legislativo italiano.

Posto ciò e posto che l'attentato non fu ispirato da finalità personali, ma solo da quella di compiere un atto ostile verso le forze armate della Germania, che era in istato di guerra con l'Italia dal 13 ottobre 1943 e che aveva instaurato una vera e propria occupazione militare bellica di gran parte del territorio nazionale; posto che il governo legittimo italiano aveva incitato gli italiani delle zone soggette a quell'occupazione a ribellarsi all'occupante ed a compiere ogni possibile atto di sabotaggio e di ostilità, al fine di cooperare alla liberazione, per la quale combattevano, a fianco delle Nazioni Unite, le forze armate regolari, non sembra che possa seriamente dubitarsi che si trattasse di un atto di guerra.

Lo ha confermato nel modo più solenne la successiva legislazione, che — come hanno esattamente rilevato i giudici del merito — ha riconosciuto la qualità di patrioti combattenti ai componenti delle formazioni volontarie che avevano partecipato alle operazioni belliche (D. L. Lt. 5 aprile 1945, n. 158); ha qualificato azioni di guerra tutte le operazioni compiute da patrioti per le necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica (D. L. Lt. 12 aprile 1945, n. 194); ha autorizzato la concessione di ricompense al valore militare ai partigiani, agli appartenenti al G.A.P. e alle squadre cittadine indipendenti, ed ha attribuito a quelli tra essi che caddero o riportarono mutilazioni o infermità, le qualifiche di caduti di guerra, di mutilati o invalidi di guerra, con tutti i benefici relativi (D. L. Lt. 21 agosto 1945, n. 518); ha considerato fatti di guerra, ai fini del risarcimento dei danni conseguenti, i fatti coordinati alla preparazione e alla esecuzione di operazioni belliche, oppure semplicemente occasionati da queste, con assoluta equiparazione delle formazioni volontarie alle forze regolari ([D. L. C.p.S.] 6 settembre 1946, n. 226).

Lo Stato quindi ha considerato i partigiani come legittimi belligeranti, al pari degli appartenenti alle forze armate regolari, previste dall'art. 26 della citata legge di guerra. Tale qualificazione avrebbe potuto essere negata dal nemico, per difetto dei requisiti formali atti ad identificare i combattenti stessi, ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, nei rapporti tra quei partigiani ed altri italiani.

Queste considerazioni dimostrano l'inconsistenza delle censure dei ricorrenti in ordine alla mancanza negli attentatori di segni distintivi di legittimi belligeranti.

Quanto alla dedotta non rispondenza dell'attentato alle necessità belliche e alla finalità di sollevare la popolazione, concomitante con quella di danneggiare il nemico, è sufficiente osservare — come hanno fatto i giudici del merito — che gli atti di guerra sono assolutamente discrezionali e perciò si sottraggono ad ogni valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Resta il rilievo che l'attentato sarebbe stato vietato dalle autorità che rappresentavano in Roma il governo legittimo: questa censura si collega con quella del primo motivo di ricorso attinente alla situazione di Roma come città aperta.

Non può disconoscersi che la Corte d'appello abbia omesso di considerare espressamente, come avevano fatto i giudici di primo grado, tale questione. Senonché l'omesso esame di questo punto non può importare l'annullamento della sentenza impugnata, data la mancanza di decisività del medesimo, data cioè l'impossibilità che l'indagine trascurata consentisse di addivenire ad una diversa decisione della causa.

Anche a questo proposito si deve preliminarmente osservare che l'eventuale illegittimità dell'attentato sotto il profilo internazionale non ne importerebbe necessariamente l'illegittimità secondo l'ordinamento interno. E nel sistema legislativo italiano quell'atto è stato considerato certamente legittimo, come risulta da tutta la legislazione citata, la quale si riferisce anche alla lotta per la liberazione di Roma, tanto che ha autorizzato la concessione di decorazioni al valor militare per azioni di partigiani eseguite nell'ambito della città, ed è confermata dalla recente L. 14 aprile 1957, n. 277, per la costituzione in Roma di un museo storico, a documentazione degli eventi nei quali si concretò e si svolse la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo dall'8 settembre 1943, al 4 giugno 1944.

Deve aggiungersi poi che neanche dal punto di vista internazionale è contestabile la legittimità dell'attentato in oggetto.

In vero, la dichiarazione che Roma era città aperta fu fatta dal governo italiano prima dell'armistizio, e precisamente il 31 luglio 1943, agli anglo-americani e non fu mai accettata da costoro. Da questa mancata accettazione consegue che la dichiarazione suddetta non poteva far sorgere un obbligo internazionale del governo italiano verso gli anglo-americani.

Un'analoga dichiarazione non fu mai fatta invece nei riguardi della Germania, e non era neppure possibile per l'ovvia considerazione che la Germania aveva respinto la dichiarazione di guerra italiana, perché disconosceva al governo del Re la qualità di governo legittimo, considerando tale quello della Repubblica Sociale Italiana.

Codesto illegittimo governo, d'altro canto, non poteva rivolgere una richiesta di rispetto di Roma come città aperta se non agli anglo-americani, dato che considerava i tedeschi come propri alleati e che costoro esercitavano i poteri di occupazione su quella parte del territorio nazionale.

Senza dubbio, sia il governo legittimo, sia quello illegittimo, avevano interesse a risparmiare l'alma città da distruzioni e ad evitare quindi il pericolo di offese aeree da parte degli anglo-americani. Senonché nessuno dei due governi era in condizioni di assicurare che la città fosse effettivamente aperta, non quello legittimo, perché aveva perduto il controllo su di essa; non quello illegittimo, perché esercitava solo i limitati poteri consentitigli dalle Autorità tedesche.

In tale situazione, il rispetto di Roma era affidato, non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perché non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane, perché si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun modo essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile.

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse a che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perché, altrimenti, sarebbero stati posti nella alternativa di rinunciare ad aggredirli, o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo. Quindi, se anche, per mera ipotesi di ragionamento, la dichiarazione del 31 luglio 1943 fosse stata accettata dalle Nazioni Unite, e fosse esistito così un accordo per considerare Roma come città aperta, l'atto in esame non sarebbe stato in contrasto con quell'accordo, perché la situazione politico-militare si era capovolta ed i tedeschi, contro i quali l'atto medesimo fu diretto, erano divenuti nemici nel contempo delle Nazioni unite e dell'Italia.

Nei riguardi della Germania, poi, si è già detto che non esisteva e non si sarebbe potuto neppure instaurare un accordo. Si sostiene dai ricorrenti che quella potenza aveva di fatto aderito a considerare Roma come città aperta, consentendo la nomina di un governatore di essa ed allontanando dall'Urbe le truppe stazionanti o in transito. Si soggiunge che il generale Chirieleyson ha deposto nel processo contro Kappler, celebratosi avanti al Tribunale Militare Territoriale di Roma, nella sua qualità di ex governatore della città, che in essa non si trovavano forze tedesche, eccetto quelle di polizia; che infine il generale Armellini, comandante delle forze militari clandestine di Roma, ed il generale Bencivenga, capo del Comitato di liberazione nazionale, hanno deposto nello stesso processo di aver ordinato di evitare gli attentati e la guerriglia.

È agevole replicare a tali deduzioni che il comportamento della Germania fu conseguente ad una sua unilaterale determinazione, ispirata a finalità di propaganda, e non ad accordi internazionali, tanto meno ad accordi con il governo legittimo italiano. La Germania voleva dimostrare agli italiani sottoposti alla sua occupazione che essa intendeva risparmiare Roma dalle offese aeree nemiche e che quindi faceva tutto il possibile per togliere ogni giustificazione a codeste eventuali offese. Agiva così d'intesa con il sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana, verso il quale peraltro neppure si sentiva vincolata, tanto che deportò il generale Calvi di Bergolo, governatore di Roma, e mantenne delle forze armate nella città, sia pure in misura ridotta, come quelle di polizia militare, contro le quali fu compiuto l'attentato di via Rasella.

Che codesto comportamento, del tutto volontario e modificabile ad nutum, potesse vincolare il governo legittimo italiano, che dalla Germania non era neppure riconosciuto, non è davvero ipotizzabile.

La circostanza poi che i generali Armellini e Bencivenga avessero disposto di evitare attentati o atti di guerriglia nella città di Roma, dimostra solo che essi li ritenevano inopportuni, per i pericoli della reazione tedesca che avrebbero potuto provocare, non già che il governo legittimo si fosse impegnato verso la Germania ad impedire ogni atto di ostilità contro i tedeschi.

È da escludere quindi nel modo più assoluto che possa ravvisarsi una violazione di obblighi inerenti al rispetto di Roma come città aperta, data l'insussistenza degli obblighi stessi.

Ed è da escludere altresì con uguale certezza che le disposizioni date dai detti generali possano far considerare l'attentato come un atto illegittimo di guerra.

La eccezionalissima, dolorosa situazione in cui venne a trovarsi l'Italia dopo l'8 settembre 1943 non poteva consentire che l'attività militare delle forze partigiane si svolgesse sempre secondo piani organici e con una disciplina regolare. Essa era necessariamente rimessa anche all'iniziativa e al coraggio dei singoli gruppi, i quali, di volta in volta, secondo le circostanze, compivano quegli attacchi al nemico che ritenevano possibili ed opportuni. Trattavasi infatti di forze clandestine, operanti tra infinite difficoltà e con gravissimi rischi, stante l'enorme sproporzione di forze rispetto all'avversario. E la legge ha riconosciuto, non solo la lotta partigiana condotta da formazioni regolarmente organizzate, ma anche le azioni compiute da gruppi isolati.

In vero, l'art. 7 del ricordato D. L. Lt. 21 agosto 1945, n. 518, considera partigiani combattenti gli appartenenti, sia alle formazioni armate inquadrate dipendenti dal Comitato di Liberazione Nazionale, sia a quelle non inquadrate. Quindi, anche le squadre indipendenti sono state qualificate come organi combattenti dello Stato italiano. Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che si trattava bensì di forze organizzate, ma non dipendenti dai detti generali, per modo che esse non erano tenute ad eseguire gli ordini da questi impartiti. E la sentenza 20 luglio 1948, resa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma nel processo contro Kappler, invocata dai ricorrenti, ha qualificato come organo legittimo dello Stato italiano l'organizzazione militare della quale facevano parte gli attentatori. In conseguenza l'azione stessa non può non essere riferita allo Stato medesimo.

Dalle esposte considerazioni consegue l'infondatezza della censura di violazione degli art. 170 e 171 del codice penale militare di guerra e degli art. 66 e seguenti dell'allegato 2 al Servizio di guerra, i quali presuppongono la conclusione di una sospensione d'armi o tregua o armistizio. Consegue inoltre l'infondatezza della doglianza per la violazione degli art. 174 e 175 del detto codice, che vietano gli atti illeciti di guerra, e cioè compiuti con mezzi o modi di guerra vietati dalla legge e dalle Convenzioni internazionali o, comunque, contrari all'onore militare. In vero, le forze tedesche occupanti non potevano ignorare l'ostilità della maggioranza della popolazione italiana, date le direttive impartite dal governo legittimo, che era in istato di guerra con la Germania, e non potevano quindi non temere attacchi da parte delle formazioni partigiane, le quali dovevano necessariamente condurre la lotta con atti di sabotaggio e con attacchi improvvisi ed isolati, non esistendo un regolare fronte di guerra.

Del tutto inconsistente è infine il terzo mezzo di ricorso. Essendosi accertato che l'attentato in esame fu un atto legittimo di guerra, e, come tale riferibile allo Stato e non ai singoli autori di esso, nessun sindacato da parte dell'Autorità giudiziaria è ammissibile sull'atto medesimo. L'assoluta discrezionalità dell'attività bellica, ispirata a superiori ed inderogabili esigenze statuali, non consente alcun controllo da parte del giudice, all'infuori di quello che l'atto fosse effettivamente diretto a finalità belliche.

Il ricorso si rivela quindi sotto ogni aspetto infondato. La Corte non può neppure di sfuggita soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori, a seguito della minaccia tedesca della rappresaglia, in effetti poi purtroppo eseguita, poiché tali valutazioni non rientrano nei compiti del giudice, in genere, e di quello di Cassazione, in ispecie.

Essa può e deve solo, ai fini della pronuncia sulle spese, tener conto dei motivi equitativi, che ne suggeriscono la compensazione. — Omissis.