Sentenza Tribunale Mantova - 12 giugno 2007 - Potere espulsione socio di associazione non riconosciuta

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Tribunale di Mantova

2007 Diritto Sentenza Tribunale Mantova - 12 giugno 2007 - Potere espulsione socio di associazione non riconosciuta Intestazione 17 dicembre 2011 25% Da definire

Tribunale di Mantova 12 giugno 2007 – Est. Mauro Bernardi


Associazione non riconosciuta – Comitato disciplinare – Omessa indicazione dei poteri e delle sanzioni - Potere di espulsione del socio – Esclusione.


La previsione nello statuto di associazione non riconosciuta dell’esistenza di un Comitato Disciplinare senza alcuna indicazione né dei poteri di cui sarebbe investito né del numero dei suoi componenti, né della tipologia delle sanzioni irrogabili, non è sufficiente a far ritenere che gli associati avessero inteso derogare alla regola posta dall’art. 24 c.c., analogicamente applicabile, che riserva all’assemblea il potere di disporre l’espulsione dei soci. (mb)


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 8-4-2004 gli istanti convenivano in giudizio il Circolo O. S. T. L. al fine di ottenere l’annullamento della delibera adottata dal comitato disciplinare in data 10-10-2003 con la quale gli stessi erano stati espulsi con effetto immediato dall’associazione deducendo l’illegittimità della stessa in quanto a) adottata da un organo diverso da quello previsto dall’art. 24 c.c. in assenza di diversa espressa previsione statutaria; b) il comitato disciplinare sarebbe stato illegittimamente costituito perché nominato dal consiglio direttivo anziché dall’assemblea; c) nessuna contestazione degli addebiti sarebbe stata comunicata agli attori; d) la decisione non sarebbe sufficientemente motivata e difetterebbero comunque i gravi motivi giustificanti l’espulsione.

Il Circolo si costituiva chiedendo il rigetto della domanda rilevando 1) che lo statuto prevedeva tra gli organi un Comitato Disciplinare la cui funzione non poteva essere che quella di applicare sanzioni disciplinari; 2) che lo statuto prevedeva che il Comitato Disciplinare fosse formato da elementi del Consiglio Direttivo e che tale organo era stato istituito nel corso di una riunione consiliare tenutasi il 26-9-2003; 3) che gli addebiti sarebbero stati contestati in più occasioni; 4) che la delibera nel fare riferimento ad un comportamento lesivo e concorrenziale sarebbe stata adeguatamente motivata.

Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Premesso che l’esclusione degli attori dalla associazione (non riconosciuta) Circolo O. S. T. L. A.N.I.S. Nr. 70 M. è avvenuta ad opera del Comitato Disciplinare, va rilevato che l’art. 24 c.c. (analogicamente applicabile a tali enti: cfr. Cass. 9-9-2004 n. 18186) prevede che tale tipo di decisione venga adottata dall’assemblea: poiché peraltro la norma statutaria ha valenza contrattuale essa è derogabile dallo statuto che può attribuire tale potere ad organi diversi (in tal senso vedasi Cass. 10-12-1988 n. 6725; Cass. 3-4-1978 n. 1498).

Nel caso di specie va rilevato che lo statuto dell’associazione si limita solo a prevedere l’esistenza del Comitato Disciplinare (di cui è stabilito che sia “formato da elementi del Consiglio Direttivo”) senza alcuna indicazione né dei poteri di cui sarebbe investito né del numero dei suoi componenti, né della tipologia delle sanzioni irrogabili: in proposito deve ritenersi che l’applicazione della più grave delle sanzioni (sulla natura disciplinare della esclusione v. Cass. 24-10-1969 n. 3490), richieda una esplicita attribuzione di tale potere in capo all’organo (diverso dall’assemblea) competente ad infliggerla atteso che la norma statutaria ha carattere derogatorio della disciplina contenuta nell’art. 24 c.c. il quale esprime un principio generale dell’ordinamento (vedasi l’analoga disposizione prevista dall’art. 2287 c.c.), non potendo inferirsi dal laconico testo negoziale che i soci avessero inteso sottrarre il potere di espulsione all’organo assembleare che, con maggiore garanzia, può consentire agli associati il diritto di esplicare la loro personalità nella formazione sociale di cui fanno parte (non è inutile notare che il Comitato Disciplinare venne in concreto composto proprio dai soggetti rispetto ai quali erano insorti i contrasti con gli attori).

Ne consegue che la delibera di esclusione va annullata e, di conseguenza, gli istanti vanno reintegrati nella loro posizione di associati del Circolo.

L’incertezza della lite giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

annulla la delibera di esclusione degli attori adottata dal Comitato Disciplinare del Circolo convenuto in data 10-1-2003 e dispone la reintegrazione degli stessi nella posizione di associati;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.