Sicurezza delle informazioni - Accordo, Atene, 14 marzo 2003

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Accordo

L'Unione europea, in seguito "UE",

rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che agisce sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, Georgios A. Papandreou, ministro degli Affari della Repubblica ellenica,

e

l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, in seguito "NATO", rappresentata dal segretario generale della NATO, the Rt.Hon Lord Robertson of Port Ellen,

in seguito le "parti",

considerando il trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949,

considerando il trattato sull'Unione europea, concluso a Maastricht il 7 febbraio 1992, e successive modifiche,

considerando l'accordo tra le parti del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni concluso a Bruxelles il 6 marzo 1997,

considerando che la riunione ministeriale del Consiglio atlantico tenutasi a Firenze il 24 maggio 2000 ha incaricato il segretario generale della NATO di avviare immediatamente contatti con l'UE per preparare i futuri accordi sulla sicurezza tra le due parti in vista delle previste consultazioni su tale questione,

considerando che, in seguito alle decisioni prese dai capi di Stato o di governo degli Stati membri della NATO a Washington e alle successive riunioni ministeriali e dal Consiglio europeo di Feira, Nizza, Göteborg e Laeken, la NATO e l'UE concordano che le consultazioni e la cooperazione saranno sviluppate su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi, cosicché si possa dare alle crisi la risposta militare più adeguata e si possa assicurare una gestione efficace delle stesse,

considerando che si rafforzano reciprocamente gli obiettivi dell'UE nel settore delle capacità militari oltre a quelli derivati, per i paesi interessati, dall'iniziativa sulle capacità di difesa della NATO,

riconoscendo che la consultazione e la cooperazione complete ed effettive possono necessitare dell'accesso a informazioni e materiale classificati dell'UE e della NATO, nonché dello scambio di informazioni classificate e materiale relativo tra l'UE e la NATO, consapevoli che tale accesso e scambio di informazioni classificate e materiale relativo necessita di misure di sicurezza adeguate;

preso atto dell'accordo provvisorio sulla sicurezza tra il segretariato generale del Consiglio dell'UE e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico tramite uno scambio di lettere tra i rispettivi segretari generali in data 26 luglio 2000,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza.

Articolo 3

Ai fini dell'attuazione del presente accordo si intende per:

  1. "NATO": l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;
  2. "UE": il Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito Commissione europea).

Articolo 4

Ciascuna parte:

  1. protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati contemplati nel presente accordo, forniti dall'altra parte o con essa scambiati;
  2. assicura che le informazioni o il materiale classificati, contemplati nel presente accordo, forniti o scambiati, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;
  3. si astiene dall'utilizzare le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;
  4. non comunica le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati all'articolo 3 o a Stati non citati nell'articolo 5, lettera a), senza previo accordo dell'originatore.

Articolo 5

  1. Le informazioni o il materiale classificati divulgati o comunicati, in conformità del principio del controllo dell'originatore, da una parte, "la parte fornitrice", all'altra parte, "la parte ricevente", possono essere divulgati o comunicati agli Stati che sono membri della NATO e ad altri Stati che sono membri dell'UE e che aderiscono al documento quadro sul partenariato per la pace e che, in tale contesto, hanno sottoscritto con la NATO un accordo in materia di sicurezza valido, che soddisfi altresì gli standard stabiliti ai sensi degli articoli 11 e 12.
  2. Per la divulgazione a destinatari diversi da quelli menzionati all'articolo 3 e all'articolo 5, lettera a), la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni o materiale classificati, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza della parte fornitrice.
  3. Nell'attuazione delle lettere a) e b) di cui sopra non è consentita alcuna trasmissione generica a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuno degli organismi delle parti, definiti all'articolo 3 del presente accordo, istituisce una organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni o al materiale classificati, contemplati dal presente accordo, sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

  1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso, ad informazioni o materiale classificati RISERVATISSIMO (CONFIDENTIEL) o a un livello superiore, forniti o scambiati nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni e materiale.
  2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni o materiale classificati.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite all'articolo 11 svolgono consultazioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

  1. Ai fini del presente accordo
    1. per l'UE:
      tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B - 1048 Bruxelles. Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione fatta salva la lettera b) e in conformità dell'articolo 5, lettera a);
    2. per la NATO:
      tutta la corrispondenza è inviata al segretario generale, che agisce a nome del Consiglio del Nord Atlantico, al seguente indirizzo (o ad altro indirizzo notificato all'altra parte): Quartier generale della NATO B - 1110 Bruxelles.
  2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda la NATO, tale corrispondenza sarà accessibile agli Stati membri, a loro richiesta. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

I segretari generali del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e della NATO vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell'attuazione del presente accordo:

  1. l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio dell'UE (in seguito Ufficio di sicurezza dell'SGC), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio dell'UE, che agisce a nome del Consiglio dell'UE e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o del materiale classificati forniti all'UE o con essa scambiati ai sensi del presente accordo;
  2. l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea, che agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione, all'interno della Commissione, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo;
  3. l'Ufficio di sicurezza della NATO (NOS) sotto la direzione e a nome del segretario generale della NATO e del presidente, del comitato militare della NATO, che agisce a nome del Consiglio atlantico e del comitato militare della NATO e sotto la loro autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o del materiale classificati forniti alla NATO o con essa scambiati ai sensi del presente accordo.

Articolo 12

Ai fini dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza, l'Ufficio di sicurezza dell'SGC, l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea e l'Ufficio di sicurezza della NATO concordano gli standard della reciproca protezione della sicurezza delle informazioni e del materiale classificati, contemplati nel presente accordo. In seno alla NATO, tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza della NATO.

Articolo 13

Le autorità definite all'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura o dello scambio di informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, tra le parti, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi con terze parti relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui è firmato dalle parti. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto ed è firmata da ciascuna delle parti del presente accordo.

Articolo 17

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente alle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni o il materiale classificati, forniti o scambiati ai sensi del presente accordo continuano ad essere protetti conformemente alle disposizioni in esso contenute.

Articolo 18

Il presente accordo sostituisce l'accordo provvisorio di sicurezza concluso tra il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la NATO tramite uno scambio di lettere in data 26 luglio 2000.

In fede di che, i sottoscritti, rispettivamente debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Atene, il 14 marzo 2003, in due copie per ciascuna delle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Georgios Papandreou

Per l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico

George Robertson