Statuto della Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso - Firenze

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PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE – Società di Mutuo Soccorso - Viale Talenti, 160 – 50142 Fi

Indice

[modifica] TITOLO 1° - COSTITUZIONE; SCOPI; DURATA

Art. 1 È costituita nel Comune di Firenze, con sede in V.le Talenti n. 160, una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" ai sensi della L. 15 aprile 1886 n. 3818. La sua durata è indefinita.

Art. 2 La "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" è una Associazione di persone interessate alla tutela della salute in ogni campo, solidariamente impegnate in opera di assistenza, prevenzione ed intervento per la difesa della vita.

Art. 3 L'associazione ha per scopo il Mutuo Soccorso tra i Soci ed inoltre potrà:

  1. promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle strutture della sanità, dell'assistenza e del pronto soccorso nell'interesse dei Soci e della generalità di cittadini;
  2. favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei propri Soci e cittadini;
  3. operare con i mezzi a propria disposizione, con l'azione dei volontari, dei soci e dei cittadini per conseguire i fini generali e particolari stabiliti dagli organi statutari dell'Associazione;
  4. svolgere nelle situazioni di emergenza attività di Protezione Civile.

Art. 4 In particolare l'Associazione svolge la sua attività per:

  1. raccogliere e trasportare i feriti e gli ammalati sia agli ospedali sia al loro domicilio;
  2. prestare l'opera propria in casi di calamità pubblica e privata ed in ogni caso in cui venga richiesta o sia conosciuta l'utilità della propria opera;
  3. donazione del sangue;
  4. onoranze funebri e servizio di cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  5. assistenza sociale e sanitaria domiciliare ai malati di diverso ordine e hai bisognosi di cure;
  6. la disponibilità a prestare la propria opera e collaborazione con tutti gli Enti locali preposti ad assicurare la struttura ed il servizio sanitario;
  7. attività sociali, educative e culturali;
  8. partecipare alla costituzione di Enti, Associazioni, Cooperative, Società;
  9. promuovere servizi socio-assistenziali sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura, di riposo;
  10. stipulare convenzioni con Enti, sia pubblici che privati, Associazioni, Cooperative, Società;
  11. compiere
    1. tutti gli atti di acquisizione e disposizione di diritti mobiliari e immobiliari;
    2. tutte le operazioni commerciali e finanziarie non in via prevalente e mai rivolte al pubblico e quindi nel rispeso delle norme di legge: operazioni tutte ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali;
  12. svolgere attività di Poliambulatorio medico specialistico e di base.

Art. 5 La bandiera dell'Associazione è bianca con scritto in lettere dorate "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE Società di Mutuo Soccorso". Nel centro una croce bianca bordata in oro con giglio araldico di Firenze al centro in arma blue. Dall'asta penderà il nastro tricolore. La bandiera potrà essere portata a rendere gli onori funebri ai Volontari defunti ed ai Consiglieri in carica; potrà essere esposta e portata in quelle circostanze che il Consiglio, alla unanimità, riterrà opportune. Non potrà mai assolutamente esporsi o portarsi a manifestazione politiche. La bandiera non potrà uscire se non accompagnata da almeno tre soci.

Art. 6 L'associazione ha l'obbligo di portare la propria opera a tutti i soci e loro familiari a carico secondo le norme stabilite dagli organi statutari dell'Associazione.

[modifica] TITOLO 2° - PATRIMONIO SOCIALE; ENTRATE SOCIALI; INVESTIMENTI; FONDI; BILANCI

Art. 7 Il patrimonio sociale e le entrate sono costituiti:

  1. dalle quote sociali annuali o poliennali. Coloro che sottoscriveranno dette quote verranno denominati per semplicità rispettivamente "soci annuali" o "soci poliennali";
  2. dai contributi onorari e benemeriti;
  3. dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di qualunque genere disposte a favore della Società;
  4. dal ricavato dei servizi a società e da tutte le attività che il Consiglio di Amministrazione ed altri Comitati prenderanno l'iniziativa di organizzare a pro dell'Associazione;
  5. dalle acquisizioni patrimoniali realizzate a forma di legge nell'ambito di quanto previsto dagli art. 3 e 4.

Art. 8 I fondi sociali esuberanti i bisogni di cassa, dovranno essere impiegati presso Istituti di credito od in titoli emessi o garantiti dallo Stato. I valori od i libretti di credito dovranno essere nominativi ed intestati alla Società. L'anno sociale per tutti gli effetti amministrativi, ha decorrenza con il primo di gennaio di ogni anno.

[modifica] TITOLO 3° - I SOCI

Art. 9 Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, facendone domanda scritta o verbale. I minori potranno entrare a far parte dell'Associazione se esplicitamente richiesto in forma scritta o verbale da chi su di loro esercita la patria podestà e saranno esentati dal pagamento delle quote sociali fino al compimento del 5° (quinto) anno di età, verranno segnati sulla tessera sociale dei capo-famiglia ed avranno diritto alle prestazioni che l'Associazione svolge in favore dei Soci; nelle assemblee non avranno diritto di voto e nelle consultazioni che i Soci saranno chiamati ad esprimersi, non potranno essere né eletti, né elettori. Coloro che hanno superato il sessantacinquesimo anno d'età potranno essere Soci pagando la quota sociale al momento dell'iscrizione e saranno esentati dal pagamento delle quote successive pur restando Soci a vita conservando i diritti attivi e passivi.

Art. 10 I soci si distinguono:

  1. Annuali e Poliennali che facciano domanda nel modo di cui all'art.9 e paghino la quota fissata sia per l'importo che per la modalità di anno in anno su decisione del Consiglio;
  2. Onorari – Possono essere nominato Soci Onorari persone anche non socie che si siano distinte per particolari prestazioni a favore dell'associazione;
  3. Benemeriti – Possono essere nominati Soci Benemeriti quei soci che si siano distinti per spiccate benemerenze acquisite in seno all'Associazione;
  4. I Volontari sono soci di diritto;
  5. È data facoltà al consiglio di individuare varie tipologie di socio annuale e poliennale.

Art. 11 Tutti i soci;

  1. Hanno gli stessi diritti salvo le eccezioni del presente Statuto;
  2. Possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al consiglio lettera di dimissioni;
  3. Le dimissioni da socio comportano l'immediata decadenza da ogni diritto acquisito;
  4. Mai e per nessun motivo potranno uno o più soci richiedere tutto o in parte il Capitale Sociale comunque costituito;
  5. Si potrà perdere la qualifica di socio:
    1. per radiazione pronunciata dal Consiglio per morosità e per altri motivi gravi e motivati;
    2. saranno espulsi dal Consiglio coloro che, incaricati di custodire ed amministrare i fondi sociali, ne alterino la destinazione o in qualunque modo ne abusino;
    3. coloro che abitualmente e con deliberato proposito turbino l'ordine delle adunanze o dei servizi o si rifiutino all'osservanza dello Statuto e delle prescrizioni regolamentari;
  6. Il socio espulso potrà essere riammesso purché ciò avvenga dopo un anno dalla sua espulsione e abbia dato prova del suo ravvedimento per i fatti commessi ed abbia adempiuto il disposto dell'art.9.

[modifica] TITOLO 4° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Sono organi consultivi:

  • il Comitato di Sezione;
  • l'Assemblea dei Soci della Sezione;
  • l'Attivo Generale
  • la Segreteria dei Gruppi di lavoro dei Volontari;
  • i Gruppi di Lavoro;
  • l'Assemblea dei Volontari;
  • il Consiglio di Disciplina.

Art. 13 Sono organi deliberanti:

  • l'Esecutivo
  • il Consiglio di Amministrazione
  • l'Assemblea Generale dei Soci

Art. 14 Sono organi di controllo:

  • I Sindaci Revisori

Art. 15 In tutte le riunioni degli organi della Società, si dovrà redigere processo verbale.

[modifica] TITOLO 5° - SEDE CENTRALE; DISTACCAMENTI; SEZIONI

Art. 16 Per Sede Centrale s'intende l'unità operativa di base dell'Associazione dove il Consiglio di Amministrazione ha domicilio fiscale e dove vengono conservate le scritture contabili.

Art. 17 Per Distaccamento s'intende l'unità operativa di base dell'Associazione che, non disponendo di strutture proprie, opera in territorio diverso da quello della Sede Centrale come proiezione di questa sotto la direttiva degli organi della stessa. Il territorio d'intervento del Distaccamento è individuato nei suoi limiti nell'ambito dell'Associazione.

Art. 18 Per Sezione s'intende l'unità operativa di base dell'Associazione che, raggiunto il limite di 5.000 (cinquemila) soci nel territorio in cui opera, faccia espressa richiesta tramite un comitato promotore al Consiglio di Amministrazione, che ne segue la nomina dopo la ratifica da parte dell'Assemblea generale dei Soci in Assemblea ordinaria.

[modifica] TITOLO 6° - L'ASSEMBLEA; I COMITATI DI SEZIONE

Art. 19 L'Assemblea dei Soci della Sezione esprime pareri sui problemi generali dell'Associazione e le questioni locali di zona; elegge fra i suoi membri il Comitato di Sezione ed è convocata con manifesto pubblico indicante l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione; nelle Assemblee non potranno trattarsi argomenti non iscritti all'ordine del giorno; l'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti. Il Comitato eletto opera nel territorio della Sezione per conseguire i compiti stabiliti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio e d'intesa con questo, coadiuva l'azione di propaganda, educazione sanitaria, reclutamento dei Soci e dei Volontari, esso coordina l'azione locale dei Soci della Sezione.

Art. 20 Compito fondamentale del Comitato di Sezione è favorire la partecipazione attiva dei Soci alla vita dell'Associazione, per la soluzione di tutti i problemi connessi alla difesa degli scopi statutari.

Art. 21 Il Comitato di Sezione elegge nella prima riunione il Segretario ed un Vice/segretario e potrà nominare gli incaricati per il tesseramento, i servizi, le attività sociali, le attività culturali, la propaganda e quanti altri incarichi riterrà opportuno. Ogni nomina o variazione degli incarichi o dei programmi svolti, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per opportuna ratifica.

Art. 22 Il segretario è il coordinatore generale della Sezione; segue gli orientamenti emersi dall'Assemblea e dal Consiglio; è il responsabile delle decisioni del Comitato e dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 23 Il Vice/segretario svolge le funzioni in assenza del segretario, collabora con il Segretario e porta avanti gli incarichi da questo delegatigli.

[modifica] TITOLO 7° - IL CORPO DEI VOLONTARI; LA SEGRETERIA DEI GRUPPI DI LAVORO

Art. 24 Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Corpo dei Volontari; questi sono organizzati in Gruppi di Lavoro.

Art. 25 Il Volontario è quella persona che, compreso il valore umano e sociale di impegno civile dell'opera attiva per la salute ed il soccorso, mette a disposizione della collettività, tramite l'"Associazione di Pubblica Assistenza Humanitas", una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. Ella s'impegna, nei limiti della propria disponibilità, con iniziativa, disciplina, spirito di solidarietà, a partecipare attivamente a tutte quelle iniziative nell'ambito del quartiere, della zona e della città, atte a promuovere lo sviluppo della coscienza sanitaria e la difesa della salute.

Art. 26 Ogni Volontario fisicamente idoneo è impegnato a prestare il servizio che il Regolamento stabilisce.

Art. 27 La prestazione del volontario è a titolo gratuito. Il volontario è tenuto ad osservare il regolamento interno.

Art. 28 Possono fare parte del corpo dei volontari tutte le persone maggiorenni senza alcuna distinzione di sesso, idee, religione o razza, che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite ed abbiano domanda accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione su proposta della Segreteria dei Gruppi di Lavoro. Possono essere ammessi inoltre, come nei termini previsti dal precedente comma, quelle persone di età compresa fra i 16 (sedici) ed i 18 (diciotto) anni a condizione di previa richiesta scritta e firmata da colui che esercita su di loro patria potestà; saranno, comunque, esclusi dal servizio di autoambulanza.

Art. 29 L'Assemblea dei Volontari viene convocata:

  • per la discussione degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi;
  • per le attività, le iniziative ed i servizi cui in generale è richiesta la loro partecipazione;
  • per le decisioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio;
  • per discutere e deliberare variazioni al Regolamento Interno.

La convocazione sarà a cura della Segreteria dei Gruppi di Lavoro, del Consiglio o su richiesta scritta di un terzo dei volontari.

Art. 30 Per l'organizzazione dei Volontari si fa riferimento al Regolamento Interno dei Volontari.

Art. 31 Eventuali modifiche al Regolamento interno dei Volontari dovranno essere approvate dall'Assemblea dei volontari con la partecipazione, in "prima convocazione", del 30% degli stessi ed in "seconda convocazione", la quale può aver luogo un'ora dopo la precedente qualunque sia il numero dei volontari intervenuti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti e le modifiche od integrazioni non potranno essere in contrasto con le norme statutarie.

[modifica] TITOLO 8° - L'ATTIVO GENERALE

Art. 32 L'Attivo Generale è il massimo organo di consultazione e coordinamento fra i Comitati di Sezione, la Segreteria dei Gruppi di lavoro ed il Consiglio di Amministrazione per la definizione dei piani operativi concreti e il rendiconto periodico dei risultati raggiunti nel lavoro.

Art. 33 L'Attivo Generale viene convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvede la necessità da parte del Consiglio.

[modifica] TITOLO 9° - IL CONSIGLIO

Art. 34 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante che ha compito di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'Associazione. Ad esso sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione che non sono riservati per Legge o Statuto dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Esegue i deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci, ne cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro attuazione.

Art. 35 Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 8 (otto) membri nominati per elezione da parte dei soci più n. 5 (cinque) membri provenienti dal Corpo dei volontari, per un totale di n. 13 (tredici) Consiglieri.

Art. 36 Nell'Assemblea Generale dei soci per la nomina della Commissione Elettorale Centrale ed alle votazioni per il rinnovo degli organi partecipano sia i soci che siano iscritti all'associazione da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni Socio può eleggere, scegliendo nella lista predisposta, fino ad un massimo di 5 (cinque) candidati, attraverso il voto segreto. Risulteranno eletti Consiglieri Effettivi, coloro che avranno ottenuto dallo scrutinio finale dei voti, una percentuale di percentuale di preferenze uguale o superiore al 10% rispetto al numero totale delle schede valide. Se gli eletti che, per effetto della percentuale delle preferenze richiesta al sopra citato capoverso risultassero essere in numero superiore agli 11 (undici) previsti dall'Art. 40, saranno esclusi dalla rosa dei Consiglieri Effettivi coloro che hanno ottenuto il numero di preferenze più basso. Nell'eventualità che due o più candidati avessero riportato numero uguale di preferenze, sarà un sorteggio a decidere colui che entrerà a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale ratifica il risultato elettorale ed indica i nomi dei componenti del nuovo Consiglio Generale. In caso di dimissioni o altro subentra il primo dei non eletti.

Art. 36 BIS Sono costituiti i Settori sotto elencati nei quali si organizzano e si svolgono le attività di volontariato realizzate dall'Associazione:

  1. Settore Sanitario (volontari Soccorritori di Base e Soccorritori di Livello Avanzato).
  2. Settore Sociale (volontari appartenenti ai Gruppi Affari Sociali, Trasporti sociali e Spesa. Tutti comunque impegnati in attività che forniscono assistenza non di carattere sanitario).
  3. Settore Protezione Civile (volontari compresi negli elenchi del Reparto Operativo di Protezione Civile).
  4. Settore Attività generali (volontari dei Gruppi non compresi nei precedenti settori e comunque impegnati nelle attività di coordinamento e supporto alle attività intersettoriali. A titolo esemplificativo: Centralino, Accoglienza, Ricreativo, Donazione sangue, Formazione autisti, Sezione Mantignano-Ugnano, Tesseramento, Amministrazione, Ausili ortopedici, ecc.).

Ciascuno dei Settori, con il procedimento elencato nei commi successivi, esprime 1 (uno) proprio rappresentante nel Consiglio, con l'eccezione del settore Sanitario che, per il numero dei volontari e delle attività svolte, ne esprime 2 (due). Per la designazione dei candidati alla carica di Consigliere sono convocate le Assemblee di Settore nelle tre settimane successive alla nomina della Commissione Elettorale. Sono membri delle predette assemblee i volontari, soci dell'Associazione da almeno 90 (novanta) giorni e che abbiano dichiarato, in base alle attività dai medesimi svolte in termini significativi e documentate dai rispettivi gruppi operativi, di volerne farne parte, fino ad un massimo di due Settori per ciascun volontario. Ogni Assemblea di Settore, con votazione a scrutino segreto o palese per alzata di mano, svolta sotto il controllo della Commissione Elettorale, designa un numero doppio di candidati, rispetto ai Consiglieri che la rappresenteranno. Nell'Assemblea di settore, ogni volontario ammesso, è elettore attivo e passivo. Un volontario può essere candidato a Consigliere soltanto da un Settore. Ogni volontario può eleggere, scegliendo nella lista comprendente tutti i candidati individuati dai settori, fina ad un massimo di 4 (quattro) volontari attraverso il voto segreto, con elezione da svolgersi contemporaneamente a quella riservata ai soci. Risulteranno eletti Consiglieri effettivi, colore che avranno ottenuto, per ciascuno dei Settori, il maggior numero di preferenze, indipendentemente dall'ordine generale di arrivo. I consiglieri eletti dai volontari sono membri del Consiglio, con diritti e doveri identici, anche per quanto riguarda l'assunzione di cariche ed incarichi, ai consiglieri eletti dai soci. Essi si riuniscono anche in uno speciale Gruppo di lavoro al quale il Regolamento del Corpo dei Volontari affiderà compiti inerenti la rappresentanza e l'organizzazione generale dell'attività di volontariato svolte dall'Associazione. In caso di dimissioni di un Consigliere eletto dai volontari, subentra il candidato non eletto designato dallo stesso Settore del Consigliere da sostituire e solo quando sia esaurita la rappresentanza del Settore subentra il candidato primo dei non eletti con più voto di preferenza indipendentemente dal Settore di appartenenza.

Art. 37 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno:

  • un Presidente;
  • un Vice/Presidente;
  • un Segretario;
  • un Vice/Segretario;
  • un Amministratore;
  • un Vice/Amministratore;
  • un Cassiere;
  • un Provveditore;
  • un Vice/Provveditore;

e provvede contemporaneamente all'assegnazione, fra tutti i componenti del Consiglio stesso, degli incarichi previsti dal presente Statuto ed eventualmente quanti altri necessari a rappresentare l'associazione dove ne sia richiesta la partecipazione in rappresentanza, con il preciso impegno di comunicare successivamente agli uffici competenti delle avvenute nomine e delle avvenute attribuzioni degli incarichi.

Art. 38 Il Presidente, il Vice/Presidente, il Segretario, l'Amministratore, il Cassiere, il Provveditore, un Rappresentante dei Volontari in Consiglio, costituiscono l'Esecutivo. Questo si riunisce in tutti quei casi che rivestono carattere di urgenza e non sia possibile convocare il Consiglio in tempo utile. Le decisioni saranno valide con la presenza di almeno quattro componenti compresi il Presidente ed il Vicepresidente e saranno prese a maggioranza. Ogni decisione dell'Esecutivo dovrà essere ratificata nella prima riunione di Consiglio successiva da convocarsi nel minor tempo possibile.

Art. 39 Tutte le nomine e le variazioni devono essere portate a conoscenza di tutto il corpo sociale tramite comunicato da affiggersi nell'Albo dell'Associazione.

Art. 40 Il Consiglio di Amministrazione deve presentare entro un mese dalla sua nomina, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, il Regolamento interno che disciplina tutto il servizio che gli scopi dell'Associazione richiede, specificandone la forma, la portata, i mezzi da impegnarsi e tutta l'organizzazione in generale.

Art. 41 La copia dello Statuto e il regolamento interno dovrà essere affisso nei locali sociali.

Art. 42 Il Consiglio si interessa del buon andamento dell'Associazione ed esercita tutti gli atti ad esso devoluti dal presente Statuto e dal Regolamento. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di acquistare, vendere, affittare e permutare i beni mobili e immobili e aziende o rami di esse, consentire all'iscrizione di ipoteche e privilegi sui beni immobili; costituire, modificare ed estinguere diritti reali in genere, stipulare contratti di mutuo e quali che comunque comportino la concessione di prestiti, assumere partecipazioni o interessenze in Enti sia pubblici che privati, Associazioni, Cooperative, Società; prestare ed ottenere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

Art. 43 Il Consiglio, nell'eventualità che resti in carica alla scadenza del mandato, disimpegnerà solo l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto.

Art. 44 Il Consiglio si riunirà una volta alla settimana e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e quando almeno cinque Consiglieri ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente.

Art. 45 Per la validità delle sedute di Consiglio è sufficiente la presenza di 7 (sette) Consiglieri, compreso il Presidente. Le sue decisioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei votanti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando sia richiesta dalla maggioranza del Consiglio; in ogni altro caso è fatta per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 46 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in giudizio e fuori; in assenza lo è il Vice/Presidente. Firma gli atti ed i documenti sociali ed ha la sorveglianza su tutte le funzioni dell'Associazione.

Art. 47 Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio. Protocolla e custodisce i documenti dell'Associazione; cura la predisposizione delle deliberazioni del Consiglio; le controfirma e provvede in maniera che esse siano rese operanti e conosciute a tutti gli effetti.

Art. 48 L'Amministrazione emette a firma, a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata ed uscita; è responsabile delle scritture contabili e di quanto altro viene stabilito dal Consiglio in ordine ai programmi di attività economica con la predisposizione delle scadenze delle uscite e delle entrate, con la valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie. Controlla l'andamento economico generale e propone le iniziative in ordine allo sviluppo dei servizi dell'Associazione. Tutela il patrimonio finanziario mobiliare ed immobiliare e i mezzi dell'Associazione.

Art. 49 Il Cassiere esige e paga, dietro delibera del Consiglio, i mandati di uscita e le riversali d'incasso firmati dal Presidente e dall'Amministratore. Tiene il registro di cassa. È soggetto a verifica di cassa sempre e quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

Art. 50 L'incaricato per le Relazioni Esterne, l'Educazione Sanitaria ed il Decentramento cura ogni aspetto dell'attività di stampa; promuove l'azione culturale per la conoscenza dei problemi della sanità e coordina in linea generale i rapporti con il Consiglio e le Sezioni locali, favorendo il formarsi di queste e il loro sviluppo. Egli riceve, dalle Sezioni, comunicazioni sulle riunioni e le assemblee che dovranno essere autorizzate dal Consiglio.

Art. 51 L'Addetto ai Servizi della Ricreazione od Iniziative Sociali è responsabile di tutte le attività e manifestazioni inerenti al servizio stesso.

Art. 52 L'Incaricato del Servizio del Poliambulatorio ed alla Prevenzione Medico Sanitaria è responsabile organizzativo/funzionale dei servizi sanitari dell'Associazione. Ad esso è demandata la cura del rapporto con i medici ed il personale sanitario dipendente, lo sviluppo delle attività mediche e paramediche ambulatoriali e domiciliari e di prevenzione dell'Associazione; ha cura dei rapporti con gli Enti e l'esecuzione delle convenzioni relative.

Art. 53 L'incaricato dei Servizi Generali segue l'attività della Segreteria dei Gruppi di Lavoro per le diverse attività. Controlla il lavoro delle squadre operative per i diversi tipi di assistenza e di pronto soccorso ospedaliere, di intervento domiciliare e sanitario; controlla e formula le statistiche dei servizi, predispone i programmi di intervento nel territorio e le migliorie dei mezzi tecnici per adeguarli alle necessità.

Art. 54 L'incaricato dei Rapporti con il Personale segue l'applicazione dei compiti previsti e stabiliti dal Consiglio. Esamina le richieste del personale. Propone le misure atte a favorire la collaborazione tra il personale ed il Consiglio come pure controlla il buon andamento dei servizi in ordine al personale e alle necessità dell'Associazione.

Art. 55 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo decisionale e deliberante dell'Associazione nel tempo fra le Assemblee Generali dei Soci. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui agli art. 34 e 42. Esso resta in carica 3 (tre) anni. Alle disposizioni impartite sono tenuti ad attenersi strettamente il Personale Dipendente, il Corpo dei Volontari ed i Comitati di Sezione.

[modifica] TITOLO 10° - PRESIDENTE ONORARIO; CONSULENTE LEGALE; CONSULENTE MEDICO

Art. 56 Nell'Assemblea di presentazione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio porterà alla approvazione la nomina di un Presidente Onorario, di un consulente legale, di un Consulente medico, scelti preferibilmente fra i soci.

Art. 57 Il Presidente Onorario sarà scelto tra i soci che più si sono distinti per attaccamento all'Associazione ed al Paese.

Art. 58 Il Consulente Legale svolgerà mansioni legali dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione può dare mandato a Professionisti per l'assistenza alla Società nei vari settori di specifica competenza quali quello legale o fiscale e/o giuridico/amministrativo: tale mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio stesso.

Art. 59 Il Consulente Medico ha l'incarico di sorvegliare tutto il materiale sanitario e l'impiego di tutti i mezzi di soccorso; inoltre ha la direzione medico-chirurgica. Deve provvedere all'istruzione del personale ai servizi di trasporto e assistenza ed alla somministrazione dei soccorsi d'urgenza nei vari e differenti casi in cui l'Associazione è chiamata a portale la propria opera.

[modifica] TITOLO 11° - SINDACI REVISORI

Art. 60 I Sindaci Revisori, in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti e tutti estranei al Consiglio, vengono nominati dall'Assemblea al momento della nomina della Commissione Elettorale e restano in carica 3 (tre) anni. Essi sorvegliano l'Amministrazione dell'Associazione, rivedono le scritture contabili ed i bilanci annuali, firmandoli. All'Assemblea Annuale presentano una relazione scritta sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

[modifica] TITOLO 12° - ASSEMBLEA GENERALE; ELEZIONI GENERALI; MODIFICHE STATUTO

Art. 61 L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. In quella sede, con votazione, vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese decisioni fondamentali di indirizzo a cui deve attenersi il Consiglio e tutto il Corpo Sociale. L'Assemblea Generale dei Soci deve svolgersi con la partecipazione del massimo possibile dei Soci, stante le forme normali della propaganda diffusiva, in sede appropriata e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

Art. 62 Le Assemblee sono "ordinarie" e "straordinarie". La "ordinaria" avrà luogo nel periodo dal 31 dicembre al 30 giugno dell'anno successivo. La "straordinaria", tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando sia richiesta almeno da un decimo dei Soci con domanda scritta e motivata.

Art. 63 Nell'Assemblea Ordinaria verrà presentato all'approvazione il Bilancio consuntivo e quello preventivo. I bilanci dovranno essere esposti nella Sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 64 Le Assemblee saranno convocate con avvisi affissi al pubblico, portanti le indicazioni degli affari da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 65 Le Adunanze saranno valide in "Prima convocazione", quando intervenga almeno un quarto dei Soci ed in "seconda convocazione", la quale può avere luogo un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 66 Le deliberazioni si prendono per "alzata di mano" o per "appello nominale" o, a richiesta della maggioranza presente, a "scrutino segreto". L'appello nominale deve essere richiesto almeno da un decimo dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nelle assemblee non si potranno trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 67 Nelle Assemblee straordinarie, con modalità del presente Statuto, potranno deliberarsi anche modifiche statutarie. Le deliberazioni non saranno valide se non accoglieranno il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

Art. 68 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio hanno luogo ogni 3 (tre) anni. Si svolgono entro 5 (cinque) settimane dopo l'Assemblea ordinaria o straordinaria nella quale saranno votate la Commissione Elettorale Centrale composta da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti e le Commissioni Elettorali di sezione composta ciascuna da 3 (tre) membri effettivi. Ogni Commissione nominerà il suo Presidente.

Art. 69 La Commissione Elettorale Centrale provvede, entro 3 (tre) settimane dalla nomina, ad accogliere la candidatura a consigliere di qualunque socio che sia iscritto all'associazione da almeno 90 (novanta) giorni e sia in regola con il versamento delle quote sociali. Detta candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 (dieci) soci. La Commissione Elettorale Centrale verifica le candidature; le respinge se non regolari dando giorni 3 (tre) di tempo per la regolarizzazione. Provvede, infine, a compilare le liste dei candidati nel seguente modo: una lista, in ordine alfabetico, per i candidati presentati dai Soci.

Art. 70 La Commissione Elettorale distribuirà ai seggi nelle diverse Sezioni un quantitativo sufficiente di schede, che saranno timbrate e controfirmate dal Responsabile del Seggio. La Commissione Elettorale Centrale stabilirà la data delle elezioni generali, le sedi opportune per le votazioni, l'orario di apertura dei seggi e ne darà comunicazione al Corpo Elettorale. Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze. Le schede che riportino preferenze in numero superiore a quanto stabilito dal presente Statuto saranno annullate.

Art. 71 La Commissione Elettorale Centrale ha il potere di sostituire i membri dimissionari delle Commissioni Elettorali di Sezione; prendere decisioni a maggioranza e, nel caso di dimissioni di suoi membri effettivi, li sostituisce con i supplenti in base ai voti riportati o, in mancanza di questo requisito, in ordine all'anzianità anagrafica. I membri supplenti coadiuvano la Commissione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 72 Terminate le operazioni di voto segreto nelle Sezioni, cui partecipano tutti i Soci in regola con le quote sociali, la Commissione Elettorale di Sezione procede immediatamente allo scrutinio delle preferenze e compila il verbale dell'elezione che viene consegnato, unitamente alle schede, alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione Elettorale Centrale procede alla proclamazione degli eletti al Consiglio di Amministrazione ed a compilare la lista dei non eletti, con il relativo numero dei voti di preferenza. Il verbale verrà affisso nei locali della Sede Sociale.

Art. 73 Il personale dipendente non può assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'associazione od altre attività collaterali.

[modifica] TITOLO 13° - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 74 Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato in Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata con avviso mandato a tutti i Soci in regola con le quote sociali. L'Assemblea straordinaria dei Soci non sarà valida se non interverranno almeno due terzi dei Soci iscritti.

Art. 75 Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in alcun caso ripartito tra i soci. Sarà erogato a scopo di beneficenza nell'ambito del pronto soccorso, nel modo e nei termini che saranno deliberati, a maggioranza semplice, dall'Assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.

[modifica] TITOLO 14° - FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 76 L'Associazione fa parte dell'"Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze di Soccorso". Segue gli orientamenti stabiliti da questo organo.

[modifica] TITOLO 15° - CONFORMITA' ALLE LEGGI DELLO STATO

Art. 77 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) ed a tutte le norme ad essa correlate.

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