Statuto della Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso - Firenze

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Pubblica Assistenza Humanitas Firenze

2014 Statuto della Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Diritto Statuto della Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Intestazione 11 settembre 2008 50% diritto


TITOLO I - Fondamenti

Articolo 1 - Costituzione e durata

È costituita in Firenze l'associazione di volontariato denominata "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE", in sigla "P.A.Humanitas Firenze".

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze, via San Bartolo a Cintola 20. Il Consiglio Direttivo può istituire filiali, succursali e unità operative in ogni Comune sito nel territorio della Repubblica.

Articolo 3 - Definizione

La PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE è una Associazione apartitica, aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e della solidarietà; essa costituisce un punto di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

La sua natura è informata ai principi normativi dei quali alla legge 11 agosto 1991 n.266 ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e per questo le sue attività sono rivolte a tutte le persone, senza distinzione alcuna di sesso, razza, ceto sociale, fede religiosa e appartenenza a movimenti o partiti politici.

Articolo 4 - Scopi

L'Associazione non ha scopi di lucro e si propone esclusivamente il conseguimento delle seguenti finalità:

  • realizzare forme mutualistiche d'intervento in favore dei soci;
  • supportare i bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione alle persone più deboli, dei diversamente abili e degli emarginati, affinché ognuno possa godere appieno dei propri diritti e sviluppare la propria personalità;
  • favorire forme partecipative d'intervento di ordine sanitario, sociale, culturale, ambientale e qualunque altra analoga iniziativa in collaborazione con enti pubblici e privati e con altre associazioni incentivando il Volontariato come risorsa fondamentale;
  • promuovere iniziative, con spirito di solidarietà, atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle strutture della sanità e dell'assistenza così da contribuire alla costruzione di una società più equa e solidale, nell'interesse dei soci e della generalità dei cittadini;
  • diffondere i principi della mutualità, della solidarietà, della cooperazione, della "non violenza" e della cultura della pace, favorendo la crescita di una coscienza sociale, civile, culturale dei soci e della generalità dei cittadini;
  • supportare le necessità degli associati e dei cittadini in genere nell'elaborazione del lutto, nelle onoranze funebri e nell'eventuale cremazione promuovendo iniziative sociali, attività solidaristiche, collaborazioni o partecipazioni anche finalizzate a rispettare la libertà di culto.

Articolo 5 - Attività

In particolare, l'Associazione svolge la sua azione per:

  • soccorrere e trasportare i feriti e gli ammalati;
  • svolgere servizi sociali, assistenziali e di sostegno in favore di cittadini anziani, diversamente abili e di cittadini in condizioni anche temporanee di difficoltà, in qualunque luogo si ritenga opportuno;
  • svolgere servizi ambulatoriali;
  • svolgere attività di Protezione Civile e prestare la propria opera in casi di calamità pubblica e privata ed in ogni caso in cui venga richiesta o ne sia riconosciuta l'utilità;
  • promuovere, organizzare e effettuare la raccolta di sangue e di organi, favorendo la diffusione della cultura della donazione tra la popolazione;
  • sostenere il servizio di onoranze funebri, di cremazione delle salme e di attività cimiteriali con particolare attenzione agli Associati;
  • realizzare attività sociali, educative, culturali ed ambientali;
  • organizzare e gestire progetti inerenti il servizio civile volontario;
  • stipulare convenzioni con Enti, sia pubblici che privati, Associazioni, Cooperative, Società;
  • aderire, promuovere ovvero costituire Fondazioni, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, per l'espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie, conferendo allo scopo beni patrimoniali e settori di attività;
  • aderire, promuovere e costituire, quale unico soggetto fondatore o unitamente ad altre organizzazioni di volontariato e/o altri soggetti, società di capitali, cooperative o consorzi anche di Associazioni, nei limiti stabiliti dalla legge, per l'espletamento di attività e servizi rientranti nelle proprie finalità statutarie;
  • svolgere iniziative di formazione ed informazione sanitaria, sociale ed ambientale, iniziative per la diffusione e la formazione del Volontariato, iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;
  • partecipare a iniziative anche a livello internazionale di cooperazione e di sostegno in favore di popolazioni che versino in stato di difficoltà;
  • partecipare o istituire iniziative tese a difendere e diffondere i valori e gli scopi di cui al precedente articolo.

Rientrano in ogni caso nell'attività sociale tutte quelle indicate nell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 posto che l'Associazione agisce esclusivamente per finalità di solidarietà sociale e, quindi, non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 6 - Natura e caratteristiche dell'attività

La "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE" basa le proprie attività sull'impegno personale, volontario, spontaneo e gratuito dei propri Soci, esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, esclusivamente nei limiti necessari per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte, alla condizione essenziale che la componente del Volontariato rimanga prevalente in seno al- l' Associazione.

Tutte le attività dell'Associazione possono essere svolte, sia direttamente sia in collaborazione con strutture pubbliche ovvero private anche partecipate ovvero attraverso la stipulazione di appositi atti negoziali.


Articolo 7 - Gonfalone

Il gonfalone dell'Associazione è bianco recante la scritta, in lettere dorate, "PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE", avente al centro una croce bianca bordata in oro con giglio araldico di Firenze al centro in arma blu. Dall'asta pende un nastro tricolore.

Il gonfalone potrà essere portato a rendere gli onori funebri ai Volontari e Amministratori defunti; potrà essere esposto e portato in manifestazioni che intendono difendere e promuovere i valori di cui all'art.4 del presente Statuto e in generale in tutte quelle circostanze che il Consiglio Direttivo, a maggioranza, riterrà opportune.

E' fatto espresso divieto di esporre ovvero portare il gonfalone a manifestazioni indette da partiti o movimenti politici. Il gonfalone non può uscire dalla sede sociale se non accompagnato da almeno 3 (tre) Soci o Volontari.


TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • titoli pubblici e privati;
  • capitale liquido o in deposito presso istituti di credito;
  • lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Ogni alienazione o modificazione patrimoniale sostanziale in diminuzione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria. Gli interventi comportanti aumenti patrimoniali ovvero inerenti la manutenzione ovvero il rinnovamento di beni e materiali soggetti ad usura, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.


Articolo 9 - Entrate

Le entrate della PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE sono costituite:

  • dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • dai contributi e dalle donazioni di privati cittadini;
  • dai rimborsi derivanti da convenzioni;
  • dai contributi e dalle donazioni di enti pubblici o privati;
  • da corrispettivi da attività marginali;
  • da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di legge, pervengano all'Associazione per essere impiegati nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

I fondi sociali esuberanti i bisogni di cassa dovranno essere impiegati presso Istituti di credito ovvero in titoli emessi o garantiti dallo Stato. I valori od i libretti di credito dovranno essere nominativi ed intestati all’Associazione.


Articolo 10 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo composti entrambi dallo stato patrimoniale e dal conto economico, da sottoporre all’Assemblea dei Soci, che approverà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo deve risultare con veridicità, chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell’Associazione, gli utili conseguiti e le perdite sofferte nonché i beni mobili ed immobili, i contributi, le donazioni, i lasciti e le elargizioni ricevute. Il bilancio deve essere corredato da una relazione dell'Amministratore sull'andamento della gestione sociale e deve essere comunicato al Collegio Sindacale ai sensi di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve ovvero il capitale non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero non siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, per regolamento o per statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III - I SOCI

Articolo 11 - Soci

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età facendone domanda scritta. I minori potranno entrare a far parte dell'Associazione se esplicitamente richiesto in forma scritta da chi ne esercita la potestà. Questi avranno diritto alle prestazioni che l'Associazione svolge in favore dei Soci ma nelle Assemblee non avranno diritto di voto e nelle consultazioni in cui i Soci saranno chiamati ad esprimersi non potranno essere né eletti n elettori. L'anno sociale ha decorrenza con il primo gennaio di ogni anno. Mai e per nessun motivo uno o più Soci potranno richiedere tutto o in parte il Capitale Sociale comunque costituito.

Articolo 12 - Ammissione

Il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei requisiti prescritti e di cui agli artt. 11 e 23, delibera sulle domande di ammissione a socio, salvo quanto previsto all’Art. 16 del presente Statuto. La qualità di socio si acquisisce esclusivamente per effetto dell'atto deliberativo del Consiglio Direttivo. Il diniego dell'ammissione a socio viene reso noto all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione relativa. La decisione del Collegio dei Probiviri ha valore vincolante e definitivo. La reiezione della domanda di associazione comporta il diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente già versata.

Articolo 13 - Tesseramento

È data facoltà al Consiglio Direttivo di individuare varie tipologie di tesseramento. Il Consiglio Direttivo, in occasione del - tesseramento annuale, ha facoltà di stabilire i destinatari ed i criteri di esenzione dal versamento delle quote sociali.

Articolo 14 - Distinzione

I Soci si distinguono in:

  • Ordinari: sono tutti coloro che abbiano fatto domanda secondo quanto previsto all’art. 11 e versino la quota fissata sia per l’importo che per modalità, stabilite di anno in anno, dal Consiglio Direttivo;
  • Onorari: possono essere nominati Soci Onorari persone anche non socie che si siano distinte per particolari prestazioni in favore dell’Associazione;
  • Benemeriti: possono essere nominati Soci Benemeriti quei Soci che si siano distinti per spiccate benemerenze acquisite in seno all’Associazione;
  • Volontari: sono coloro che nell'ambito delle strutture dell'Associazione s'impegnano con la propria opera in attività solidaristiche, spontanee, personali e gratuite. L’ammissione per tale ordine di soci è disciplinata all’articolo 16.

Le qualifiche di Socio Onorario o Benemerito sono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Volontari

Il Volontario si riconosce in quella persona che, condivisi i valori di cui all'art.4 del presente Statuto e compreso il valore umano e sociale dell'impegno civile, mette a disposizione della collettività, tramite l’associazione Pubblica Assistenza Humanitas Firenze, parte del proprio tempo libero per realizzare la missione stabilita dagli organi statutari. La prestazione del Volontario è a titolo gratuito ed è fatto espresso divieto ai Volontari di accettare qualsiasi forma di compenso. Il Volontario è tenuto ad osservare i Regolamenti vigenti all’interno dell’Associazione.

Articolo 16 - Ammissione Volontari

Possono far parte del Corpo dei Volontari tutti i Soci maggiorenni senza alcuna distinzione di sesso, idee, religione, razza che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale Interno dei Volontari. I Soci minorenni di età compresa tra i 16 e i 18 anni possono essere ammessi in qualità di Volontari esclusivamente previa presentazione di domanda scritta e sottoscritta da chi ne esercita la potestà manlevando l'Associazione da ogni responsabilità derivante dalla minore età. Essi possono partecipare alle attività di volontariato ma non possono votare nelle Assemblee, eleggere ed essere eletti; saranno inoltre esclusi da tutti i servizi di emergenza.

Articolo 17 - Diritti e Doveri

I diritti dei Soci sono:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
  • lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Consiglio Direttivo lettera di dimissioni.

Le dimissioni da Socio comportano l'immediata decadenza di ogni diritto acquisito;

  • eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti dettati dal presente Statuto;
  • chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  • formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto.

I doveri dei Soci sono:

  • rispettare le norme del presente Statuto ed i provvedimenti deliberati dagli Organi associativi;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
  • versare le quote associative nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Comunicazioni

Salvo i casi in cui lo Statuto preveda forme di comunicazione diverse, gli avvisi ed i comunicati indirizzati alla generalità dei soci vengono resi pubblici mediante affissione negli appositi albi presso le sedi dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo. Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, sono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti i soci.

Articolo 19 - Provvedimenti a carico dei soci

I soci che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • richiamo verbale;
  • censura scritta;
  • sospensione sino ad un massimo di sei mesi;
  • espulsione.

Le sanzioni vengono annotate sulla scheda personale dei singoli soci che vi siano incorsi. Procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto proposto da singoli soci ovvero dagli organi associativi. Salvo i casi di morosità e di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi, nessun provvedimento disciplinare può essere irrogato contro un socio, se a questi non sia stato dato il modo di essere sentito dall'organo giudicante.

Articolo 20 - Richiamo verbale

Il richiamo verbale trova applicazione esclusivamente nei riguardi di coloro che si rendano responsabili di lievi inosservanze di norme regolamentari e/o di disposizioni di servizio. Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, esclusa qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione. Il richiamo verbale non rileva ai fini della recidiva.

Articolo 21 - Censura

La censura scritta trova applicazione nei riguardi dei i soci che:

  • non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentari interne,
  • manchino di riguardo agli altri consoci o comunque non tengano, sia in pubblico, che in privato comportamenti consoni alle finalità umanitarie dell’Associazione.

Articolo 22 - Sospensione

La sospensione fino a sei mesi viene applicata nei confronti dei soci che incorrono nelle mancanze previste dall'articolo precedente, quando queste rivestano maggiore gravità ed in casi di recidiva. È fatto divieto di frequentare i locali riservati ai soci dell'Associazione per tutta la durata del provvedimento, e non si applicano tutti i benefici previsti dalla tessera sociale.

Articolo 23 - Espulsione

L'espulsione si applica nei confronti dei soci, che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/ o dai Regolamenti, ovvero in concreto operino in contrasto con lo spirito, gli interessi e le finalità dell'Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali. Il Socio espulso non potrà essere riammesso prima di 5 (cinque) anni, e la sua domanda di ammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri. L'espulsione si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati non colposi, ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili e/o ne ledano gravemente la rispettabilità; in questo caso il Socio non potrà più essere riammesso.

Articolo 24 - Organi giudicanti

Per i soci volontari l'organo giudicante di prima istanza è il Consiglio di Disciplina e, contro le decisioni di questo, il socio volontario può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri che decide quale organo di appello. Per tutti gli altri soci l'unico organo giudicante è il Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva in unico grado. Le modalità ed i termini di svolgimento del procedimento dinanzi al Consiglio di Disciplina ed al Collegio dei Probiviri, con particolare riguardo alla forma ed al contenuto degli atti, sia di parte, sia degli organi giudicanti, dei provvedimenti da adottare ed alla loro pubblicità in seno all'associazione vengono disciplinati da un apposito regolamento generale approvato dal Consiglio Direttivo di concerto con gli organi associativi di cui sopra immediatamente dopo il suo insediamento e la conseguente elezione delle cariche sociali; fino all'adozione del nuovo regolamento generale, rimane in vigore quello previgente. Restano tuttavia ammesse le tutele inderogabili previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 25 - Giudizio innanzi al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina provvede ad istruire le varie questioni che sono sottoposte alla sua decisione assumendo informazioni, sia dagli organi dell' Associazione, sia dai vari soggetti interessati come indicato dagli artt.48 e 49 del presente Statuto. In ogni caso il socio volontario interessato deve essere messo a conoscenza dal Consiglio di Disciplina del procedimento pendente nei suoi confronti prima dell'inizio della fase istruttoria e, nei casi che rivestono carattere di maggiore gravità, può essere cautelativamente sospeso dal Consiglio stesso per il periodo necessario allo svolgimento del procedimento disciplinare. Una volta esaurita la trattazione delle singole questioni devolute alla sua cognizione, il Consiglio di Disciplina delibera in merito. Le decisioni del Consiglio di Disciplina, possono consistere:

  • nell'archiviazione;
  • nell'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste.

Articolo 26 - Giudizio innanzi al Collegio dei Probiviri

Contro il provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio di Disciplina secondo quanto stabilito negli articoli precedenti è ammesso ricorso da parte del socio volontario interessato al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata. Il Collegio dei Probiviri ha i medesimi poteri del Consiglio di Disciplina e riesamina nel merito l'intera controversia. La decisione del Collegio dei Probiviri ha valore vincolante e definitivo.

Articolo 27 - Perdita qualifica di Socio per morosità

Perdono automaticamente la qualifica di socio per morosità coloro, che per due anni consecutivi, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.


TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 28 - Organi dell'Associazione

Organi dell' Associazione sono:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • il Consiglio di Disciplina;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • l’Assemblea dei Volontari.

Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione dovrà essere redatto verbale.


Articolo 29 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo quanto stabilito all'art.46 nonché l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione assegnata, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e previo parere del Collegio dei Sindaci Revisori.


TITOLO V - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 30 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e prese decisioni fondamentali di indirizzo a cui deve attenersi il Consiglio Direttivo e tutto il Corpo Sociale. Le Assemblee si distinguono in "ordinarie" e "straordinarie":

  • La "ordinaria" verrà convocata nel periodo dal 31 dicembre al 30 aprile dell’annosuccessivo.
  • La "straordinaria" verrà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea Straordinaria viene altresì convocata dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 51 e dal Collegio dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 47. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto laresponsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro dei verbali.


Articolo 31 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nelle sedi sociali. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora delle riunioni stabilite per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima riunione. Partecipano all'Assemblea ed hanno diritti di elettorato attivo e passivo, salvo quanto disposto dai precedenti articoli, i Soci che siano iscritti da almeno 90 giorni. Le adunanze saranno valide in "prima convocazione", quando intervenga almeno un quarto dei Soci ed in "seconda convocazione", qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. La "seconda convocazione" può aver luogo non prima del giorno successivo alla prima convocazione. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.


Articolo 32 - Assemblea ordinaria

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

  • approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
  • eleggere il Collegio dei Sindaci revisori;
  • eleggere la Commissione Elettorale;
  • approvare quanto altro venga posto alla propria attenzione ad eccezione di quanto spettante all’Assemblea Straordinaria.

I bilanci da approvare dovranno essere esposti nella Sede sociale almeno 3 (tre) giorniprima dell'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo si asterranno dal prendere parte alla votazione riguardante il rendiconto da essi presentato. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.


Articolo 33 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, convocata con le modalità del presente Statuto, delibera anche in merito alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’Art. 67. Le deliberazioni non saranno valide se non accoglieranno il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti.


Articolo 34 - Deliberazioni

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Le deliberazioni si prendono "per alzata di mano" o per "appello nominale" o, a richiesta della maggioranza presente, a "scrutinio segreto". L’appello nominale deve essere richiesto da almeno un decimo dei presenti. Il voto segreto deve essere adottato quando si trattino questioni di rilevante importanza concernenti persone o casi di opportuna riservatezza, ma può in ogni caso essere adottato su decisione dell'Assemblea o su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.


TITOLO VI - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 35 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri eletti secondo quanto stabilito nel presente statuto. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e ciascun componente di esso non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi. I membri del Consiglio Direttivo sono considerati a tutti gli effetti soci volontari per tutta la durata del loro mandato.


Articolo 36 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando almeno 3 (tre) Consiglieri ne facciano espressa e motivata richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione; verificandosi queste condizioni, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario verbalizzante . Il Consigliere eletto che non partecipi alle riunioni di Consiglio per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo e senza averne data comunicazione, decade automaticamente dalla carica. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e quelli del Collegio dei Probiviri nonché, se nominati, il Direttore Generale e quello Sanitario. Possono altresì assistere alle sessioni consiliari in qualità di uditori tutti i soci. Il Consiglio Direttivo può disporre la convocazione alle riunioni consiliari di singoli soci o di esperti qualificati esterni all'Associazione, affinché esprimano pareri e valutazioni in ordine agli argomenti in trattazione.


Articolo 37 - Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti da un Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Segretario. Le cariche di Segretario e di Vice Segretario possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo anche a soci che non ne siano membri ovvero a dipendenti. Il Segretario con l'ausilio del Vice Segretario provvede a comunicare le deliberazioni del Consiglio agli interessati ed è responsabile della loro attuazione. I verbali devono essere resi pubblici, con eventuali omissioni dovute al rispetto della privacy delle persone interessate, mediante affissione negli appositi albi presso la sede dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo. Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, sono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti i soci.


Articolo 38 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle sedute di Consiglio è sufficiente la presenza di n. 6 (sei) Consiglieri. Le sue decisioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente. La votazione è segreta quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri; in ogni altro caso avviene per alzata di mano o per appello nominale. Il Consiglio Direttivo uscente, nell'eventualità che resti in carica oltre la scadenza temporale del mandato triennale, in questo periodo successivo può svolgere solo l'ordinaria amministrazione ed in ogni caso decade contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio eletto.


Articolo 39 - I Compiti e le Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante che ha compito di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'Associazione. Ad esso sono conferiti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati per Legge o Statuto all'Assemblea dei Soci. Esegue i deliberati dell'Assemblea dei Soci, ne cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro attuazione. Alle disposizioni impartite sono tenuti ad attenersi strettamente il Personale Dipendente ed il Corpo dei Volontari. Al Consiglio Direttivo spettano tra l'altro i poteri:

  • di sorvegliare, sovrintendere e coordinare di tutti i servizi dell’Associazione;
  • di acquistare, vendere, affittare e permutare beni mobili e immobili e aziende o rami di esse;
  • di consentire all’iscrizione di ipoteche e privilegi su beni immobili;
  • di costituire, modificare ed estinguere diritti reali in genere;
  • di stipulare contratti di mutuo e quelli che comunque comportino la concessione di prestiti;
  • di assumere partecipazioni o interessenze in Enti sia pubblici che privati, Associazioni, Cooperative, Società anche consortili;
  • di prestare ed ottenere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale nel rispetto e nei limiti della normativa vigente;
  • di adottare delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato e/ o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in materia;
  • di determinare, previo parere del Collegio dei Sindaci Revisori, la misura del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti delle varie articolazioni organizzative che compongono l’Associazione e necessarie per l'esercizio delle funzioni loro assegnate;
  • di istituire Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro di cui all’art. 45 del presente Statuto;
  • di assumere deliberazioni inerenti l'adesione ad organizzazioni locali, nazionali e soprannazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dallo Statuto Sociale. Dette deliberazioni, peraltro, devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione;
  • di nominare un Direttore Generale e uno Sanitario.

Il Consiglio Direttivo, qualora non confermi il precedente, deve presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Volontari entro un mese dalla sua nomina, un nuovo Regolamento Generale Interno dei Volontari, che disciplina tutti i servizi richiesti per soddisfare gli scopi dell'Associazione, specificandone la forma, la portata, i mezzi da impegnarsi e tutta l'organizzazione in generale. Sarà inoltre cura del Consiglio far affiggere nei locali sociali copia dello Statuto e del Regolamento Generale Interno dei Volontari.


Articolo 40 - Le Cariche e le Deleghe

Le cariche interne al Consiglio previste come obbligatorie dal presente statuto sono:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Amministratore.

Le cariche suddette vengono elette a maggioranza semplice dal Consiglio stesso nel corso della sua prima adunanza ed immediatamente dopo l'insediamento degli eletti. Ferma restando la responsabilità collegiale dell'organo, il Consiglio Direttivo può conferire, a singoli Consiglieri o a Soci esterni ad esso, deleghe ritenute necessarie al buon funzionamento e all'organizzazione dell'Associazione attribuendo, se del caso, agli stessi poteri di firma per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio; anche l'esercizio di tali deleghe è gratuito. Il Consiglio può in ogni momento revocare le deleghe concesse o cambiare il destinatario di una delega. Tutte le nomine, tutte le deleghe e successive eventuali variazioni dovranno essere comunicate agli uffici competenti, laddove d'obbligo. Dovranno altresì essere portate a conoscenza di tutto il Corpo Sociale tramite comunicato da affiggersi nei locali dell'Associazione.

  • Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, in giudizio e negli atti civili. Stipula e firma convenzioni, contratti e documenti sociali. Convoca l'Assemblea dei Soci

secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

  • Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente vale come attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.
  • L’Amministratore emette e firma, a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata ed uscita. È responsabile delle scritture contabili e di quanto altro viene stabilito dal Consiglio in ordine ai programmi di attività economica e finanziaria con la predisposizione delle scadenze delle uscite e delle entrate, con la valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie. Controlla l'andamento economico generale, propone le iniziative in ordine allo sviluppo dei servizi dell'Associazione, tutela il patrimonio finanziario mobiliare ed immobiliare dell'Associazione. Provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, annualmente sottoposti all'approvazione dei competenti organi associativi, ed assiste il Collegio dei Sindaci Revisori nelle attività di verifica e controllo.


Articolo 41 - Referenti dei Settori dei Volontari in Consiglio

Quattro Settori scelti dall'Assemblea dei Volontari, secondo quanto stabilito nel presente statuto, godranno ciascuno di un referente nel Consiglio Direttivo. Il ruolo di referente si esplica in due direzioni:

  • verso l’esterno: rappresenta il Consiglio agli incontri "istituzionali" riguardanti il proprio Settore, unitamente al Presidente e ad altri soggetti titolari di deleghe specifiche;
  • verso l’interno: è il rappresentante del Consiglio nei confronti del Settore la cui organizzazione interna è determinata ai sensi del successivo art.55.

Rimane ferma la responsabilità collegiale statutaria del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. I referenti dei Settori relazionano al Consiglio in merito all'andamento dei propri settori di appartenenza e svolgono inoltre tutte le mansioni di cui verranno incaricati dal Consiglio stesso.


Articolo 42 - Dimissioni

In caso di dimissioni il numero dei componenti il Consiglio può essere ridotto a quello dei Consiglieri rimasti in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa vengono a cessare un numero di consiglieri tale da ridurre il Consiglio a 6 (sei) membri o meno, l’intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.


Articolo 43 - L’Esecutivo

Il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore, costituiscono l’Esecutivo. Questo si riunisce in tutti quei casi che rivestono carattere di urgenza e non sia possibile convocare il Consiglio in tempo utile. L’esecutivo può riunirsi nei modi e nei tempi decisi dagli stessi membri. In ogni caso tutti i suoi membri devono essere in grado di partecipare alla discussione e alla votazione. Le decisioni saranno valide esclusivamente con la presenza di tutti componenti e saranno prese a maggioranza. Ogni decisione dell'Esecutivo dovrà essere ratificata nella prima riunione di Consiglio.


Articolo 44 - Consulenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può provvedere a nominare consulenti esterni in possesso di specifiche competenze professionali anche non ordinistiche, quali consulenti legali, fiscali, del lavoro, architetti, geometri e simili.


Articolo 45 - Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro formati da volontari esterni al Consiglio stesso per svolgere attività sociale ritenuta utile al buon funzionamento dell’Associazione ovvero può autorizzare la costituzione di analoghi gruppi di lavoro su proposta dei volontari che ne hanno interesse. I Gruppi di lavoro dipendono direttamente dal Consiglio Direttivo che li ha istituiti e sono direttamente responsabili verso questo della loro attività, rimangono in carica fino al termine del mandato statutario del Consiglio che li ha istituiti ovvero fino alla loro revoca da parte di questo. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i Gruppi di lavoro si auto organizzano liberamente al proprio interno.


TITOLO VII - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 46 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti estranei al Consiglio Direttivo, e viene eletto dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale; almeno 1 (uno) membro effettivo deve essere di sesso femminile. Sono ammessi alla votazione i Soci che siano iscritti all'Associazione da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il versamento delle quote sociali. Possono essere eletti Sindaci Revisori anche non soci. Per gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili è consentita la corresponsione di emolumenti individuali non superiori al massimo previsto dal D.P.R.10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n.239 convertito dalla L.3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni. La misura del compenso verrà in ogni caso stabilita dal Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori sono considerati a tutti gli effetti soci volontari nel caso in cui la loro attività venga esercitata in assenza di corrispettivo economico. I componenti del Collegio dei Sindaci non possono essere eletti, all'interno dello stesso organo, per più di due mandati consecutivi. Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato finanziario ed economico dell'Associazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro. Il Collegio dei Revisori resta in carica 3 (tre) anni e decade con la fine del mandato del Consiglio Direttivo. Ciascun componente può essere eletto per non più dì due mandati consecutivi.


Articolo 47 - 1 Compiti e le Competenze

All'Assemblea dei Soci ordinaria presentano una relazione scritta sull'andamento amministrativo dell'Associazione e sulla regolarità delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci per le conseguenti deliberazioni in presenza di gravi irregolarità amministrative ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nell'esercizio delle attività di verifica e controllo della gestione dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per l'esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività di controllo. I suoi componenti possono partecipare infine alle riunioni del Consiglio Direttivo.


TITOLO VIII – IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 48 - Il Consiglio di Disciplina

L'Assemblea dei Volontari nomina i componenti del Consiglio di Disciplina, il quale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente, scelti tra i Soci Volontari; essi rimangono in carica tre anni. Almeno 1 (uno) membro effettivo deve essere di sesso femminile. Il Consiglio di Disciplina elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. Ogni determinazione viene adottata a maggioranza con metodo palese e diviene efficace con la sua trascrizione nel libro dei verbali del Consiglio, debitamente sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 49 - I Compiti e le Competenze del C.d.D.

In caso di mancato rispetto dei doveri da parte dei soci volontari, l'Associazione, tramite il Consiglio di Disciplina, mette in atto provvedimenti disciplinari che hanno come finalità il rafforzamento del senso di responsabilità e il ripristino dì rapporti corretti all'interno della comunità associativa. Il Consiglio di Disciplina interviene con un giudizio in provvedimenti disciplinari, riguardanti metodi e comportamenti dei soci volontari dell'Associazione, nell'espletamento dei servizi e delle attività in cui gli stessi sono impegnati. Il Consiglio di Disciplina può autonomamente istruire informative ed analizzare situazioni che ritiene possano coinvolgerla nel suo ruolo istituzionale di prevenzione di atti e comportamenti che danneggino gli interessi morali nonché l'immagine dell'Associazione, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla Legge vigente al momento in materia di riservatezza dei dati personali (privacy). Il socio volontario colpito da provvedimento disciplinare può far ricorso contro la sanzione entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. La sanzione dovrà essere conforme a quanto previsto dallo Statuto nonché dal Regolamento Generale Interno dei Volontari.


Articolo 50 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente, tutti estranei al Consiglio Direttivo; essi sono eletti secondo quanto stabilito nel presente statuto. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 3 (tre) anni e cessa le sue funzioni contestualmente al Consiglio Direttivo unitamente al quale è eletto; ciascun componente del Collegio non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. I membri del Collegio dei Probiviri vengono considerati a tutti gli effetti soci volontari per tutta la durata del loro mandato. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva al suo insediamento, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e con il metodo del voto palese; esse sono vincolanti e definitive. Delle riunioni e delle decisioni adottate viene redatto verbale; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri.


Articolo 51 - I Compiti e le Competenze del C.d.P.

Il Collegio dei Probiviri:

  • delibera sui ricorsi presentati dai soci volontari contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Disciplina ai sensi del presente Statuto Sociale;
  • delibera su quelli proposti avverso ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi Statuto medesimo;
  • decide altresì sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in materia elettorale dalla Commissione Elettorale;
  • è organo giudicante esclusivo nei procedimenti disciplinari instaurati a carico di componenti del Consiglio Direttivo;
  • decide le eventuali vertenze di cui sia parte il Consiglio Direttivo, o componenti dello stesso e quelle tra singoli membri del Consiglio Direttivo ed il Consiglio Direttivo stesso;
  • decide sulle istanze di chiarimento o sulle controversie sorte fra gli organi dell'associazione in merito all'interpretazione delle norme e delle attribuzioni previste dal presente Statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e definitive. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre compiti generali di vigilanza sul rispetto in seno all'Associazione delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti ed in tale ambito di attività può inviare al Consiglio Direttivo comunicazioni e segnalazioni di eventuali diffuse inosservanze di prescrizioni interne. Esso può altresì richiedere la convocazione di specifiche riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto anomalie, irregolarità o quant'altro rilevato nell'esercizio della sua attività istituzionale. Il Collegio dei Probiviri può infine convocare l'Assemblea dei soci in sede straordinaria, allorché riscontri gravi inadempienze alle norme statutarie e regolamentari da parte del Consiglio, ovvero quando ne facciano richiesta un numero di soci pari ad almeno il quattro per cento dell'intero corpo sociale. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.


TITOLO IX - – L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI VOLONTARI

Articolo 52 - Organizzazione dei Volontari

Il Corpo dei Volontari è organizzato in settori rispecchianti le varie aree di intervento della Associazione. Per l'organizzazione dei Volontari si fa riferimento al Regolamento Interno Generale dei Volontari ed ai Regolamenti dei Settori. I Regolamenti non potranno, in nessun caso, essere in contrasto con le norme statutarie. In caso di eventuali discordanze si farà riferimento al presente Statuto e si renderà necessaria la modifica degli altri documenti. Eventuali modifiche al Regolamento Generale Interno dei Volontari dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Volontari, in "prima convocazione" con la partecipazione del 30% degli stessi ed in "seconda convocazione", la quale può aver luogo 24 (ventiquattro) ore dopo la precedente, con la presenza di almeno 20 (venti) Volontari. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti ammessi al voto. I Regolamenti dei Settori saranno redatti ed approvati secondo le modalità stabilite dai Settori stessi nelle rispettive assemblee interne.


Articolo 53 - L'Assemblea dei Volontari

L'Assemblea dei Volontari viene convocata:

  • per istituire nuovi Settori di attività dei volontari;
  • per chiudere, modificare, riunire, dividere Settori di attività dei volontari già esistenti;
  • per indicare i quattro Settori che godranno di un referente nel Consiglio Direttivo secondo le regole elettorali previste nel presente Statuto;
  • per discutere gli orientamenti e l'elaborazione dei programmi operativi;
  • per la disamina di attività, iniziative e servizi in cui in generale è richiesta la loro partecipazione;
  • per illustrare le decisioni deliberate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
  • per discutere e deliberare variazioni al Regolamento Generale Interno dei Volontari;
  • per creare se ritenuto opportuno organi di collegamento interni tra i vari Settori;
  • per eleggere il Consiglio di Disciplina.

La convocazione sarà a cura del Consiglio Direttivo, per propria decisione o su richiesta scritta di almeno il 10% dei Volontari. Le Assemblee dei Settori vengono convocate secondo le modalità espresse nei rispettivi Regolamenti interni. L'apertura, chiusura, modifica dei Settori rileva solo ai fini interni e organizzativi dell'Associazione, restando potere del solo Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci quello di istituire, chiudere, modificare le aree d'intervento dell'Associazione. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto un verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali.


Articolo 54 - I Settori delle Attività dei Volontari (Specifica)

L'Assemblea dei volontari suddivide il Corpo dei Volontari in Settori distinti ai fini di una più efficiente organizzazione interna dello stesso. L'Assemblea dei Volontari può in ogni momento decidere di creare Settori nuovi e chiudere, modificare, riunire, dividere Settori già esistenti, purché i Settori così individuati rispecchino sempre le aree di intervento della Associazione e non sostituiscano i Gruppi di lavoro creati ai sensi dell'Art. 45 del presente Statuto. I settori hanno solo validità interna per finalità organizzative, restando unico il Corpo dei Volontari dell'Associazione.


Articolo 55 - Regolamenti interni, organi e responsabili dei Settori delle Attività dei Volontari

Ogni Settore così come individuato dall'Assemblea dei Volontari dovrà dotarsi almeno:

  • di un'Assemblea di settore (organo rappresentativo interno),
  • di un Regolamento interno,
  • di un Responsabile interno (organo organizzativo, collegiale o unipersonale),

singoli Settori possono strutturarsi liberamente al proprio interno, rispettando comunque i dettami dell'Assemblea dei Volontari e del presente Statuto, nonché la competenza esclusiva del Consiglio Direttivo su tutte le scelte politiche ed economiche e sulla rappresentanza verso l'esterno dell'Associazione. Responsabile interno sarà portavoce verso il Consiglio Direttivo per qualsiasi esigenza materiale o economica del Settore stesso. Nel caso in cui l'Assemblea di un Settore decida di creare al proprio interno un Consiglio di Disciplina, questo sostituirà, per i volontari di quel Settore e per fatti connessi all'attività del Settore stesso, il Consiglio di Disciplina nominato dal Assemblea di cui all'art. 48 del presente Statuto. Resta salvo il diritto del singolo volontario del Settore di ricorrere in appello al Collegio dei Probiviri contro la decisione del Consiglio di Disciplina interno.


TITOLO X -– ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 56 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale viene eletta dall'Assemblea dei Soci, con votazione palese, per alzata di mano, contestualmente all'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori. Sono ammessi alla votazione tutti i Soci con i limiti determinati dal presente Statuto e che siano iscritti all'Associazione da almeno 90 (novanta) giorni alla data dell'Assemblea e siano in regola con il versamento delle quote sociali. Non possono essere nominati Membri della Commissione Elettorale:

  • I Candidati alle elezioni
  • I Dipendenti
  • I Soci che non facciano parte dell'Associazione da almeno 90 (novanta) giorni alla data dell'Assemblea o che non siano in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea voterà la Commissione Elettorale, composta da 5 (cinque) membri. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, la Commissione Elettorale elegge al suo interno il Presidente. La Commissione Elettorale ha il potere di prendere decisioni a maggioranza. Qualora almeno due membri della stessa rassegnassero le proprie dimissioni, dovrà essere indetta una nuova Assemblea dei Soci per l'elezione dei loro sostituti. La Commissione elettorale si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno. Le contestazioni contro le decisioni e/o gli atti in genere della Commissione Elettorale debbono essere proposte sotto pena di decadenza nel termine di tre giorni dalla loro adozione al Collegio dei Probiviri uscente.. Le deliberazioni di tale organo sono definitive ed hanno quindi effetto vincolante .


Articolo 57 - Durata della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale rimane in carica sino all'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Probiviri. In caso di scioglimento anticipato il Presidente della Commissione avrà cura di comunicarlo al Presidente del Consiglio Direttivo uscente che provvederà ad indire una nuova Assemblea dei Soci.


Articolo 58 - Procedimento elettorale

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgono entrambe su liste contrapposte. Ogni lista deve rispettare le indicazioni contenute nel presente articolo, a pena di esclusione. Per le elezioni del Consiglio Direttivo, ogni lista dovrà indicare i nomi di 11 (undici) soci in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 59 del presente Statuto, almeno 3 (tre) dei quali di sesso femminile. All'interno degli 11 (undici) soci candidati dovrà essere presente almeno un Volontario per ognuno dei 4 (quattro) settori indicati dall'Assemblea dei Volontari quali settori che esprimono un referente nel Consiglio Direttivo. Per le elezioni del Collegio dei Probiviri, ogni lista dovrà indicare i nomi di 4 (quattro) soci di età non inferiore a venticinque anni in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.59 del presente Statuto, evidenziando separatamente i nomi dei 3 (tre) candidati a membri effettivi da quello supplente. Almeno 1 (uno) candidato a membro effettivo deve essere di sesso femminile. Per entrambe le elezioni, possono votare tutti i Soci che siano iscritti all'Associazione da almeno 90 (novanta) giorni alla data dell'Assemblea salvo diverse disposizioni di legge alle quali l'Ente dovrà attenersi e siano in regola con il versamento delle quote sociali. Il socio votante potrà votare per 1 (una) sola lista, apponendo un segno in un qualsiasi punto dello spazio della scheda elettorale dedicato alla lista prescelta. Nell'ipotesi in cui venga apposto più di un segno sulla scheda, il voto viene annullato. Viene eletta la lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di assoluta parità di voti tra due o più liste, si procederà a una nuova votazione tra le sole liste vincitrici ex-aequo. La votazione dovrà avvenire in una data compresa tra l'ottavo ed il ventottesimo giorno a partire dal voto precedente.


Articolo 59 - Candidatura delle Liste dei Soci e requisiti di eleggibilità

Le liste, sia per l'elezione del Consiglio Direttivo sia per quella del Collegio dei Probiviri, oltre ad essere munite di dichiarazione di accettazione dei singoli componenti delle stesse, devono recare la sottoscrizione di almeno 20 (venti) soci presentatori, legittimati al voto ai sensi del art. 58 del presente Statuto ed esterni alla lista, ed essere presentate alla Commissione Elettorale almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni socio presentatore non può firmare per più di una lista, sia per l'elezione del Consiglio Direttivo sia per quella del Collegio dei Probiviri . Per quanto attiene l'elezione al Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito all'art. 60 del presente Statuto, possono candidarsi: al ruolo di referente di settore, tutti i Volontari del settore specifico da almeno 6 (sei) mesi alla data dell'Assemblea; ai restanti ruoli di Consigliere, tutti i soci iscritti all'Associazione da almeno 6 (sei) mesi alla data dell'Assemblea e siano in regola con il versamento delle quote sociali. La Commissione Elettorale provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a raccogliere la candidatura delle liste. La Commissione Elettorale verifica le liste; le respinge se non regolari, concedendo alla Lista, previa comunicazione, 3 (tre) giorni dì tempo per la regolarizzazione della candidatura. Provvede, infine, all'affissione delle liste presso tutte le Sedi dell'Associazione. L'elezione è valida anche se è candidata una sola lista, purché rispetti i termini sopra prescritti.


Articolo 60 - Conflitto di Interessi e altre cause di ineleggibilità

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere contestualmente membri di entrambi gli Organi. L'eleggibilità nei due Organi è inoltre esclusa:

  • per tutti quei soci che hanno in essere con l'Associazione rapporti di contenuto economico di qualsivoglia natura;
  • per tutti quei soci che nei due anni anteriori alla data di effettuazione delle elezioni siano incorsi in provvedimenti disciplinari di sospensione.

È altresì esclusa l'eleggibilità del socio che abbia all'interno dell'Associazione, in qualità di personale dipendente o collaborante, un congiunto o un parente o affine fino al terzo grado compreso.


Articolo 61 - Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri hanno luogo ogni 3 (tre) anni. Si svolgono entro 60 giorni dalla nomina della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale stabilirà la data delle elezioni generali, le sedi opportune per le votazioni, l'orario di apertura dei Seggi e ne darà notizia al Corpo Elettorale tramite affissione di comunicazione scritta presso tutte le Sedi dell'Associazione. La votazione dovrà, in ogni caso, aver luogo in posto che assicuri la segretezza del voto. Non è ammesso l'esercizio del voto per delega. La Commissione Elettorale distribuirà ai Seggi un quantitativo sufficiente di schede, che saranno timbrate e controfirmate dal Responsabile del Seggio. Dette schede saranno preventivamente approntate dalla Commissione Elettorale stessa e dovranno riportare suddivise le liste delle Candidati. La scheda restituita dall'Elettore, accuratamente piegata, deve essere inserita nell'urna, precedentemente predisposta dalla Commissione Elettorale, alla presenza del Presidente della Commissione o dì altro Membro del Seggio. Saranno considerate nulle le schede prive della vidimazione e della firma della Commissione Elettorale, quelle che riportino segni, cancellature, macchie che le possano comunque rendere riconoscibili, e quelle contenenti qualsiasi altro segno che non sia la normale indicazione di preferenza come indicata all'art. 58 del presente Statuto. In caso di errore l'Elettore avrà cura di piegare la scheda errata e restituirla al Membro del Seggio, il quale dopo averla sigillata e controfirmata la inserirà nell'urna e fornirà l'Elettore di nuova scheda.


Articolo 62 - Scrutinio

Terminate le operazioni di voto segreto la Commissione Elettorale procederà immediatamente allo scrutinio. Le operazioni di scrutinio, una volta iniziate, non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

  • il numero complessivo degli elettori;
  • il numero delle schede valide, nulle e bianche;
  • il numero dei voti riportati da ciascuna lista.


Articolo 63 - Contestazioni - Validità

Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali andranno rivolte per iscritto al Collegio dei Probiviri uscente entro 48 (quarantotto) ore dalla proclamazione degli eletti. Il Collegio dei Probiviri decide entro le successive 48 (quarantotto) ore con definitivo ed inappellabile giudizio. Tutti i verbali della Commissione Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti nonché i verbali contenenti le contestazioni verranno esposti per 7 (sette) giorni nei locali dell'Associazione. Le elezioni sono valide qualsiasi sia il numero dei votanti.


TITOLO XI - REGOLE SULL'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI

Articolo 64 - Assunzione di dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e collaboratori con qualsiasi forma di contratto prevista dalla legge, sia a tempo determinato che indeterminato. L'assunzione di dipendenti e collaboratori deve avvenire tramite selezione di evidenza pubblica. Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire i requisiti per l'ammissione alla procedura di evidenza pubblica, la presenza o meno di titoli preferenziali, l'instaurazione o meno di graduatorie. Il Consiglio Direttivo nominerà la Commissione Esaminatrice che seguirà tutto l'iter del concorso. La Commissione Esaminatrice dovrà essere formata almeno da un Consigliere. In alternativa, l'incarico può essere demandato a società esterne specializzate.


Articolo 65 - Casi di straordinaria necessità e urgenza

In casi di straordinaria necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere ad assunzioni dirette. In questo caso l'assunzione potrà avvenire solo a tempo determinato e per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. Il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del presente articolo non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. L'eventuale assunzione successiva a tempo indeterminato dovrà attenersi a quanto previsto dal precedente articolo.


Articolo 66 - Casi di incompatibilità

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo in carica intrattenga rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con un candidato alla procedura di assunzione, dovrà presentare dimissioni irrevocabili dal Consiglio stesso entro e non oltre l'inizio di svolgimento delle prove concorsuali. In caso contrario la domanda di ammissione al concorso verrà respinta. Chi si trovi nelle suddette condizioni di incompatibilità non potrà essere assunto nel caso di straordinaria necessità ed urgenza previsto dall'articolo precedente.


TITOLO XII - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 67 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata con avviso inviato a tutti i Soci in regola con le quote sociali, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti. Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in alcun caso ripartito tra i Soci bensì devoluto ad altre Associazioni di volontariato aventi le stesse caratteristiche della Pubblica Assistenza Humanitas Firenze nel modo e nei termini che saranno deliberati dall'Assemblea straordinaria.


TITOLO XIII - FEDERAZIONE NAZIONALE

Articolo 68 - Federazione Nazionale

L'Associazione fa parte dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ne segue gli orientamenti.


TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Conformità alle Leggi dello Stato

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti e alle disposizioni di Legge.


F.to Luciano Cardinali
F.to Simone Ghinassi Notaio