Trattamento dei prigionieri di guerra - Convenzione (III), Ginevra, 12 agosto 1949
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I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.
ARTICOLO 2
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin da tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare.
Se una Potenza in conflitto non fosse parte della Presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
ARTICOLO 3
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
- Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
- a) le violenze contro la vita l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- la cattura ostaggi;
- gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
- I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 4
A. Sono prigionieri di guerra, ai sensi della presente Convenzione; le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonché i membri delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste forze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzai, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portino apertamente le armi; d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendono o da un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne parte direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro, a tale scopo, una carta d'identità simile al modulo allegato; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti e i piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale; 6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. B. Fruiranno ugualmente del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i prigionieri di guerra anche: 1) le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pure avendole dapprima liberate mentre l'ostilità proseguono fuori dal territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo, di raggiungere le forze armate cui appartengono e che sono impegnate nel combattimento, oppure qualora non ottemperino ad un'intimazione con la quale è ordinato il loro internamento; 2) le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro territorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto internazionale, con riserva di un trattamento più favorevole che queste potenze ritenessero indicato di accordar loro e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto comma, da 58 a 67 incluso, 92, 126, nonché per quelle concernenti la Potenza protettrice quando esistano relazioni diplomatiche tra le Parti in conflitto e la Potenza neutrale o non belligerante interessata. Nel caso in cui esistono tali relazioni diplomatiche, le Parti in conflitto, dalle quali dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, senza pregiudizio di quelle che dette Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati diplomatici e consolari. C. Il presente articolo non tocca lo statuto del personale sanitario e religioso, come è previsto dall'art. 33 della presente Convenzione.
ARTICOLO 5
La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'art. 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi. In caso di dubbio circa l'appartenenza a una delle categorie indicate nell'art. 4 delle persone, che abbiano commesso un atto di belligeranza e che siano cadute in potere del nemico, queste fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia stato determinato da un tribunale competente.
ARTICOLO 6
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun’intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei prigionieri come è regolata dalla Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro. I prigionieri continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure del pari salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 7
I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.
ARTICOLO 8
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun vaso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.
ARTICOLO 9
Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà, per la protezione dei prigionieri di guerra e per i soccorsi da prestare loro, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.
ARTICOLO 10
Gli Stati contraenti potranno, in ogni momento, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrici o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, fatta riserva per le disposizioni del presente articolo,l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale ad ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offre la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato dalle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.
ARTICOLO 11
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna potenza protettrice potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
TITOLO II - PROTEZIONE GENERALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
ARTICOLO 12
I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possono esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato. I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che è Parte della Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui i prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità della applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli durante il tempo in cui le saranno affidati. Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha preceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati. Questa richiesta dovrà essere accolta.
ARTICOLO 13
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave alla presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite.
ARTICOLO 14
I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore. Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento così favorevole come quello accordato agli uomini. I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura.La Potenza detentrice potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.
ARTICOLO 15
La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede.
ARTICOLO 16
Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di qualsiasi trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione del loro stato di salute, della loro età o delle loro attitudini professionali i prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni politiche o altra ragione fondata su criteri analoghi.
TITOLO III - PRIGIONIA
SEZIONE I - INIZIO DELLA PRIGIONIA
ARTICOLO 17
Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di nascita e il numero di matricola oppure, in mancanza di questo un indicazione equivalente. Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria. Ogni Parte in conflitto sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che possa divenire prigioniero di guerra, una carta di identità indicante cognome, nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e data di nascita. Questa carta d'identità potrà inoltre contenere la firma o l'impronte digitali o ambedue, nonché ogni altra indicazione che le Parti in conflitto potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa carta avrà, per quanto possibile la dimensione di 6,5 x 10 cm e sarà rilasciata in due esemplari. Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa carta d'identità a qualunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne privato. Nessuna tortura fisica e morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. Iprigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere ne minacciati, né insultati, né esposti a molestie od a svantaggi di qualsiasi specie. I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'incapacità di indicare la loro identità, saranno affidati al servizio sanitario. L'identità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni del precedente capoverso. L'interrogatorio dei prigionieri di guerra sarà fatto in una lingua che essi comprendano.
ARTICOLO 18
Tutti gli effetti e gli oggetti di uso personale - eccettuate le armi i cavalli, l'equipaggiamento militare e le carte militari - resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, nonché gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimente in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale. I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero. I distintivi del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi sopratutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra. Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono forniti potranno essere loro tolte soltanto per ordine di un ufficiale, e dopo che saranno stati annotati su uno speciale registro l'ammontare di queste somme e l'indicazione del loro possessore, e sia stata rilasciata a quest'ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e l'unità cui appartiene la persona che avrà rilasciato la ricevuta di cui si tratta. Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformità dell'art. 64. La Potenza detentrice potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sarà applicata una procedura uguale a quella stabilita per il ritiro di somme di denaro. Questi oggetti, come pure le somme di denaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il possessore non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua prigionia.
ARTICOLO 19
Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra, onde essere fuori pericolo, saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento. Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa soltanto i prigionieri di guerra i quali, per le loro feriti o le loro malattie, corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto. Nell'attesa del loro sgombro dalla zona di combattimento i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo.
ARTICOLO 20
Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, il più presto possibile, l'elenco dei prigionieri trasferiti. Se i prigionieri di guerra devono passare, durante, il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere della più breve durata possibile.
SEZIONE II - INTERNAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
CAPITOLO I - GENERALITÀ
ARTICOLO 21
La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigio-nieri di guerra all'internamento. Essa potrà im-porre loro l'obbligo di non allontanarsi entro un certo limite dal campo dove sono internati, op-pure, se il campo è chiuso, di non varcarne il re-cinto. Con riserva delle disposizioni della pre-sente Convenzione relativa alle sanzioni penali e disciplinari, questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto prov-vedimento risulta necessario per proteggere la loro salute: tale situazione non potrà in ogni ca-so prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessaria. I prigionieri di guerra potranno essere messi parzialmente o completamente in libertà su pa-rola o promessa per quanto lo permettano le leggi della Potenza dalla quale dipendono. Questo provvedimento sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigionie-ro potrà essere costretto ad accettare la sua liber-tà su parola o promessa. Fin dall'inizio delle ostilità, ciascun Parte in conflitto notificherà alla Parte avversaria le leg-gi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi cittadini di accettare la libertà su parola o promessa. I prigionieri messi in libertà su parola o promessa in conformità delle leggi e dei rego-lamenti così notificati, saranno obbligati, sul lo-ro onore personale, ad adempiere scrupolosa-mente, sia verso la Potenza dalla quale dipendo-no, sia verso quella che le ha catturati, gli impe-gni che avessero assunti. In siffatti casi, la Po-tenza dalla quale dipendono sarà tenuta ad non esigere ne ad accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data.
ARTICOLO 22
I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrono ogni garanzia di igiene e di salubri-tà; salvo in caso speciali giustificati dall'interes-se dei prigionieri stessi, questi non saranno in-ternati in penitenziari. I prigionieri di guerra internati in regioni malsa-ne o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più presto possibile in clima più fa-vorevole. La Potenza detentrice raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in sezioni di campi tenen-do conto della loro nazionalità, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi pri-gionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, salvo essi consentano.
ARTICOLO 23
Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sa-rebbe esposto al fuoco della zona di combatti-mento, ne utilizzato per porre al riparo dalle o-perazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni. I prigionieri di guerra disporranno, in misura pa-ri a quella della popolazione civile locale, di ri-fugi contro i bombardamenti aerei e altri perico-li della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro ac-cantonamenti contro detti pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato l'allarme. Sarà loro pari-mente applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione. Le Potenze detentrici si comunicheranno reci-procamente, per il tramite delle Potenze protet-trici, ogni indicazione utile sulla situazione geo-grafica dei campi di prigionieri di guerra. Ogni qualvolta lo permetteranno le considera-zioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati di giorno con le let-tere PG o PW collocate in modo da essere di-stintamente vedute di giorno dall'alto; tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo.
ARTICOLO 24
I campi di transito o di smistamento di carattere permanente saranno sistemati in condizioni ana-loghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un tratta-mento uguale a quello usato negli altri campi.
CAPITOLO II - ALLOGGIO, VITTO E VESTIARIO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA.
ARTICOLO 25
Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guer-ra saranno così favorevoli come quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovran-no tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute. Le disposizioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatu-ra d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte. I locali destinati all'uso sia individuale sia col-lettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, sufficiente-mente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbru-nire e lo spegnimento delle luci. Dovranno esse-re prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio. In tutti i campi in cui si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri, prigionieri di guerra, dovranno essere riservati a queste dor-mitori separati.
ARTICOLO 26
La razione alimentare quotidiana di base sarà sufficiente in quantità, qualità e varietà per man-tenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdita di peso o perturbamenti dovuti a caren-za. Sarà pure tenuto conto del regime cui i pri-gionieri sono abituati. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto ne-cessari per il compimento del lavoro al quale sono adibiti. L'acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura, sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso. I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in ogni possibile misura alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adi-biti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mez-zi per prepararsi da se stessi i viveri supplemen-tari di cui disponessero. Locali convenienti saranno previsti come refet-torio e mense. Sono vietati i provvedimenti disciplinari collet-tivi che colpiscono i prigionieri nel vitto.
ARTICOLO 27
Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficiente ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigio-nieri. Le uniformi degli eserciti nemici cadute in pos-sesso della Potenza detentrice saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, sempreché siano adatte al clima del paese. La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro nel quale sono im-piegati lo esiga.
ARTICOLO 28
In tutti i campi saranno aperti spacci presso i quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d'uso, sapone e tabac-co, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno utilizza-ti a favore dei prigionieri di guerra; un fondo speciale sarà istituito a questo scopo. La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all'ammi-nistrazione dello spaccio e alla gestione di detto fondo. Nel caso di soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sarà consegnato ad un'organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guer-ra della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo. In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.
CAPITOLO III - IGIENE E CURE MEDICHE
ARTICOLO 29
La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la puli-zia e la salubrità dei campi ed prevenire le epi-demie. I prigionieri di guerra disporranno, il giorno e notte, di impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni costanti di pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere guerra, dovranno essere loro riservati degli im-pianti sanitari separati. Inoltre e senza pregiudizio dei bagni e delle docce, di cui i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le loro cure quotidiane di pulizia corporale e per la lavatura della loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.
ARTICOLO 30
Ogni campo disporrà di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno rice-vere le cure di cui avessero bisogno, nonché un regime alimentare appropriato. In caso di biso-gno saranno riservati locali d'isolamento per i colpiti di malattie contagiose o mentali. I prigionieri di guerra colpiti di malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o ricovero in ospedale dovranno esse-re ammessi in ogni formazione militare o civile adatta per curarli, anche se il loro rimpatrio fos-se previsto in un prossimo avvenire. Facilitazio-ni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, per la loro rieducazione, nell'attesa del loro rimpatrio. I prigionieri di guerra saranno curati di prefe-renza da personale sanitario della Potenza della quale dipendono e, se possibile, della loro na-zionalità. Non si potrà impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorità sanitarie per essere visi-tati. Le autorità detentrici rilasceranno, a richie-sta, ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata del trattamento e le cure ricevute. Un duplicato di questa dichiara-zione sarà trasmesso all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le spese di cura, comprese quelle per gli appa-recchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali, saranno a carico del-la Potenza detentrice.
ARTICOLO 31
Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni sanitarie dei prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato gene-rale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonché di scoprire l'esistenza di malattie conta-giose, specie della tubercolosi, della malaria e delle malattie veneree. In questo intento saranno utilizzati i metodi più efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su un microfilm per l'accertamento della tubercolo-si sin dai suoi inizi.
ARTICOLO 32
I prigionieri di guerra che, senza essere stati in-corporati nel servizio sanitario delle forze arma-te, siano medici, dentisti, infermieri, potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad eserci-tare le loro funzioni sanitarie nell'interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo dei membri corrispondenti del personale sanita-rio trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi sa-ranno esonerati da ogni altro lavoro che possa essere loro imposto in virtù dell'articolo 49.
CAPITOLO IV - PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO TRATTENUTO PER ASSISTERE I PRI-GIONIERI DI GUERRA.
ARTICOLO 33
I membri del personale sanitario e religioso trat-tenuti in potere della Potenza detentrice per as-sistere i prigionieri di guerra, non saranno con-siderati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i vantag-gi e la protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permettere loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della loro Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi ser-vizi competenti e in accordo con la loro co-scienza professionale, le loro funzioni sanitarie o spirituali a favore dei prigionieri di guerra ap-partenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'e-sercizio della loro missione sanitaria o spiritua-le, delle seguenti facilitazioni: a) essi saranno autorizzati a visitare periodica-mente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori campo. L'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto. b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che con-cerne le attività del personale sanitario trattenu-to. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteran-no d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla lo-ro missione, detto medico, come pure i cappel-lani, avranno direttamente accesso presso le au-torità competenti del campo. Queste accorde-ranno loro tutte le facilitazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni; c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estra-neo alla sua missione sanitaria o religiosa. Durante le ostilità, le Parti in conflitto si mette-ranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono eso-nera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guer-ra in materia sanitaria e spirituale.
CAPITOLO V - RELIGIONE, ATTIVITÀ INTELLETTUALI E FISICHE.
ARTICOLO 34
I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, com-presa l'assistenza alle funzioni del loro culto, a condizione che si uniformino alle norme corren-ti di disciplina prescritte dall'autorità militare. Locali convenienti saranno riservati alle funzio-ni religiose.
ARTICOLO 35
I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, sa-ranno autorizzati ad apportare il loro soccorso del loro ministero ed a esercitarlo liberamente tra i loro correligiosi in accordo con la loro co-scienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse for-ze armate, che parlano la stessa lingua o appar-tengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dall'art. 33 per vi-sitare i prigionieri di guerra fuori del campo. Con riserva della censura, essi godranno delle libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni reli-giose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al numero di lettere e cartoline prevedute dall'ar-ticolo 71.
ARTICOLO 36
I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani militari nel loro proprio esercito, riceveranno l'autorizzazio-ne, qualunque sia la denominazione del loro cul-to, di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligiosi. Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nes-sun altro lavoro.
ARTICOLO 37
Se i prigionieri di guerra non dispongono del-l'assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, a ri-chiesta dei prigionieri interessati, sarà designato per assolvere questa funzione un ministro appar-tenente o alla loro confessione, o ad una confes-sione analoga, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato professionale, un laico qualificato. Tale designazione, soggetta all'approvazione della Potenza detentrice, avrà luogo d'intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse necessario, con il consenso dell'autorità religio-sa locale della stessa confessione. La persona in tal modo designa dovrà uniformarsi a tutti rego-lamenti prescritti della Potenza detentrice, nel-l'interesse della disciplina e della sicurezza mili-tare.
ARTICOLO 38
Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice inco-raggerà le attività intellettuali, educative, ricrea-tive e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggia-mento necessario. I prigionieri di guerra dovranno avere la possibi-lità di fare esercizi fisici, compresi sport e gio-chi, e di godere dell'aria libera. Spazi liberi suf-ficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.
CAPITOLO VI - DISCIPLINA.
ARTICOLO 39
Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sotto-posto all'autorità diretta di un ufficiale respon-sabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrice. Quest'ufficiale sarà in possesso del testo della presente Convenzione, vigilerà che le disposizioni di questa siano co-nosciute dal personale ai suoi ordini, e sarà re-sponsabile dell'applicazione della stessa, sotto il controllo del proprio governo. I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza de-tentrice. Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il salu-to al comandante del campo, qualunque sia il suo grado.
ARTICOLO 40
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a por-tare i distintivi di grado e di nazionalità, come pure le decorazioni.
ARTICOLO 41
Il testo della presente Convenzione, dei suoi al-legati, nonché il contenuto di quegli accordi speciali previsti dall'art. 6, saranno affissi in o-gni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possono essere consultati da tutti i prigionieri. Essi saranno comunicati, a richie-sta, ai prigionieri che si trovano nell'impossibili-tà di prendere conoscenza del testo stesso. I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblica-zioni d'ogni genere relativi alla condotta dei pri-gionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che comprendano; essi saranno affis-si nei modi sopra indicati e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmen-te a prigionieri dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.
ARTICOLO 42
L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo e-stremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.
CAPITOLO VII - GRADI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
ARTICOLO 43
Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'art. 4 della presente Convenzione, per assicurare l'ugua-glianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di una comunicazione analoga. La Potenza detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale dipendono.
ARTICOLO 44
Gli ufficiali e assimilati prigionieri di guerra sa-ranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età. All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati, in numero suffi-ciente e tenendo conto del grado degli ufficiali e assimilati, soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, per quanto possibile, della medesima lingua; essi non potranno essere ob-bligati a nessun altro lavoro. Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte degli ufficiali stessi.
ARTICOLO 45
I prigionieri di guerra che non siano ufficiali e assimilati saranno trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età. Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte dei prigionieri stessi.
CAPITOLO VIII - TRASFERIMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA DOPO IL LORO ARRIVO IN UN CAMPO.
ARTICOLO 46
La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli in-teressi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio. Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non sia-no meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice nei loro sposta-menti. Sarà sempre tenuto conto delle condizioni cli-matiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salu-te, come pure gli effetti di vestiario, l'alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicu-rezza durante il trasferimento e compilerà, pri-ma della loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti.
ARTICOLO 47
I prigionieri di guerra ammalati o feriti non sa-ranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, salvo che la loro sicurezza l'esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionie-ri di guerra che vi trovano saranno trasferiti sol-tanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza e se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad es-sere trasferiti.
ARTICOLO 48
In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno informati ufficialmente della loro par-tenza e del loro nuovo indirizzo postale; que-st'avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e avver-tire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i pac-chi giunti al loro indirizzo; il peso di questi ef-fetti potrà essere limitato, se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso auto-rizzato non oltrepasserà in nessun caso i venti-cinque chilogrammi. La corrispondenza ed i pacchi mandati al loro campo precedentemente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del campo prenderà, d'intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasfe-rimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri non potes-sero portare con sé in seguito ad una limitazione decisa del secondo comma del presente articolo. Le spese causate dal trasferimento saranno a ca-rico della Potenza detentrice.
SEZIONE III - LAVORO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA.
ARTICOLO 49
La Potenza detentrice potrà impiegare come la-voratori i prigionieri i guerra validi - tenendo conto della loro età, del loro sesso, del grado, nonché delle loro attitudini fisiche - specie per mantenerli in buono stato di salute fisica morale. I sottufficiali prigionieri di guerra potranno es-sere costretti soltanto a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella misura del possibile. Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti del possibile. Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro.
ARTICOLO 50
Oltre ai lavori relativi all'amministrazione, la si-stemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie se-guenti: a) agricoltura; b) industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche, mec-caniche e chimiche, dei lavori pubblici e dei la-vori edilizi di carattere militare o di destinazione militare; c) trasporti e manutenzione, senza carattere o destinazione militare; d) attività commerciali o artistiche; e) servizi domestici; f) servizi pubblici senza carattere o destinazione militare; In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad e-sercitare il loro diritto di reclamo, in conformità dall'art. 78.
ARTICOLO 51
I prigionieri di guerra dovranno fruire di condi-zioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il ma-teriale; queste condizioni non dovranno essere inferiori di quelle concesse ai cittadini della Po-tenza detentrice impiegati in lavori analoghi; sa-rà pure tenuto conto delle condizioni climatiche. La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni do-ve lavorano questi prigionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla si-curezza degli operai. I prigionieri di guerra dovranno ricevere un ad-destramento ad essere provvisti di mezzi di pro-tezione adeguati al lavoro che essi devono com-piere e analoghi a quelli previsti per i cittadini della Potenza detentrice. Sotto riserva delle di-sposizioni dell'art. 52, i prigionieri potranno es-sere sottoposti ai rischi normali corsi dalla mano d'opera civile. Le condizioni di lavoro non potranno in nessun caso essere rese più penose da misure discipli-nari.
ARTICOLO 52
Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia vo-lontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi. Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umi-liante da un membro delle forze armate della Potenza detentrice. La rimozione delle mine o di altri ordigni analo-ghi sarà considerato come un lavoro pericoloso.
ARTICOLO 53
La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'anda-ta e di ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni ca-so, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, cittadini della Potenza detentrice, adibiti alla stesso lavoro. Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un ripo-so di almeno un'ora; questo sarà il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza de-tentrice se esso è di più lunga durata. Sarà pure loro accordato un riposo di ventiquattro ore con-secutive ogni settimana, preferibilmente la do-menica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'origine. Inoltre, ogni prigioniero che ab-bia lavorato un anno fruirà di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pa-gata la sua indennità di lavoro. Qualora fossero applicati metodi di lavoro a cot-timo, tali metodi non dovranno rendere eccessi-va la durata del lavoro.
ARTICOLO 54
L'indennità di lavoro dovuto ai prigionieri di guerra sarà fissata secondo le disposizioni del-l'art. 62 della presenta Convenzione. I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul la-voro o che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato. La Potenza detentrice ri-lascerà loro inoltre un certificato medico che permetterà loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmet-terà copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123.
ARTICOLO 55
L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodicamente mediante visite mediche, almeno una volta al mese. In queste visite dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti. Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità sanitarie del suo campo; i medici po-tranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro.
ARTICOLO 56
Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi dei prigionieri di guerra. Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad es-sere sottoposto al controllo di un campo di pri-gionieri di guerra a dipenderne amministrativa-mente. Le autorità militari e il comandante di questo campo saranno responsabili, sotto il con-trollo del loro governo, dell'osservanza, nel di-staccamento di lavoro, delle disposizione della presente Convenzione. Il comandante del campo terrà un elenco ag-giornato dei distaccamenti di lavoro che dipen-dono dal suo campo e lo comunicherà ai delega-ti della Potenza protettrice, del Comitato inter-nazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo.
ARTICOLO 57
Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavo-rano per conto di privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro responsabilità, almeno uguale a quello pre-visto dalla presente Convenzione; la Potenza de-tentrice, le autorità militari e il comandante del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilità del sosten-tamento, delle cure, trattamento e del pagamento dell'indennità di lavoro di questi prigionieri di guerra. Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono.
SEZIONE IV - RISORSE PECUNARIE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
ARTICOLO 58
Fin dall'inizio delle ostilità e nell'attesa di met-tersi d'accordo in proposito con la Potenza pro-tettrice, la Potenza detentrice potrà fissare l'im-porto massimo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra potranno con-servare presso di sé. Ogni eccedenza legittima-mente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così, come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere convertita in altra valuta senza il lo-ro consenso. Quando i prigionieri di guerra fossero autorizza-ti a fare acquisti o a ricevere servigi verso pa-gamento in denaro, fuori del campo, questi pa-gamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dal-l'amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri in-teressati. La Potenza detentrice emanerà le di-sposizioni necessarie in merito.
ARTICOLO 59
Le somme in valuta in valuta della Potenza de-tentrice ritirate ai prigionieri di guerra confor-memente all'art. 18, al momento della loro cattu-ra, saranno iscritte a credito del conto di ciascu-no di essi, in conformità delle disposizioni del-l'articolo 64, della presente sezione. Saranno parimenti iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.
ARTICOLO 60
La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione sulla paga mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nel-la valuta di detta Potenza delle somme seguenti: categoria I : prigionieri di grado inferiore a ser-gente: otto franchi svizzeri; categoria II : sergenti o altri sottufficiali o pri-gionieri di grado equivalente: dodici franchi svizzeri; categoria III: ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta fran-chi svizzeri; categoria IV : comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado e-quivalente: sessanta franchi svizzera; categoria V : ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi sviz-zeri. Le Parti in conflitto interessate potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni sulla paga dovuta ai prigionieri di guerra delle varie categorie sopra indicate. Inoltre qualora gli importi previsti nel primo comma fossero troppo elevati in confronto della paga corrisposta ai membri delle forze armate della Potenza detentrice o dovessero, per qual-siasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell'attesa della conclu-sione di un accordo speciale con la Potenza dal-la quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi: a) continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel pri-mo comma; b) potrà limitare temporaneamente a somme ra-gionevoli gli importi, prelevati dalle anticipa-zioni di paga, che essa metterà a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, questi importi non saranno mai inferiori quelli che la Potenza detentrice versa ai membri delle proprie forze armate. Le ragioni di una tale limitazione saranno co-municate immediatamente alla Potenza protet-trice.
ARTICOLO 61
La Potenza detentrice accetterà gli invii di dena-ro che la Potenza dalla quale dipendono i pri-gionieri di guerra facesse loro giungere come supplemento di paga, a condizione che gli im-porti siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i pri-gionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibi-le, a credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell'art. 64. Tali supplementi di paga non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzio-ne.
ARTICOLO 62
I prigionieri di guerra riceveranno, direttamente dalle autorità detentrice, un'equa indennità di la-voro,la cui tariffa sarà fissata da queste autorità, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di franco svizzero per giornata intera di lavoro. La Potenza detentrice comunicherà ai prigionieri, come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, la tariffa delle indennità di lavoro giornaliere da esse fis-sate. Un'indennità di lavoro sarà parimenti pagata dalle autorità detentrice ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano relativi all'amministrazione, alla sistemazione interna o alla manutenzione dei campi, nonché ai prigionieri incaricati di eserci-tare funzioni spirituali e sanitarie a favore dei loro camerati. L'indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi con-siglieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili dello spaccio: la tariffa ne sarà fissata dalla persona di fiducia e approvata dal comandante del campo. Ove un tale fondo non esista, le au-torità detentrice pagheranno a detti prigionieri una equa indennità di lavoro.
ARTICOLO 63
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a rice-vere gli invii di danaro loro mandati indivi-dualmente o collettivamente. Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto, qual è previsto dall'arti-colo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza de-tentrice, che eseguirà i pagamenti richieste. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch'essa ritenesse essenziali, i prigionieri di guer-ra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l'estero. In tal caso, la Potenza detentrice favori-rà specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico. I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, sempreché vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secondo la seguente pro-cedura: la Potenza detentrice, farà giungere a detta Potenza, per tramite della Potenza protet-trice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonché su l'importo della somma da pagare, e-spressa in valuta della Potenza detentrice; que-sto avviso sarà firmato dal prigioniero interessa-to e controfirmato dal comandante del campo. La Potenza detentrice addebiterà il conto del prigioniero di tale importo; le somme in tal mo-do addebitate saranno da essa iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionie-ri. Per applicare le prescrizioni che precedono, la Potenza detentrice potrà utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell'allegato V della presente Convenzione.
ARTICOLO 64
La Potenza detentrice terrà per ogni singolo pri-gioniero di guerra un conto che deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 1) gli importi dovuti al prigioniero o da lui rice-vuti come anticipazione di paga, indennità di la-voro o qualsiasi altro titolo; le somme, in valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero; le somme al prigioniero e convertite, a sua ri-chiesta, in valuta della detta Potenza; 2) le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite se-condo il terzo comma dell'articolo precedente.
ARTICOLO 65
Ogni registrazione fatta nel conto di un prigio-niero di guerra sarà controfirmata o parafata dal-lo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome. I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimenti essere verificato dai rappresentanti della Poten-za protettrice in occasione delle visite del cam-po. Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guer-ra da un campo all'altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimento da una Po-tenza detentrice ad un'altra, le somme loro ap-partenenti, che non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certificato. Le Parti in conflitto interessate potranno metter-si d'accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra.
ARTICOLO 66
Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la attività del prigioniero di guerra finirà, la Po-tenza detentrice rilascerà a questi una dichiara-zione firmata da un ufficiale competente, atte-stante il saldo creditore dovuto al prigioniero al-la fine della sua cattività. D'altro lato, la Potenza detentrice farà giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le notizie sui pri-gionieri la cui attività sia terminata in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o qua-lunque altro modo, e indicante particolarmente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato da un rappresen-tante autorizzato dalla Potenza detentrice. Le Potenze interessate potranno, mediante ac-cordo speciale, modificare interamente o par-zialmente le disposizioni qui sopra previste. La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dal-la Potenza detentrice alla fine della sua prigio-nia.
ARTICOLO 67
Le anticipazioni di paga versate ai prigionieri di guerra in conformità dell'art. 60 saranno consi-derate come fatte in nome della Potenza dalla quale essi dipendono; tali anticipazioni di paga, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Po-tenza in virtù dell'art. 63, terzo comma, e del-l'art. 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilità.
ARTICOLO 68
Ogni domanda d'indennità presentata da un pri-gioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comu-nicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In conformità delle disposizioni dell'art. 54, la Potenza deten-trice rilascerà in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell'invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche od ospedaliere che gli sono state praticate. Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le indi-cazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario. La Potenza detentrice comunicherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, som-me o oggetti di valore, che gli fossero stati riti-rati in virtù dell'art. 18 e non restituiti al mo-mento del suo rimpatrio, come pure ogni do-manda d'indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza de-tentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza de-tentrice sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività. In ogni caso, la Potenza detentrice rilascerà al prigioniero una dichiara-zione firmata da un ufficiale responsabile conte-nente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, some o oggetti di valore non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiara-zione sarà trasmesso alla Potenza dalla quale di-pende il prigioniero, per il tramite dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dal-l'art. 123.
SEZIONE V - RELAZIONI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA CON L'ESTERNO.
ARTICOLO 69
Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimenti ogni modifica apportata a dette misure.
ARTICOLO 70
Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condi-zioni, dal momento della sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo di transito, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo al-legato alla presente Convenzione, per informare della sua prigionia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Dette cartoline saranno trasmesse colla maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.
ARTICOLO 71
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spe-dire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa cor-rispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l'in-vio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione (e ciò senza contare le cartoline previste dall'art. 70). Altre limita-zioni potranno essere imposte soltanto se la Po-tenza detentrice ha pienamente motivo di rite-nerle opportune nell'interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel recluta-mento di un numero sufficiente di traduttori a-venti requisiti per effettuare la censura necessa-ria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri dev'essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipen-dono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Le lettere e le cartoline dovranno es-sere trasmesse con i mezzi più rapidi di cui di-sponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate o trattenute per motivi discipli-nari. I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di dargliene per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, sa-ranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte al debito del loro conto pressi la Potenza detentrice o pagate col denaro di cui dispongono. I prigionieri fruiranno pari-menti di tale possibilità in caso di urgenza. Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue. I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri sa-ranno sigillati con cura, provvisti di etichette in-dicante chiaramente il loro contenuto e indiriz-zati agli uffici di destinazione.
ARTICOLO 72
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a rice-vere, per posta o mediante altro mezzo, invii in-dividuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, com-presi libri, oggetti di culto, materiale scientifico, tesi d'esame, strumenti musicali, articoli sportivi e materiale che permetta ai prigionieri di prose-guire i loro studi o di esercitare un'attività arti-stica. Tali individui non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Con-venzione. Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Po-tenza protettrice, nell'interesse degli stessi pri-gionieri di guerra, oppure per quanto concerne soltanto i loro rispettivi invii, in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto o di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro ente che soccorra i prigionieri di guerra. Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove oc-corra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ri-tardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soc-corsi, mandati in invii collettivi.
ARTICOLO 73
In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità relative alla ricezione, come pure alla distribuzione degli invii ai soc-corsi collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nes-sun caso limitare il diritto delle persone di fidu-cia di prendere in consegna gli invii di soccorso collettivi destinati ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distruzione e di disporne nel-l'interesse dei prigionieri. Non potranno del pari limitare il diritto dei rap-presentanti della Potenza protettrice, del Comi-tato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.
ARTICOLO 74
Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra saranno esenti da qualunque diritto d'importazione, di dogana o altro. La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli in-vii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia diretta-mente, sia per tramite degli uffici di informazio-ne previsti dall'art. 122 e dall'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi di transito. Le spese di trasporto degli invii di soccorso de-stinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono essere trasmessi per posta, saranno a carico della Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della Convenzione sopporteranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori. In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle fran-chigie più sopra previste, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per possibile le tasse telegrafiche per i tele-grammi spediti dai prigionieri di guerra o loro indirizzati.
ARTICOLO 75
Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che le incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessata, il Comitato internazionale della Croce Rossa interessata, il Comitato inter-nazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeromobili, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforze-ranno di procurare loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilascian-do i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimenti es-sere utilizzati per trasmettere: a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra la Agenzia centrale d'informazio-ne, prevista dall'art. 123, e gli uffici nazionali previsti dall'art. 122; b) la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri, scam-biano sia con i loro delegati, sia con le Parti in conflitto. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di orga-nizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rila-sciare salvacondotti alle condizioni che potran-no essere convenute. In mancanza di accordi speciali, le spese cagio-nate dall'impiego di tali mezzi di trasporto sa-ranno assunte proporzionalmente dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi. La censura della corrispondenza indirizzata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà es-sere fatta entro il più breve tempo possibile. Es-sa potrà essere fatta soltanto dagli Stati speditori e destinatario, e una volta sola da ciascuno di essi.
ARTICOLO 76
Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatto salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o poli-tici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.
ARTICOLO 77
Le Potenze detentrici accorderanno ogni facili-tazione per la trasmissione, per tramite della po-tenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigio-nieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, ai prigionieri di guerra la compilazione di tali documenti; in particolare, esse li autorizzeranno a consultare un legale e prenderanno i provve-dimenti necessari per far certificare l'autenticità della loro firma.
SEZIONE VI - RAPPORTI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA CON LE AUTORITÀ.
CAPITOLO I - LAGNANZE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA PER IL REGIME DI PRIGIONIA.
ARTICOLO 78
I prigionieri di guerra avranno il diritto di pre-sentare alle autorità militari nel cui potere essi si trovano, delle richieste concernenti il regime di prigionia al sono sottoposti. I prigionieri avranno parimenti, senza limitazio-ne alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per il trami-te della persona di fiducia, sia direttamente, ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze nei ri-guardi del regime della prigionia. Queste richieste e queste lagnanze non saranno limitate né considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell'art. 71. Esse dovranno essere trasmesse d'urgenza. Quand'anche fossero riconosciute infondate, es-se non potranno dar luogo a punizione alcuna. Le persone di fiducia potranno inviare ai rappre-sentanti delle Potenze Protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra.
CAPITOLO II - RAPPRESENTANTI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA.
ARTICOLO 79
In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente e a scruti-nio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli presso le autorità militari, le Po-tenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa e ogni altro ente che li soccorresse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili. Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra più anzia-no nel grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di ufficiali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi mi-sti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionie-ri di guerra che non siano ufficiali e saranno nominati dagli stessi. Nei campi di lavoro per prigionieri di guerra ufficiali prigionieri di guer-ra della stessa nazionalità saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra. Questi uffi-ciali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposi-zioni del primo capoverso del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali. Prima di poter entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovrà avere il gradimento della Potenza detentrice. Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di prigionia, essa dovrà comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice. In ogni caso, la persona di fiducia dovrà posse-dere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua ed essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno per ogni sezione, la lo-ro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti.
ARTICOLO 80
Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei pri-gionieri di guerra. In particolare, nel caso in cui i prigionieri deci-dessero di organizzare tra loro un sistema di mu-tua assistenza, l'organizzazione stessa compete-rebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dei compiti speciali loro affidati da tre disposi-zioni della presente Convenzione. Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto delle loro funzioni, delle infra-zioni commesse dai prigionieri di guerra.
ARTICOLO 81
Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile. Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro neces-sari. Sarà loro concessa ogni facilitazione mate-riale e, in particolare, una certa libertà di movi-mento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc.). Le persone di fiducia saranno autorizzate a visi-tare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia. Ogni facilitazione sarà parimenti alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale e tele-grafica con le autorità detentrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delega-ti, con Commissioni sanitarie miste, nonché con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavo-ro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale. Queste corrispondenze non saranno limitate né rientreranno nel contingente indicato dall'art. 71. Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferi-ta senza che gli sia lasciato il tempo ragione-volmente necessario per mettere il suo successo-re al corrente degli affari pendenti. In caso di destinazione, i motivi di questa deci-sione saranno comunicati alla Potenza protettrice.
CAPITOLO III - SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI.
I. GENERALITÀ
ARTICOLO 82
I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leg-gi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della potenza detentrice. Questa sarà autorizzata a prendere misure giudi-ziarie o disciplinari in confronto di ogni prigio-niero di guerra che abbia commesso una viola-zione di queste leggi, regolamenti od ordini ge-nerali. Tuttavia, non saranno autorizzati alcun procedimento o sanzione contrari alle disposi-zioni del presente capitolo. Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiarano punibili de-gli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commes-si da un membro delle forze armate della Poten-za detentrice, questi atti potranno comportare soltanto sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 83
Quando si tratterà di stabilire se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba es-sere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrice vigilerà che l'autorità competenti usino la maggior indulgenza nell'ap-prezzare la questione e ricorrano a misure disci-plinari anziché a procedimenti giudiziari, ogni qualvolta ciò sia possibile.
ARTICOLO 84
Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra, salvo che la legislazio-ne della Potenza detentrice autorizzi esplicita-mente dei tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza per la stes-sa infrazione per la quale il prigioniero di guerra è perseguito. In nessun caso un prigioniero di guerra sarà de-ferito a un tribunale che non offra garanzie es-senziali d'indipendenza e d'imparzialità gene-ralmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall'art. 105.
ARTICOLO 85
Ai prigionieri di guerra in virtù della legislazio-ne della Potenza detentrice per atti commessi prima d'essere stati catturati continuerà ad esse-re applicata, quand'anche fossero condannati, la presente Convenzione.
ARTICOLO 86
Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa.
ARTICOLO 87
I prigionieri di guerra non potranno essere colpi-ti dalle autorità militari e dai tribunali della Po-tenza detentrice con pene che non siano previ-ste, per gli stessi fatti, nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza. Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrice terranno conto, nella più ampia misura possibile, del fatto che l'impu-tato, non essendo cittadino della Potenza deten-trice, non è legato ad essa da alcun dovere di fe-deltà e ch'egli si trova in suo potere per circo-stanze che non dipendono dalla sua propria vo-lontà. Essi avranno la facoltà di mitigare libera-mente la pena prevista per l'infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le pene collettive per gli atti indivi-duali, le pene corporali, incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno e, in via ge-nerale, qualsiasi forma di tortura o di crudeltà. Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentri-ce, né essere impedito di portarne le insegne.
ARTICOLO 88
A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o i soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Po-tenza detentrice punite per un'infrazione analo-ga. Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate più severamente di un uomo membro delle forze della Potenza detentrice, punito per un'infrazio-ne analoga. I prigionieri di guerra che abbiano scontato pene disciplinare o giudiziarie loro inflitte non po-tranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.
II. SANZIONI DISCIPLINARI
ARTICOLO 89
Le punizioni disciplinari applicabili ai prigionie-ri di guerra: 1) la multa fino al 50 per cento dell'anticipazio-ne sulla paga e dell'indennità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni; 2) la soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Conven-zione; 3) i lavori comandati che non superino due ore il giorno; 4) gli arresti. Tuttavia la punizione indicata la numero 3 non potrà essere applicata agli ufficiali. In nessun caso, le pene disciplinari saranno i-numane, brutali o pericolose per la salute del prigioniero di guerra.
ARTICOLO 90
La durata di una stessa punizione non supererà mai trenta giorni. In caso di colpa disciplinare, i periodi di deten-zione preventiva subiti prima dell'udienza o prima che sia stata inflitta la punizione saranno dedotti dalla punizione inflitta. Il suddetto massimo trenta giorni sopra indicato non potrà essere superato neppure se, al momen-to in cui lo si giudica, il prigioniero dovesse ri-spondere in via disciplinare di più fatti, siano essi fra loro collegati o meno. Tra la pronuncia della punizione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese. Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova punizione disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esecuzione di cia-scuna punizione, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni.
ARTICOLO 91
L'evasione di un prigioniero di guerra sarà con-siderata come riuscita quando: 1) avrà raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alle-ata; 2) avrà lasciato il territorio controllato dalla Po-tenza detentrice o da una Potenza alleata alla stessa; 3) avrà raggiunto una nave che batta la bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Po-tenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, sempreché la nave non sia sottoposta all'autorità di quest'ultima. I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fos-sero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per loro evasione prece-dente.
ARTICOLO 92
Un prigioniero di guerra che tenti di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito, nel senso dell'articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, di una punizione di-sciplinare soltanto. Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più pre-sto possibile alle autorità militari competenti. In deroga all'articolo 88, quarto comma, i pri-gionieri di guerra puniti in seguito ad un'evasio-ne non riuscita potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subito in un campo di prigio-nieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presen-te Convenzione.
ARTICOLO 93
L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui il prigio-niero di guerra fosse deferito ai tribunali per u-n'infrazione commessa durante l'evasione o il tentativo di evasione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro eva-sione e che non abbiano comportato alcuna vio-lenza contro persone, si tratti d'infrazione contro la proprietà pubblica, il furto senza intenzione di arricchimento, della compilazione e dell'uso di documenti falsi, di porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con punizioni disciplinari. I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad una evasione o ad un tentativo di evasione sa-ranno passibili per questo fatto soltanto di una punizione disciplinare.
ARTICOLO 94
Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo le modalità previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipen-de, sempreché la sua evasione fosse stata notifi-cata.
ARTICOLO 95
I prigionieri di guerra accusati di colpe discipli-nari non saranno mantenuti in detenzione pre-ventiva in attesa della decisione, salvo che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza deten-trice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessati superiori del mantenimento dell'ordi-ne e della disciplina nel campo. Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione prevista in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni. Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presen-te capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disci-plinari.
ARTICOLO 96
I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Salva la competenza dei tribunali e delle autori-tà militari superiori, le punizioni disciplinari po-tranno essere pronunciate soltanto da un ufficia-le munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante di campo, o da un ufficiale re-sponsabile che lo sostituisca o al quale abbia de-legato i suoi poteri disciplinari. Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra né essere esercitati da un prigioniero di guerra. Prima che sia pronunciata una punizione disci-plinare, il prigioniero di guerra incolpato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà messo in condizioni di spiegare il suo contegno e di difendersi. Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia. Il comandante del campo dovrà tenere un regi-stro delle punizioni disciplinari pronunciate; questo registro sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice.
ARTICOLO 97
In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (pri-gioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari. Tutti i locali nei quali saranno scontate le puni-zioni disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene prevista dall'art. 25. I pri-gionieri di guerra puniti saranno messi in grado di tenersi in condizioni di pulizia, secondo le di-sposizioni dell'art. 29. Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa. Le prigioniere di guerra che scontano una puni-zione disciplinare saranno detenute in locali se-parati da quelli degli uomini e saranno sottopo-ste alla sorveglianza immediata di donne.
ARTICOLO 98
I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una punizione disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, nella misura in cui la loro detenzione le renda applicabili. Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126. I prigionieri di guerra puniti non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a pre-sentarsi alla visita medica quotidiana; riceve-ranno le cure richieste dallo stato della loro salu-te e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infer-meria del campo o in un ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a punizione espia-ta; nell'attesa, saranno affidati alla persona di fi-ducia che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli.
III: PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
ARTICOLO 99
Nessun prigioniero di guerra potrà essere perse-guito o condannato per un atto che non sia e-splicitamente represso dalla legislazione della Potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto è stato commesso. Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che egli è im-putato. Nessun prigioniero di guerra potrà essere con-dannato senza aver avuto la possibilità di difen-dersi e senza essere stato assistito da un difenso-re qualificato.
ARTICOLO 100
I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici sa-ranno informati al più presto possibile delle in-frazioni punibili con la pena di morte in base al-la legislazione della Potenza detentrice. Nessuna infrazione potrà, in seguito, essere di-chiarata punibile con la pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. La pena di morte potrà essere pronunciata con-tro un prigioniero soltanto se l'attenzione del tri-bunale è stata, in conformità dell'articolo 87, se-condo comma, specialmente richiamata sul fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Po-tenza detentrice non è legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che gli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua vo-lontà.
ARTICOLO 101
Se è pronunciata la pena di morte contro un pri-gioniero di guerra, la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunica-zione particolareggiata prevista dall'art. 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indi-cato.
ARTICOLO 102
Una sentenza potrà essere validamente pronun-ciata contro un prigioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e secondo la stessa proce-dura stabilita per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice e, inoltre, soltanto se saranno state osservate le disposizio-ni del presente capitolo.
ARTICOLO 103
Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta con la maggiore rapidità consentita dalle circostanze e in modo che il processo possa avere luogo al più presto possi-bile. Nessun prigioniero di guerra sarà mantenuto in detenzione preventiva, eccetto che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infra-zioni analoghe, o che l'esiga l'interesse della si-curezza nazionale. Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi. La durata della detenzione preventiva di un pri-gioniero di guerra sarà dedotta da quella della pena detentiva alla quale sarà stato condannato; di questa norma sarà tenuto conto al momento di fissare la pena. Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposi-zioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo.
ARTICOLO 104
In tutti i casi nei quali la Potenza detentrice ha deciso di instaurare un procedimento giudiziario contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la Potenza protettrice appena lo potrà, almeno tre settimane prima dell'inizio del dibattimento. Questo termine di tre settimane decorrerà dal momento in cui detto avviso sarà giunto alla Po-tenza protettrice, all'indirizzo precedentemente indicato da quest'ultima alla Potenza detentrice: Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti: 1) cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di matricola, sua data di nascita, e se ne ha, sua professione; 2) luogo d'internamento o di detenzione; 3) specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili; 4) indicazione del tribunale che giudicherà nella sua causa, nonché la data e il luogo previsti per l'apertura del dibattimento. La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrice alla persona di fiducia del prigioniero di guerra. Se, all'apertura del dibattimento, non è fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbia-no ricevuto l'avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell'apertura del dibattimento, questo non potrà aver luogo e sarà rinviato.
ARTICOLO 105
Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere as-sistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorre-re, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice. In mancanza di una scelta da parte del prigionie-ro, la Potenza protettrice gli procurerà un difen-sore; essa disporrà almeno di una settimana per poter procedere a ciò. A richiesta della Potenza protettrice la Potenza detentrice trasmetterà un elenco di persone qualificate per sostenere la di-fesa. Nel caso in cui il prigioniero di guerra né la Potenza protettrice avessero scelto un difen-sore, la potenza detentrice designerà d'ufficio un avvocato qualificato per difendere l'imputato. Per preparare la difesa dell'imputato, il difensore disporrà almeno di un termine di due settimane prima dell'apertura del processo, nonché delle facilitazioni necessarie; in particolare, potrà vi-sitare liberamente l'imputato e trattenersi con lui senza testimoni. Potrà intrattenersi con tutti i te-stimoni a difesa, compresi prigionieri di guerra. Fruirà di queste facilitazioni sino al spirare dei termini di ricorso. Al prigioniero di guerra imputato sarà comuni-cato, con sufficiente anticipo prima dell'apertura del dibattimento e in lingua che comprenda, l'at-to d'accusa, come pure gli atti che sono, di rego-la, comunicati all'imputato in virtù delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrice. La stessa comunicazione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore. I rappresentanti della Potenza protettrice avran-no diritto di assistere al dibattimento, salvo il caso che questo, in via eccezionale, dovesse a-ver luogo a porte chiuse nell'interesse dello Sta-to; la Potenza detentrice dovrà in tal caso infor-mare la Potenza protettrice.
ARTICOLO 106
Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorrere in appello, in cassazione, o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonché dei termini pre-scritti per esercitarli.
ARTICOLO 107
Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra, sarà immediatamente co-municata alla Potenza protettrice, sotto forma di una comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di ricorrere in ap-pello, in cassazione o in revisione. Tale comuni-cazione sarà fatta anche alla persona di fiducia interessata. Sarà fatta altresì al prigioniero di guerra, e in una lingua ch'egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua pre-senza. La Potenza detentrice comunicherà inol-tre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso. D'altro lato, in caso di condanna divenuta defi-nitiva e, se si tratta di pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Po-tenza detentrice trasmetterà il più presto possibi-le alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente; 1) il testo esatto della sentenza; 2) un rapporto riassuntivo su l'istruttoria e il di-battimento, che sottolinei, in particolare, gli e-lementi dell'accusa e della difesa; 3) l'indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena. Le comunicazioni previste nei capoversi prece-denti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all'indirizzo che essa avrà precedentemente in-dicato alla Potenza detentrice.
ARTICOLO 108
Le pene pronunciate nei confronti di prigionieri di guerra in virtù di sentenze divenute regolar-mente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni stabili-te per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Queste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell'igiene d dell'umani-tà. Le prigioniere di guerra, nei confronti delle qua-li fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sot-toposte alla sorveglianza di donne. I prigionieri di guerra condannati ad una pena detentiva con-tinueranno a fruire, in ogni caso, delle disposi-zioni degli articoli 78 e 126 della presente Con-venzione. Essi saranno inoltre autorizzati a rice-vere ed a spedire della corrispondenza, a riceve-re almeno un collo di soccorso al mese e a far regolarmente moto all'aria aperta; essi riceve-ranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonché l'assistenza spirituale che po-tessero desiderare. Le punizioni che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle dispo-sizioni dell'articolo 87, terzo comma.
TITOLO IV - FINE DELLA PRIGIONIA.
SEZIONE I - RIMPATRIO DIRETTO E OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE.
ARTICOLO 109
Con riserva del terzo comma del presente artico-lo, le Parti in conflitto dovranno rinviare nel lo-ro paese, conformemente al disposto del primo comma dell'articolo seguente, senza riguardo al numero e al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra grave-mente feriti o gravemente malati. Durante le ostilità, le Parti in conflitto si sforze-ranno, con il concorso delle Potenze neutrali in-teressate, di organizzare l'ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati in-dicati nel secondo comma dell'articolo seguente; esse potranno, inoltre, concludere accordi per il rimpatrio diretto o l'internamento in paese neu-trale dei prigionieri validi che abbiano subito una lunga cattività. Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, il cui rimpatrio è previsto ai sensi del primo com-ma del presente articolo, potrà essere rimpatria-to durante le ostilità contro la sua volontà.
ARTICOLO 110
Saranno rimpatriati direttamente: 1) i feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione; 2) i feriti e i malati non suscettibili, secondo le previsione mediche, di guarigione nel termine di un anno, il cui stato esige una cura e le cui atti-tudini intellettuali o fisiche sembrano aver subi-to una notevole diminuzione; 3) i feriti e i malati guariti, le cui attitudini intel-lettuali o fisiche sembrano aver subito una di-minuzione notevole e permanente. Potranno essere ospedalizzati in un paese neu-trale: 1) i feriti e i malati la cui guarigione è presumi-bile entro l'anno successivo alla data della ferita o all'inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione più sicura e più rapida; 2) i prigionieri di guerra la cui salute intellettua-le o fisica è, secondo le previsioni mediche, mi-nacciata seriamente dal mantenimento in prigio-nia, ma che un'ospedalizzazione in paese neutra-le potrebbe sottrarre a questa minaccia. Le condizioni che i prigionieri di guerra ospeda-lizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto, mediante accordo tra le Potenze in-teressate. Di regola, saranno rimpatriati i prigio-nieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie: 1) coloro il cui stato di salute si è aggravato in modo che vengano a sussistere le condizioni del rimpatrio; 2) quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente meno-mate. In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto interessate per determinare i casi d'in-validità o di malattia che giustificano il rimpa-trio diretto o l'ospedalizzazione in paese neutra-le, tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell'accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospedalizza-zione in paese neutrale e nel regolamento con-cernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione.
ARTICOLO 111
La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale di-pendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di conchiudere accordi che permettono l'internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale si-no alla cessazione delle ostilità.
ARTICOLO 112
Fin dall'inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte delle decisioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste commissioni saranno conformi alle disposizioni del regola-mento allegato alla presente Convenzione. Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere del-le autorità della Potenza detentrice, sono pale-semente feriti o malati gravi, potranno essere esaminate da una Commissione sanitaria mista.
ARTICOLO 113
Oltre a coloro che saranno stati designati dalle autorità sanitarie della Potenza detentrice, i pri-gionieri feriti o malati appartenenti alle catego-rie seguenti avranno la facoltà di presentarsi alla visita della Commissione sanitarie miste previ-ste dall'articolo precedente: 1) i feriti e i malati proposti da un medico com-patriota o cittadino di una Potenza in conflitto alleata alla Potenza dalla quale essi dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo; 2) i feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia; 3) i feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipendono o da un ente ri-conosciuto da questa Potenza, che soccorra i prigionieri. I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita Commissione sanitarie miste, ma saranno esaminate soltanto dopo quelli delle categorie suddette. Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita della Commissione sanita-ria mista e la loro persona di fiducia saranno au-torizzati ad assistere alla visita.
ARTICOLO 114
Ai prigionieri di guerra vittime di infortuni, ec-cettuati i feriti volontari, si applicheranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospe-dalizzazione in un paese neutrale, le disposizio-ni della presente Convenzione.
ARTICOLO 115
Nessun prigioniero di guerra colpito da una pu-nizione disciplinare, che si trovasse nelle condi-zioni previste per il rimpatrio o l'ospedalizza-zione in un paese neutrale, potrà essere trattenu-to per non aver scontato la punizione. I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, per i quali fossero previsti il rimpatrio o l'ospedalizzazione in un paese neu-trale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell'esecuzio-ne della pena, sempreché la Potenza detentrice vi consenta. Le Parti in conflitto si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine del-la procedura o dell'espiazione della pena.
ARTICOLO 116
Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in paese neutrale saranno sop-portate, a partire dal confine della Potenza de-tentrice, dalla Potenza dalla quale questi prigio-nieri dipendono.
ARTICOLO 117
Nessun rimpatriato potrà essere adibito ad un servizio militare attivo.
SEZIONE II - LIBERAZIONE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA ALLA FINE DELLE OSTILITÀ.
ARTICOLO 118
I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpa-triati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive. In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conchiusa tra le Parti in con-flitto per por fine alle ostilità, o in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze deten-trici preparerà essa stessa ed attuerà senz'indu-gio un piano di rimpatrio conforme al principio enunciato nel precedente comma. Nell'uno come nell'altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra. Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrice dalla quale dipendono i pri-gionieri. A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione: a) se le due Potenze di cui si tratta non sono li-mitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i pri-gionieri di guerra sopporterà le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza de-tentrice; b) se le due Potenze di cui si tratta sono limitro-fe, al Potenza detentrice sopporterà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territo-rio fino al suo confine o al porto d'imbarco più vicino alla Potenza dalla quale i prigionieri di-pendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le parti interessate si metteranno d'ac-cordo per ripartirle equamente tra loro. La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra.
ARTICOLO 119
I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analo-ghe a quelle previste dagli articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasfe-rimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 118 nonché di quelle seguenti. Al momento del rimpatrio, saranno restituiti ai prigionieri di guerra gli oggetti di valore loro ri-tirati, in conformità delle disposizioni dell'art. 18, e le somme di danaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice. Gli oggetti di valore e le somme in valuta estera che, per un motivo o per l'altro, non fossero stati restituiti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all'Ufficio d'informazione previsto dall'articolo 122. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a por-tare con sé i loro effetti personali, la loro corri-spondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il pe-so di questi effetti potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni caso autorizzato a portare con sé almeno venticinque chilogrammi Gli altri effetti personali del prigioniero rimpa-triato saranno custoditi dalla Potenza detentrice; questa gliela farà, pervenire non appena avrà conchiuso con la Potenza, dalla quale il prigio-niero dipende, un accordo che fissi le modalità del loro trasporto e il pagamento delle relative spese. I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, fino all'espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine od un delitto di diritto penale. Le Parti in conflitto si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o all'espiazione della pena. Le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per istruire delle commissioni allo scopo di rintrac-ciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve tempo possibile.
SEZIONE III - MORTE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA.
ARTICOLO 120
I testamenti dei prigionieri di guerra saranno compilati in modo da soddisfare alle condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese di origine, che provvederà a comunicare queste condizioni alla Potenza detentrice. A ri-chiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte, il testamento sarà trasmesso senza indugio alla Potenza protettrice e una co-pia certificata conforme sarà consegnata all'A-genzia centrale d'informazioni. I certificati di morte, conformi al modulo allega-to alla presente Convenzione, o gli elenchi, cer-tificati conformi da un ufficiale responsabile, di tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, sa-ranno trasmessi al più presto all'Ufficio d'infor-mazioni dei prigionieri di guerra istituito con-formemente all'art. 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le in-formazioni circa l'identità indicate nel terzo comma dell'art. 17, il luogo e la data della mor-te, la causa della morte, il luogo e la data dell'i-numazione, nonché tutte le l'informazioni ne-cessarie per identificare le tombe. L'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere la redazione di un rapporto e, ove occorra accertare l'identità del morto. Le autorità detentrici vigileranno che i prigio-nieri di guerra morti in cattività siano onore-volmente inumati, possibilmente secondo i riti della loro religione alla quale appartengono, e che le loro tombe siano rispettate, conveniente-mente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualvolta ciò sia possibile, i prigionieri di guerra morti, che dipendono dal-la stessa Potenza, saranno inumati nello stesso luogo. I prigionieri di guerra morti saranno inumati in-dividualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. La salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni o la religione del morto lo esigono, op-pure se egli aveva espresso desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indica-zione dei motivi, nell'atto di morte. Affinché le tombe possano sempre essere rin-tracciate, tutte le indicazioni relative alle inuma-zioni e alle tombe dovranno essere registrate da un Servizio delle tombe istituito dalla Potenza detentrice. Gli elenchi delle tombe e le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri sa-ranno trasmessi alla Potenza dalla quale dipen-dono questi prigionieri di guerra. Incomberà alla Potenza che controlla il territorio, sempreché partecipi alla Convenzione, di prendere cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si ap-plicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese di origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere a riguardo.
ARTICOLO 121
Ogni decesso o ferimento grave di un prigionie-ro di guerra cagionati o che si sospetta che siano stati cagionati da una sentinella, da un altro pri-gioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sarà immediata-mente fatta alla Potenza protettrice. Saranno raccolte le deposizioni dei testimoni, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rap-porto che le contenga sarà comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per perseguire giudiziariamente il o i responsabili.
TITOLO V - UFFICI D'INFORMAZIONI E SOCIETÀ DI SOCCORSO CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA
ARTICOLO 122
Fin dall'inizio di un conflitto, e tutti i casi di oc-cupazione, ogni Parte in conflitto istituirà un Uf-ficio statale d'informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle categorie indicate dall'art. 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone. La Potenza interessata vigilerà affinché quest'Uffi-cio d'informazioni disponga dei locali, del mate-riale e del personale necessari perché possa fun-zionare efficientemente. Essa sarà libera di im-piegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente Convenzione concernente i prigionieri di guerra. Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più bre-ve tempo possibile, al suo Ufficio le informa-zioni di cui è cenno nei comma quarto, quinto e sesto del presente articolo, a proposito d'ogni persona nemica appartenente a una delle catego-rie indicate nell'art. 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nel-lo stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio. L'Ufficio farà giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite da un lato, delle Potenze protettrici, e dall'altro, dell'Agen-zia centrale contemplata dall'art. 123. Queste informazioni dovranno permettere di av-vertire rapidamente le famiglie interessate. Que-ste informazioni, nei limiti in cui sono in pos-sesso dell'Ufficio d'informazioni, comprende-ranno per ogni prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell'art. 17, cognome,nomi, grado, numero di matricola, luogo e data com-pleta di nascita, indicazione della Potenza dalla quale dipende, nome del padre e cognome della madre, cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata, nonché indirizzo al quale la corrispondenza può essere diretta al prigionie-ro. L'Ufficio informazioni riceverà dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospedalizzazioni, ai decessi, e le trasmetterà nel modo previsto dal precedente comma tre. Del pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana. L'Ufficio informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero ri-volte a proposito dei prigionieri di guerra, com-presi quelli morti in cattività; esso procederà al-le inchieste necessarie per procurarsi le infor-mazioni richieste che non possedesse. Tutte le comunicazioni scritte fatte dall'Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo. L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze inte-ressate tutti gli oggetti personali di valore, com-prese somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrice, e i documenti che rivestono importanza per i congiunti pros-simi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro libera-zione, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscono con precisione l'identità delle per-sone cui gli oggetti appartenevano, nonché un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformità agli accordi conchiusi tra le Parti in conflitto interessate.
ARTICOLO 123
Sarà istituita, in paese neutrale, un'Agenzia cen-trale d'informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa pro-porrà alle Potenze interessate, quando lo giudi-chi necessario l'organizzazione di tale Agenzia. Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tut-te le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possi-bile al paese d'origine dei prigionieri od alla Po-tenza dalla quale dipendono. Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflit-to, ogni facilitazione per procedere a dette tra-smissioni. Le Alte Parti contraenti e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'ap-poggio finanziario che le occorresse. Queste disposizioni non dovranno essere inter-pretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell'art. 125.
ARTICOLO 124
Gli Uffici d'informazione e l'Agenzia centrale d'informazioni beneficeranno della franchigia di porto, in materia postale, come pure di tutte le esecuzioni contemplate dall'art. 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno di importanti riduzioni di tasse.
ARTICOLO 125
Con riserva di provvedimenti che ritenessero in-dispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore acco-glienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che venisse in soccorso ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro dele-gati debitamente accreditati, tutte le agevolazio-ni necessarie per visitare i prigionieri, per distri-buir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi religiosi, educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le società o gli enti sopra indicati possono esse-re costituiti sul territorio della Potenza detentri-ce, in un altro paese, oppure avere carattere in-ternazionale. La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo ter-ritorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutti i prigio-nieri di guerra. La situazione particolare del Comitato interna-zionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata. Quando saranno consegnati ai prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicati, o almeno entro breve termine, sa-rà trasmesso alla società di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che hanno in custodia dei pri-gionieri.
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.
ARTICOLO 126
I rappresentanti o i delegati delle Potenze protet-trici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano i prigionieri di guerra, special-mente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti locali uti-lizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrat-tenersi senza testimoni coi prigionieri, special-mente con la loro persona di fiducia, ove occor-ra per il tramite di un interprete. Ai rappresentanti e ai delegati delle potenze pro-tettrici sarà rilasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare: la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per impe-riose necessità militari ed unicamente in via ec-cezionale e temporanea. La Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare po-tranno, se è il caso, mettersi d'accordo perché compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Cro-ce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza in cui potere si trova-no i prigionieri di guerra da visitare.
ARTICOLO 127
La Alte Parti contraenti s'impegnano a diffonde-re nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della pre-sente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includere lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazione. Le autorità militari o altre che, in tempo di guer-ra, assumessero delle responsabilità nei confron-ti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere particolar-mente istruite sulle sue disposizioni.
ARTICOLO 128
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del consiglio federale svizzero e, du-rante le ostilità, per il tramite delle Potenze pro-tettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.
ARTICOLO 129
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle per-sone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla pre-sente Convenzione precisate nell'articolo se-guente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una delle dette in-frazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro na-zionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla legislazione, consegnarle, per essere giudi-cate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove suf-ficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle di-sposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione.
ARTICOLO 130
Le infrazioni gravi indicate nell'articolo prece-dente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio in-ternazionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di ca-gionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla sa-lute, il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarlo del suo di-ritto di essere giudicato regolarmente e impar-zialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione.
ARTICOLO 131
Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previ-ste dall'articolo precedente.
ARTICOLO 132
A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà esse-re aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accor-do sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intende-ranno per la scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapida-mente possibile.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI FINALI.
ARTICOLO 133
La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti au-tentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire tra-duzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.
ARTICOLO 134
La presente Convenzione sostituisce la Conven-zione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.
ARTICOLO 135
Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Conven-zione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, que-sta completerà il capitolo II del Regolamento al-legato alle suddette Convenzioni dell'Aja.
ARTICOLO 136
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere fir-mata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla conven-zione del 27 luglio 1929.
ARTICOLO 137
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze in nome delle quali la Convenzione sarà stata fir-mata o l'adesione sarà stata notificata.
ARTICOLO 138
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per cia-scuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avve-nuto il deposito del suo strumento di ratifica.
ARTICOLO 139
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesio-ni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.
ARTICOLO 140
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli sa-ranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'a-desione.
ARTICOLO 141
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 confe-riranno effetto immediato alle ratifiche deposita-te ed alle adesioni notificate dalle Parti in con-flitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o del-l'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.
ARTICOLO 142
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La de-nuncia sarà fatta per iscritto al Consiglio federa-le svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Poten-za denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpa-trio delle persone protette dalla presente Con-venzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.
ARTICOLO 143
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso la Segreteria delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero in-formerà parimente il Segretario delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, le adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla pre-sente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver deposita-to i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata con-forme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno ade-rito alla Convenzione.
ANNESSO I: ACCORDO-TIPO CONCERNENTE IL RIMPATRIO DIRETTO E L'OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA FERITI E MALATI.
(vedi articolo 110) I. PRINCIPI PER IL RIMPATRIO DIRET-TO O L'OSPEDALIZZAZIONE IN UN PA-ESE NEUTRALE. A. Rimpatrio diretto. Saranno direttamente rimpatriati: 1. Tutti i prigionieri di guerra colpiti dalle in-fermità seguenti, risultanti da traumi: perdita di un membro, paralisi, infermità articolari od al-tre, in quanto l'infermità consista almeno nella perdita di una mano o di un piede, o che equi-valga alla perdita di una mano o di un piede. Senza che sia pregiudicata un'interpretazione più lunga, i seguenti casi saranno considerati come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede: a) perdita della mano, di tutte le dita o del polli-ce e dell'indice di una mano; perdita del piede o di tutte le dita e dei metatarsi di un piede; b) anchilosi, perdita di tessuto osseo, retrazione cicatriziale che sopprima la funzione di una del-le grandi articolazioni o di tutte le articolazioni digitali di una mano; c) pseudartrosi delle ossa lunghe; d) deformità risultanti da fratture o altri traumi e che comportano una seria menomazione dell'at-tività e dell'attitudine a portare pesi. 2. Tutti i prigionieri di guerra feriti il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la gua-rigione entro l'anno successivo alla data del fe-rimento, come ad esempio nei seguenti casi: a) proiettile nel cuore, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare disturbi gravi; b) scheggia metallica nel cervello o nei polmoni, anche se la Commissione sanitaria mista, proce-dendo alla visita, non ha potuto constatare una reazione locale o generale; c) osteomielite la cui guarnigione non possa es-sere prevista entro l'anno successivo al ferimen-to e sembri dover condurre alla anchilosi di u-n'articolazione o ad altre alterazioni che equi-valgono alla perdita di una mano o di un piede; d) ferita penetrante e purulenta delle grandi arti-colazioni; e) ferita al cranio con perdita o spostamento del tessuto osseo; f) ferita o ustione del viso con perdita di tessuto e lesioni funzionali; g) ferita al midollo spinale; h) lesione dei nervi periferici, le cui conseguen-ze equivalgono alla perdita di una mano o di un piede e la cui guarigione esiga un periodo di tempo superiore ad un anno dal ferimento, come ad esempio: del plesso brachiale, o lombo sacra-le, del nervo mediano o sciatico, come pure la lesione combinata dei nervi radiali e cubitale o dei nervi peroneo e tibiale, ecc.. La lesione iso-lata dei nervi radiale, cubitale, peroneo o tibiale non giustifica il rimpatrio, salvo nel caso di con-tratture o di disturbi neurotrofici gravi; i) lesioni dell'apparato genito-urinario che ne comprometta seriamente il funzionamento. 3. Tutti i prigionieri di guerra malati il cui stato sia diventato cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure la guari-gione entro l'anno successivo all'inizio della ma-lattia, come ad esempio nei seguenti casi: a) tubercolosi evolutiva, di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche, non possa più essere guarita od almeno considerevolmente migliorata da una cura in paese neutrale; b) pleurite essudativa; c) malattie gravi degli organi della respirazione, di origine non tubercolare, presunte incurabili, come ad esempio: enfisema polmonare grave (con o senza bronchite); asma cronica (*), bron-chite cronica (*), che si prolunghi oltre un anno di cattività; bronchiettasia (*); ecc.; d) affezioni croniche gravi della circolazione, ad esempio: affezioni valvolari e del miocardio (*) che abbiano manifestato segni di scompenso du-rante la cattività, anche se la Commissione sani-taria mista, procedendo alla visita, non possa constatare alcuno di tali segni; affezioni del pe-ricardio e dei vasi (malattia di Buerger, aneuri-sma dei grandi vasi); ecc.; e) affezioni croniche gravi degli organi digesti-vi, ad esempio: ulcera dello stomaco o del duo-deno; postumi d'intervento chirurgico allo sto-maco fatto in cattività; gastrite, enterite o coli-che croniche che durano più di un anno e che influiscono gravemente sullo stato generale; cir-rosi epatica; colecistopatia cronica (*); ecc.; f) affezioni croniche gravi degli organi genito-urinari, ad esempio: affezioni croniche del rene con disturbi consecutivi; nefrectomia per un re-ne tubercoloso; pielite cronica o cistite cronica; idronefrosi o pionefrosi; affezioni ginecologiche croniche gravi; gravidanze e affezioni ostetri-che, quando sia impossibile l'ospedalizzazione in un paese neutrale; ecc.; g) malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico, ad esempio: tutte le psicosi e psiconeurosi manifeste, come l'isterismo gra-ve, grave psiconeurosi di cattività, ecc., debita-mente accertate da uno specialista (*); qualun-que epilessia debitamente accertata dal medico del campo (*); arteriosclerosi cerebrale; neurite cronica protratta oltre un anno; ecc.; h) malattie croniche gravi del sistema neurove-getativo con menomazione notevole dall'attitu-dine intellettuale o fisica, perdita ragguardevole di peso e astenia generale; i) cecità d'ambo gli occhi, o quella di un solo occhio quando la facoltà visiva dell'altro sia in-feriore ad 1, nonostante l'uso di lenti correttrici; diminuzione dell'acuità visiva che non possa es-sere corretta a 1/2 per almeno un occhio (*); al-tre affezioni oculari gravi, ad esempio: glauco-ma, irite, coroidite, tracoma, ecc.;
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE COMMISSIONI SANITARIE MISTE
(vedi articolo 112).
ARTICOLO 1
Le Commissioni sanitarie miste previste dall'art. 112 della Convenzione saranno composte di tre membri, due dei quali apparterranno ad un paese neutrale, mentre il terzo sarà designato dalla Po-tenza detentrice. Presiederà uno dei membri neutrali.
ARTICOLO 2
I membri neutrali saranno designati dal Comita-to internazionale della Croce Rossa, d'intesa con la Potenza protettrice, a richiesta della Potenza detentrice. Essi potranno, indifferentemente, es-sere domiciliati nel loro paese d'origine, o in al-tro paese neutrale o sul territorio della Potenza detentrice.
ARTICOLO 3
I membri neutrali saranno accertati dalle Parti in conflitto interessate, che notificheranno il loro gradimento al Comitato internazionale della Croce Rossa e alla Potenza protettrice. Dal mo-mento di questa notifica, i membri saranno con-siderati come effettivamente designati.
ARTICOLO 4
Saranno parimenti designati dei membri sup-plenti in numero sufficiente per sostituire i membri titolari in caso di necessità. Questa de-signazione sarà fatta contemporaneamente a quella dei membri titolari, o almeno, entro il più breve termine possibile.
ARTICOLO 5
Qualora, per un motivo qualsiasi, il Comitato internazionale della Croce Rossa non potesse procedere alla designazione dei membri neutrali, vi procederà la Potenza protettrice.
ARTICOLO 6
Per quanto possibile, uno dei membri dovrà es-sere chirurgo e l'altro medico.
ARTICOLO 7
I membri neutrali godranno di una piena indi-pendenza nei confronti delle Parti in conflitto, che dovranno assicurar loro tutte le facilitazioni per l'adempimento della loro missione.
ARTICOLO 8
Nel procedere alle designazioni indicate negli articoli 2 e 4 del presente regolamento, il Comi-tato internazionale della Croce Rossa fisserà, d'intesa con la Potenza protettrice, le condizioni di servizio degli interessati.
ARTICOLO 9
Non appena i membri neutrali avranno ottenuto il gradimento, le Commissioni sanitarie miste inizieranno i loro lavori il più rapidamente pos-sibile e, in ogni caso, entro un termine di tre me-si a contare dalla data del gradimento.
ARTICOLO 10
Le Commissioni sanitarie miste esamineranno tutti i prigionieri indicati nell'art.113 della Con-venzione. Esse proporranno il rimpatrio, l'esclu-sione dal rimpatrio o il rinvio ad una visita ulte-riore. Le loro decisioni saranno prese a maggio-ranza.
ARTICOLO 11
Entro il mese successivo alla visita, la decisione presa dalla Commissione in ogni singolo caso sarà comunicata alla Potenza detentrice, alla Po-tenza protettrice e al Comitato internazionale della Croce Rossa. La Commissione sanitaria mista informerà altresì della decisione presa o-gni prigioniero che abbia subito la visita e rila-scerà un certificato analogo al modulo allegato alla presente Convenzione a quei prigionieri di cui avrà proposto il rimpatrio.
ARTICOLO 12
La Potenza detentrice dovrà eseguire le decisio-ni della Commissione sanitaria mista entro un termine di tre mesi dal momento in cui ne sarà stata debitamente informata.
ARTICOLO 13
Qualora non vi fosse alcun medico neutrale in un paese dove l'attività di una Commissione sa-nitaria mista apparisse necessaria, e se fosse im-possibile,per una ragione qualsiasi, di designare dei medici neutrali residenti in un altro paese, la Potenza detentrice, in comune accordo con la Potenza protettrice, istituirà una Commissione sanitaria che assumerà le stesse funzioni di una Commissione sanitaria mista, con riserva delle disposizioni degli articoli 1,2,3,4,5,e 8 del pre-sente regolamento.
ARTICOLO 14
Le Commissioni sanitarie miste eserciteranno la loro attività in permanenza e visiteranno ogni campo a intervalli non superiori a sei mesi.
REGOLAMENTO CONCERNENTE I SOCCORSI COLLETTIVI AI PRIGIONIERI DI GUERRA.
(Vedi articolo 73)
ARTICOLO 1
Le persone di fiducia saranno autorizzate a di-stribuire gli invii di soccorso collettivi, di cui re-sponsabili, a tutti i prigionieri che dipendono amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.
ARTICOLO 2
La distribuzione di soccorsi collettivi si farà se-condo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dalle persone di fiducia; tut-tavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si fa-rà, di preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigano. Nei limiti co-sì precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.
ARTICOLO 3
Per poter verificare la qualità e la quantità delle merci ricevute, e per poter redigere in proposito dei rapporti particolareggiati destinati ai donato-ri, le persone di fiducia o i loro aggiunti saranno autorizzati a recarsi nei punti di arrivo degli in-vii di soccorso vicini al loro campo.
ARTICOLO 4
Le persone di fiducia riceveranno le facilitazioni necessarie per verificare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le suddivisioni e in tutti gli annessi del loro campo è stata fatta se-condo le loro istruzioni.
ARTICOLO 5
Le persone di fiducia saranno autorizzate a compilare, come pure a far compilare dalle per-sone di fiducia dei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei mo-duli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzioni, bisogni, quantità, ecc.). Questi moduli e que-stionari debitamente compilati, saranno trasmes-si senz'indugio ai donatori.
ARTICOLO 6
Allo scopo di garantire una distribuzione regola-re di soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra del loro campo e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi contingen-ti di prigionieri, le persone di fiducia saranno autorizzate a costituire e a conservare scorte suf-ficienti di soccorso collettivi. Essi disporranno, a questi fini, di magazzini adeguati; ogni ma-gazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano della persona di fidu-cia e quelle dell'altra in mano del comandante del campo.
ARTICOLO 7
Nel caso di invii collettivi di capi di vestiario, ogni prigioniero di guerra conserverà la proprie-tà di almeno una serie completa di capi. Se un prigioniero possiede più di una serie di capi di vestiario, la persona di fiducia sarà autorizzata a ritirare a coloro che sono meglio provvisti i capi in eccedenza o i capi di cui ne posseggono più di uno, nel caso in cui fosse necessario di proce-dere in tal modo per soddisfare i bisogni dei pri-gionieri meno provvisti. Non potrà tuttavia ritirare una seconda serie di capi di biancheria personale, di calze o di calza-ture, salvo che non vi sia altro mezzo per procu-rarne ad un prigioniero che non ne possiede.
ARTICOLO 8
Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Po-tenze detentrici, autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva della regolamentazione relativa al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territo-rio per distribuire soccorsi collettivi ai prigionie-ri di guerra; esse faciliteranno parimenti i trasfe-rimenti di danaro e altri provvedimenti finanzia-ri, tecnici o amministrativi eseguiti in vista di tali acquisti.
ARTICOLO 9
Le disposizioni che precedono non limitano il diritto dei prigionieri di guerra di ricevere soc-corsi collettivi prima del loro arrivo in un campo o durante il trasferimento, né la possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente che soccorra i prigionieri di guerra e fosse incaricato di trasmettere tali soc-corsi, di garantire la distribuzione ai loro desti-natari con qualunque altro mezzo che ritenesse-ro opportuno.
A) CARTA D'IDENTITÀ
B) CARTOLINA DI CATTURA
C) CARTOLINA E LETTERA DI CORRISPONDENZA
D) AVVISO DI MORTE
E) CERTIFICATO DI RIMPATRIO
REGOLAMENTO-TIPO PER I PAGAMENTI INVIATI DAI PRIGIONIERI DI GUERRA NEL LORO PAESE.
(vedi articolo 63) 1. L'avviso indicato nell'art. 63, terzo capoverso, conterrà le indicazioni seguenti: a) il numero di matricola previsto dall'art. 17, il grado, il cognome e i nomi del prigioniero di guerra autore del pagamento; b) il cognome e l'indirizzo del destinatario del pagamento nel paese di origine; c) la somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice. 2. Quest'avviso sarà firmato dal prigioniero di guerra. Se quest'ultimo non sapesse scrivere, vi apporrà un segno autenticato da un testimone. La persona di fiducia controfirmerà questo avvi-so. 3. Il Comandante del campo aggiungerà a que-st'avviso un certificato che attesti che il saldo creditore del conto del prigioniero di guerra di cui trattasi non è inferiore alla somma che de-v'essere pagata. 4. Questi avvisi potranno farsi in forma di elen-chi. Ogni foglio di tali elenchi sarà autenticato dalla persona di fiducia e certificato conforme dal comandante del campo.







