Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Trattato

Da Wikisource.
Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957

Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957 Allegati


Preambolo

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un’azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l’Europa,

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l’eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l’equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL’INTENTO di confermare la solidarietà che lega l’Europa ai paesi d’oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risone, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

HANNO DECISO di creare una Comunità Economica Europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri; S. E. Barone J. Ch. Snoy et d’OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE Di GERMANIA: S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Christian PiNEAU, Ministro degli Affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lus semburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESi BASSI: S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; S. E. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA - PRINCIPÎ

ARTICOLO 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
ARTICOLO 2
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.
ARTICOLO 3
Ai fini enunciati all’articolo precedente, l’azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:
a) l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,
b) l’istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi,
c) l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali,
d) l’instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura,
e) l’instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,
f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune,
g) l’applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,
h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,
i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,
j) l’istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l’espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,
k) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
ARTICOLO 4
1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da
  • un’ASSEMBLEA;
  • un CONSIGLIO;
  • una COMMISSIONE;
  • una CORTE DI GIUSTIZIA.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.
ARTICOLO 5
Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.
ARTICOLO 6
1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.
2. Le istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.
ARTICOLO 7
Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, e’ vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.
ARTICOLO 8
1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.
Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.
2. Per ciascuna tappa e’ previsto un complesse di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.
3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l’essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.
Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all’unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l’unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l’unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.
Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l’unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.
Alla fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.
4. Nel termine di un mese da quest’ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale è composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.
In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell’organo arbitrale sono designati dalla Corte di Giustizia entro un nuovo termine di un mese.
L’organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.
Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all’ultimo comma del paragrafo 3.
5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.
6. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.
7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l’entrata in vigore del complesso di norme previste e per l’attuazione dell’insieme delle realizzazioni richieste dall’istituzione del mercato comune.

PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITÀ

Titolo I - Libera circolazione delle merci

ARTICOLO 9
1. La Comunità e fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
ARTICOLO 10
1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d’importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
2. La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità di attenuare, quanto più possibile, le formalità imposte al commercio.
Entro la fine del primo anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.
Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l’abolizione dei dazi doganali all’interno della Comunità e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.
ARTICOLO 11
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi l’esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtù del presente Trattato.

Capo 1 - Unione doganale

Sezione prima - Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri
ARTICOLO 12
Gli Stati membri si astengono dall’introdurre tra loro nuovi dazi doganali all’importazione e all’esportazione o tasse di effetto equivalente e dall’aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.
ARTICOLO 13
1. 1 dazi doganali all’importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.
2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all’importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa si ispira alle norme previste dall’articolo 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.
ARTICOLO 14
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni ~ costituito dal dazio applicato al 10 gennaio 1957.
2. Il ritmo delle riduzioni è determinato come segue:
a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l’entrata in vigore del presente Trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato;
b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l’inizio di tale tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo;
c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni è determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10%.
Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l’insieme del suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual è definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10%, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5% del dazio di base.
Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30 %, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10% del dazio di base.
4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l’anno 1956.
5. 1 problemi particolari sollevati dall’applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite nell’applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:
  • almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa;
  • almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa.
La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 15
1. A prescindere dalle disposizioni dell’articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.
2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i-loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all’articolo, 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.
ARTICOLO 16
Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente.
ARTICOLO 17
1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per quello dell’abbassamento dell’insieme dei dazi, di cui all’articolo 14, paragrafi 3 e 4.
Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10% dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall’articolo 14.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.
3. Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell’articolo 95.
4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreché lo Stato le abolisca al più tardi entro sei anni dall’entrata in vigore del presente Trattato. L’autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato.
Sezione seconda - Fissazione della tariffa doganale comune
ARTICOLO 18
Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall’istituzione di una unione doganale tra loro.
ARTICOLO 19
1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.
2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1° gennaio 1957.
Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest’ultimo al dazio applicato testé definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10%.
Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato cosi definito di oltre il 10% per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest’ultimo, maggiorato del 10%.
Per quanto concerne le posizioni enumerate nell’elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.
3. 1 dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:
a) 3 %, per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell’elenco B,
b) 10%, per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell’elenco C,
c) 15%, per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell’elenco D,
d) 25%, per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell’elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 30%, tale dazio è portato al 12%, per il calcolo della media aritmetica.
4. L’elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.
5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all’articolo 20 costituiscono l’oggetto dell’allegato I del presente Trattato.
ARTICOLO 20
I dazi applicabili sui prodotti dell’elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro pub aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2% del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante Panno 1956.
La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.
Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, ü Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all’unanimità’ fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.
ARTICOLO 21
1. Le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell’applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all’entrata in vigore del presente Trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Entro la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l’armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all’applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.
ARTICOLO 22
La Commissione, nei due anni successivi all’entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall’articolo 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall’articolo 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell’aspetto protettivo che tali dazi possono avere.
Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il prodotto di cui trattasi, l’applicazione della procedura contemplata dall’articolo 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall’articolo stesso.
ARTICOLO 23
1. Ai fini dell’instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:
a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 10 gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato;
b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30% lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;
c) tale scarto e nuovamente ridotto del 30% alla fine della seconda tappa;
d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente all’articolo 20, i dazi che risulterebbero dall’applicazione delle norme del presente paragrafo.
2. Lo Stato membro che ha ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall’applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l’oggetto. Allo scadere dell’autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall’applicazione delle norme del paragrafo precedente.
3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.
ARTICOLO 24
Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall’articolo 23.
ARTICOLO 25
1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non è sufficiente all’approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.
Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.
2. Per quanto riguarda i prodotti dell’elenco E come pure quelli dell’elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall’articolo 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.
3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato II del presente. Trattato, la Commissione pub autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreché non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
4. La Commissione procede periodicamente all’esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 26
La Commissione pub autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà a differire l’abbassamento o l’aumento da effettuare in virtù dell’articolo 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.
L’autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5% del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l’ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.
ARTICOLO 27
Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.
ARTICOLO 28
Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera all’unanimità. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere modificazioni o sospensioni non superiori al 20% del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi. Tali modificazioni o sospensioni non possono essere prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.
ARTICOLO 29
Nell’adempimento dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la Commissione s’ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
b) all’evoluzione delle condizioni di concorrenza all’interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
c) alla necessitä di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli -Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
d) alla necessitä di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

Capo 2 - Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri

ARTICOLO 30
Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
ARTICOLO 31
Gli Stati membri si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.
ARTICOLO 32
Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d’effetto equivalente esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente Trattate.
Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.
ARTICOLO 33
1. Un anno dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.
Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l’insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all’anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20% del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10% almeno.
Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all’anno precedente.
Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato; il quinto, un anno dopo l’inizio della seconda tappa.
2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3% della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3% almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Trattato. Il contingente è portato al 4% dopo il secondo anno, al 5% dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15% almeno.
Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.
3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20% della produzione nazionale.
4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.
5. Per i contingenti che rappresentino più del 20% della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10% prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l’obbligo di un accrescimento annuale del 20% del valore complessivo dei contingenti globali.
6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l’ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell’aumento complessivo annuo del 20% previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.
7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d’abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.
8. Qualora la Commissione constati che l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell’eliminazione di cui all’articolo 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all’unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all’aumento delle percentuali stabilite.
ARTICOLO 34
1. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
2. Gli Stati membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.
ARTICOLO 35
Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.
ARTICOLO 36
Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO 37
1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi all’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all’eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi.
Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.
4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell’applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l’occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.
5. D’altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.
6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell’attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.

Titolo II - Agricoltura

ARTICOLO 38
Il mercato comune comprende l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l’instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall’instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.
ARTICOLO 39
1. Le finalità della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d’opera,
b) assicurare cosi un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura,
c) stabilizzare i mercati,
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può impiegare, si dovrà considerare:
a) il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
c) il fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all’insieme dell’economia.
ARTICOLO 40
1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.
2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza,
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
c) una organizzazione europea del mercato.
3. L’organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 pub comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o all’esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 39 c deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
4. Per consentire all’organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d’orientamento e di garanzia.
ARTICOLO 41
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 39, pub essere in particolare previsto nell’ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell’agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
ARTICOLO 42
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi delineati nell’articolo 39.
Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
ARTICOLO 43
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato, delle proposte in merito all’elaborazione e all’attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d’organizzazione comune previste dall’articolo 40, paragrafo 2, come pure l’attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell’interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione, previa consultazione dell’Assemblea, il Consiglio, deliberando all’unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L’organizzazione comune prevista dall’articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) quando l’organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l’occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all’interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un’organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un’organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all’esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall’esterno della Comunità.
ARTICOLO 44
Nel corso del periodo transitorio, sempreché la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall’articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l’espandersi del volume degli scambi previsti dall’articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:
  • temporaneamente sospese o ridotte,
  • ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.
2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato, né ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.
3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, ù Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l’instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.
Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessitä di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all’interno del mercato comune.
La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare progressivamente i prezzi all’interno del mercato comune.
Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all’unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Trattato.
4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d’informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.
Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.
Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.
5. A decorrere dall’inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.
6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall’articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.
ARTICOLO 45
1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall’articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:
  • disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e
  • bisogni d’importazione,
lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.
Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell’applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.
La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.
2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l’entrata in vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.
Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.
Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev’essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.
I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti commi.
In caso di prolungamento della prima tappa, l’esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all’accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.
Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d’importazione, allo scopo d’assicurare la conclusione e l’esecuzione degli accordi o contratti in questione.
3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di- materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all’esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all’uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all’unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.
ARTICOLO 46
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l’organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all’entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all’esportazione.
La Commissione fissa l’ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l’equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
ARTICOLO 47
Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell’agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.

Titolo III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 1 - I lavoratori

ARTICOLO 48
1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
ARTICOLO 49
Fin dall’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall’articolo precedente, in particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l’accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d’ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
c) abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l’equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell’occupazione nelle diverse regioni e industrie.
ARTICOLO 50
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
ARTICOLO 51
Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Capo 2 - Il diritto di stabilimento

ARTICOLO 52
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
ARTICOLO 53
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.
ARTICOLO 54
1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all’unanimità, .su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all’interno della Comunità. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l’attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.
2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell’attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea, delibera, mediante direttive, all’unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all’incremento della produzione e degli scambi,
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all’interno della Comunità delle diverse attività interessate,
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un’attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all’attività di cui trattasi,
e) rendendo possibile l’acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempreché non siano lesi i principi stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 2,
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l’apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro, e dall’altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
ARTICOLO 55
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.
ARTICOLO 56
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.
ARTICOLO 57
1. Al fine di agevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea, stabilisce, deliberando all’unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività non salariate e all’esercizio di queste. Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l’esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l’unanimità. Negli altri casi, il Consiglio delibera all’unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
ARTICOLO 58
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Capo 3 - I servizi

ARTICOLO 59
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno della Comunità.
ARTICOLO 60
Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigiane,
d) le attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione e’ fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
ARTICOLO 61
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.
ARTICOLO 62
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato, fatte salve le disposizioni di quest’ultimo.
ARTICOLO 63
1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all’interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.
2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all’unanimità fino al termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
ARTICOLO 64
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
ARTICOLO 65
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall’articolo 59, primo comma.
ARTICOLO 66
Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

Capo 4 - I capitali

ARTICOLO 67
1 Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.
2. 1 pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.
ARTICOLO 68
1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in eui queste sono ancora necessarie dopo l’entrata in vigore del presente Trattato.
2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.
3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.
ARTICOLO 69
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all’uopo consulta il Comitato monetario di cui all’articolo 105, stabilisce, all’unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell’articolo 67.
ARTICOLO 70
1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure- intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all’unanimità delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.
2. Qualora l’azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all’interno della Comunità, quali sono previste dall’articolo 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può, previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.
Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all’interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.
ARTICOLO 71
Gli Stati membri procurano di non introdurre all’interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.
Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.
ARTICOLO 72
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.
ARTICOLO 73
1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
L’autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell’entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.

Titolo IV - I trasporti

ARTICOLO 74
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
ARTICOLO 75
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando all’unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri,
b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro,
c) ogni altra utile disposizione.
2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio.
3. In deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall’instaurazione del mercato comune.
ARTICOLO 76
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all’entrata in vigore del presente Trattato.
ARTICOLO 77
Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
ARTICOLO 78
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell’ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
ARTICOLO 79
1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell’applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese d’origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell’articolo 75, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, su Proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l’osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l’intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
ARTICOLO 80
1. A decorrere dall’inizio della seconda tappa, è fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all’interno della Comunità l’applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d’altra parte all’incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
ARTICOLO 81
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 82
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreché tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all’economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.
ARTICOLO 83
Presso la Commissione è istituito un Comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO 84
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

PARTE TERZA - POLITICA DELLA COMUNITÀ

Titolo I - Norme comuni

Capo 1 - Regole di concorrenza

Sezione prima - Regole applicabili alle imprese
ARTICOLO 85
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d’imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
  • a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
  • a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d’imprese, e
  • a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
ARTICOLO 86
E’ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
ARTICOLO 87
1. Nel termine di tre anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l’Assemblea stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.
Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 85, paragrafo 1, e all’articolo 86, comminando ammende e penalità di mora,
b) determinare le modalità di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di Giustizia nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall’altra.
ARTICOLO 88
Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 87, le autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell’articolo 85, in particolare del paragrafo 3, e dell’articolo 86.
ARTICOLO 89
1. Senza pregiudizio dell’articolo 88, la Commissione, fin dall’entrata in funzione, vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86.

Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio, e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l’infrazione ai principii con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
ARTICOLO 90
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
3. La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
Sezione seconda - Pratiche di dumping
ARTICOLO 91
1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l’esistenza di pratiche di dumping esercitate all’interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all’autore o agli autori di tali pratiche per poni termine.
Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
2. Dal momento dell’entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
Sezione terza - Aiuti concessi dagli Stati
ARTICOLO 92
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 10 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall’assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l’abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi,
d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
ARTICOLO 93
1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 92 o ai regolamenti di cui all’articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia adottato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
ARTICOLO 94
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

Capo 2 - Disposizioni fiscali

ARTICOLO 95
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre Produzioni.
Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l’inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono.
ARTICOLO 96
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d’imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
ARTICOLO 97
Gli Stati membri che riscuotono l’imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell’imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 e 96.
Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano con. formi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.
ARTICOLO 98
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
ARTICOLO 99
La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell’interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri.
La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all’unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.

Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni

ARTICOLO 100
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
L’Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative.
ARTICOLO 101
Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all’uopo necessarie, deliberando all’unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.
ARTICOLO 102
1. Quando vi sia motivo di temere che l’emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell’articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell’applicazione dell’articolo 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell’articolo 101.

Titolo II - Politica economica

Capo 1 - Politica di congiuntura

ARTICOLO 103
1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d’interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all’unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d’applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell’approvvigionamento di determinati prodotti.

Capo 2 - La bilancia dei pagamenti

ARTICOLO 104
Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l’equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi.
ARTICOLO 105
1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all’uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.
La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l’attuazione di tale collaborazione.
2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:
  • seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,
  • formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.
Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.
ARTICOLO 106
1. Ciascuno Stato membro s’impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell’abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali.
3. Gli Stati membri s’impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell’elenco di cui all’allegato III del presente Trattato.
La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali.
4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.
ARTICOLO 107
1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d’interesse comune.
2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all’articolo 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie, di cui essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale azione.
ARTICOLO 108
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell’azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell’articolo 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l’adozione da parte dello Stato interessato.
Se l’azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente ù Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere,
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi,
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l’incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere l’accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO 109
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell’articolo 108.
Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

Capo 3 - Politica commerciale

ARTICOLO 110
Con l’instaurare un’unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l’interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica commerciale comune tiene conto dell’incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.
ARTICOLO 111
Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:
1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all’attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.
La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un’azione comune, e all’uniformazione della politica commerciale.
2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune.
Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.
La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
3. Nell’esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all’unanimità’, durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito.
4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l’entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.
5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso.
Se gli Stati membri procedono all’abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.
ARTICOLO 112
1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.
Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all’unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d’affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all’atto dell’esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.
ARTICOLO 113
1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d’esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. Ai fini dell’attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l’autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio pub impartirle.
4. Nell’esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO 114
Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunità dal Consiglio, il quale delibera all’unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito.
ARTICOLO 115
Per assicurare che l’esecuzione delle misure di politica, commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità.
In caso d’urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che può decidere se devono modificarle o sopprimerle.
In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessità di affrettare, nei limiti del possibile, l’instaurazione della tariffa doganale comune.
ARTICOLO 116
Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un’azione comune nell’ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata ed all’attuazione di tale azione comune.
Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.

Titolo III - Politica sociale

Capo 1 - Disposizioni sociali

ARTICOLO 117
Gli Stati membri convengono sulla necessita di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera che consenta la loro parificazione nel progresso.
Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
ARTICOLO 118
Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:
  • l’occupazione,
  • il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
  • la formazione e ù perfezionamento professionale,
  • la sicurezza sociale,
  • la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
  • l’igiene del lavoro,
  • il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
ARTICOLO 119
Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
ARTICOLO 120
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l’equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.
ARTICOLO 121
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l’attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.
ARTICOLO 122
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all’Assemblea, un capitolo speciale all’evoluzione della situazione sociale nella Comunità.
L’Assemblea può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Capo 2 - Il fondo sociale europeo

ARTICOLO 123
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all’interno del mercato comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avrà il compito di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.
ARTICOLO 124
L’amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione è assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
ARTICOLO 125
1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall’articolo 127, copre il 50% delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato:
a) ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante:
  • la rieducazione professionale,
  • le indennità di nuova sistemazione,
b) concedere aiuti ai lavoratori ù cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell’impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.
2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un’occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati.
Il contributo alle indennità di nuova sistemazione subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all’interno della Comunità ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un’occupazione produttiva.
Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un’impresa è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi,
b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall’impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e
c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.
ARTICOLO 126
Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea, può:
a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all’articolo 125,
b) all’unanimità, determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale è definito dall’articolo 123.
ARTICOLO 127
Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell’Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all’applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare le modalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell’articolo 125, come pure le modalità relative alle categorie d’imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall’articolo 125, paragrafo 1 b).
ARTICOLO 128
Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l’attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

Titolo IV - La banca europea per gli investimenti

ARTICOLO 129
E’ costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l’oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.
ARTICOLO 130
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell’interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione d’imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,
c) progetti d’interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE

ARTICOLO 131
Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Francia, l’Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati « paesi e territori », sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato IV del presente Trattato.
Scopo dell’associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l’associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
ARTICOLO 132
L’associazione persegue gli obiettivi seguenti:
1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato.
2. Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3. Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell’articolo 136.
ARTICOLO 133
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell’eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
2. All’entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13. 14, 15 e 17.
3. Tuttavia, i paesi c territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessitä del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quelle da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità alla entrata nel paese o territorio importatore.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quäli, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L’introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
ARTICOLO 134
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell’articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
ARTICOLO 135
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l’unanimità degli Stati membri.
ARTICOLO 136
Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell’associazione tra i paesi e territori e la Comunità.
Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all’unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

Titolo I - Disposizioni istituzionali

Capo 1 - Le istituzioni

Sezione prima - L’Assemblea
ARTICOLO 137
L’Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
ARTICOLO 138
1. L’Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro
2. I1 numero dei delegati è fissato come segue:
Belgio 14
Germania 36
Francia 36
Italia 36
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 14
3. L’Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO 139
L’Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.
L’Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 140
L’Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest’ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall’Assemblea o dai membri di questa.
Il Consiglio è udito dall’Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 141
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
ARTICOLO 142
L’Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell’Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.
ARTICOLO 143
L’Assemblea, in seduta pubblica, procede all’esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.
ARTICOLO 144
L’Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l’Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 158.
Sezione seconda - Il Consiglio
ARTICOLO 145
Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:
  • provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
  • dispone di un potere di decisione.
ARTICOLO 146
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.
La presidenza e esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l’ordine alfabetico degli Stati membri.
ARTICOLO 147
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
ARTICOLO 148
1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 2
Germania 4
Francia 4
Italia 4
Lussemburgo 1
Paesi Bassi 2
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
  • dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
  • dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e richiesta l’unanimità’.
ARTICOLO 149
Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime.
Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l’Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.
ARTICOLO 150
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
ARTICOLO 151
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.
ARTICOLO 152
Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
ARTICOLO 153
Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.
ARTICOLO 154
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
Sezione terza - La Commissione
ARTICOLO 155
Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
  • vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso,
  • formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,
  • dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato,
  • esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite.
ARTICOLO 156
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea, una relazione generale sull’attività’ della Comunità.
ARTICOLO 157
1. La Commissione e’ composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità.
Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s’impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione del loro compito.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
ARTICOLO 158
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
ARTICOLO 159
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d’ufficio.

L’interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, previste dall’articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
ARTICOLO 160
Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
In tal caso, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di Giustizia si sia pronunciata.
La Corte di Giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 161
Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.
ARTICOLO 162
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
ARTICOLO 163
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 157.
La Commissione può tener una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.
Sezione quarta - La Corte di giustizia
ARTICOLO 164
La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato.
ARTICOLO 165
La Corte di Giustizia e composta di sette giudici.
La Corte di Giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte di Giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un’istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell’articolo 177.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all’articolo 167, secondo comma.
ARTICOLO 166
La Corte di Giustizia è assistita da due avvocati generali.
L"avvocato generale ha l‘ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di Giustizia, per assistere quest’ultima nell’adempimento della sua missione, quale è definita dall’articolo 164.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità’, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all’articolo 167, terzo comma.
ARTICOLO 167
I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L’avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di Giustizia. Il suo mandato e rinnovabile.
ARTICOLO 168
La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
ARTICOLO 169
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.
ARTICOLO 170
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di Giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contradittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di Giustizia.
ARTICOLO 171
Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.
ARTICOLO 172
I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di Giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
ARTICOLO 173
La Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa e competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
ARTICOLO 174
Se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
ARTICOLO 175
Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di Giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di Giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
ARTICOLO 176
L’istituzione da cui emana Patto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell’articolo 215, secondo comma.
ARTICOLO 177
La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,
a) sull’interpretazione del presente Trattato,
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità,
c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere e sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.
ARTICOLO 178
La Corte di Giustizia e competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 215, secondo comma.
ARTICOLO 179
La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
ARTICOLO 180
La Corte di Giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo 169,
b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall’articolo 173,
c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. 1 ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all’articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca.
ARTICOLO 181
La Corte di Giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.
ARTICOLO 182
La Corte di Giustizia e competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
ARTICOLO 183
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
ARTICOLO 184
Nell’eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall’articolo 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l’inapplicabilità del regolamento stesso.
ARTICOLO 185
I ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
ARTICOLO 186
La Corte di Giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
ARTICOLO 187
Le sentenze della Corte di Giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’articolo 192.
ARTICOLO 188
Lo Statuto della Corte di Giustizia è stabilito con un Protocollo separato.
La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione unanime del Consiglio.

Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni

ARTICOLO 189
Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola, lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
ARTICOLO 190
I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.
ARTICOLO 191
I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità,essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
ARTICOLO 192
Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità’ del titolo, dall’autorità’ nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di Giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di Giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Capo 3 - Il Comitato economico e sociale

ARTICOLO 193
E’ istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.
ARTICOLO 194
Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio 12
Germania 24
Francia 24
Italia 24
Lussemburgo 5
Paesi Bassi 12
I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
ARTICOLO 195
1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all’attività’ della Comunità.
ARTICOLO 196
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 197
Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato.
Il Comitato annovera in particolare una sezione per l’agricoltura e una sezione per i trasporti che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all’agricoltura e ai trasporti.
L’attività delle sezioni specializzate si svolge nell’ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d’altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
ARTICOLO 198
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.
Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Titolo II - Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 199
Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Nel bilancio entrate e spese devono risultare mi pareggio.
ARTICOLO 200
1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio 7,9
Germania 28
Francia 28
Italia 28
Lussemburgo 0,2
Paesi Bassi 7,9
2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fronte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio 8,8
Germania 32
Francia 32
Italia 20
Lussemburgo 0,2
Paesi Bassi 7
3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
ARTICOLO 201
La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all’articolo 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest’ultima.
A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, dopo aver consultato l’Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO 202
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell’articolo 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese cli personale e che alla fine dell’esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all’esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209.
Le spese dell’Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
ARTICOLO 203
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti.
La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell’anno che ne precede l’esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all’Assemblea.
Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all’Assemblea non oltre il 31 ottobre dell’anno che ne precede l’esecuzione.
L’Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.
4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto il bilancio, l’Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.
Qualora, entro tale termine, l"Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest’ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.
5. Ai fini dell’approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio e attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 8
Germania 32
Francia 32
Italia 20
Lussemburgo 1
Paesi Bassi 7
Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.
ARTICOLO 204
Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e state ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo, o seguendo un’altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell’esereizio precedente, le somme necessarie per assicurare l’applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 205
La Commissione cura l’esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.
All’interno del bilancio, la Commissione pub procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
ARTICOLO 206
I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti ehe diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all’Assemblea i conti dell’esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l’attivo e il passivo della Comunità.
Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell’esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all’Assemblea.
ARTICOLO 207
Il bilancio è stabilito nell’unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell’articolo 209.
I contributi finanziari previsti dall’articolo 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all’unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Il regolamento adottato in esecuzione dell’articolo 209 stabilisce le modalità tecniche dell’esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.
ARTICOLO 208
La Commissione, con riserva d’informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell’autorità da essi designata. Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d’emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest’ultimo autorizzati.
ARTICOLO 209
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione.
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all’elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti,
b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione,
c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 210
La Comunità ha personalità giuridica.
ARTICOLO 211
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
ARTICOLO 212
Il Consiglio, deliberando all’unanimità’, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.
A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.
ARTICOLO 213
Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
ARTICOLO 214
I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
ARTICOLO 215
La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extra contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
ARTICOLO 216
La sede delle istituzioni della Comunità e’ fissata d’intesa comune dai governi degli Stati membri.
ARTICOLO 217
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
ARTICOLO 218
La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.
ARTICOLO 219
Gli Stati membri s’impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
ARTICOLO 220
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
  • la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
  • l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità,
  • il reciproco riconoscimento delle società a mente dell’articolo 58, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
  • la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
ARTICOLO 221
Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri. Stati membri al capitale delle società a mente dell’articolo 58.
ARTICOLO 222
Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
ARTICOLO 223
1. Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a -fini specificamente militari.
2. Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l’elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).
3. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.
ARTICOLO 224
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 225
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri con-templati dagli articoli 223 e 224. La Corte di Giustizia giudica a porte chiuse.
ARTICOLO 226
1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell’attività’ economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all’economia del mercato comune.
2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d’urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d’applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
ARTICOLO 227
Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.
2. Per quanto riguarda l’Algeria e i dipartimenti francesi d’oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti:
  • la libera circolazione delle merci,
  • l’agricoltura, escluso l’articolo 40, paragrafo 4,
  • la liberalizzazione dei servizi,
  • le regole di concorrenza,
  • le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e’226,
  • le istituzioni,
sono applicabili fin dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all’unanimità’ su proposta della Commissione.
Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall’articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.
3. I Paesi e i territori d’oltremare, il cui elenco figura nell’allegato IV del presente Trattato, costituiscono l’oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso.
4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.
ARTICOLO 228
1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell’Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.
Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di Giustizia abbia espresso parere negativo, l’accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall’articolo 236.
2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
ARTICOLO 229
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
ARTICOLO 230
La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell’Europa.
ARTICOLO 231
La Comunità attua con l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d’intesa comune.
ARTICOLO 232
1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per ü funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio.
2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità Europea per l’Energia Atomica.
ARTICOLO 233
Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.
ARTICOLO 234
Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all’entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o piü Stati membri da una parte e uno o piü Stati terzi dall’altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuna degli Stati membri costituiscono parte integrante dell’instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni. comuni, all’attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
ARTICOLO 235
Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità’ su proposta della Commissione e dopo aver consultato l’Assemblea, prende le disposizioni del caso.
ARTICOLO 236
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l’Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
ARTICOLO 237
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all’unanimità’.
Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO 238
La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all’unanimità’ e dopo consultazione dell’Assemblea.
Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 236.
ARTICOLO 239
I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 240
Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

Insediamento delle istituzioni

ARTICOLO 241
Il Consiglio si riunisce entro un mese dall’entrata in vigore del Trattato.
ARTICOLO 242
Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.
ARTICOLO 243
L’Assemblea. si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all’elezione dell’ufficio di presidenza, l’Assemblea e’ presieduta dal decano.
ARTICOLO 244
La Corte di Giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente ~ fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.
La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di Giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.
Fin dalla nomina, il presidente della Corte di Giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.
ARTICOLO 245
La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.
Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.
ARTICOLO 246
1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell’entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l’esercizio si protrae al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno dell’entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino all’elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all’esecuzione del bilancio stesso.
3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all’articolo 212, ciascuna istituzione provvede all’assunzione deI personale necessario e all’uopo conclude contratti di durata limitata.
Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Disposizioni finali

ARTICOLO 247
Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Il Presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell’inizio del mese seguente, l’entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
ARTICOLO 248
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Seguono le firme