Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea - Trattato, Lisbona, 13 dicembre 2007/Protocolli/B2

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Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

ARTICOLO 1


Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(Il secondo comma non riguarda la versione italiana).

ARTICOLO 2


La denominazione del titolo III del trattato CEEA "Disposizioni istituzionali" è sostituita da "Disposizioni istituzionali e finanziarie".

ARTICOLO 3


All'inizio del titolo III del trattato CEEA è inserito il nuovo capo seguente:

"CAPO I
APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 106 bis
  1. L'articolo 7, gli articoli da 9 a 9 F, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 49 A, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 16 A, gli articoli da 190 a 201ter, gli articoli da 204 a 211bis, l'articolo 213, gli articoli da 215 a 236, gli articoli 238, 239 e 240, gli articoli da 241 a 245, gli articoli da 246 a 262, gli articoli da 268 a 277, gli articoli da 279 a 280 e gli articoli 283, 290 e 292, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.
  2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al "trattato sull'Unione europea", al "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" o ai "trattati" fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al presente trattato.
  3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.".
ARTICOLO 4


Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

ARTICOLO 5


L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.

ARTICOLO 6


La denominazione del titolo IV del trattato CEEA "Disposizioni finanziarie" è sostituita dalla denominazione "Disposizioni finanziarie particolari".

ARTICOLO 7


1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 226 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è sostituito dal riferimento all'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Nel trattato CEEA i termini "Corte di giustizia" sono sostituiti da "Corte di giustizia dell'Unione europea".

ARTICOLO 8


L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente: "Articolo 191 La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.".

ARTICOLO 9


L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

"Articolo 206


La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, del trattato sull'Unione europea.".

ARTICOLO 10


Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.