UE - Libro verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza/3.1.2

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../3.1.3 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 50% diritto

3.1.1 3.1.3

3.1.2. La messa a disposizione di opere digitalizzate Ai sensi della vigente normativa sul diritto d'autore le biblioteche pubbliche, gli istituti di istruzione e i musei e gli archivi beneficiano di un'eccezione, formulata in termini restrittivi, al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali quando l'utilizzo sia fatto a scopo di ricerca o di attività privata di studio su terminali dedicati situati nei locali di queste istituzioni (articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva).

Si può argomentare che quest'eccezione non riguarda la fornitura elettronica a distanza dei documenti ai clienti finali. Per quanto riguarda la fornitura elettronica di materiali agli utenti finali, il considerando n. 40 della direttiva afferma che l'eccezione per le biblioteche e gli archivi non dovrebbe comprendere "l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura on line di opere o altri materiali protetti".