UE - Libro verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza/3.1.3

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3.1.3. Opere "orfane"

Una questione che è stata sollevata nell'ambito dei grandi progetti di digitalizzazione è quella delle cosiddette "opere orfane". Si tratta di opere che sono ancora protette dal diritto d'autore ma i cui titolari non possono essere identificati o localizzati. Vi è una notevole domanda di diffusione di opere o registrazioni sonore di valore educativo, storico o culturale a costi relativamente bassi verso un ampio pubblico on line. Si sostiene spesso che questi progetti subiscono ritardi a causa del fatto che manca una soluzione soddisfacente alla questione delle opere orfane. Le opere protette possono tramutarsi in opere "orfane" quando le generalità dell'autore e/o di altri titolari di diritti (ad esempio, la casa editrice o il produttore cinematografico) manchino o siano troppo vecchi. È quanto spesso avviene per le opere che non sono più oggetto di sfruttamento commerciale.

A prescindere dai libri, esistono migliaia di opere orfane, come le fotografie e opere audiovisive attualmente presso biblioteche, musei o archivi. La mancanza di dati che permettano di risalire al loro titolare può costituire un ostacolo alla messa a disposizione on line di queste opere e può impedire che si proceda a un restauro digitale, come avviene particolarmente nel caso dei film orfani.

La questione delle opere orfane è sostanzialmente una questione di liberatoria dei diritti, nel senso che occorre garantire che gli utenti che mettono a disposizione opere orfane non vengano poi chiamati a rispondere di una violazione del diritto d'autore quando il titolare ritorna sulla scena e fa valere i propri diritti. A parte la questione della responsabilità, il costo e il tempo necessari per localizzare o identificare il titolare dei diritti, specialmente nel caso di opere con più coautori, possono risultare eccessivi per giustificare lo sforzo. Ciò è particolarmente vero per i diritti sulle registrazioni sonore e le opere audiovisive attualmente depositate negli archivi degli organismi di radiodiffusione. La liberatoria dei diritti di autore di opere orfane può costituire un ostacolo per la diffusione di contenuti di valore e può considerarsi un impedimento alla creatività successiva. Tuttavia, non è ancora ben chiaro in che misura le opere orfane presentino effettivamente problemi di utilizzo. Scarsi sono i dati economici che sarebbero necessari per quantificare il problema a livello paneuropeo.

La questione delle opere orfane è attualmente allo studio sia a livello nazionale (n. 23) che a livello dell'Unione europea. Gli Stati Uniti (n. 24) e il Canada (n. 25) hanno anch'essi preso iniziative legislative in rapporto alle opere orfane. Per quanto dissimili siano le impostazioni dei vari Stati membri, le soluzioni proposte si basano prevalentemente su un principio comune: l'utente deve previamente effettuare una ricerca ragionevole per identificare o localizzare i titolari dei diritti.

Nel 2006 la Commissione ha adottato la raccomandazione (n. 26) che incoraggia gli Stati membri a istituire i meccanismi opportuni per facilitare l'utilizzo delle opere orfane e per promuovere la disponibilità di elenchi di opere orfane note. È stato istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulle biblioteche digitali, formato dalle parti interessate a tali opere. Il gruppo ha adottato una relazione finale sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere fuori stampa (Final Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works) e un protocollo di intesa sulle opere orfane (Memorandum of Understanding on orphan works)27.

Il protocollo contiene una serie di linee guida relative alla ricerca diligente dei titolari dei diritti e principi generali in merito alle banche di dati di opere orfane e meccanismi di liberatoria dei diritti. Spetta al legislatore nazionale fissare poi le concrete modalità di applicazione.

La maggioranza degli Stati membri non hanno ancora messo a punto una normativa che disciplini la questione delle opere orfane. La natura potenzialmente transfrontaliera di tale questione sembra richiedere un'iniziativa di armonizzazione.

Quesiti:

  • (6) È opportuno che l'eccezione per biblioteche ed archivi rimanga invariata perché saranno gli stessi editori a dar vita ad un accesso on line ai propri cataloghi?
  • (7) Per aumentare l'accesso alle opere è opportuno che le biblioteche accessibili al pubblico, gli istituti di istruzione, i musei e gli archivi debbano concludere accordi di licenza con gli editori? Esistono esempi riusciti di accordi che concedono in licenza l'accesso on line alle collezioni delle biblioteche?
  • (8) La portata dell'eccezione a favore delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, dei musei e degli archivi deve essere chiarita in relazione ai seguenti aspetti:
    • (a) conversione dei formati;
    • (b)numero di copie che l'eccezione autorizza ad effettuare;
    • (c)la scansione di collezioni complete conservate nelle biblioteche?
  • (9) Occorre chiarire la legislazione in relazione alla questione se scansionare opere depositate nelle biblioteche allo scopo di rendere il loro contenuto ricercabile in Internet fuoriesca dall'ambito delle attuali eccezioni al diritto d'autore?
  • (10) Per disciplinare la questione delle opere orfane, è necessario un ulteriore atto legislativo della Comunità che vada al di là della raccomandazione 2006/585/CE della Commissione del 24 agosto 2006?
  • (11) In caso affermativo, tale disciplina deve consistere nell'apportare modifiche ed integrazioni alla direttiva 2001 sul diritto d'autore nella società dell'informazione o è più opportuno emanare un atto legislativo distinto?
  • (12) Come debbono essere affrontati gli aspetti transfrontalieri connessi alle opere orfane in modo da garantire un riconoscimento su scala europea delle soluzioni

Note

  • 23) Ad esempio, la britannica "Gowers Review of Intellectual Property" raccomanda che la Commissione modifichi la direttiva 2001/29/CE e introduca un'eccezione per le opere orfane. La Danimarca e l'Ungheria hanno risolto per via legislativa il problema delle opere orfane: la soluzione danese si basa su licenze collettive allargate e quella ungherese sulla concessione di licenze da parte di un organismo pubblico.
  • 24) Lo US Copyright Office ha pubblicato una relazione sulle opere orfane nel gennaio 2006. Il 24 aprile 2008 sono state presentate al Senato e alla Camera dei rappresentanti due disegni di legge (lo Shawn Bentley Orphan Works Act e lo Orphan Works Act of 2008). Entrambi i progetti propongono di modificare il titolo 17 dello US Code aggiungendovi una sezione relativa alle limitazioni dei mezzi di tutela nei casi che implicano opere orfane.
  • 25) La soluzione adottata dal Canada si fonda sul rilascio di licenze non esclusive da parte del Copyright Board of Canada.
  • 26) Raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale, 2006/585/CE, GU L 236 pag. 28.