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Accordo Degasperi-Gruber

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Governo italiano

1946 diritto diritto Accordo Degasperi-Gruber Intestazione 23 agosto 2009 75% Da definire

Accordo tra i Governi d'Italia e d'Austria in merito alla Questione altoatesina, firmato a Parigi il 5 settembre 1946
1946
ACCORDO DEGASPERI - GRUBER


Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430

Esecuzione del trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

(G.U. 24 dicembre 1947, n. 295, suppl.)

omissis

Sezione III

Austria (Clausole speciali)

Art. 10

1. L’Italia concluderà con l’Austria, ovvero confermerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico dei passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le potenze alleate ed associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell’allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

omissis

ALLEGATO IV

Accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;

b) l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;

c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;

d) l’eguaglianza di diritti per l’ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente trattato:

a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler - Mussolini del 1939;

b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;

c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;

d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.