Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XIII

Da Wikisource.
Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Allegati

ALLEGATO XIII - TRASPORTI

Elenco di cui all'articolo 47 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli, - destinatari degli atti comunitari, - territori e lingue della Comunità, - diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione, si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADATTAMENTI SETTORIALI I. Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano riferimenti al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai fini dell'accordo a) i riferimenti citati in appresso vanno letti come segue: - articolo 55 CEE = articolo 32 SEE - articolo 56 CEE = articolo 33 SEE - articolo 57 CEE = articolo 30 SEE - articolo 58 CEE = articolo 34 SEE - articolo 77 CEE = articolo 49 SEE - articolo 79 CEE = articolo 50 SEE - articolo 85 CEE = articolo 53 SEE - articolo 86 CEE = articolo 54 SEE - articolo 92 CEE = articolo 61 SEE - articolo 93 CEE = articolo 62 SEE - articolo 214 CEE = articolo 122 SEE b) i riferimenti citati in appresso vanno considerati non pertinenti: - articolo 75 CEE - articolo 83 CEE - articolo 94 CEE - articolo 95 CEE - articolo 99 CEE - articolo 172 CEE - articolo 192 CEE - articolo 207 CEE - articolo 209 CEE II. Ai fini dell'accordo, agli elenchi figuranti nell'allegato II, A.1 del regolamento (CEE) n. 1108/70, nell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1191/69, nell'articolo 1 della decisione 83/418/CEE, nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 e nell'articolo 2 della decisione 82/529/CEE è aggiunto quanto segue: «- Österreichische Bundesbahnen - Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna - Norges Statsbaner - Statens Järnvägar - Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fédéraux suisses/Ferrovie federali svizzere/Viafiers federalas Svizras». III. Qualora un atto cui è fatto riferimento nel presente allegato preveda procedure per la composizione delle controversie tra Stati membri della Comunità e sorga una controversia tra Stati AELS (EFTA), questi sottopongono la controversia per la composizione al competente organo AELS (EFTA) che applica procedure equivalenti. Qualora sorga una controversia tra uno Stato membro della Comunità e uno Stato AELS (EFTA), le rispettive Parti contraenti sottopongono la controversia per la composizione al Comitato misto SEE, che applica procedure equivalenti. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO I. TRASPORTI INTERNI i) Questioni di carattere generale 1. 370 R 1108: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da: - 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90) - 373 D 0101(01): Decisione del Consiglio delle Comunità europee, dell'1° gennaio 1973, portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 dell'1.1.1973 pag. 19) - 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag.92) - 379 R 1384: Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1) - 381 R 3021: Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II del regolamento è aggiunto quanto segue: A.1. FERROVIA - Reti principali Cfr. adattamento settoriale II. A.2. FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane) «Austria 1. Montafoner Bahn AG 2. Stubaitalbahn AG 3. Achenseebahn AG 4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG 5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB) 6. Bürmoos - Trimmelkamm AG 7. Lokalbahn Vöcklamarkt - Attersee AG 8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG 9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG 10. Linzer Lokalbahn AG 11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG 12. Lambach - Haag 13. Steiermärkische Landesbahnen 14. GKB Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau Ges.m.b.H. 15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn 16. AG der Wiener Lokalbahnen Finlandia Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna Norvegia Norges Statsbaner Svezia Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKLJ) Malmö-Limhamns Järnväg (NLJ) Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ) Svizzera 1. Chemin de fer Vevey-Chexbres 2. Chemin de fer Pont-Brassus 3. Chemin de fer Orbe-Chavornay 4. Chemin de fer régional du val-de-Travers 5. Chemins de fer du Jura 6. Chemin de fer Fribourgeois 7. Chemin de fer Martigny-Orsières 8. Berner Alpenbahn Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon 9. Bern-Neuenburg-Bahn 10. Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn 11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen 12. Sensetalbahn 13. Solothurn-Münster-Bahn 14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 15. Vereinigte Huttwil-Bahnen 16. Oensingen-Balsthal-Bahn 17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn 18. Sursee-Triengen-Bahn 19. Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn 20. Schweizerische Südostbahn 21. Mittel-Thurgau-Bahn 22. Bodensee-Toggenburg-Bahn 23. Chemin de fer Nyon-St Cergue-Morez 24. Chemin de fer Bière-Apple-Morges 25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher 26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix 27. Chemin de fer des Montagnes Neuchâteloises 28. Chemin de fer electriques Veveysans 29. Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois 30. Chemin de fer Aigle-Leysin 31. Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets 32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye 34. Chemin de fer Martigny-Châtelard 35. Berner Oberland-Bahnen 36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn 37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn 38. Furka-Oberalp-Bahn 39. Biel-Täuffelen-Ins-Bahn 40. Regionalverkehr Bern-Solothurn 41. Solothurn-Niederbipp-Bahn 42. Oberaargau-Jura-Bahnen 43. Baselland-Transport 44. Waldenburgerbahn 45. Wynental- und Suhrentalbahn 46. Bremgarten-Dietikon-Bahn 47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn 48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa 50. Forchbahn 51. Frauenfeld-Wil-Bahn 52. Appenzellerbahn 53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn 54. Trogenerbahn St. Gallen-Speicher-Trogen 55. Rhätische Bahn/Viafier Retica». B. STRADA «Austria 1. Bundesautobahnen 2. Bundesstrassen 3. Landesstrassen 4. Gemeindestrassen Finlandia 1. Päätiet/Huvudvägar 2. Muut maantiet/Övriga landsvägar 3. Paikallistiet/Bygdevägar 4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar Islanda 1. |jó svegir 2. Sysluvegir 3. |jó svegir i léttbyli 4. Götur sveitarfélaga Liechtenstein 1. Landesstrassen 2. Gemeindestrassen Norvegia 1. Riksveger 2. Fylkesveger 3. Kommunale veger Svezia 1. Motorvägar 2. Motortrafikleder 3. Övriga vägar Svizzera 1. Nationalstrassen/routes nationales/strade nazionali 2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali 3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali». 2. 370 R 2598: Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1), modificato da: - 378 R 2116: Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978 (GU n. L 246 dell'8.9.1978, pag. 7) 3. 371 R 0281: Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato è aggiunto il testo seguente: «Finlandia - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag». «Svezia - Trollhätte kanal e Göta älv - Vänern - Södertälje kanal - Mälaren». 4. 369 R 1191: Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90) - 373 D 0101(01): Decisione del Consiglio delle Comunità europee, dell'1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativo all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 dell'1.1.1973, pag. 19) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) - 391 R 1893: Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 169 del 29.6.1991, pag. 1) ii) Infrastrutture 5. 378 D 0174: Decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 16) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 1, punto 2, all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5 i termini «di interesse comunitario» sono sostituiti dai termini «di interesse per le Parti contraenti dell'accordo SEE». b) L'articolo 1, punto 2, lettera c) non si applica. Modalità di associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo: Un esperto di ciascuno Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato delle infrastrutture dei trasporti, descritti nella presente decisione. La Commissione delle Comunità europee informa a tempo debito i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente. iii) Regole di concorrenza 6. 360 R 0011: Regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. L 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60), modificato ed integrato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 48) - 384 R 3626: Regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 4) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Per l'applicazione degli articoli da 11 a 26 del presente regolamento vedasi il protocollo 21 dell'accordo. 7. 368 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1) (1) 8. 369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1) (2) 9. 369 R 1630: Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11) (3) 10. 374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1) (4) iv) Aiuti di Stato 11. 370 R 1107: Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 1), modificato ed integrato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 149) - 375 R 1473: Regolamento (CEE) n. 1473/75 del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 1) - 382 R 1658: Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 (GU n. L 184 del 29.6.1982, pag. 1) - 389 R 1100: Regolamento (CEE) n. 1100/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 24) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. All'articolo 5 il termine «Commissione» va letto «la competente autorità di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE». v) Facilitazioni alle frontiere 12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 18) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Conformemente all'articolo 17 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia (in appresso denominato «accordo di transito»), l'Austria può effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del sistema degli ecopunti, come stabilito negli articoli 15 e 16 dell'accordo di transito. Tutte le Parti contraenti interessate possono effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del regime di contingenti, al quale si fa riferimento nell'articolo 16 dell'accordo di transito, che non sia sostituito dal sistema degli ecopunti, nonché il rispetto del regime di contingenti contemplato negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento. b) La Svizzera può effettuare controlli alle frontiere per verificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'allegato 6 dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento. vi) Trasporti combinati 13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 31), modificata da: - 379 L 0005: Direttiva 79/5/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 5 del 9.1.1979, pag. 33) - 382 L 0003: Direttiva 82/3/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1981 (GU n. L 5 del 9.1.1982, pag. 12) - 382 L 0603: Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982 (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 6) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 5.11.1985, pag. 163) - 386 L 0544: Direttiva 86/544/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1986 (GU n. L 320 del 15.11.1986, pag. 33) - 391 L 0224: Direttiva 91/224/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All'articolo 8, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: «- Austria: Strassenverkehrsbeitrag - Finlandia: Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt - Svezia: Fordonsskatt». La Svizzera mantiene un sistema di sovvenzioni per il trasporto combinato (al momento della firma dell'accordo: Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29. Juni 1988 über die Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge - Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhicules à moteur accompagnés, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno 1988) anziché introdurre il rimborso delle tasse. II. TRASPORTI SU STRADA i) Armonizzazione tecnica e sicurezza 14. 385 L 0003: Direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 14), modificata da: - 386 L 0360: Direttiva 86/360/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 217 del 5.8.1986, pag 19) - 388 L 0218: Direttiva 88/218/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1988 (GU n. L 98 del 15.4.1988, pag. 48) - 389 L 0338: Direttiva 89/338/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 3) - 389 L 0460: Direttiva 89/460/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 5) - 389 L 0461: Direttiva 89/461/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 7) - 391 L 0060: Direttiva 91/60/CEE del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 37) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2.1. e 2.2.2. della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Austria. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia. La Svizzera può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2. e 2.3.3. della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Svizzera. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia. Tutte le altre disposizioni su pesi e dimensioni contemplate dalla presente direttiva sono pienamente attuate da Austria e Svizzera. 15. 386 L 0364: Direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 48) 16. 377 L 0143: Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 47), modificata da: - 388 L 0449: Direttiva 88/449/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988 (GU n. L 222 del 12.8.1988, pag. 10), rettificata nella GU n. L 261/88 del 21.9.1988, pag. 28 - 391 L 0225: Direttiva 91/225/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 3) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Fino al 1° gennaio 1998 la Svizzera può mantenere un maggiore intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori per tutte le categorie di veicoli di cui all'allegato I della direttiva. 17. 389 L 0459: Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 4) ii) Imposizione 18. 368 L 0297: Direttiva 68/297/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1968, concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 15) modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92) - 385 L 0347: Direttiva 85/347/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 16.7.1985, pag. 22) iii) Armonizzazione sociale 19. 377 L 0796: Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 37), modificata da: - 389 L 0438: Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101), rettificata nella GU n. L 298/89 del 17.10.1989, pag. 31 20. 385 R 3820: Regolamento (CEE) n. 3820/85, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370, del 31.12.1985, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano. b) La Svizzera attua le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento al più tardi il 1° gennaio 1995. 21. 385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da: - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore del trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 l'Austria può esentare i veicoli adibiti unicamente al trasporto nazionale dall'obbligo di montare l'apparecchio di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento. b) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 la Svizzera può esentare l'equipaggio composto da più membri dall'obbligo, di cui all'allegato I, sezione III, lettera c), punto 4.3. del regolamento, di operare le registrazioni previste nel punto 4.1. su due fogli distinti. 22. 376 L 0914: Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 36) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Svizzera attua le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi. 23. 388 L 0599: Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 325 del 29.11.1988, pag. 55) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria e la Svizzera attuano le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi. 24. 389 L 0684: Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 33) iv) Accesso al mercato (merci) 25. 362 L 2005: Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62), modificata e integrata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 126) - 372 L 0426: Direttiva 72/426/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 155) - 374 L 0149: Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 8) - 377 L 0158: Direttiva 77/158/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 48 del 19.2.1977, pag. 30) - 378 L 0175: Direttiva 78/175/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978 (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 18) - 380 L 0049: Direttiva 80/49/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 23) - 382 L 0050: Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982 (GU n. L 27 del 4.2.1982, pag. 22) - 383 L 0572: Direttiva 83/572/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 33) - 384 L 0647: Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Le disposizioni della direttiva sono applicabili solo ai trasporti per proprio conto. b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione della presente direttiva non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate. 26. 376 R 3164: Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag 1), modificato da: - 388 R 1841: Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio, del 21 giugno 1988 (GU n. L 163 del 30.6.1988, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Si applica solo l'articolo 4bis del regolamento, fatte salve le misure d'applicazione previste dall'articolo 4ter ed adottate conformemente alle disposizioni dell'accordo. b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate. v) Prezzi (merci) 27. 389 R 4058: Regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 1) vi) Accesso alla professione (merci) 28. 374 L 0561: Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 18), modificata da: - 389 L 0438: Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.90, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Svizzera attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. vii) Veicoli noleggiati (merci) 29. 384 L 0647: Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72), modificata da: - 390 L 0398: Direttiva 90/398/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 202 del 31.7.1990, pag. 46) viii) Accesso al mercato (passeggeri) 30. 366 R 0117: Regolamento (CEE) n. 117/66 del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (GU n. 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. L'articolo 4, paragrafo 2, non si applica. 31. 368 R 1016: Regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66 del Consiglio (GU n. L 173 del 22.7.1968, pag. 8), modificato da: - 382 R 2485: Regolamento (CEE) n. 2485/82 della Commissione, del 13 settembre 1982 (GU n. L 265 del 15.9.1982, pag. 5) 32. 372 R 0516: Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 13), modificato da: - 378 R 2778: Regolamento (CEE) n. 2778/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 4) 33. 372 R 0517: Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 19), modificato da: - 377 R 3022: Regolamento (CEE) n. 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31.12.1977, pag. 1) - 378 R 1301: Regolamento (CEE) n. 1301/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 158 del 16.6.1978, pag. 1) 34. 372 R 1172: Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio (GU n. L 134 del 12.6.1972, pag. 1), modificato da: - 372 R 2778: Regolamento (CEE) n. 2778/72 della Commissione, del 20 dicembre 1972 (GU n. L 292 del 29.12.1972, pag. 22) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (Gu n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato 1 la nota in calce (1) è completata come segue: Islanda (IS), Liechtenstein (FL), Norvegia (N), Austria (A), Svizzera (CH), Finlandia (SF), Svezia (S). ix) Accesso alla professione (passeggeri) 35. 374 L 0562: Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 23) modificata da: - 389 L 0438: Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. 36. 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). III. TRASPORTI PER FERROVIA i) Politica strutturale 37. 375 D 0327: Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 3), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 8 non si applica. b) L'Austria attua le disposizioni della presente decisione al più tardi il 1° gennaio 1995. 38. 383 D 0418: Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 12) 39. 369 R 1192: Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90) - 373 D 0101(01): Decisione del Consiglio delle Comunità europee, dell'1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 dell'1.1.1973, pag. 19) - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) 40. 377 R 2830: Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) 41. 378 R 2183: Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) ii) Prezzi 42. 382 D 0529: Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164) - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) IV. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE i) Accesso al mercato 43. 385 R 2919: Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 4) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) La Commissione è anche informata dagli Stati AELS (EFTA), conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, di tutte le comunicazioni di cui a detto articolo che gli Stati AELS (EFTA) possono inviare alla CCR. b) L'articolo 3 non è applicabile. ii) Politica strutturale 44. 389 R 1101: Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), modificato da: - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Nelle sue decisioni la Commissione, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 7, nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità. 45. 389 R 1102: Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 30), modificato da: - 389 R 3685: Regolamento (CEE) n. 3685/89 della Commissione, dell'8 dicembre 1989 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 20) - 391 R 0317: Regolamento (CEE) n. 317/91 della Commissione, dell'8 febbraio 1991 (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 27) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Nel modificare questo regolamento, come indicato nell'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle esprese dagli Stati membri della Comunità. iii) Accesso alla professione 46. 387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU n. L 322 del 12.11.1987, pag. 20) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria attua la direttiva il 1° luglio 1994 al più tardi. La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi. iv) Armonizzazione tecnica 47. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato I l'elenco è integrato come segue: CAPITOLO I Zona 2 «Svezia Trollhätte kanal e Göta älv Vänern Södertälje kanal Mälaren Falsterbo kanal Sotenkanalen». CAPITOLO II Zona 3 «Austria Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-cecoslovacco. Svezia Göta kanal Vättern Svizzera Reno: da Rheinfelden alla frontiera svizzero-tedesca». CAPITOLO III Zona 4 «Svezia Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3». 48. 376 L 0135: Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU n. L 21 del 29.1.1976, pag. 10), modificata da: - 378 L 1016: Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31) 49. 377 D 0527: Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato l'elenco è completato come segue: «SUOMI/FINLANDIA Saimaan kanava/Saima kanal Saimaan vesistö/Saimens vattendrag SVERIGE/SVEZIA Trollhätte kanal e Göta älv Vänern Mälaren Södertälje kanal Falsterbo kanal Sotenkanalen». V. TRASPORTI MARITTIMI Per le relazioni con paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi è applicabile il protocollo 19. 50. 386 R 4056 : Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4) (5) 51. 388 R 4260: Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 21.12.1988, pag. 1) (6) 52. 379 R 0954: Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla Convenzione (GU n. L 121 del 17.5.1979, pag. 1) (7) 53. 386 R 4055: Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1), modificato da: - 390 R 3573: Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 16) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Non vi sono restrizioni nazionali unilaterali per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale». b) Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, resta inteso che le clausole di ripartizione dei carichi nei traffici di merci alla rinfusa contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi sono vietate. c) Per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 7 si applica il protocollo 19 dell'accordo SEE. 54. 379 L 0115: Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 32) 55. 379 L 0116: Direttiva 79/116/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 33), modificata da: - 379 L 1034: Direttiva 79/1034/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 315 dell'11.12.1979, pag. 16) 56. 391 R 0613: Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU n. L 68 del 15.3.1991, pag. 1) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 57. 386 R 4057: Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag.14) 58. 386 R 4058: Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) 59. 383 D 0573: Decisione 83/573/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO VI. AVIAZIONE CIVILE i) Regole di concorrenza 60. 387 R 3975: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1) (8) 61. 388 R 4261: Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10) (9) ii) Accesso al mercato 62. 390 R 2343 : Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 8) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. L'elenco nell'allegato II del regolamento è completato come segue: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 63. 389 R 2299 : Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU n. L 220 del 29.7.1989, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. Per l'applicazione degli articoli 7 e da 11 a 20 di questo regolamento cfr. protocollo 21. 64. 391 R 0294: Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 1) iii) Tariffe 65. 390 R 2342 : Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 1) iv) Armonizzazione tecnica e sicurreza 66. 380 L 1266: Direttiva 80/1266/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 32) v) Procedura di consultazione 67. 380 D 0050: Decisione 80/50/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 24) vi) Armonizzazione sociale 68. 391 R 0295: Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 5) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: 69. C/257/88/pag. 6: Comunicazione concernente le procedure per le comunicazioni alla Commissione, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità, la spartizione degli introiti, la consultazione in materia di tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 6) 70. C/119/89/pag. 6: Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione comune ed il coordinamento della capacità, la spartizione degli introiti, le consultazioni tariffarie e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 119 del 13.5.1989, pag. 6) 71. 361 Y 0722(01): Raccomandazione della Commissione, del 14 giugno 1961, rivolta agli Stati membri per l'applicazione del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni di trasporto, adottato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato (GU n. 50 del 22.7.1961, pag. 975/61) 72. 485 Y 1231(01): Risoluzione 85/C348/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1985, per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada (GU n. C 348 del 31.12.1985, pag. 1) 73. 384 X 0646: Raccomandazione 84/646/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nel traffico internazionale di viaggiatori e di merci (GU n. L 333 del 21.12.1984, pag. 63) 74. 382 X 0922: Raccomandazione 82/922/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1982, alle imprese nazionali ferroviarie concernente la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori (GU n. L 381 del 31.12.1982, pag. 38) 75. 371 Y 0119(01) : Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1970, relativa alla cooperazione tra le aziende ferroviarie (GU n. C 5 del 19.1.1971, pag. 1) (1) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. allegato XIV. (2) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21. (3) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. allegato XIV. (4) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione, cfr. allegato XIV. (5) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21. (6) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione, cfr. allegato XIV. (7) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.