Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/V
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- Elenco di cui all’articolo 28
INTRODUZIONE
- Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,
- si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ADATTAMENTI SETTORIALI
- Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del Protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
- 1. 364 L 0221
- Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 850/64).
- Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
L’articolo 4, paragrafo 3 non si applica.
- 2. 368 R 1612
- Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da:
- 376 R 0312: Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976 (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 2)
- Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
- a) Nell’articolo 15, paragrafo 2 la frase «entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento» non si applica.
- b) L’articolo 40 non si applica.
- c) L’articolo 41 non si applica.
- d) L’articolo 42, paragrafo 1 non si applica.
- e) All’articolo 42, paragrafo 2 il riferimento all’articolo 51 del trattato CEE è sostituito dal riferimento all’articolo 29 dell’accordo.
- f) L’articolo 48 non si applica.
- 3. 368 L 0360
- Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13)
- Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) Nell’articolo 4, paragrafo 2 i termini «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» sono sostituiti da «carta di soggiorno».
- b) Nell’articolo 4, paragrafo 3 i termini «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» sono sostituiti da «carta di soggiorno».
- c) L’articolo 11 non si applica.
- d) L’articolo 13 non si applica.
- e) Nell’allegato:
- i) il testo del primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
- «La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio quale è stata inserita nell’accordo SEE».
- ii) La nota in calce è sostituita dalla nota seguente:
- «Austriaci/austriaco, belgi/belga, britannici/britannico, danesi/danese, tedeschi/tedesco, greci/greco, islandesi/islandese, irlandesi/irlandese, finlandesi/finlandese, francesi/francese, italiani/italiano, del Liechtenstein, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, portoghesi/portoghese, spagnoli/spagnolo, svedesi/svedese, svizzeri/svizzero, secondo il paese che rilascia la carta».
- i) il testo del primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
- 4. 370 R 1251
- Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 142 del 30.6.1970, pag. 24)
- Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.
L’articolo 9 non si applica.
- 5. 372 L 0194
- Direttiva 72/194/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1972, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 121 del 26.5.1972, pag. 32)
- 6. 377 L 0486
- Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU n. L 199 del 6.8.1977, pag. 32)