Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/13
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L’applicazione dell’articolo 26 dell’accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l’acquis comunitario è completamente integrato nell’accordo stesso.
Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l’elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:
- misure antidumping;
- dazi compensativi;
- misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.