Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/33

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.
2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.
3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.
4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.