Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/4

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio od operazioni specifiche;
b) per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per «merci» s'intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;
f) per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo del prodotto pagato franco fabbrica nel SEE al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, o alla persona nel SEE che ha fatto procedere all'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori del SEE, purché tale prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione delle imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;
h) per «valore dei materiali originari» s'intende il valore di detti materiali, definito nella lettera g) che si applica mutatis mutandis;
i) per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso denominato «Sistema armonizzato» o «SA»);
j) con il termine «classificato» si fa riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
k) per «spedizione» s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore ad un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II - DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 - Criteri d'origine
1. Sono considerati prodotti originari del SEE ai sensi dell'accordo i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati nel SEE. A tal fine i territori delle Parti contraenti, comprese le acque territoriali, cui si applica l'accordo, sono considerati un unico territorio.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° gennaio 1997 il territorio della Repubblica d'Austria è escluso dal SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui all'appendice VIII; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre Parti Contraenti.
3. I prodotti di cui all'appendice VII sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, a tali prodotti si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI.
Articolo 3 - Prodotti interamente ottenuti
1. Sono considerati come interamente ottenuti nel SEE:
a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino ed oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
c) gli animali vivi che vi nascono e vi sono allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina delle Parti contraenti esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione od essere utilizzati come cascami;
i) i cascami e i ritagli provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;
j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
2. Le espressioni «loro navi» e «navi officina delle Parti contraenti» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA);
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
c) che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati, e i cui amministratori, il presidente del consiglio d'amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50% a detti Stati, loro enti pubblici o cittadini;
d) il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA);
e) il cui equipaggio sia composto almeno per il 75% da cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 4 - Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'appendice II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4 i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:
a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica;
b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 5.
Articolo 5 - Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti
1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 4:
a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c)
i) il cambiamento d'imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) la semplice miscelatura di prodotti della stessa specie o di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non soddisfano le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari del SEE;
f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
h) la macellazione di animali.
2. Tutte le operazioni effettuate nel SEE su un dato prodotto sono considerate complessivamente per determinare se la lavorazione o trasformazione alla quale è stato sottoposto il prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 6 - Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.
Ne consegue pertanto che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, conformemente alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 7 - Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 8 - Assortimenti
Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 9 - Elementi neutri
Per determinare se un prodotto sia originario del SEE, non ha rilevanza il fatto che l'energia, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere detto prodotto, nonché tutte le merci utilizzate nel corso della fabbricazione ma che non sono destinate ad entrare nella composizione finale del prodotto, siano o meno originari.

TITOLO III - CONTINUITÀ TERRITORIALE

Articolo 10 - Principio della territorialità
Le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nel SEE. A tal fine l'acquisizione del carattere di prodotto originario è considerata interrotta se le merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE hanno lasciato il territorio del SEE, a prescindere dal fatto che siano state effettuate o meno operazioni al di fuori di detto territorio, fatti salvi gli articoli 11 e 12.
Articolo 11 - Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE
1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE su materiali esportati dal SEE e successivamente in esso reimportati, sempre che:
a) detti materiali siano completamente ottenuti nel SEE o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 5 anteriormente alla loro esportazione fuori del SEE;
b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'appendice II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel SEE e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'appendice II e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.
Articolo 12 - Reimportazione delle merci
Le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti verso un paese terzo e che successivamente vi ritornano sono considerate merci che non hanno mai lasciato il SEE, qualora si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate;
b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservarle inalterate durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.
Articolo 13 - Trasporto diretto
1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica soltanto ai prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente protocollo e che sono trasportati all'interno del SEE. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono un'unica spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quello del SEE, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché i prodotti stessi siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi siano stati sottoposti ad operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a conservarli in buone condizioni.
2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte è fornita con la presentazione alle autorità doganali del paese importatore
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese esportatore, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
b) o di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data dello scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, i nomi delle navi utilizzate;
iii) la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta dei prodotti; o
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.
Articolo 14 - Esposizioni
1. I prodotti spediti dal territorio di una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari del SEE e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario in un'altra Parte contraente;
c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.
2. Normalmente alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV - RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 - Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata emessa o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte contraente di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ad ogni disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una qualsiasi Parte contraente ai materiali impiegati nella fabbricazione, - qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto - quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte contraente.
3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 7, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 8, quando detti prodotti non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente accordo. Inoltre esse non escludono che le Parti contraenti possano applicare misure di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli, applicabili all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V - PROVA D'ORIGINE

Articolo 16 - Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti contraenti, a beneficiare dell'accordo, su presentazione:
a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III; o,
b) nei casi indicati nell'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 26, sono ammessi a beneficiare dell'accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.
Articolo 17 - Procedura per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la sua responsabilità, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'appendice III.
Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata, nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora la casella non sia completamente utilizzata, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione della merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore nel quale viene rilasciato il certificato, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18 - Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) esso non è stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari; o
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare sulla sua domanda il luogo e la data d'esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione delle merci EUR.1 si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
4. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ÚTGEFID EFTIR 'A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Articolo 19 - Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT».
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.
Articolo 20 - Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 in base ad una prova d'origine precedentemente rilasciata o compilata
Quando i prodotti che costituiscono un'unica spedizione accompagnata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una fattura comportante la dichiarazione sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), è possibile sostituire la prova dell'origine iniziale con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati da detto ufficio doganale al fine di spedire tutti i prodotti o alcuni di essi ad altri uffici doganali, a prescindere dal fatto che questi siano situati o meno nello stesso Stato membro della Comunità o nello stesso Stato AELS (EFTA).
Articolo 21 - Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;
b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ecu.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detta appendice conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.

Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 22 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente. La dichiarazione su fattura se è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità.
Articolo 22 - Esportatori autorizzati
1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.
Articolo 23 - Validità della prova d'origine
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese d'esportazione e deve essere presentato, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.
La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.
Articolo 24 - Presentazione della prova d'origine
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione secondo la procedura applicabile in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'attuazione dell'accordo.
Articolo 25 - Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, a richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII e alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26 - Esenzioni dalla prova formale d'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale d'origine, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ecu se si tratta di prodotti che fanno parte dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27 - Dichiarazione del fornitore
1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura in una delle Parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre Parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prendono in considerazione le dichiarazioni del fornitore redatte per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 funge da prova della lavorazione o trasformazione alla quale sono state sottoposte nel SEE le merci in questione, al fine di determinare se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono impiegate possano essere considerati originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. La dichiarazione separata del fornitore viene redatta dal fornitore stesso, eccettuati i casi di cui al paragrafo 4, per ogni spedizione di merci nella forma prescritta nell'appendice V su un foglio allegato alla fattura, alla bolletta di consegna o ad ogni altro documento commerciale in cui figuri una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, qui di seguito denominata «dichiarazione del fornitore a lungo termine», valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione del fornitore a lungo termine può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata redatta. Le autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione del fornitore a lungo termine è redatta dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'appendice VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente precedentemente alla prima spedizione di merci accompagnate da detta dichiarazione o insieme alla prima spedizione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione del fornitore a lungo termine non sia più applicabile alle merci fornite.
5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è redatta e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che redige una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 28 - Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 27, paragrafo 6 utilizzati per comprovare che i prodotti accompagnati da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo, e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte possono essere i seguenti:
a) la prova diretta del processo utilizzato dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, risultante ad esempio dai suoi conti o dalla sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;
c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;
d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;
e) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, compilate in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;
f) una prova adeguata concernente la lavorazione o trasformazione subita al di fuori del SEE ai sensi dell'articolo 11, attestante che i requisiti di cui in detto articolo sono stati soddisfatti.
Articolo 29 - Conservazione della prova d'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno due anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno due anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e della fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale è allegata detta dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.
Il fornitore che redige una dichiarazione del fornitore a lungo termine conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e di tutte le fatture, bollette di consegna o altri documenti commerciali relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione spediti al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione del fornitore a lungo termine.
4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno due anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno due anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.
Articolo 30 - Discordanze ed errori formali
1. L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura se è debitamente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione del fornitore, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da creare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.
Articolo 31 - Importi espressi in ecu
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati alle altre Parti contraenti.
Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Se i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA), il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese interessato.
2. Fino al 30 aprile 1998 incluso gli importi da utilizzare per la conversione in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in quella moneta nazionale degli importi espressi in ecu al tasso in vigore alla data del 1° ottobre 1992.
Per ciascun quinquennio successivo gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) sono riveduti dal Comitato misto SEE in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.
Nel procedere a detta revisione il Comitato misto SEE garantisce che non si produca una diminuzione degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI - MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32 - Assistenza reciproca
Al fine di garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, tramite le competenti amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni dei fornitori, nonché per il controllo dell'esattezza delle informazioni riportate su tali documenti.
Articolo 33 - Controllo della prova d'origine
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali del paese d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, qualora sia stata presentata, o la dichiarazione su fattura ovvero una copia di detti documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.
Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese d'esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di effettuare qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del regime preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare con certezza se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e rispondono agli altri requisiti di cui al presente protocollo.
Articolo 34 - Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni del fornitore a lungo termine, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del suddetto paese rispediscono la dichiarazione del fornitore e la o le fatture, bollette di consegna ovvero l'altro o gli altri documenti relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata redatta, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.
Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sulla dichiarazione del fornitore siano inesatte.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova ed effettuare qualsiasi controllo dei conti del fornitore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e devono permettere di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.
Articolo 35 - Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e quelle incaricate di effettuarlo, ovvero i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.
Articolo 36 - Sanzioni
Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro i quali redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti.

TITOLO VII - CEUTA E MELILLA

Articolo 37 - Disposizioni applicabili a Ceuta e Melilla
1. Nel termine «SEE» utilizzato nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari del SEE» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'Accordo relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla si applica mutatis mutandis il presente protocollo, alle condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Articolo 38 - Condizioni particolari
1. Sono considerati
a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a Ceuta e Melilla a lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari del SEE ai sensi del presente protocollo.
b) Prodotti originari del SEE
i) i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
ii) i prodotti ottenuti nel SEE e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. Quando una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente al presente protocollo si riferisce a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
Qualora si tratti del certificato di circolazione delle merci EUR.1, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 di detto certificato.
Qualora si tratti di una dichiarazione su fattura, il carattere originario deve essere indicato nel documento su cui è effettuata la dichiarazione.
4. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
5. L'articolo 15 non si applica agli scambi tra Ceuta e Melilla, da un lato, e gli Stati AELS (EFTA) dall'altro.

APPENDICE I - Note introduttive dell'elenco di cui all'appendice II

Nota 1
L'elenco indica per tutti i prodotti contemplati dall'accordo le condizioni necessarie affinché detti prodotti siano considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.
Nota 2
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).
2.2. Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).
2.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore può optare o per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).
Nota 3
3.1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito carattere originario e che sono impiegati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano a prescindere dal fatto che detto carattere sia stato acquisito all'interno dello stabilimento industriale in cui detti prodotti sono impiegati, in un altro stabilimento nello stesso paese o in un altro paese del SEE.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Se la fucinatura è stata effettuata nel SEE a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce ex 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore del motore, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale del motore, in un altro stabilimento industriale nello stesso paese o in un altro paese del SEE. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si aggiunge il valore dei materiali non originari utilizzati.
3.2. La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta, per cui l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale a uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale a uno stadio successivo non lo è.
3.3. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'impiego di uno o più materiali, non che debbano essere utilizzati tutti i materiali.
Ad esempio:
La regola per i tessuti degli ex capitoli da 50 a 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che debbano essere impiegati entrambi i materiali, bensì che si può usare l'uno o l'altro oppure entrambi i materiali.
3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 relativa ai tessili).
Ad esempio:
La regola per i prodotti della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.
Ad esempio:
Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
3.5. Se una regola dell'elenco indica due percentuali per il valore massimo dei materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non deve mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali particolari cui si riferiscono.
Nota 4
4.1. Nell'elenco, con i termini «fibre naturali» s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano ad uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini «fibre naturali» comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
4.2. I termini «fibre naturali» comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci 5201, 5202 e 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
4.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4. Nell'elenco, con i termini «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre, sintetici o artificiali, delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5
5.1. Quando un prodotto forma oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella sua fabbricazione che globalmente rappresenti il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, questa tolleranza va applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
  • seta,
  • lana,
  • peli grossolani,
  • peli fini,
  • crini,
  • cotone,
  • materiali per la fabbricazione della carta e carta,
  • lino,
  • canapa,
  • iuta ed altre fibre tessili liberiane,
  • sisal ed altri fibre tessili del genere Agave,
  • cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
  • filamenti sintetici,
  • filamenti artificiali,
  • fibre sintetiche in fiocco,
  • fibre artificiali in fiocco.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10% in peso del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10% in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di questi due tipi di filati.
Ad esempio:
Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.
Ad esempio:
Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, i filati utilizzati sono due diversi materiali tessili di base e la superficie tessile «tufted» è quindi un «prodotto misto».
Ad esempio:
Un tappeto «tufted» fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Pertanto i materiali non originari in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non superi il 10% del peso dei materiali tessili del tappeto. Perciò il dorso di iuta e/o i filati artificiali potrebbero essere importati in questo stadio di lavorazione purché il limite di peso fosse rispettato.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20% per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% per tale nastro.
Nota 6
6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota in calce relativa alla presente nota introduttiva i materiali tessili, escluse le stoffe da fodera e da controfodera, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del suo prezzo franco fabbrica.
6.2. I materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere usati liberamente, che contengano o meno materiali tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un articolo tessile specifico, come i pantaloni, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di articoli metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

APPENDICE II - Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario

>SPAZIO PER TABELLA>

APPENDICE III - Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità pubbliche degli Stati SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

>INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra .......... e .......... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (¹) 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (²) modello .......... n. .................... del .......... Ufficio doganale .......... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .......... A .......... , addì .................... Timbro 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a .......... , addì ............................ .......... (Firma) .......... (Firma) (¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa». (²) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (¹) O è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti O non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a .......... , addì ................................. Fatto a .......... , addì .................................. Timbro Timbro .......... (Firma) .......... (Firma) (¹) Segnare con una X la menzione applicabile.NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.>FINE DI UN GRAFICO>

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra .......... e .......... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) (¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: .......... .......... .......... .......... PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (¹): .......... .......... .......... .......... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. Fatto a .......... , addì .......... .......... (Firma) (¹) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riportate tal quali.>FINE DI UN GRAFICO>

APPENDICE IV - La dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (3)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (4). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (5)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (6). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (7)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (8). Versione greca Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð'áñéè. ... (9)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëïò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò ÅÏ× (10). Versione francese L'exportateur des produits couverts per le présent document (autorisation douanière n° ... (11)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (12). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (13)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (14). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (15)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-oorsprong zijn (16). Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº ... (17)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE (18). Versione islandese Útflytjandi varanna, sem skjal petta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... (19)), lysir pvi yfir, ad sé eigi annars greinilega getid eru pær af EES frídindauppruna (20). Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (21)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (22). Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (23)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (24). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (25)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (26). .......... (27) (Luogo e data) .......... (28) (Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM». (3) Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso. (4) Cfr. l'articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

APPENDICE V - Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE senza ottenere il carattere originario preferenziale

>INIZIO DI UN GRAFICO> Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro 1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE: Designazione delle merci fornite (¹) Designazione dei materiali non originari impiegati Voce SA dei materiali non originari impiegati (²) Valore dei materiali non originari impiegati (²) (³) .......... .......... .......... .......... Valore totale .......... .......... .......... .......... Valore totale .......... 2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE. 3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente: Designazione delle merci fornite (¹) Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE (4) .......... .......... .......... (Luogo e data) .......... .......... .......... (Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (¹) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Ad esempio: Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (²) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Ad esempio: La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari impiegati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari impiegati» il valore delle barre non originarie. (³) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite». (4) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».>FINE DI UN GRAFICO>

APPENDICE VI - Dichiarazione del fornitore a lungo termine

La dichiarazione del fornitore a lungo termine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE senza ottenere il carattere originario preferenziale

>INIZIO DI UN GRAFICO> Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a: ............................ (¹), dichiaro 1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE: Designazione delle merci fornite (²) Designazione dei materiali non originari impiegati Voce SA dei materiali non originari impiegati (³) Valore dei materiali non originari impiegati (³) (4) .......... .......... .......... .......... Valore totale .......... .......... .......... .......... Valore totale .......... 2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE. 3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente: Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE (5) .......... .......... .......... La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci dal .......... al .......... (6) Mi impegno ad informare immediatamente ......................... (¹) qualora la dichiarazione non sia più valida. .......... (Luogo e data) .......... .......... .......... (Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (¹) Nome e indirizzo del cliente rifornito. (²) Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Ad esempio: Il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (³) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Ad esempio: La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari impiegati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari impiegati» il valore delle barre non originarie. (4) Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Denominazione delle merci fornite». (5) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Denominazione delle merci fornite». (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.>FINE DI UN GRAFICO>

APPENDICE VII - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo, fatte salve le disposizioni dei titoli da IV a VI

>SPAZIO PER TABELLA>

APPENDICE VIII - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali il territorio della Repubblica d'Austria è escluso da quello del SEE ai fini della determinazione dell'origine

>SPAZIO PER TABELLA>