Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/44
Aspetto
![]() |
Questo testo è completo. | ![]() |
◄ | Protocolli |
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.
Le disposizioni dell’accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.
Sei mesi prima della scadenza dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione del trasporto su strada.