Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/5
Aspetto
| Questo testo è completo. |
| ◄ | Protocolli |
- 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
- 2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
- 3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.
>SPAZIO PER TABELLA>