Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/6

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli

La Svizzera e il Liechtenstein possono prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e, per quanto riguarda la Svizzera, dell’esercito, in periodi di grave penuria di forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è inesistente o insufficiente in Svizzera e nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte. La Svizzera e il Liechtenstein applicano detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.