Accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Skopje, 21 marzo 2003
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Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/2003 pag. 0046 - 0051
ACCORDO
tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "UE",
da una parte, e
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, in seguito denominata "parte ospitante",
dall'altra,
in seguito insieme denominate "le parti",
TENUTO CONTO
- dell'invito del presidente della parte ospitante, in data 17 gennaio 2003, e della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, in data 28 gennaio 2003,
- delle lettere del presidente della parte ospitante e del segretario generale/alto rappresentante,
- dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella parte ospitante, in data 27 gennaio 2003,
- della firma, in data 9 aprile 2001 a Lussemburgo, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri,
- della volontà della parte ospitante di promuovere la stabilità, contribuendo alla propria ulteriore integrazione con l'Unione europea,
- della disponibilità dell'UE a rafforzare ulteriormente, anche tramite gli strumenti della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, le iniziative a sostegno del ravvicinamento della parte ospitante all'Unione europea,
- dell'auspicio comune che la parte ospitante sia compresa in una regione di paesi pacifici e prosperi, che cooperano strettamente sia l'uno con l'altro sia nella prospettiva di un'ulteriore integrazione con l'Unione europea,
- del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza dell'operazione dell'UE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle forze dirette dall'Unione europea e al personale delle forze dirette dall'Unione europea. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano esclusivamente nel territorio della parte ospitante. 3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni: a) "governo": il governo della parte ospitante; b) "territorio": il territorio della parte ospitante; c) "forze dirette dall'Unione europea" (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali che contribuiscono all'operazione, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto; d) "operazione": la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto di una missione consistente nel contribuire a un contesto di stabilità e sicurezza, in particolare nelle ex zone di crisi; e) "comandante dell'EUF": il comandante della forza dell'UE a Skopje; f) "comandi militari UE": i comandi militari e i relativi elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione; g) "elementi/unità nazionali": le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e ad altri Stati che partecipano all'operazione; h) "personale EUF": il personale civile e militare assegnato alle EUF, in servizio, salvo disposizioni diverse nel presente accordo, nel territorio della parte ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco, fornitori compresi; i) "installazioni": tutti i locali e terreni richiesti per le EUF, nonché per l'alloggiamento del personale EUF; j) "autorità competenti": le autorità che, a norma della legge della parte ospitante, sono competenti per determinate questioni specifiche.
Articolo 2 - Disposizioni generali
Le EUF rispettano le leggi e le regolamentazioni della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale dell'operazione. Le EUF comunicano al governo della parte ospitante l'ubicazione dei loro comandi, il nome del comandante delle EUF e il numero complessivo dei membri del personale EUF. Le EUF informano periodicamente, con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, nome, grado e nazionalità dei membri del personale EUF presenti nel territorio della parte ospitante.
Articolo 3 - Identificazione
1. Il personale EUF è identificato da una tessera di riconoscimento EUF che deve essere portata in permanenza. Al governo della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento EUF. 2. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto delle EUF recano un contrassegno d'identificazione distintivo EUF che è comunicato alle pertinenti autorità della parte ospitante. 3. Le EUF possono esporre la bandiera dell'Unione europea, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante. 4. Le EUF possono esporre le loro insegne, quali stemmi, titoli o simboli ufficiali nei locali ad esse destinati, sui veicoli e sulle attrezzature per il trasporto. Le uniformi del personale EUF recano un emblema distintivo EUF. 5. La targa ufficiale apposta sui locali destinati alle EUF è scritta nella lingua ufficiale della parte ospitante in caratteri di dimensioni identiche a quelli in cui è scritta nella lingua o lingue appropriate dell'EUF.
Articolo 4 - Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante
1. Il personale EUF, i mezzi e i mezzi di trasporto delle EUF attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali. 2. Per l'ingresso del personale EUF nel territorio della parte ospitante è sufficiente l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'articolo 3 oppure, per il primo ingresso, di un ordine di movimento individuale o collettivo o di un documento di viaggio valido. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio della parte ospitante il personale EUF è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione. 3. Il personale EUF è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni della parte ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non è considerato come detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante. 4. Le EUF forniscono un certificato di esonero, corredato di inventario, per i mezzi e i mezzi di trasporto EUF in ingresso, in transito o in uscita dal territorio della parte ospitante a supporto dell'operazione. Essi sono esonerati da qualsiasi altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione. Copia del certificato è trasmessa alle autorità competenti all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio della parte ospitante. Le EUF e le autorità competenti della parte ospitante stabiliscono di comune accordo il formato del certificato. 5. Il personale EUF è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante purché sia in possesso di una patente di guida valida nazionale, internazionale o militare. Le EUF trasmettono alla parte ospitante un elenco dei veicoli a motore, con i relativi dati identificativi e numeri di targa, che essi impiegano nel territorio della parte ospitante. 6. La parte ospitante garantisce alle EUF e al personale EUF la libertà di movimento e di spostamento nel proprio territorio. 7. Gli spostamenti massicci organizzati di personale, equipaggiamento e veicoli delle EUF attraverso gli aeroporti o tramite le ferrovie e le strade utilizzate per il normale traffico nel territorio della parte ospitante sono annunciati preventivamente al gruppo congiunto di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 13, e con esso coordinati. 8. Ai fini dell'operazione le EUF possono utilizzare strade, ponti e aeroporti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. Le EUF non sono esonerate dal pagamento di ragionevoli tariffe per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate della parte ospitante.
Articolo 5 - Privilegi e immunità delle EUF
1. I locali e gli alloggi delle EUF sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del comandante delle EUF. 2. I locali e gli alloggi delle EUF, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo. 3. Gli archivi e i documenti delle EUF sono inviolabili in qualsiasi momento e luogo. 4. Alla corrispondenza delle EUF è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. 5. Per le merci e i servizi importati e relativamente ai locali e agli alloggi a loro disposizione, purché siano destinati ai fini dell'operazione, le EUF sono esonerate dal pagamento di qualsiasi tassa, o diritto di natura analoga, nazionale e comunale. 6. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini dell'operazione, la parte ospitante rimborsa alle EUF qualsiasi tassa, IVA compresa, o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, a norma della legge della parte ospitante. 7. La parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi, diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli articoli destinati all'operazione.
Articolo 6 - Privilegi e immunità del personale EUF
1. Il personale EUF gode dello stesso trattamento, compresi i privilegi e le immunità, concesso agli agenti diplomatici dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. 2. Il personale EUF ha il diritto di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli. Per le merci e i servizi acquistati sul mercato interno, la parte ospitante rimborsa l'IVA e le imposte a norma della sua legge.
Articolo 7 - Uniforme e armi
1. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante delle EUF. 2. Il personale militare EUF può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.
Articolo 8 - Supporto della parte ospitante e contratti
1. La parte ospitante accetta, su richiesta, di assistere le EUF a trovare installazioni adeguate. 2. Secondo necessità e disponibilità, le installazioni di cui la parte ospitante è proprietaria sono fornite a titolo gratuito. 3. La parte ospitante, nell'ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione. La parte ospitante presta assistenza e supporto all'operazione alle stesse condizioni previste per le proprie forze armate. 4. Le EUF si sforzano, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per la fornitura di servizi e beni e per l'impiego di personale, fatte salve le esigenze dell'operazione.
Articolo 9 - Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
1. Le EUF, in consultazione con la parte ospitante e fatte salve le esigenze dell'operazione, osservano le convenzioni internazionali e le leggi della parte ospitante in materia di tutela dell'ambiente (aria, acqua, terra), gestione dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento acustico, radioprotezione (radiazioni ioniche e no), salvaguardia della natura, patrimonio naturale, patrimonio naturale protetto e utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. 2. Le EUF, in consultazione con la parte ospitante e fatte salve le esigenze dell'operazione, osservano le convenzioni internazionali e le leggi della parte ospitante in materia di tutela del patrimonio culturale e dei valori culturali.
Articolo 10 - Decesso di membri del personale EUF
1. Il comandante delle EUF ha il diritto di provvedere, concludendo le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUF, nonché dei suoi effetti personali. 2. Sui membri delle EUF non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante delle EUF e/o dello Stato interessato.
Articolo 11 - Polizia militare e reciproca assistenza
Il comandante delle EUF può istituire un'unità di polizia militare per il mantenimento dell'ordine nelle installazioni delle EUF. All'esterno di tali installazioni, l'unità di polizia militare può, in consultazione e collaborazione con la polizia militare o la polizia della parte ospitante, intervenire per garantire il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra il personale EUF.
Articolo 12 - Comunicazioni
1. Le EUF hanno il diritto di installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi, e sistemi satellitari usando frequenze idonee, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16. 2. Le EUF hanno diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e godono del diritto di installare i mezzi necessari al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni delle EUF e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell'operazione, in consultazione con la parte ospitante.
Articolo 13 - Richieste di indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite
1. Le richieste di indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione delle EUF oppure accessorie alle esigenze operative non sono soggette ad alcun rimborso da parte degli Stati membri o di altri Stati che partecipano all'operazione o del meccanismo di finanziamento operativo istituito con decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 27 gennaio 2003 al fine di finanziare i costi comuni dell'operazione. 2. Tutte le altre richieste di indennizzo sono esaminate da una apposita commissione congiunta istituita dal gruppo congiunto di coordinamento di cui all'articolo 14, composta di rappresentanti delle EUF e delle competenti autorità della parte ospitante. Gli indennizzi sono liquidati previo accordo dello Stato interessato o del meccanismo.
Articolo 14 - Collegamenti e controversie
1. Tutte le eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti delle EUF e delle competenti autorità della parte ospitante. 2. Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell'UE per via diplomatica.
Articolo 15 - Disposizioni varie
1. Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti delle EUF e del relativo personale, il governo della parte ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti da parte delle sue autorità locali competenti. 2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce alle EUF o al loro personale. 3. La parte ospitante accetta che, se del caso, le EUF possano ricevere assistenza e supporto dalle forze NATO e dal comando NATO Skopje la cui costituzione e il cui status sono definiti nello scambio di lettere tra l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in data 18 maggio 2001, relativo allo status del comando arretrato della KFOR (REAR) e del personale della KFOR di stanza o temporaneamente presente nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ivi compreso se necessario l'uso di documenti, formulari e procedure ufficiali concordati a tal fine tra la NATO/KFOR e le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 16 - Modalità di attuazione
Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche saranno definite tramite accordi separati conclusi tra il comandante delle EUF e le autorità amministrative della parte ospitante. Detti accordi riguarderanno, tra l'altro: - lo status del personale locale e dei fornitori locali, - le visite di funzionari, - i sistemi di comunicazione e informazione, compreso il sistema di comunicazioni via radio, - il coordinamento delle attività di informazione, - lo scambio di informazioni, - i servizi medici di tutti i tipi, compresi quelli dentistici, - la tutela dell'ambiente (flora e fauna selvatiche), - il supporto della nazione ospitante, - le procedure per l'esame e la definizione delle richieste di indennizzo, - le modalità e procedure relative al gruppo congiunto di coordinamento, - i trasporti.
Articolo 17 - Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore. 2. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. 3. Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva delle EUF o di tutte le loro unità/tutti i loro elementi nazionali. 4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 45 giorni dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto notifica della denuncia. 5. La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente accordo prima della cessazione o della denuncia. 6. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese.
A. Lettera dell'Unione europea
Skopje, 21 marzo 2003 Egregio Signore, Mi pregio proporre che, se accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma sostituiscano, insieme, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il testo di detto accordo, qui allegato, è stato approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea il 21 marzo 2003. La presente lettera costituisce altresì la notifica, a nome dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima. Per l'Unione europea Alexis Brouhns Rappresentante speciale dell'UE
B. Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Skopje, 21 marzo 2003 Egregio Signore, Mi pregio comunicarLe, a nome del governo della Repubblica di Macedonia, di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa alla firma dell'accordo tra la Repubblica di Macedonia e l'Unione europea sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Macedonia, assieme al testo allegato dell'accordo. Mi pregio di confermarLe che il governo accetta il testo dell'accordo e che questo scambio di lettere è considerato equivalente alla firma. Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione utilizzata per il mio paese nel suddetto accordo, tenuto conto del fatto che la sua denominazione costituzionale è "Repubblica di Macedonia". Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima. Il sottosegretario di Stato Risto Nikovski
C. Lettera dell'Unione europea
Skopje, 21 marzo 2003 Egregio Signore, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna. L'Unione europea prende atto del fatto che lo scambio di lettere fra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in sostituzione della firma dell'accordo tra l'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è stato ultimato e che ciò non può essere interpretato come accettazione o riconoscimento da parte dell'Unione europea, in nessuna forma o contenuto, di una denominazione diversa da "ex Repubblica iugoslava di Macedonia". Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima. Per l'Unione europea Alexis Brouhns Rappresentante speciale dell'UE