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Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen - Trattato, Lussemburgo, 26 ottobre 2004

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2004 diritto diritto Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen Intestazione 24 agosto 2009 75% Da definire

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TESTO DEL TRATTATO

La Confederazione Svizzera,

e l’Unione europea,

e la Comunità europea,

in appresso «le Parti contraenti»,

considerando che, con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima;

considerando che l’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea costituisce una parte delle disposizioni volte alla realizzazione di tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella misura in cui esse creano uno spazio senza controlli alle frontiere interne e prevedono misure compensative che consentono di garantire un alto livello di sicurezza;

avuto riguardo alla posizione geografica della Confederazione Svizzera;

considerando che una partecipazione della Confederazione Svizzera all’acquis di Schengen ed al proseguimento del suo sviluppo permetterà, da un lato, di eliminare alcuni ostacoli alla libera circolazione delle persone risultanti dalla posizione geografica della Confederazione Svizzera e, dall’altro, di rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera nei settori concernenti l’acquis di Schengen;

considerando che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia1, questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

considerando che è auspicabile che la Confederazione Svizzera sia associata, al pari dell’Islanda e della Norvegia, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

considerando appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro;

convinti che sia necessario organizzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione pratica e l’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen;

considerando necessario, al fine di associare la Confederazione Svizzera alle attività dell’Unione europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l’associazione dell’Islanda e della Norvegia;

considerando che la cooperazione Schengen è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

considerando che il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e l’Irlanda partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen;

considerando necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

considerando che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni;

avuto riguardo all’accordo concernente l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac»;

considerando il legame tra l’acquis di Schengen e tale acquis comunitario;

considerando che tale legame richiede la messa in applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac»,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
1. La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», è associata alle attività della Comunità europea e dell’Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B del presente accordo e al loro ulteriore sviluppo.
2. Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.
Art. 2
1. La Svizzera attua ed applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate nell’allegato A del presente accordo, quali si applicano agli Stati membri dell’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri».
2. La Svizzera attua ed applica le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato B del presente accordo, nella misura in cui esse hanno sostituito e/o sviluppato disposizioni corrispondenti della convenzione recante applicazione dell’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, in seguito denominata «Convenzione d’applicazione Schengen» o disposizioni adottate in virtù di essa.
3. Fatto salvo l’articolo 7, la Svizzera accetta, attua ed applica, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o completare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo.
Art. 3
1. È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del Governo svizzero e di membri del Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «Consiglio») e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione»).
2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.
3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno qualsiasi dei membri.
4. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si riunisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle esigenze.
5. La presidenza del comitato misto è esercitata:
  • a livello di esperti: dal rappresentante dell’Unione europea;
  • a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e dal rappresentante del Governo svizzero.
Art. 4
1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall’articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dalla Svizzera siano tenute nella debita considerazione.
2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti della Svizzera hanno modo di:
  • illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;
  • pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.
3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.
4. Il rappresentante del Governo svizzero ha diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all’articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può esaminare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un’iniziativa, conformemente alle regole dell’Unione europea, mirata all’adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell’Unione europea.
Art. 5
Fatto salvo l’articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell’ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.
Art. 6
La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.
Art. 7
1. L’adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per la Svizzera, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dalla Svizzera in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad essa necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.
2.
a) Il Consiglio notifica immediatamente alla Svizzera l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. La Svizzera si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.
b) Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, essa ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. La Svizzera informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è chiesto il referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data stabilita per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla notifica di quest’ultima circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.
Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto dell’atto o provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.
3. L’accettazione, da parte della Svizzera, del contenuto degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali atti e provvedimenti, dall’altro.
4. Qualora:
a) la Svizzera notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure
b) la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a), oppure
c) la Svizzera non effettui la notifica dopo la scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di due anni previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento,
il presente accordo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l’accordo, decida altrimenti entro novanta giorni. L’accordo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.
5.
a) Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della Convenzione di applicazione di Schengen l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, la Svizzera può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che essa non accetterà, né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi in Svizzera, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto svizzero, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente accordo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.
b) Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante dalla notifica eseguita conformemente alla lettera a).
Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, ad un accordo in base al quale la Svizzera accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b) e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, sarà fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in seno al comitato misto.
Art. 8
1. Il comitato misto, in considerazione dell’obiettivo delle parti contraenti di assicurare un’applicazione e un’interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all’articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in seguito denominata «Corte di giustizia», e di quella dei competenti organi giurisdizionali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.
2. La Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di Giustizia memorie o osservazioni scritte quando la Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 2.
Art. 9
1. La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giudiziarie hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all’articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.
2. Si applica la procedura di cui all’articolo 10 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un’applicazione e un’interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella degli organi giurisdizionali svizzeri oppure una sostanziale divergenza d’applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2.
Art. 10
1. In caso di controversia circa l’applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell’articolo 9, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.
2. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell’ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.
3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
Art. 11
1. Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente accordo, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286 % dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.
2. Per quanto concerne i costi di sviluppo del Sistema d’informazione Schengen II, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari, e ciò a partire dall’esercizio finanziario 2002.
Il contributo relativo agli esercizi finanziari precedenti l’entrata in vigore del presente accordo è dovuto a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
3. Qualora i costi operativi connessi all’applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, ma siano direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, la Svizzera contribuisce a tali costi in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
Qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, la Svizzera vi contribuisce in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
4. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o dal Consiglio e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l’interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.
Art. 12
1. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall’altro.
2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano la Svizzera, da un lato, ed uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui essi siano compatibili con il presente accordo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi ed il presente accordo, prevale quest’ultimo.
3. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.
Art. 13
1. La Svizzera concluderà un accordo con il Regno di Danimarca relativo alla fissazione di diritti ed obblighi tra la Danimarca e la Svizzera riguardanti le disposizioni di cui all’articolo 2 che concernono il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea ed alle quali, pertanto, si applica il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
2. La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d’Islanda ed il Regno di Norvegia relativo alla fissazione di diritti ed obblighi reciproci a norma delle loro rispettive associazioni all’attuazione, all’applicazione ed allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 14
1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso, ad opera delle parti del presente accordo o in loro nome, a essere da esso vincolate.
2. Gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.
3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del presente accordo.
Art. 15
1. Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3 sono applicate dalla Svizzera alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i Governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che la Svizzera riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle sue frontiere esterne sono efficaci.
I membri del Consiglio che rappresentano il Governo dell’Irlanda e quello del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o che vi fanno riferimento, cui questi Stati membri partecipano.
I membri del Consiglio che rappresentano i Governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, solo una parte delle disposizioni previste agli allegati A e B è applicabile, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nei loro confronti.
2. La messa in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.
3. Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall’articolo 13 siano anch’essi applicati.
4. Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera sia anch’esso applicato.
Art. 16
1. Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.
2. L’adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell’adesione, ivi compresa l’instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati dall’acquis di Schengen, dall’altro.
Art. 17
1. Il presente accordo può essere denunciato dalla Svizzera oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario ed ha effetto sei mesi dopo la notifica.
2. Il presente accordo si considera denunciato nel caso in cui la Svizzera denunci uno degli accordi previsti all’articolo 13 oppure l’accordo previsto all’articolo 15, paragrafo 4.
Art. 18
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca, ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)


Allegato A

(art. 2 par. 1)
La parte 1 del presente allegato rinvia all’accordo di Schengen del 1985 e alla convenzione di applicazione di tale accordo, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
La parte 2 fa riferimento agli strumenti di adesione e la parte 3 ai pertinenti atti derivati Schengen.

Parte 1

Le disposizioni dell’accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Tutte le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tranne le seguenti disposizioni:
Articolo 2, paragrafo 4 relativo ai controlli sulle merci
Articolo 4, per quanto concerne i controlli del bagaglio
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 2
Articoli 28–38 e definizioni correlate
Articolo 60
Articolo 70
Articolo 74
Articoli 77–91, nella misura in cui sono contemplati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco.
Articoli 120–125 relativi alla circolazione delle merci
Articoli 131–133
Articolo 134
Articoli 139–142
Atto finale, dichiarazione 2
Atto finale, dichiarazioni 4, 5 e 6
Processo verbale
Dichiarazione comune
Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

Parte 2

Le disposizioni degli strumenti di adesione all’accordo di Schengen e alla convenzione di Schengen riguardanti la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica austriaca (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995), nonché il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), tranne:
1. Il protocollo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
Articolo 1
Articoli 5 e 6
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3
Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
3. Il protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all’accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
4. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l’accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
Articolo 1
Articoli 5 e 6
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3
Atto finale, parte III, dichiarazioni 3 e 4
Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato
5. Il protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica portoghese all’accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
6. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l’accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
Articolo 1
Articoli 7 e 8
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3
Atto finale, parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5
Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato
7. Il protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all’accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relative dichiarazioni.
8. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l’accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
Articolo 1
Articoli 6 e 7
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazioni 2, 3 e 4
Atto finale, parte III, dichiarazioni 1 e 3
Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato
9. Il protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica austriaca all’accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.
10. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:
Articolo 1
Articoli 5 e 6
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazione 2
Atto finale, parte III
11. Il protocollo di adesione, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996, del governo del Regno di Danimarca all’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.
12. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996, del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:
Articolo 1
Articoli 7 e 8
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazione 2
Atto finale, parte III
Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato
13. Il protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
14. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:
Articolo 1
Articoli 6 e 7
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazione 2
Atto finale, parte III, tranne la dichiarazione sulle Åland
Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
15. Il protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
16. Le seguenti disposizioni dell’accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:
Articolo 1
Articoli 6 e 7
Atto finale, parte I
Atto finale, parte II, dichiarazione 2
Atto finale, parte III
Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

Parte 3

A. Le seguenti decisioni del Comitato esecutivo
Decisione Data Oggetto
SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 Conferma delle dichiarazioni dei ministri e sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 Proroga del visto uniforme
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 Procedure comuni relative all’annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994 Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994 Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali, ex articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994 Acquisto dei timbri comuni d’ingresso e di uscita
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994 Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994 Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all’articolo 75
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 22.12.1994 Messa in applicazione della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 19 giugno 1990
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (punto 8) Politica comune in materia di visti
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995 Approvazione del documento SCH/I (95) 40 rev. 6, relativo alla procedura di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un’eventuale disfunzione alle frontiere esterne
SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996 Rilascio di visti in relazione con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997 Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998 Relazione sulle attività della Task Force
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998 Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l’allontanamento dal territorio Schengen Riammissione – Visti
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 Monaco Visti – Frontiere esterne – SIS
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto Visti
SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998 Istituzione della Commissione permanente di valutazione e applicazione della Convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998 Clausola «pigliatutto» ai fini dell’applicazione dell’intero acquis di Schengen di carattere tecnico
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1988 Trasmissione del manuale comune a Stati candidati all’adesione all’UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 27.10.1998 Piano d’azione ai fini della lotta contro l’immigrazione illegale
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998 Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l’impegno a fornire ospitalità
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998 Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 28.4.1999 Standard nel settore degli stupefacenti
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 Aggiornamento del manuale SIRENE
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 Acquis nel settore telecomunicazioni
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999 Funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999 Compenso di informatori
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 Traffico illecito di armi
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 Ritiro di precedenti versioni del manuale comune e dell’istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 Manuale relativo ai documenti su cui può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
B. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo
Dichiarazione Data Oggetto
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996 Definizione del concetto di straniero
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996 Dichiarazione relativa all’estradizione
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 9.2.1998 Rapimento di minori
C. Le seguenti decisioni del gruppo centrale
Decisione Data Oggetto
SCH/C (98) 117 27.10.1998 Piano d’azione ai fini della lotta contro l’immigrazione illegale
SCH/C (99) 25 22.3.1999 Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti

Allegato B

(art. 2 par. 2)
La Svizzera applicherà il contenuto dei seguenti atti a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 15.
Qualora, a tale data, una convenzione o un protocollo previsti da un atto contrassegnato qui sotto da un asterisco non siano ancora entrati in vigore per l’insieme degli Stati, membri dell’Unione europea al momento dell’adozione dell’atto stesso, la Svizzera applicherà il contenuto delle disposizioni pertinenti di tali strumenti solo a partire dalla data in cui la convenzione o il protocollo in questione sia in vigore per l’insieme dei suddetti Stati membri.

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta europea d’arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione 96/129/CE della Commissione del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell’8.2.1996, pag. 47)

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164, del 14.7.1995, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7); decisione della Commissione del 7 febbraio 1996 e decisione della Commissione del 3 giugno 2002 che istituisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme di visti (non pubblicata)

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea [disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della convenzione] (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1)*

Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell’articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 41, paragrafo 7 e dell’articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1)

Decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l’acquis di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo «Schengen» SCH/Comex (94) 15 REV. (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24)

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio del 7 dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)

Decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all’aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell’istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32)

Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4)

Decisione 2001/420/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’adeguamento delle parti V e VI e dell’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune nonché dell’allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47)

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55)

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45)

Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea [disposizione di cui all’articolo 15 del protocollo] (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1)*

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4)

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1)

Decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune nonché l’allegato 14 a del manuale comune (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4) e decisione della Commissione del 12 agosto 2002 relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (non pubblicata)

Decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002 pa.g 47)

Decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all’adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell’Istruzione consolare comune (GU L 123 del 9.5.2002 pag. 50)

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1) e decisione della Commissione del 14 agosto 2002 relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (non pubblicata)

Decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all’adeguamento delle parti III e VIII dell’istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44)

Decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all’adeguamento della parte VI dell’istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48)

Decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50)

Decisione quadro 002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1)

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17)

Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)

Le disposizioni della Convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2) e della Convenzione del 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12) di cui alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25)*

Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge [eccetto l’articolo 8] (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27)

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8)

Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15)

Decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e dell’allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82)

Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004 (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1)

Decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune e dell’allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13)

Decisione 2003/586/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell’allegato 3, parte I, dell’istruzione consolare comune e dell’allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (GU L 198 del 6.8.2003, p. 15)

Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l’articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 37)

Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26)

Decisione 2004/14/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il terzo comma (Criteri di base per l’esame della domanda) della parte V dell’istruzione consolare comune (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74)

Decisione 2004/15/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell’istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76)

Decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell’istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell’inclusione di un’assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79)

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1)

Decisione 2004/466/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica il manuale comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136)

Rettifica della decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 195 del 2.6.2004, pag.44)

Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29)

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24)

Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28)

Decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36)

Decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119)

Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5)

Atto finale

I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti accluse al presente atto finale:
  1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla consultazione parlamentare.
  2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti concernente le relazioni esterne.
  3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull’articolo 23, paragrafo 7 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale:
  1. Dichiarazione della Svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale.
  2. Dichiarazione della Svizzera relativa all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen.
  3. Dichiarazione della Svizzera relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione.
  4. Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte.
  5. Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

Dichiarazioni comuni delle Parti contraenti

Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla consultazione parlamentare
Le Parti contraenti ritengono opportuno che le questioni attinenti al presente accordo siano discusse in occasione di riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Svizzera.
Dichiarazione comune delle Parti contraenti concernente le relazioni esterne
Le Parti contraenti convengono che la Comunità europea si impegni a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali essa conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen a concludere accordi simili con la Svizzera, fatta salva la competenza di quest’ultima di concludere tali accordi.
Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull’articolo 23, paragrafo 7 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
Le Parti contraenti convengono che la Svizzera può, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati a carattere personale possano essere utilizzati ai fini previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale convenzione solo previo accordo della Svizzera nell’ambito dei procedimenti per i quali essa avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l’utilizzazione dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall’articolo 1 di quest’ultima.
Se, in un caso particolare, la Svizzera rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, essa deve motivare la sua decisione per iscritto.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione della Svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale
La Svizzera dichiara che i reati fiscali nel settore dell’imposizione diretta, perseguiti dalle autorità svizzere, non possono dar luogo, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, ad un ricorso davanti ad un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.
Dichiarazione della Svizzera relativa all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen
Il termine massimo di due anni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b, riguarda sia l’approvazione sia l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:
  • la fase preparatoria,
  • il procedimento parlamentare,
  • il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto)
e, se del caso,
  • il referendum (organizzazione e votazione).
Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.
Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.
Dichiarazione della Svizzera relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione
La Svizzera si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente accordo.
Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte
Quando trasmette al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente accordo, la Commissione ne trasmette copia alla Svizzera.
Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi
Attualmente, oltre al comitato istituito dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell’attuazione, dell’applicazione e dello sviluppo dell’acquis di Schengen sono:
  • il comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti («comitato visti») e
  • il comitato istituito dall’articolo 5 della decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 (2001/886/GAI) e dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001;
entrambi gli strumenti si riferiscono allo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) («comitato SIS II»).

Processo verbale

Processo verbale approvato dei negoziati sull’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea sull’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Le delegazioni partecipanti ai negoziati relativi all’accordo

  • dichiarano, in relazione all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) che saranno istituiti contatti regolari e diretti tra il Segretariato generale del Consiglio e la Missione svizzera presso le Comunità europee al fine di tenere la Svizzera al corrente dello stato dei procedimenti relativi all’adozione degli atti e provvedimenti pertinenti dell’Unione europea, e ciò allo scopo di permettere alla Svizzera di intraprendere il più rapidamente possibile la procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis.
  • constatano, in relazione all’allegato B, direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, che la direttiva di cui sopra non si applica all’acquisto e alla detenzione, conformemente al diritto nazionale, di armi e munizioni da parte delle forze armate.
    Il sistema svizzero attualmente in vigore di prestito di armi militari nell’ambito dei corsi volontari per giovani tiratori, di prestito d’armi militari durante l’obbligo di leva, nonchè della cessione dell’arma d’ordinanza (arma di servizio), una volta trasformata in arma da fuoco semi automatica, ai militari che lasciano l’esercito, rientra nell’ambito di tale eccezione e, di conseguenza, non è pregiudicato dall’acquis di Schengen, bensì disciplinato dalla pertinente legislazione svizzera.
  • rilevano, in relazione a Eurojust ed alla Rete giudiziaria europea, l’interesse a sviluppare la possibilità di una cooperazione della Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.
Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell’Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e, dall’altro, dall’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, indipendentemente dal livello della riunione;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen oppure dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.