Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Protocolli/6

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Protocolli - 5 Protocolli - 7

Protocollo n. 6

concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

l. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3. Queste informazioni riguardano principalmente :

gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,

l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,

- lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,

lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

Articolo 2

Nel settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nel confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sul diritti di tali brevetti.

2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.