Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/15

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Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/14

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/16 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. 370 L 0220
Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 17), modificata da:
- 172 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 374 L 0290: Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61),
- 374 L 0102: Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32),
- 378 L 0665: Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48),
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 383 L 0351: Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 388 L 0076: Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1),
- 388 L 0436: Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 36), rettificata da GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36,
- 389 L 0458: Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1),
- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43),
- 391 L 0441: Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1),
- 393 L 0059: Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 21).
La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 1o ottobre 1995, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei veicoli commerciali leggeri dotati di motori diesel ad iniezione diretta, consentirà però la libera circolazione conformemente all'«acquis» comunitario a decorrere dal 1o gennaio 1995. La Repubblica d'Austria sarà autorizzata a rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 93/59/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui si applicherà integralmente detta direttiva.
2. 375 L 0106
Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da:
- 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21),
- 379 L 1005: Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4.12.1979, pag. 25),
- 385 L 0010: Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5.1.1985, pag. 20),

- 388 L 0316: Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10.6.1988, pag. 26),

- 389 L 0676: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
In Norvegia, fino al 31 dicembre 1996, i prodotti indicati nell'allegato III, punto 1, lettera a), possono essere commercializzati in volumi di 0,35 l e 0,7 l, se contenuti in vuoti a rendere. A decorrere dalla data dell'adesione, il Regno di Norvegia continua a garantire la libera circolazione di prodotti commercializzati ai sensi della direttiva 75/106/CEE, come da ultimo modificata.
3. 377 L 0541
Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32),
- 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 387 L 0354: Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43),
- 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1).
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rifiutare, fino al 1o luglio 1997, secondo le loro procedure nazionali di omologazione, l'immissione sul mercato di veicoli delle categorie M1, M2 e M3 le cui cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta non soddisfino i requisiti della direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, ma non rifiuteranno di immettere sul mercato i veicoli che soddisfano questi requisiti. La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia potranno rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 90/628/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applicheranno integralmente detta direttiva. Il Regno di Svezia potrà rilasciare l'omologazione CE in conformità di dette direttive solo per i veicoli che soddisfano i requisiti obbligatori della direttiva 77/541/CEE modificata dalla direttiva 90/628/CEE.
4. 388 L 0077
Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da:
- 391 L 0542: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1o ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
Il Regno di Svezia può mantenere, fino al 1o ottobre 1996, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 85 kW, consentirà però la libera circolazione conformemente all'«acquis» comunitario a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il Regno di Svezia potrà rilasciare l'omologazione CE in conformità della direttiva 91/542/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applicherà integralmente detta direttiva.

II. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

1. 378 L 0686
Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73).
Fino al termine, in Austria, della formazione di dentista alle condizioni prescritte dalla direttiva 78/687/CEE, o al più tardi fino al 31 dicembre 1998, l'applicazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi è differita in Austria per i dentisti diplomati degli altri Stati membri e, negli altri Stati membri, per i medici austriaci diplomati che esercitano l'attività di dentista.
Durante il periodo d'applicazione della deroga temporanea di cui sopra, le facilitazioni generali o particolari relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che dovessero esistere a norma delle disposizioni austriache o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e l'uno o l'altro Stato membro saranno mantenute e applicate in maniera non discriminatoria nei riguardi di tutti gli altri Stati membri.
2. 392 L 0096
Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1).
  1. Il Regno di Svezia può prevedere disposizioni transitorie fino al 1o gennaio 2000 per conformarsi all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/96/CEE, restando inteso che entro il 1o luglio 1994, le autorità svedesi sottoporanno all'approvazione della Commissione un progetto delle misure da adottare per riportare entro i limiti stabiliti dalla direttiva i fidi che superano i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b);
  2. Non oltre la data dell'adesione della Svezia e entro il 31 dicembre 1997, le autorità svedesi presenteranno alla Commissione relazioni sull'andamento della situazione in merito alle misure adottate per conformarsi alla direttiva. La Commissione riesaminerà le misure in base a tali relazioni. Alla luce degli sviluppi constatati, tali misure saranno eventualmente adeguate allo scopo di accelerare il processo di limitazione dei fidi. Le autorità svedesi chiederanno alle imprese di assicurazione vita interessate di avviare immediatamente il processo di limitazione dei grandi fidi. Le imprese interessate non aumenteranno tali fidi, salvo che gli stessi rientrino già nei limiti prescritti dalla direttiva e che gli aumenti non comportino un superamento di tali limiti. Entro la fine del periodo transitorio le autorità svedesi presenteranno una relazione finale sui risultati delle suddette misure.

III. POLITICA DEI TRASPORTI

391 L 0439
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1).

Il Regno di Norvegia può mantenere, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, l'attuale modello di patente di guida fino al 31 dicembre 1997. A tale data esso applicherà l'«acquis» comunitario esistente in materia di patente di guida.

IV. STATISTICHE

1. 372 L 0211
Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da:
- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire la raccolta dei dati richiesti da tale direttiva fino al 1o gennaio 1997.
Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, essa deve fornire, con scadenza mensile, dati relativi all'indice della produzione industriale.
2. 390 R 3037
Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:
- 393 R 0761: Regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU n. L 83 del 3.4.1993, pag. 1).
La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1° gennaio 1997.
Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla «NACE REV 1».
3. 391 D 3731
Decisione 3731/91/CECA della Commissione, del 18 ottobre 1991, recante modifica dei questionari contenuti nell'allegato delle decisioni 1566/86/CECA, 4104/88/CECA e 3938/89/CECA (GU n. L 359 del 30.12.1991, pag. 1).
La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire fino al 1o gennaio 1996 la raccolta dei dati indicati nel questionario 2-73 «Consegne di acciaio sul mercato nazionale per prodotti e per industrie consumatrici» di cui all'allegato di tale decisione.
4. 391 R 3924
Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU n. L 374 del 31.12.1991, pag. 1).
La Repubblica di Finlandia è autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1o gennaio 1997.
Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla «NACE REV 1».
5. 393 R 0696
Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
Per la Repubblica d'Austria, il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è prorogato fino al 31 dicembre 1996.
6. 393 R 2186
Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 1).
La Repubblica d'Austria è autorizzata a differire l'applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 1996.
Tuttavia le indagini statistiche sull'industria sono svolte con effetto a decorrere dalla data di adesione.

V. POLITICA SOCIALE

376 L 0207
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40).

L'articolo 5 della suddetta direttiva non si applica all'Austria per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne fino al 2001.

Anteriormente al 31 dicembre 1997, sulla scorta di una relazione della Commissione sullo sviluppo della situazione sociale e giuridica, il Consiglio esamina gli effetti di tale deroga, in base alle disposizioni della legislazione comunitaria.

VI. AMBIENTE

1. 375 L 0716
Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da:
- 387 L 0219: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, pag. 19),
- 390 L 0660: Direttiva 90/660/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 79),
- 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48),
- 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993 (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).
  1. La Repubblica d'Austria può mantenere fino al 1o ottobre 1996 la legislazione nazionale relativa al tenore di zolfo del gasolio, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1.
  2. La Repubblica di Finlandia può mantenere fino al 1o ottobre 1996 la legislazione nazionale relativa al tenore di zolfo del gasolio, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1.
2. 390 L 0641
Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU n. L 349 del 13.12.1990, pag. 21).
La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicano, dal 1o gennaio 1997, le norme contenute negli articoli 2, 3, 5 e 6, lettera e), che fanno riferimento alla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
3. 390 R 0737
Regolamento (CEE) n. 90/737 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU n. L 82 del 29.3.1990, pag. 1), modificato da:
- 393 R 1518: Regolamento (CEE) n. 1518/93 della Commissione, del 21 giugno 1993 (GU n. L 150 del 22.6.1993, pag. 30).
La Repubblica d'Austria può mantenere la legislazione nazionale in materia fino al 31 marzo 1995.
4. 392 L 0112
Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 409 del 31.12.1992, pag. 11).
Il Regno di Norvegia applica le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) per quanto riguarda la riduzione di scarichi nell'atmosfera a partire dal 1° gennaio 1997. Esso sottopone alla Commissione, perché lo valuti, al più tardi entro la data di entrata in vigore dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (1o gennaio 1995) un efficace programma per la riduzione delle emissioni di SO2, includendovi la presentazione del piano di investimenti e delle soluzioni tecnologiche scelte, nonché uno studio sull'impatto ambientale dell'uso di acqua marina nel processo di trattamento.
5. 393 R 0259
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU n. L 30 del 6.2.1993, pag. 1).
La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, la legislazione nazionale sull'importazione, l'esportazione ed il transito di rifiuti.

VII. AGRICOLTURA

A. DISPOSIZIONI GENERALI

I. R. I. C. A.
365 R 0079
Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU n. L 109 del 23.6.1965, pag. 1859), modificato da ultimo da:
- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23).
La Finlandia, la Norvegia e la Svezia si conformano alla natura dei dati contabili e ai tipi di aziende stabiliti dal regolamento n. 79/65/CEE entro il 31 dicembre 1997.
II. Controllo integrato
392 R 3508
Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 1), modificato da:
- 394 R 0165: Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 24 del 29.1.1994, pag. 6).
In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92 il sistema integrato si applica nei nuovi Stati membri:
  • dal 1° marzo 1995 per quanto riguarda le domande di aiuto e il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92,
  • al più tardi dal 1° gennaio 1997 per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
I nuovi Stati membri adottano tutte le misure amministrative, tecniche e di bilancio necessarie affinché i rispettivi elementi del sistema integrato siano operativi a decorrere da tali date.
Tuttavia, qualora uno o più elementi del sistema integrato siano operativi prima di tali date, essi possono avvalersene per le loro attività di gestione e di controllo.
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, le modalità di applicazione della presente disposizione e segnatamente misure transitorie per il periodo di avvio del sistema nei nuovi Stati membri.

B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

I. Latte e prodotti lattiero-caseari
371 R 1411
Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (GU n. L 148 del 3.7.1971, pag. 4), modificato da ultimo da:
- 392 R 2138: Regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (GU n. L 214 del 30.7.1992, pag. 6).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1411/71 le prescrizioni relative al contenuto minimo di grassi non si applicano al latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia, Norvegia e Svezia per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione. Il latte destinato al consumo umano non conforme alle prescrizioni relative al contenuto minimo di grassi può essere commercializzato solo nel paese di produzione o esportato in un paese terzo.
Durante tale periodo si procederà ad un riesame della classificazione del latte destinato al consumo umano prevista dal regolamento.
II. Carni bovine
368 R 0805
Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da:
- 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7).
In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti della voce n. 1602 50 della tariffa doganale comune, l'Austria può allineare gradualmente, nel corso del periodo transitorio, i propri dazi doganali riscossi sulle importazioni da paesi terzi a quelli risultanti dall'applicazione della TDC.
L'allineamento è effettuato all'inizio di ciascuno dei cinque anni a decorrere dalla data di adesione. Esso è pari rispettivamente almeno ad un sesto, ad un quinto, ad un quarto, ad un terzo, ed alla metà della differenza fra i dazi in questione.
I dazi doganali risultanti dall'applicazione della TDC sono validi a decorrere dal 2000.
III. Ortofrutticoli
372 R 1035
Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 l'applicazione delle norme comuni di qualità è introdotta, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 33 del suddetto regolamento, nel corso di un periodo di:
  • tre anni relativamente ai prodotti austriaci e due anni relativamente ai prodotti finlandesi. Durante detti periodi questi prodotti, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, possono essere commercializzati soltanto sul mercato nazionale;
  • due anni relativamente alle carote prodotte in Svezia. Durante detto periodo questi prodotti possono essere esportati verso paesi terzi.
IV. Vino e bevande spiritose
1. 389 R 1576
Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3).
In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89:
  • le bevande spiritose elaborate in Austria prima dell'adesione nonché quelle elaborate tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995, conformemente alla normativa nazionale vigente, possono essere commercializzate nella Comunità fino al 31 dicembre 1996 con una presentazione conforme alle disposizioni nazionali. I prodotti ancora detenuti a quest'ultima data nello stadio del commercio al dettaglio possono essere smaltiti fino ad esaurimento delle scorte;
  • l'utilizzazione della denominazione «Inländerrum» è autorizzata fino al 31 dicembre 1998 per i prodotti originari dell'Austria, a condizione che la presentazione del prodotto sia conforme alla normativa comunitaria in materia di designazione e di presentazione delle bevande spiritose, che gli ingredienti siano chiaramente menzionati sull'etichetta frontale della bottiglia e che tale etichetta precisi senza ambiguità che il prodotto non contiene rum.
2. 389 R 2392
Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5).
392 R 2333
Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9).
  1. In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 e (CEE) n. 2333/92:
    • i vini e i vini spumanti, i vini spumanti gassificati ed i mosti di uve che si trovano sul territorio dell'Austria e che sono stati designati e presentati conformemente alle disposizioni austriache in vigore anteriormente al 1o marzo 1995 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;
    • le etichette stampate anteriormente al 1o marzo 1995 e contenenti informazioni conformi alle disposizioni austriache in vigore a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie possono essere utilizzate fino al 1o marzo 1996.
    Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
  2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, il marchio commerciale «Winzersekt», che è stato registrato in Austria anteriormente al 1o marzo 1994, può essere utilizzato in Austria fino al 31 dicembre 1999, per i vini spumanti elaborati in Austria conformemente alle disposizioni stabilite in virtù dell'articolo 6 per il «Winzersekt».
    Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
3. 391 R 1601
Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1).
In deroga all'articolo 6, la Norvegia è autorizzata, durante il primo anno successivo all'adesione, a produrre «vermut» conforme alle norme in vigore prima dell'adesione.
I prodotti ottenuti da tale produzione possono essere commercializzati sul mercato norvegese fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.
4. 392 R 2332
Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da:
- 393 R 1568: Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 42).
  1. In deroga all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2332/92, fino al 31 dicembre 1997 la durata minima di elaborazione dei vini spumanti di qualità, ad eccezione dei v.s.q.p.r.d., elaborati in Austria secondo il metodo di fermentazione in recipiente chiuso, è fissata come segue:
    1. per quanto concerne la durata dell'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée):
      - elaborati nel 1995: nessuna durata minima,
      - elaborati nel 1996: nessuna durata minima,
      - elaborati nel 1997: 4 mesi;
    2. per quanto concerne la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della presenza della medesima sulle fecce:
      - elaborati nel 1995: nessuna durata minima,
      - elaborati nel 1996: nessuna durata minima,
      - elaborati nel 1997: 60 giorni o, se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori, 20 giorni.
  2. I vini spumanti di qualità che hanno formato oggetto delle deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere commercializzati con la denominazione «vini spumanti di qualità» o «Sekt» solo in Austria.
  3. Le modalità di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

C. SEMINATIVI

392 R 1765
Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da:
- 394 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7).
  1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 6, i produttori in Svezia che, a norma di un regime nazionale in materia, abbiano messo a riposo una superficie più vasta di quella in cui intendono coltivare seminativi che possono fruire dell'aiuto e che non abbiano ricominciato a coltivare seminativi su tale superficie possono, allorché cessano di partecipare al regime nazionale, continuare a ritirare dalla produzione, per un ulteriore periodo di 60 mesi, superfici che avevano già messo a riposo in virtù di detto regime. I pagamenti relativi alla messa a riposo sono in tal caso fissati alla percentuale di cui all'articolo 7 paragrafo 6 per la parte eccedente quella adibita a seminativi per cui è richiesto il pagamento compensativo.
  2. Fino alla campagna di commercializzazione 1999/2000 l'Austria può pagare, previa autorizzazione della Commissione, un importo pari a quello versato prima dell'adesione, ai piccoli produttori definiti all'articolo 8, paragrafo 2, che continuano la messa a riposo di un terreno di dimensioni pari a quello per il quale ricevevano un pagamento in base al regime nazionale al 1o gennaio 1994. Il costo di tale pagamento è a carico dell'Austria.

D. STRUTTURE

1. 390 R 0866
Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CEE) 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
All'atto dell'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 5, la Commissione:
  • può autorizzare la Norvegia a concedere, nei tre anni successivi all'adesione, aiuti nazionali agli investimenti in tutti i settori attinenti ai prodotti di cui all'allegato II del trattato CE e che richiedono una ristrutturazione, purché non venga aumentata la capacità produttiva dei suddetti settori.
  • attuerà tali disposizioni relativamente all'Austria e alla Finlandia in conformità della dichiarazione n. 31 contenuta nell'atto finale.
Tuttavia l'autorizzazione della Commissione può essere concessa solo a condizione che venga assicurata una partecipazione adeguata dei beneficiari al finanziamento degli investimenti in questione.
2. 391 R 2328
Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1) modificato da ultimo da:
- 393 R 3669: Regolamento (CEE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
In deroga:
  1. all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli aiuti previsti da detto regolamento possono essere concessi in Norvegia e in Svezia, fino al 31 dicembre 1999, ad aziende agrosilvicole a conduzione familiare, purché la superficie agricola dell'azienda non sia inferiore a 15 ettari e gli aiuti riguardino unicamente le attività agricole. Le dimensioni massime di un'azienda agrosilvicola a conduzione familiare sono stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
  2. ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la Finlandia e la Norvegia, in base agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE possono erogare:
    • fino al 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale per investimenti di cui all'articolo 5 ad aziende agricole il cui reddito da lavoro superi il reddito di riferimento contemplato dalla medesima disposizione;
    • fino al 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale in favore di aziende in difficoltà finanziarie;
  3. all'articolo 35, la Repubblica d'Austria, previa autorizzazione della Commissione:
    • può continuare a garantire, fino al 31 dicembre 2004, ai piccoli produttori che ne avevano diritto nel 1993 in forza della legislazione nazionale, un aiuto nazionale nei limiti in cui l'indennità compensativa di cui agli articoli 17-19 non sia sufficiente a compensare svantaggi naturali permanenti. L'aiuto concesso in totale a tali produttori non deve superare gli importi concessi in Austria nel suddetto anno.
    Anteriormente al 30 giugno 1999 e 2004 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale misura, accompagnata, se necessario, da una proposta. Il Consiglio deciderà in ordine a tale proposta conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato CE;
  4. all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) la Repubblica d'Austria può esonerare fino al 31 dicembre 1999 i produttori dall'obbligo previsto da detta disposizione.

E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. 370 L 0524
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 393 L 0114: Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24).
  1. La Repubblica d'Austria può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione in materia di commercializzazione e impiego degli additivi appartenenti alle categorie degli enzini e dei microorganismi, purché sussistano le condizioni indicate in appresso.
    La Repubblica d'Austria deve comunicare alla Commissione, anteriormente al 1o novembre 1994:
    • l'elenco degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati autorizzati nel suo territorio, in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio e
    • una scheda segnaletica compilata per ciascun additivo dal responsabile della commercializzazione in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio.

    Anteriormente al 1° gennaio 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sui fascicoli presentati dalla Repubblica d'Austria ai fini dell'autorizzazione degli additivi in questione.

    Fintantoché non sarà adottata una decisione a livello comunitario, la Repubblica d'Austria non ostacolerà la circolazione degli additivi, in provenienza dall'Unione, iscritti su elenchi nazionali redatti conformemente all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, laddove tali additivi figurino parimenti sull'elenco da essa trasmesso in virtù del secondo trattino di cui sopra. Questa disposizione si applica per analogia alle premiscele e agli alimenti per animali contenenti gli additivi in questione.
  2. La Repubblica di Finlandia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che prevede il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali dei seguenti additivi:
    • avoparcina - per le vacche da latte,
    • fosfato di tilosina,
    • spiramicina e
    • antibiotici con effetti analoghi.

    Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dalla Repubblica di Finlandia; tali richieste saranno corredate, per ciascun additivo in questione, da una circostanziata documentazione scientifica.

    La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.
  3. Il Regno di Norvegia può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione
    • sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie:
      • antibiotici,
      • chemioterapici,
      • coccidiostatici,
      • - fattori di crescita;
    • - sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di:
    • rame,
    • acido formico, acido cloridrico e acido solforico per la conservazione delle piante foraggere e dei cereali.

    Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste sono corredate da una circostanziata documentazione scientifica.

    Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.
  4. Il Regno di Svezia può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione
    • sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie:
      • antibiotici,
      • chemioterapici,
      • coccidiostatici,
      • fattori di crescita;
    • sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di:
      • additivi appartenenti alle categorie dei carotenoidi e delle xantofille,
      • rame,
      • acido formico,
      • acido formico combinato con etossichina.

    Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate da una circostanziata documentazione scientifica.

    Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.
2. 374 L 0063
Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 4), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
  1. Il Regno di Norvegia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A e di altre micotossine.
    Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica.
    La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.
  2. Il Regno di Svezia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A, di piombo e di PCB.
    Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica.
    La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.
3. 377 L 0101
Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).
Il Regno di Svezia può mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che vieta l'uso di alimenti fabbricati con animali morti per causa naturale o con parti di carcasse di animali macellati che presentano alterazioni di carattere patologico.
Anteriormente al 31 dicembre 1997, viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 77/101/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta è corredata di una circostanziata documentazione scientifica.
Tale deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità.
4. 379 L 0373
Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da:
- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).
Il Regno di Svezia può mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che impone l'obbligo di dichiarare il tenore di fosforo sull'etichetta degli alimenti composti per animali destinati ai pesci.
Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 79/373/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta è corredata di una circostanziata documentazione scientifica.

F. SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1. 366 L 0401
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).
Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di sementi della categoria «sementi commerciali» («Kauppasiemen»/«handelsutsäde»), quali definite nella normativa finlandese in vigore.
Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Repubblica di Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.
Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.
2. 366 L 0402
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).
Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di:
  • sementi non conformi alle prescrizioni della direttiva per quanto attiene all'indice massimo di generazione delle sementi della categoria «sementi certificate» («Valiosiemen»/«elitutsäde») e
  • sementi della categoria «sementi commerciali» («Kauppasiemen»/«handelsutsäde»), quali definite nella vigente normativa finlandese.
Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Repubblica di Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.
Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.
3. 366 L 0403
Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66).
Per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate, il Regno di Svezia è autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, un limite di tolleranza del 40 % in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone del Regno di Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune.
Tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri. Il Regno di Svezia adatterà la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.
Tuttavia il Regno di Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.
4. 366 L 0404
Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66).
  • La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati a mantenere la rispettiva legislazione nazionale relativa alla commercializzazione, nel loro territorio, dei materiali forestali di moltiplicazione, fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.
  • La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad usufruire di un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2001 per l'esaurimento delle scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulate prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo trattino.
  • Nella misura in cui non sono conformi alle disposizioni della direttiva detti materiali non sono introdotti nel territorio di Stati membri, diversi dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, a meno che venga altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva.
  • Tuttavia la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia applicano, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nei loro territori dei materiali conformi alla direttiva.
  • Se necessario saranno adottate ulteriori disposizioni transitorie, conformemente alle pertinenti procedure comunitarie.
5. 370 L 0457
Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1) e 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7).
  • La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori delle due suddette direttive per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.
  • Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sia nei cataloghi comuni, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.
  • Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.
6. 371 L 0161
Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87, del 17.4.1971, pag. 14).
  • La Repubblica di Finlandia può mantenere la legislazione nazionale relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione in relazione alla loro commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.
  • Laddove non siano conformi alle disposizioni della direttiva tali materiali non vengono introdotti nel territorio di altri Stati membri, a meno che sia altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva.
  • La Repubblica di Finlandia adatta al riguardo la propria legislazione onde conformarsi alle disposizioni della direttiva alla data di scadenza del suddetto periodo.
  • Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nel suo territorio dei materiali conformi alla direttiva.
7. 393 L 0048
Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 1).
8. 393 L 0049
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 9).
9. 393 L 0061
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 19).
La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia sono autorizzati ad imporre condizioni supplementari riguardo all'etichettatura di origine delle piante perenni ai fini della commercializzazione nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.

Tali condizioni possono essere applicate solo alla loro produzione nazionale.

VIII. PESCA

1. 377 R 2115
Regolamento (CEE) n. 2115/77 del Consiglio, del 27 settembre 1977 (GU n. L 247 del 28.9.1977, pag. 2 ).
In deroga all'articolo 1, durante un periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati, a condizione che tale pesca non comporti rischi di irreversibile danno ecologico, ad intraprendere operazioni di pesca diretta dell'aringa per fini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato e subordinatamente a un sistema di controllo delle catture accessorie con la supervisione della Commissione.
In deroga all'articolo 2, durante un periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati a sbarcare nell'Unione le catture di aringhe pescate per fini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato.
Entro un periodo di tre anni dalla data di adesione, in conformità della procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio effettua un riesame del regolamento (CEE) n. 2115/77.
Il Consiglio adotterà decisioni per l'utilizzazione ottimale delle popolazioni di aringhe, compresa la pesca all'aringa per fini diversi dal consumo umano, purché esso sia compatibile con un razionale e responsabile sfruttamento su base sostenibile e prendendo in considerazione i mercati, nonché gli aspetti biologici e le esperienze acquisite mediante l'applicazione di sistemi di controllo e di progetti pilota.
2. 386 R 3094
Regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1).
In deroga all'allegato I, durante un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell'adesione, i pescherecci svedesi sono autorizzati a utilizzare maglie di dimensioni di 16 mm nello Skagerrak e nel Kattegat per la pesca di spratti. Entro la fine di detto periodo transitorio, le misure tecniche e il sistema di controllo per tale tipo di pesca saranno riesaminati dal Consiglio alla luce dei dati scientifici.
3. 389 R 2136
Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 79).
In deroga all'articolo 2, secondo trattino, durante un periodo di sei mesi dalla data di adesione, la commercializzazione degli spratti in scatola sotto la descrizione commerciale di «sardine in scatola» è autorizzata in Norvegia e Svezia per i prodotti inscatolati prima della data di adesione.

IX. FISCALITÀ

1. 372 L 0464
Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1 ), modificata da ultimo da:
- 392 L 0078: Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 il Regno di Svezia può rinviare fino al 1° gennaio 1996 l'applicazione dell'accisa proporzionale sulle sigarette.
2. 377 L 0388
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 394 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994 (GU n. L 60 del 3.3.1994, pag. 16).
Austria
  1. In deroga agli articoli 12 e 13 bis, paragrafo 1:
    la Repubblica d'Austria può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1996:
    • un'aliquota ridotta dell'IVA del 10% per le attività ospedaliere nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale e per i trasporti di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati effettuati da organismi debitamente autorizzati;
    • un'aliquota normale dell'IVA del 20% per la prestazione di cure da parte di medici nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale;
    • un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, per le forniture effettuate da enti operanti nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale.
    Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) la Repubblica d'Austria può applicare una seconda aliquota normale nei territori di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15%.
    L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  3. Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, la Repubblica d'Austria può accordare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecu.
    Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  4. Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 la Repubblica d'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta i trasporti internazionali di persone effettuati da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli a motore non immatricolati in Austria, alle seguenti condizioni:
    • questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000;
    • il percorso effettuato in Austria sarà tassato secondo una base imponibile media per persona e per chilometro;
    • il sistema non implicherà controlli fiscali alle frontiere tra gli Stati membri;
    • questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.
  5. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, non inferiore comunque al 10%.
    L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  6. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), la Repubblica d'Austria può applicare un'aliquota ridotta per i servizi di ristorazione.
    L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  7. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), la Repubblica d'Austria può applicare un'aliquota ridotta per la fornitura di vini di produzione propria effettuata direttamente dal produttore e la fornitura di veicoli a trazione elettrica, non inferiore comunque al 12 %.
    L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  8. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), la Repubblica d'Austria può assoggettare all'imposta:
    • fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2 dell'allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnici a titolo professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale;
    • le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E.
    Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  9. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) la Repubblica d'Austria può esentare dall'imposta sul valore aggiunto:
    • le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai servizi pubblici postali finché il Consiglio non avrà adottato un regime comune di imposizione per tali prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri attuali che applicano un'esenzione totale cesseranno di applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino al 31 dicembre 1995;
    • le operazioni elencate ai punti 7 e 16 dell'allegato F, fintanto che le stesse esenzioni sono applicate ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali,
    • con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, dall'Austria ad uno Stato membro o a un paese terzo e viceversa, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza, fintanto che la stessa esenzione si applica ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
Finlandia
  1. In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, la Repubblica di Finlandia può applicare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore all'equivalente di 10 000 ecu in valuta nazionale.
  2. Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, la Repubblica di Finlandia può continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni:
    • questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000;
    • questa esenzione può applicarsi alle navi di almeno 10 metri di lunghezza non costruite per essere imbarcazioni da diporto o destinate ad attività sportive;
    • questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.
  3. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), la Repubblica di Finlandia può, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28l terdecies, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di organismi di interesse pubblico.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  4. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e fintanto che tali transazioni sono soggette ad imposta da parte di uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia può tassare le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E.
    Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  5. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto:
    • i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F;
    • le operazioni elencate ai punti 7, 16 e 17 dell'allegato F.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
Norvegia
  1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1:
    il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1995, continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi che non erano soggetti all'imposta sul valore aggiunto prima della data di adesione.
    Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  2. In deroga all'articolo 13 ter, lettera b, punto 1:
    il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1995, esentare dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero e in settori aventi funzioni analoghe, compresi le sistemazioni in ostelli e villette, nonché l'affitto e la locazione di terreni attrezzati per il campeggio.
    Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  3. In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto taluni gruppi di soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu.
  4. In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, il Regno di Norvegia può continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni:
    • - questa esenzione può applicarsi alle navi di almeno 15 metri di lunghezza che sono adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, al trasporto di merci o ad operazioni di rimorchio, recupero, salvataggio e che sono impiegate come rompighiaccio nelle acque norvegesi, ovvero alle forniture di navi adibite alla ricerca, al servizio di previsioni meteorologiche o ad attività di addestramento in relazione alle attività non contemplate dall'articolo 15, paragrafo 5;
    • questa misura transitoria può applicarsi fino al 31 dicembre 2000;
    • questa misura, destinata a semplificare la procedura di imposizione, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.
  5. In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore o fino al 31 dicembre 1995, ove tale data sia anteriore, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi di cui al terzo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), eccetto la prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  6. In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2 lettera a), il Regno di Norvegia può durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28l, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali, libri e riviste.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  7. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Norvegia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni elencate ai punti 1, 2, 6, 10, 16, 17 e 27 dell'allegato F.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  8. In deroga all'articolo 33:
    il Regno di Norvegia può, fino al 31 dicembre 1999, continuare ad applicare l'imposta nazionale sugli investimenti per l'acquisto di beni destinati ad essere impiegati in attività commerciali. Durante questo periodo, il Regno di Norvegia riduce gradualmente l'aliquota di tale imposta.
    Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
Svezia
  1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e al punto 7 dell'allegato H:
    il Regno di Svezia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la vendita di biglietti d'ingresso nei cinema fino al 31 dicembre 1995.
    Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  2. In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Svezia può applicare la seguente procedura semplificata per le piccole e medie imprese, purché le disposizioni siano conformi al trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare agli articoli 95 e 96:
    • presentazione delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale;
    • applicazione di una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto per i soggetti passivi la cui cifra di affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu.
  3. In applicazione dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a), il Regno di Svezia è autorizzato a consentire ai soggetti passivi di presentare documenti ricapitolativi annui alle condizioni in esso previste.
  4. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), il Regno di Svezia può, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28l terdecies, applicare esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17, della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda la fornitura di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, la fornitura di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione e altri servizi connessi concernenti i periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
  5. Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), fintanto che la stessa esenzione è applicata a uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Svezia può esentare dall'imposta sul valore aggiunto:
    • i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F;
    • le operazioni elencate ai punti 1, 16 e 17 dell'allegato F.
    Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
3. 392 L 0012
Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 392 L 0108: Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124).
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono mantenere limiti quantitativi alle importazioni di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, bevande spiritose, vini e birra da altri Stati membri alle condizioni stabilite nell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.
Tali limiti sono:
Prodotti a base di tabacco:
  • 300 sigarette
  • 150 sigaretti (sigari di peso massimo pari a 3 grammi ciascuno) o
  • 75 sigari o
  • 400 grammi di tabacco da fumo
Bevande alcoliche
- distillati e bevande spiritose, con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol 1 litro
oppure distillati, bevande spiritose ed aperitivi ottenuti da una base di vino o di alcole con titolo alcolometrico non superiore a 22 % vol, vini spumanti o vino alcolizzato 3 litri
- vini tranquilli 5 litri
- birra 15 litri
La Finlandia, la Norvegia e la Svezia adottano le misure necessarie per garantire che non siano autorizzate importazioni di birra da paesi terzi a condizioni più favorevoli di quelle stabilite per le importazioni da altri Stati membri.
4. 392 L 0079
Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 8)
In deroga all'articolo 2, il Regno di Svezia può posporre fino al 1o gennaio 1999 l'applicazione di un'accisa minima generale pari al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla categoria di prezzo più richiesta.
5. 392 L 0081
Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 12), modificata da ultimo da:
- 392 L 0108: Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124) e
- 392 D 0510: Decisione 92/510/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 16).
  1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere, fino al 31 dicembre 1998, l'accisa sugli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per il trasporto dei passeggeri all'interno delle acque norvegesi.
  2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si pongano in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere:
    • aliquote d'accisa ridotte sul carburante per gli autobus di linea;
    • un'aliquota d'accisa ridotta sul carburante per le imbarcazioni da diporto.
  3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia può mantenere:
    • l'esenzione dall'accisa per i carburanti rispettosi dell'ambiente destinati a motoseghe ed altri attrezzi;
    • l'esenzione dall'accisa per i carburanti organici ed il metano derivato da procedimenti organici;
    • l'esenzione dall'accisa per gli oli residui per riscaldamento;
    • l'esenzione dall'accisa per il carburante destinato a motoslitte e imbarcazioni fluviali nelle zone in cui non esistono strade;
    • l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali utilizzati per l'aviazione privata.
  4. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica d'Austria può mantenere l'esenzione dall'accisa per il GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.
  5. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia può mantenere:
    • aliquote d'accisa ridotte sul carburante per motori diesel e sul gasolio a basso tenore di zolfo;
    • aliquote d'accisa ridotte sulla benzina con piombo e senza piombo riformulata.
  6. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia può mantenere:
    • l'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi;
    • l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali usati nelle imbarcazioni private da diporto.
  7. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e, segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia può mantenere:
    • un'aliquota d'accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali;
    • aliquote fiscali ridotte per il gasolio e il gasolio leggero per riscaldamento conformemente alle classificazioni ambientali.
  8. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia può mantenere l'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui.
6. 392 L 0083
Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 21).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il Regno di Svezia può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1997, un'aliquota d'accisa ridotta alle birre aventi un titolo alcolometrico non superiore al 3,5 % vol, a condizione che tale aliquota non si situi in alcun momento al di sotto dell'aliquota minima prevista dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio.

X. VARIE

389 L 0622
Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1), modificata da:
- 392 L 0041: Direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992 (GU n. L 158 dell'11.6.1992, pag. 30).
  1. Il divieto di cui all'articolo 8 bis della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, per quanto riguarda l'immissione sul mercato del prodotto definito all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, non si applica al Regno di Svezia e al Regno di Norvegia; sussiste tuttavia il divieto di commercializzare detto prodotto in forme che abbiano apparenza di prodotto alimentare.
  2. Il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia adottano tutte le misure necessarie per far sì che il prodotto di cui alla lettera a) non sia immesso sul mercato negli Stati membri cui si applicano integralmente le direttive 89/622/CEE e 92/41/CEE.
  3. La Commissione controlla l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera b).
  4. Tre anni dopo la data di adesione del Regno di Svezia e del Regno di Norvegia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione da parte del Regno di Svezia e del Regno di Norvegia delle misure di cui alla lettera b). Detta relazione può essere corredata, ove necessario, di proposte appropriate.