Atto del Consiglio di amministrazione Europol 99-C 26-09

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Unione europea

1999 diritto diritto Atto del Consiglio di amministrazione dell'Europol del 15 ottobre 1998 relativo ai diritti e doveri degli ufficiali di collegamento Intestazione 8 settembre 2009 25% Diritto

Gazzetta ufficiale n. C 026 del 30/01/1999 pag. 0086 - 0088



ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL del 15 ottobre 1998 relativo ai diritti e doveri degli ufficiali di collegamento (1999/C 26/09)


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7 e l'articolo 28, paragrafo 1, punto 2),

considerando che spetta al consiglio di amministrazione dell'Europol decidere, all'unanimità, i diritti e doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol, fatte salve le altre disposizioni della convenzione Europol,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI NORME:

Articolo 1 Oggetto
Il presente atto si prefigge l'applicazione dell'articolo 5 della convenzione Europol che si riferisce ai diritti e ai doveri degli ufficiali di collegamento inviati all'ufficio europeo di polizia (Europol).
Articolo 2 Disposizioni generali
Hanno lo status di ufficiali di collegamento dell'Europol le persone nominate da ciascuno Stato membro. Dette nomine sono comunicate al direttore dell'Europol, che ne trasmette l'elenco al consiglio di amministrazione.
Articolo 3 Requisiti
Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri, per adempiere alle loro funzioni presso l'Europol, debbono soddisfare come minimo i seguenti requisiti, che sono valutati da ciascuno Stato membro:
a) essere funzionari dei servizi competenti in materia di prevenzione e repressione dei reati di competenza dell'Europol di cui all'articolo 2 della convenzione Europol, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha nominati;
b) conoscere almeno due delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
c) avere l'idoneità e le capacità necessarie all'espletamento delle loro funzioni.
Articolo 4 Relazioni tra gli ufficiali di collegamento
Gli ufficiali di collegamento, alle condizioni previste dall'articolo 5 della convenzione Europol, collaborano attivamente tra loro nello scambio di informazioni e si prestano il sostegno e l'assistenza necessari.
Articolo 5 Doveri dell'Europol nei confronti degli ufficiali di collegamento
1. L'Europol fornisce il proprio sostegno agli ufficiali di collegamento nell'espletamento delle loro funzioni. Il direttore dell'Europol adotta le misure organizzative necessarie al fine di:
a) assicurare l'efficacia dell'attività degli ufficiali di collegamento;
b) rispondere alle loro richieste e fornire l'assistenza necessaria;
c) risolvere le questioni derivanti dal normale svolgimento delle funzioni assegnate agli stessi.
2. Gli ufficiali di collegamento sono informati dall'Europol delle attività che potrebbero riguardarli nonché di altre circostanze che potrebbero essere di interesse per essi stessi o per lo Stato membro che li ha designati, sia che le informazioni provengano dallo stesso Europol che da ufficiali di collegamento di altri Stati membri, da organismi terzi o da paesi terzi.
Articolo 6 Doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol
1. Gli ufficiali di collegamento, in stretta collaborazione con gli agenti dell'Europol, compiono ogni sforzo volto a perseguire gli obiettivi e le finalità dell'Europol.
2. Gli ufficiali di collegamento, fatte salve le rispettive legislazioni nazionali, osservano le norme interne dell'Europol.
3. Nell'espletamento delle loro funzioni gli ufficiali di collegamento sono tenuti ad osservare le varie disposizioni legislative nazionali rispettive in materia di protezione dei dati, fatte salve disposizioni specifiche della convenzione Europol.
Articolo 7 Dovere di informazione nei confronti dell'Europol
Per quanto possibile, se il diritto del loro Stato di origine lo consente, gli ufficiali di collegamento informano il direttore dell'Europol delle attività che essi svolgono in detto organismo, segnatamente:
a) lo informano in primo luogo delle questioni che potrebbero presentare un interesse per l'Europol e che oltrepassino l'ambito degli scambi bilaterali tra gli Stati membri,
b) rispondono a qualsiasi altra richiesta di informazioni complementare formulata dall'Europol,
c) presentano ogni mese una breve relazione statistica sull'insieme delle proprie attività.
Articolo 8 Responsabilità nei confronti dell'Europol
La responsabilità dello Stato di origine per i pregiudizi arrecati all'Europol dagli ufficiali di collegamento da esso inviati è determinata sulla base della legislazione nazionale di detto Stato.
Articolo 9 Disponibilità nei confronti dell'Europol
Per assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Europol e l'efficace svolgimento delle sue funzioni, conformemente agli articoli 2 e 3 della convenzione Europol, nonché di quelle inerenti agli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 5 di detta convenzione, ciascuno Stato membro, nel rispetto della legislazione nazionale, stabilisce il regime generale dell'orario di lavoro dei propri ufficiali di collegamento e il sistema di disponibilità degli stessi che, senza implicare necessariamente la loro presenza fisica presso l'Europol, garantisca un servizio permanente. Queste misure sono debitamente comunicate al direttore dell'Europol.
Articolo 10 Congedi
1. Gli ufficiali di collegamento rimangono sotto la responsabilità delle autorità dello Stato di origine e soggetti alla normativa di quest'ultimo.
2. La gestione del congedo annuo e degli altri congedi compete alle autorità degli Stati che inviano gli ufficiali di collegamento e agli ufficiali di collegamento stessi.
3. Gli ufficiali di collegamento notificano con la massima tempestività al direttore dell'Europol la loro domanda di congedo.
4. Il direttore dell'Europol può emettere obiezioni su qualsiasi domanda di congedo che possa pregiudicare gli interessi di detto ufficio. Lo Stato membro che ha inviato l'ufficiale di collegamento prende la decisione in materia, sentite le obiezioni del direttore dell'Europol.
Articolo 11 Giorni festivi
1. Gli ufficiali di collegamento sono soggetti alle normative nazionali dei rispettivi Stati di origine per quanto attiene al numero dei giorni festivi fissati annualmente.
2. Gli ufficiali di collegamento osservano per quanto possibile i giorni festivi stabiliti dal direttore dell'Europol di concerto con il consiglio di amministrazione, nonché le festività nazionali dei rispettivi Stati di origine.
3. Le disposizioni relative ai giorni festivi di cui può usufruire ciascun ufficiale di collegamento sono comunicate dalle rispettive unità nazionali al direttore dell'Europol con anticipo sufficiente a pianificare le attività dell'organizzazione.
Articolo 12 Altre assenze
In caso di assenza per cause diverse da quelle elencate agli articoli 10 e 11 che gli impediscano di recarsi sul posto di lavoro, l'ufficiale di collegamento deve informare al più presto del suo impedimento il direttore dell'Europol, precisando il motivo dell'assenza e indicando un modo per essere contattato.
Articolo 13 Modifiche
Le modifiche del presente atto sono approvate all'unanimità dal consiglio di amministrazione.
Articolo 14 Entrata in vigore
Il presente atto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Fatto a l'Aia, addì 15 ottobre 1998.

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente
K. RUSO

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.