Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 10

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Bollettino N. 10

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REPUBBLICA ROMANA

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BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 10.

EDIZIONE OFFICIALE

124 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina per la distribuzione di una medaglia ai soldati che combatterono nel Veneto. — pag. 163.

192 Decreto del Comitato Esecutivo in cui si stabilisce che tutti i cittadini dai 18 ai 55 anni fanno parte della Guardia Nazionale, e dichiara mobile quella degli anni 18 ai 30 — pag. 164.

123 Idem perchè i Rappresentanti assenti senza permesso debbono farne richiesta, o rinunciare formalmente, altrimenti saranno dichiarati rinunciatari — pag. 165.

194 Idem in cui si nominano i cittadini Giusti, Pisacane, Cerroti, Carducci, e Maubeuge membri della commissione di guerra — pag. 167.

193 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina sulle pretese di alcuni officiali di avere uno sconto sui boni del tesoro — ivi.

126 Idem perchè i Comandanti dei corpi trasmettano la nota dei militi che meritarono lode nella guerra del Veneto — pag. 168.

127 Proclama del Ministro dell'Interno ai militi della Guardia Nazionale di Roma per l'appoggio dato alla Repubblica contro alcuni perturba tori — pag. 169.

128 Ordinanza del Ministro dell'Istruzione pubblica in cui si toglie ogni privilegio ai Protonotari apostolici, ed agli Avvocati concistoriali sulla romana università — pag. 172.

129 Circolare del medesimo ai Presidi delle Province perchè presentino uno stato informativo sulla istruzione — pag. 173.

130 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui si dichiara che se alcuni cadetti non si presenteranno il 2 aprile saranno cancellati dai ruoli — pag.175.

131 Ordinanza del Ministro dell'interno per la proroga fino al 15 aprile per la elezione del Consiglio municipale di Roma — pag. 176.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 16 Marzo.

Il provvido decreto del Romano Municipio riconobbe con una medaglia di bronzo la generosa opera di quei Cittadini che accorsero per combattere la santa guerra dell’Italica indipendenza. Ma il petto de’ nostri soldati che la stessa guerra hanno combattuto, e vi fecero onorata e memorabile prova, è ancora sguernito del dovuto testimonio di gloria.

Sapendomi che la virtù militare si nutre massimamente di onore, e che il premio, più che il castigo ha importanza ed efficacia nella milizia, io non ha guari, e prima che assumessi le funzioni del Ministero, proposi che ancora i nostri soldati, i quali si segnalarono nella Campagna del Veneto, avessero il guiderdone di una medaglia in bronzo. Oggi mi è caro di potere io stesso effettuare la mia proposta, ordinando che ai sopraddetti militi sia distribuito il meritato distintivo della medaglia.

Rammenti la milizia che da ora in poi cosiffatti distintivi non saranno più una ciurmeria, e un cortigianume di uomini inverecondi, ma saranno il genuino testimonio della sola virtù. Rammenti la milizia che il distintivo della presente medaglia non è tanto il testimonio di una impresa compiuta, quanto l’incentivo di una [p. 164 modifica]impresa che rimane ancora da compiere. In questa medaglia è ancora un segno d’invito ai prodi: è un’annunzio che il grande fatto della nostra nazionale redenzione non è ancora consumato..

Il Ministro interino



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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Decreta:

Art. 1. Tutti i Cittadini della Repubblica dai 18 ai 55 anni inclusivi fanno parte della Guardia Nazionale;

Art. 2. Ne sono esclusi i soli individui colpiti da sentenze criminali infamanti;

[p. 165 modifica]Art. 3. La Guardia Nazionale è distinta in mobile e stanziale;

Art. 4. E dichiarata mobile e sarà immediatamente organizzata tutta la Guardia Nazionale dagli anni 18 ai 30 inclusivi, a seconda delle classificazioni e colle eccezioni da stabilirsi;

Art. 5. La Guardia stanziale è divisa in attiva e disponibile. La disponibile, chiamata al servizio, percepirà un soldo;

Art. 6. La Commissione di guerra rimane incaricata di presentare entro giorni 5 un progetto di Legge per l’applicazione del presente Decreto.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(123)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed [p. 166 modifica]

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Decreta:

Art. 1. Tutti i Rappresentanti che, senza speciale permesso, si tengono assenti dall’Assemblea, dovranno farne richiesta entro il termine di giorni 8 dalla pubblicazione del presente Decreto, od esibire entro il termine stesso la loro rinunzia.

Art. 2. Scorso il termine indicato, si avrà per avvenuta la rinunzia di qualsiasi Rappresentante, che non l’abbia formalmente emessa, o che non abbia ottenuto il voluto permesso,

Art. 3. Per quelli i cui poteri non sono stati verificati, o che saranno eletti dopo la pubblicazione del presente Decreto, il termine decorrerà dal giorno della verifica e riconoscimento dei poteri.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha scelto i cittadini Giusti, Pisacane, Cerroti, Carducci, Meubèuge a membri della nuova Commissione, istituita dietro proposta del Deputato Mazzini, per cooperare, insieme al Ministro della Guerra, a tutto ciò che possa migliorare lo stato del nostro esercito.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(125)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 19 Marzo

Sono state molto gravose all’animo mio le pretese che da qualche Corpo delle nostre milizie si vanno accompagnando, a fine di conseguire uno sconto nei Boni del Tesoro.

[p. 168 modifica]Nei tempi che la salvezza della Patria e della libertà è suprema legge d’ogni cittadino, è debito d’ogni cittadino di cooperare con dei sacrificj per la pubblica incolumità. Ma tanto maggiore è il debito del sacrificio in coloro che dall’incremento della loro Patria ebbero incremento di fortuna e di onore. Ognuno sa i vantaggi conseguiti dalla nostra ufficialità: gli aumenti nei gradi e nei soldi furono tanto più notevoli quanto meno erano da sperare. Le piccole ed umili sorti dei molti si tramutarono in una decorosa grandezza. Ond’è che la querela, promossa oggi da taluni de’ medesimi, è indizio di anima avara, e chiusa affatto ad ogni senso di patrio interesse. Quella querela è un vituperio.

Ed io con queste pubbliche parole di riprovazione la espongo al pubblico biasimo, affinchè nei colpevoli ricada, s è possibile, un senso di rossore e di emenda.

Il Ministro interino


(126)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA


Ordine del Giorno 20 Marzo.

Analogamente all’ordine del giorno dei 13 corrente, tutti i Comandanti dei Corpi sono incaricati di trasmettermi una nota contenente i nomi di tutti quei militi, che nella guerra del Veneto meritarono lode.

[p. 169 modifica] E perchè a cagione del tempo decorsoda quell’epoca in qua, potrebbe avvenire un qualch’equivoco sopra le persone, sia trasandandone alcune, o sia producendone altre che affatto non si segnalarono, avanti che si proceda alla individuale distribuzione delle medaglie, si esporrà per quindici giorni al pubblico, e nei quartieri la nota dei nomi di quegl’individui che saranno creduti meritevoli di partecipare alla onorificenza della medaglia. Così facendo, si darà agio a qualunque reclamo che potesse intervenire, come un’ammenda della detta nota.

Il Ministro interino


(127)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Militi della guardia nazionale di roma!

Mentre il Governo procedeva energicamente contro i pochi traviati, che cogl’impeti incivili delle loro passioni, turbando l’ordine e mettendosi innanzi alle Leggi della Repubblica, ne offendono la dignità; una protesta generosa, uscita dai vostri battaglioni, veniva a confortarci nella nostra amarezza; perocchè amarissima cosa è per noi il vedere da alcuni mal compresa la santa idea di libertà, e l’essere costretti a biasimare e punire la colpa, là dove non vorremmo che applaudire e premiare la virtù cittadina.

[p. 170 modifica]Voi avete protestato sdegnosamente contro l’insulto fatto alla Nazionale Milizia dal picciol numero di coloro, che, insigniti dell’uniforme della medesima, sogliono mescolarsi ai tumulti di piazza, e convertire in insegna di inquietezze e di scandali la divisa dell’ordine civile e della pubblica sicurtà, come è avvenuto in alcune arbitrarie inquisizioni, e violazioni della libertà individuale, è come l’altra notte avvenne sotto il palazzo Farnese.

Militi cittadini! questo magnanimo sdegno stà bene in petti romani. La devozione alle patrie leggi e la severa osservanza della disciplina fecero onnipotente l’antica Roma nelle sue conquiste guerriere. Queste medesime virtù, poste a guardia del nuovo concetto di libertà e di giustizia universale, che voi siete tenuti a compiere sovra la terra, vi renderanno onnipotenti nelle morali conquiste, a cui la Provvidenza vi chiama.

I moti violenti, i tumulti popolari, le romorose manifestazioni politiche, possono avere, o Cittadini, motivo e significato in quelle forme di governo, le quali rilevano dal fatto arbitrario della storia e dalla volontà di pochi, e non dalla coscienza libera e spontanea del popolo. Essi moti sono in allora altrettante generose e necessarie espansioni di una più larga idea di civiltà. Ma quando il Governo si compenetra perfettamente col sentimento e col diritto della Nazione, quando il governo non è che l’attuazione ordinata e ben guarentita della volontà generale; come in una Repubblica democratica, i tumulti e l’invasione delle Leggi, non possono essere che [p. 171 modifica]effetto di stoltezza, o di ostilità individuali mascherate sotto bugiardi e profanati nomi.

Il Governo della Repubblica non dee nè può lasciar compromettere la sua maestà, la sua forza morale, le sue convenienze a simili intemperanze; egli ha puniti e punirà i perturbatori, essendo risoluto a reprimere efficacemente le improntitudini da qualunque parte esse derivino. Sia detto una volta per sempre e per tutti.

Per grande ventura, in questa luce di civiltà che illumina l’eterna Roma, fra questo popolo che tanto mantiene dell’antica virtù, siffatti inconvenienti sono assai lievi, e voi, Militi Nazionali, a cui stà profondamente scolpito negli animi l’onore del nome italiano, potete prevenirli assai di leggieri. Voi avete date, in molte gravi occasioni, solenni prove di attività, di unanime cooperazione, di disciplina in servigio della Patria. Il Governo confida alle vostre braccia la pubblica salute. Siate subordinati e concordi, pronti ed energici sempre nell’esercizio de’ vostri doveri, e a dissipare e impedire i disordini basterà solo l’autorità dell’esempio e la virtù morale della vostra presenza.

Roma 20 Marzo 1849.

Viva la Repubblica Romana — Viva l'unione d'Italia

Il Ministro dell’Interno


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il Decreto dell’Assemblea Costituente emanato il 24 Febbrajo p. p., col quale lo insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero di pubblica Istruzione;

Considerando che il privilegio esercitato finora dal Collegio de’ Protonotari Apostolici per conferire Lauree dottorali nella Facoltà legale, e quelli esercitati dal Collegio degli Avvocati Concistoriali sopra la Università Romana, e così i dritti che si ascrive il Collegio stesso sopra la medesima, intralciano l’attuazione di quella immediata dipendenza;

Udito il Comitato Esecutivo, ed il Consiglio de Ministri;

Ordina:

Art. 1. Il privilegio esercitato dal Collegio dei Protonotari Apostolici pel conferimento delle Lauree, ed ogni giurisdizione o privilegio esercitati per qualunque titolo e causa dal Collegio degli Avvocati Concistoriali sopra la Università Romana, si dichiarano aboliti.

Art. 2. Le funzioni del Collegio Legale nella stessa Università, verranno provvisoriamente [p. 173 modifica]esercitate dai Professori titolari, quiescenti e giubilati della Facoltà legale, con le norme da stabilirsi particolarmente.

Roma 20 Marzo 1849.

Il Ministro

Gherardi Sostituto al Ministro.

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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO D'ISTRUZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE.

Al PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside!

La civiltà attuale reclama un ragionato sistema di pubblica istruzione, che, non limitato strettamente alle interne necessità, possa all’uopo, e senza sostanziali modificazioni, conciliarsi colle condizioni degli altri paesi italiani.

Si conosce in genere da questo Ministero che mentre nello Stato della Repubblica molti per numero e dotazione sono i mezzi d’insegnamento, pur tuttavia difetto di proporzionata distribuzione, e di metodi coordinati allo scopo, impedisce di ottenere l’effetto corrispondente. Si conosce ancora che odiose privative d’insegnamento, per le quali non rimane luogo a scegliere i più idonei soggetti nei rapporti di pubblico interesse, servono d’intralcio alla propagazione delle lettere e delle scienze. Si conosce infine che la istruzione, specialmente elementare, ad onta di grave [p. 174 modifica]dispendio del Governo, delle Province, dei Comuni, dei singoli Cittadini, non è tale semenza da cui possa sperarsi rigoglioso germoglio. La riparazione di questi mali è un bisogno sentito profondamente. Prima però di distruggere è mestieri aver pronto il concetto della nuova costruzione in cosa di sì grande importanza. Nè il concetto raggiungerebbe lo scopo, senza conoscere con minuta precisione gli elementi attuali della istruzione pubblica, e quanto in essa sia di buono, o riprovevole.

Vi domando perciò di rimettere a questo Ministero, quanto più esattamente e prestamente possiate, informazioni sui seguenti particolari:

1 Condizione in cui si trovano gli studi nel la vostra Provincia.

2. Numero, e qualità delle Accademie, e delle scuole di ogni specie; designazione delle Corporazioni, e Stabilimenti addetti allo insegnamento, e descrizione di ogni relativo privilegio.

3. Metodo della istruzione nelle singole scuole.

4. Numero medio degl’individui che le frequentano.

5. Personale per la istruzione, distinguendo le nomine Governative, Provinciali, e Comunali.

6. Biblioteche, Musei, Gabinetti, strumenti, ed altro in servizio del pubblico insegnamento.

7. Fondi attualmente erogati nella istruzione o dal Governo, o dalla Provincia, o dai Comuni.

8. Legati, donazioni, assegni privati per la istruzione, e quanto altro può somministrare esatta cognizione statistica del subietto.

[p. 175 modifica]9. Bisogni locali per lo sviluppo della pubblica istruzione.

Cittadino Preside. Ho premesso il fine cui mirano queste interpellazioni, onde possiate meglio corrispondere al mio intendimento. A chi ama la Patria non debbo dirigere altre parole.

Salute e Fratellanza.

Roma 20 Marzo 1849.

Il Ministro Sturbinetti

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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

21 Febbrajo 1849.

Non essendosi mai presentati dopo la loro nomina gli appresso notati Cadetti nè alla propria Compagnia, nè all’Intendenza Divisionaria, saranno considerati come dimissionarj, e cancellati dai ruoli quelli fra essi che prima del giorno 2 Aprile 1849 non si presenteranno alla Compagnia e alla Intendenza Divisionaria di Roma.

Faglieri.
Costa Gioacchino.
Garibaldi Alessandro.
Lucci Luigi.
Petrucci Macedonio.
Ridolfi Ercole.
Cardoli Francesco.
Pierantonj Alessandro.
Manetti Mattia.

Il Ministro Interino A. Calandrelli.

[p. 176 modifica]

(131)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La elezione del Consiglio Municipale, destinata pel giorno 25 del corrente Marzo, è differita al dì 15 del prossimo Aprile.

Quindi nel giorno antecedente 14 detto saranno aperti i Collegi Elettorali di questa Città, per la nomina degli uffici popolari, a tenore degli articoli 28 e seguenti della legge Municipale.

Dal Ministero dell’Interno

li 21 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno