Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 12

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Bollettino N. 12

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 12.

EDIZIONE OFFICIALE


140 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina per abolire la sciarpa usata dagli officiali, e sostituire la gorgierapag. 195.

141 Decreto del Comitato Esecutivo per un credito addizionale di scudi 18,000 per provvedere di lavoro gli operai nella basilica di S. Paolo — pag. 196.

142 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui s'inibisce agli officiali subalterni il vestire da borgesi — pag. 197.

143 Ordinanza del Ministro dell'Interno in cui il borgo di Tossignano viene separato dal comune di Tossignano ed eretto in appodiato, e unito alla città d'Imola — pag. 198.

144 Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Presidenti dei tribunali di prima istanza perchè richiamino dai tribunali soppressi le posizioni relative a cause pendenti — pag. 199.

148 Idem perchè tutte le posizioni relative a cause decise o giacenti siano tutte richiamate, e poste negli archivii de tribunali — pag. 201.

146 Decreto del Comitato Esecutivo per un fondo di scudi 16,800 per l'escavazione del Foro romano — pag. 202.

147 Idem in cui si proibisce alle casse erariali il far pagamenti con autorizzazione particolare — pag. 203.

148 Idem che dichiara le deliberazioni del consiglio di liquidazione del Debito pubblico valide, quanto al numero dei votanti, quando ne intervengono tre — pag. 205.

149 Idem per un triduo alla Divinità ad inaugurare la guerra italiana — pag. 208.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.

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MINISTERO DI GUERRA E MARINA


Ordine del Giorno 22 Marzo

La Sciarpa, d’aborrita foggia tedesca, usata come ordinario distintivo dalla officialità maggiore e minore, è un misero adobbo, che di nessuna utilità può tornare, e si converte in facile ingombro a tempo di guerra.

D’ora in poi tutta la officialità deve sostituire alla detta Sciarpa il semplice distintivo dell’antica Gorgiera, con in mezzo l’insegna gloriosa della Repubblica Romana. Si aggiunge di più, che nei giorni di grandi solennità popolari, come il Capo d’Anno, l’anniversario della Repubblica, il natale di Roma, la Pasqua di Resurrezione, ed altri, dovranno i nostri officiali, a simiglianza degli antichi guerrieri d’Italia, indossare un Drappo a tracolla ed a liste tricolori traverse.

Il modello della Gorgiera è presso l’argentiere Belli, in via della Valle, ed il modello del Drappo è presso il mercante Bianchi, alla Minerva.

Il Ministro Interino


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 22 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina


che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che il fondo mensile assegnato di scudi 3750 non è più sufficiente per pagare i lavori degli artisti, che si sono accresciuti nell’edificio della Basilica di S. Paolo;

L'Assemblea Costituente

Ha Decretato:

È aperto un credito addizionale di scudi 18 mila nell’esercizio del 1849, a favore del Ministro del Commercio.

Questo fondo è destinato per provvedere di operaj, cresciuti di numero, nella Basilica di S. Paolo.

Il Ministro delle Finanze e il Ministro del Commercio, sono incaricati della esecuzione del [p. 197 modifica]presente Decreto, ognuno per la parte che lo riguarda.

Dato dalla residenza del Comitato Esecutivo li 23 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro del Commercio

M. Montecchi.

N Ministro delle Finanze


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 24 Marzo

A tenere ferme nella Milizia e maggiormente avvalorarvi quelle abitudini che contribuiscono allo spirito della medesima, giova che si attenda alla regolarità di quella esterior foggia, nella quale è visibilmente compediata la dignità con gli ufficii del soldato, e la quale tanto più vale a mantenere la disciplina, quanto maggiore è l’efficacia che la formalità esercita sui sensi dell’uomo.

Presso molti officiali subalterni è antico abuso di sostituire sovente alla militare divisa l’abito borgese, e con esso andarsi aggirando pei quartieri, e per la Città; ne viene bene spesso che [p. 198 modifica]con difficoltà siano riconosciuti dai rispettivi soldati, e con diſficoltà siano obbediti. Sempre nepatisce e ne scapita la disciplina. D’ora in poi, eccetto i capi principali della Milizia (che distintamente devono essere conosciuti da tutti i Militari, e che per ispeciali provvidenze del loro officio devono smettere talune volte la loro uniforme), è: vietato a tutta la officialità minore d’incedere con vestiario borgese. I trasgressori saranno sospesi per un mese dalle loro funzioni, con la perdita della metà del soldo.

I Comandanti delle Divisioni e i Capi dei Corpi saranno tenuti responsabili della esecuzione di quest’ordine.

Il Ministro Interino A. Calandrelli.

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Ministro dell’Interno

Vista l’istanza presentata a nome del Circolo Popolare del Borgo di Tossignano, nella quale si domanda che lo stesso Borgo sia eretto in Appodiato, e congiunto alle due Parrocchie di Casalino e di S. Giovanni in Campo, separandolo da Tossignano ed unendolo alla Città d’Imola;

Ritenuta la facoltà concessa dal Comitato Esecutivo della Repubblica Romana di provvedere in via d’urgenza all’istanza dei cittadini del Borgo di Tossignano;

[p. 199 modifica]Considerate le circostanze locali ed altre che persuadono di condiscendere alla dimandata grazia di separazione;

ORDINA:


Il Borgo di Tossignano, unito alle Parrocchie di Casalino e S. Gioyanni in Campo, viene separato dal Comune di Tossignano, ed eretto in Appodiato e unito alla Città d’Imola.

Il Preside di Ravenna è incaricato dell’esecuzione della presente.

Roma 25 Marzo 1849.

Il Ministro dell'Interno


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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE

AL PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

Cittadino Presidente:

A fine di mandare ad effetto con tutta la sollecitudine ed esattezza, che si conviene, la disposizione contenuta dall’Articolo 8 della Legge 3 corrente mi faccio ad interessarvi di prendere intelligenza con codesto Preside, e di deputare quanto prima per ogni Tribunale Ecclesiastico, compreso nei termini della vostra giurisdizione, una Commissione composta d’uno dei più attivi ed abili impiegati di Cancelleria (sia del [p. 200 modifica]nale, sia dei Governi) e di qualche legale del la Curia reputato per onestà e capacità , incaricando essa commissione di prendere in consegna dai Tribunali Ecclesiastici tutte le posizioni delle cause pendenti relative a materie temporali sì civili, che criminali. Sarà opportuno che all'atto della consegna, se ne faccia esatta nota , e se ne rediga analogo verbale. Le posizioni poi saranno distribuite e sistemate nella Cancelleria del Tribunale, Giusdicente, o Assessore, o dei Governatori, ai quali per ragione di ordinaria competenza rispettivamente appartengono.

E perchè da questa importante operazione non abbia da provenire soverchio intralcio e ritardo nell'Amministrazione della Giustizia , io vi raccomando caldamente di adoperare in questa occasione tutta la vostra attività e diligenza , all'oggetto che tutte le cause devolute in forza delle presenti disposizioni ai Tribunali ordinarj si trovino quanto prima in grado di poter essere riassunte e spedite a termini della legge comune.

Attendo precise notizie sulla esecuzione di queste istruzioni, e vi saluto fraternamente.

Roma 7 Marzo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia



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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

Cittadino:

L’ordine Circolare da me trasmesso con da ta dei 7 corrente N.° 13049 si limitava a commettervi di richiamare dai Tribunali soppressi le posizioni relative a cause pendenti, perchè queste principalmente esigevano un sollecito provvedimento, pel quale l’Amministrazione della giustizia non fosse di soverchio ritardata. Ora che siffatta operazione sarà pressocchè condotta al suo termine, ed i giudizj avranno ripreso il loro corso, rendesi indispensabile che anche le posizioni relative alle cause decise o giacenti, siano tutte richiamate e collocate nell’Archivio di codesto Tribunale, o dei Governatori, a cui, in ragione di competenza, sarebbero attribuite.

Vi esorto pertanto a raddoppiare la vostra attività e diligenza nel procurare l’esatto adempimento di questa grave operazione. In pari tempo vi raccomando quanto so e posso, che le posizioni siano avanti tutto assicurate e custodite, per esser quindi a miglior agio, sempre però colla possibile sollecitudine, acconciamente sistemate agli Archivj.

In tutto procederete di piena intelligenza con [p. 202 modifica]codesto Preside, dal quale mi farete richiedere i fondi per le spese che potessero occorrere.

Salute e Fratellanza.

Roma 25 Marzo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 24 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma, e tenore.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Considerando che lo scavamento del Foro Romano, mentre accresce lustro alla Città, richia mando alla luce molte splendide reliquie dell’antica Roma, somministra occasione di lavoro e di necessaria sussistenza a molti cittadini, che non potrebbero utilmente impiegarsi nella miJizia,

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Decreta:

Art. 1. Il Foro Romano, ove nacque e prosperò l’antica Repubblica Romana, sarà sgombrato dalle terre, che lo ricuoprono.

Art. 2. È aperto un credito di sc. 16,800 al Ministro del Commercio sul pubblico tesoro per l’escavazione del Foro suddetto.

Art. 3. È affidata l’esecuzione del presente Decreto al Ministro del Commercio, curando che vengano impiegati quei soli cittadini che non potrebbono ammettersi al servizio militare.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro del Commercio

M. Montecchi


(147)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 24 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

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Ordina:


Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Decreta

Art. 1. È proibito alle Casse dell’Erario il fare pagamenti con autorizzazione particolare, tenendoli in conto sospeso.

Art. 2. Il Ministero dentro 20 giorni dovrà liquidare e regolarizzare i pagamenti in conto sospesi fatti dall’Erario fino al presente.

Art. 3. Il Potere Esecutivo chiederà un fondo all’Assemblea per le spese impreviste tanto proprie che del Ministero.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e della proposta di un modo, perchè i Presidi delle Province possano far fronte a spese imprevedute e di urgenza.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro delle Finanze


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del 24 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma, e tenore.

L'Assemblea Costituente

Viste le disposizioni di Segreteria di Stato 9 e 26 dicembre 1832 in ordine alla organizzazione ed attribuzioni del Consiglio di liquidazione del Debito pubblico.

Visti gli Articoli 1 2, e 3 dell’Ordinanza di Segreteria di Stato 31 dicembre 1847 N. 21597, Sez. 2. relativi agli appelli dalle deliberazioni del Consiglio suddetto;

Considerando, che sia pel mutato ordine di cose, sia perchè d’impedimento alla speditezza degli affari, non può essere mantenuta la prescrizione all’Articolo 6 delle disposizioni 6 dicembre 1832, col quale si dichiarano nulle le deliberazioni del Consiglio in difetto del voto del Commissario generale della Camera.

[p. 206 modifica]Considerando, che stante la cessazione del Tribunale della Camera, è urgente di stabilire per gli appelli dalle deliberazioni del Consiglio medesimo altre misure in luogo di quelle negli Art. 1. e 2 dell’Ordinanza di Segreteria di Stato 31 dicembre 1847.

Decreta:

Art. 1. Le deliberazioni del Consiglio di liquidazione del Debito pubblico saranno valide, quanto al numero dei votanti, quando intervengono tre di essi senza distinzione, derogando a qualunque disposizione in contrario.

Art. 2. Dalle deliberazioni del Consiglio di liquidazione è dato il reclamo alla Commissione surrogata provvisoriamente al Consiglio di Stato, la quale decide in secondo grado sopra memorie delle parti.

Il Direttore generale del Debito pubblico interverrà nella seduta per dare gli schiarimenti, che gli verranno richiesti; esso potrà farsi rappresentare da un Consultore.

Art. 3. Dalla Commissione surrogata al Consiglio di Stato in caso di difformità di sentenza, potrà appellarsi in ultimo grado al Consiglio dei Ministri.

Art. 4. Queste disposizioni sono applicabili agli appelli già interposti, e pendenti in 2 e 3 grado.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze ed il Ministro di Grazia e Giustizia sono incaricati della [p. 207 modifica]esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 25 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


Il Ministro di Grazia e Giustizia
G. Lazzarini

Il Ministro di Finanze
G. Manzoni

[p. 208 modifica](149)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 25 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Decreta:

Un Triduo solenne alla Divinità in Roma e nello Stato ad inaugurare, colle benedizioni del Cielo, la Guerra Italiana.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 26 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo