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Codice civile/Libro V/Titolo IV

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Libro Quinto - Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti

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Libro Quinto - Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
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Capo I: Disposizioni generali

Art. 2239 Norme applicabili

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).

Capo II: Del lavoro domestico

Art. 2240 Norme applicabili

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo (att. 203) e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi (2068).

Art. 2241 Periodo di prova

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2243 Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

Art. 2244 Recesso

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119. Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 2245 Indennità di anzianità

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. L’ammontare dell’indennità è determinato sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio. Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l’art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l’indennità di anzianità "in caso di licenziamento o di dimissioni").

Art. 2246 Certificato di lavoro

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.