Codice civile (1865)/Libro I/Titolo V

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Libro I - Titolo IV Libro I - Titolo VI

Capo I: Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo

Sezione I: Della promessa di matrimonio

Art. 53

La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Art. 54

Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

Sezione II: Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 55

Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

Art. 56

Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 57

Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'articolo 107.

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

Art. 58

In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

Art. 59

In linea collaterale il matrimonio è vietato I.° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2.° tra gli affini del medesimo grado, 3.° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

Art. 60

Il matrimonio è proibito

  • Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • Tra i figli adottivi della stessa persona;
  • Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;
  • Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.
Art. 61

Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità mentale.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.

Art. 62

Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

Art. 63

Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

Art. 64

Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

Art. 65

Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

Art. 66

La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

Art. 67

Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell'interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

Art. 68

Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Art. 69

Le disposizioni dell'articolo 55, dei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 59, e dell'articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

Capo II: Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 70

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'uffiziale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

Art. 71

Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Art. 72

Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

Art. 73

La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 74

L'uffiziale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

Art. 75

Se l'uffiziale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 76

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

Art. 77

Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

Art. 78

Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Art. 79

Gli sposi debbono presentare all'uffizio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio,

Gli estratti dei lori atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Art. 80

Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e de' suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

Art. 81

Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

Capo III: Delle opposizioni al matrimonio

Art. 82

Il padre, la madre, e in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

Art. 83

Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età,

  1. Per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65;
  2. Per l'infermità di mente di uno degli sposi.
Art. 84

Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

Art. 85

Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Art. 86

Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

Art. 87

Il pubblico ministero deve sempre far opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

Art. 88

Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 89

L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'uffiziale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 90

L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

Art. 91

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 92

Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale.

Capo IV: Della celebrazione del matrimonio

Art. 93

Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi l'uffiziale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

Art. 94

Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 95

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 96

Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 93, l'uffiziale dello stato civile richiederà per iscritto l'uffiziale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'uffiziale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'uffiziale da cui venne la richiesta.

Art. 97

Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'uffizio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'uffiziale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94.

Art. 98

L'uffiziale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascerà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

Art. 99

Nei matrimoni del re e della famiglia reale l'uffiziale dello stato civile è il presidente del senato del regno.

Il re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

Capo V: Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel regno

Art. 100

Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 101

Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estendibile a lire cento.

Art. 102

La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi de paese, a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Art. 103

Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve presentare all'uffiziale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

Capo VI: Delle domande per nullità di matrimonio

Art. 104

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articolo 55, 56, 58, 59, 60 e 62, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente dello stato civile o senza la presenza dei voluti testimoni.

Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'uffiziale dello stato civile non è più ammessa.

Art. 105

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

Art. 106

Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Art. 107

L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dell'altro coniuge.

Art. 108

Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, può essere impugnato dalle persone alle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Non può essere impugnato dal figlio che aveva compiuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

Art. 109

L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere promossa nè dai coniugi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza loro richiamo.

Parimenti l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, dopo raggiunta la maggior età, ha lasciato trascorrere sei mesi senza richiamo.

Art. 110

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non potrà più essere impugnato: 1.° quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta l'età richiesta; 2.° quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta.

Art. 111

Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età fissata, non può essere impugnato dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

Art. 112

Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunziata, risulta esistente al tempo del matrimonio.

L'annullamento non potrà più pronunziarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rivocata l'interdizione.

Art. 113

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Art. 114

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 115

Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può sull'istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'uffizio, se ambedue i coniugi od uno di essi siano minori di età.

Art. 116

Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

Capo VII: Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 117

Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'articolo 364.

Art. 118

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambidue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 119

Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

Art. 120

Non ostante la disposizione degli articoli 117 e 118, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione coll'atto di nascita.

Art. 121

Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico uffiziale l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

  1. Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;
  2. Che vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato.
Art. 122

Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Capo VIII: Disposizioni penali

Art. 123

Incorreranno nella multa di lire 200 estendibile a lire 1000 gli sposi e l'uffiziale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

Art. 124

L'uffiziale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che sieno stati presentati all'uffizio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

Art. 125

Incorrerà nella multa di lire 100 estendibile a lire 500 l'uffiziale dello stato civile che abbia fatto procedere alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambidue gli sposi, od in contravvenzione all'articolo 74.

Art. 126

Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente l'uffiziale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 72, 75, 76, 93, 94, 96, 98 e 103, o commetta qualsiasi altra contravvenzione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

Art. 127

Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

Art. 128

La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell'articolo 57, l'uffiziale che lo abbia celebrato e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibile a lire 1000.

Art. 129

L'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti il tribunale correzionale.

Capo IX: Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Sezione I: Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro

Art. 130

Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

Art. 131

Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

Art. 132

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

Art. 133

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Art. 134

La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizo relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.

Art. 135

L'autorizzazione del marito non è necessaria

  1. Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durate l'espiazione della pena;
  1. Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;
  1. Quando la moglie eserciti la mercatura.
Art. 136

Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di aitto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

Art. 137

La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

Sezione I: Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti

Art. 138

Il matrimonio impone ad amidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Art. 139

I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

Art. 140

La reciproca obbligazione degli alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa,

  1. Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze;
  2. Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.
Art. 141

Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare.

Art. 142

L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

Art. 143

Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.

Art. 144

Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze.

Art. 145

Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti.

L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso altri.

Art. 146

L'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Art. 147

I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

Capo X: Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 148

Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

Art. 149

Il diritto di chiedere la separazione spetta a coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 150

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

Art. 151

La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 152

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 153

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

Art. 154

Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

Art. 155

Qualunque sia la persona a cui figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Art. 156

Il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

Art. 157

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 158

La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione al tribunale.