Codice civile (1865)/Libro I/Titolo II

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Art. 16

Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 17

Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

Art. 18

La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 19

Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.