Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo VII

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TITOLO VII.

DELLA PATERNITA’ E DELLA FIGLIAZIONE.


CAPO PRIMO.

Della Figliazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

312. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che, durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitare colla moglie.

Leg. 5, ff. de in jus vocando. Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 12, ff. de statu hominum. Leg. 4, cod. de posthumis hæredibus instit.

313. Il marito, allegando la sua naturale impotenza, non potrà ricusare di riconoscere il figlio, e non potrà neppure ricusare di riconoscerlo per causa d’adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 11, §. 9, ff. ad legem Juliam de adulteriis. — Leg. 29, §. 1, ff. de probationibus.

314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del matrimonio, nei casi seguenti; 1.mo quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.do quando avesse assistito all’atto di nascita, e quando questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non saper scrivere; 3.zo quando il parto non fosse dichiarato vitale.

Leg. 12, ff. de statu hominum. — Novell. 39, cap. ultim. — leg. 3, §. 12, ff. de suis et legitimis hæredibus. — Argum. ex leg. 1, §. 1. ff. de agnoscendis et alendis liberis.

315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata.

Leg. 4, cod. de posthumis hæredibus instit. leg. 3, §. 11, ff. de suis et legitimis hæredibus.

316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo.

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quell’epoca fosse assente.

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall’epoca in cui questi sarebbe entrato in possesso dei beni del marito, o dall’epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio medesimo in questo possesso.

318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito o de’ suoi eredi, di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito, nel termine di un mese, da un azione in giudizio, diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre.


CAPO II.

Delle Prove di Figliazione della prole legittima.

319. La figliazione della prole legittima si prova con gli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile.

Argum. ex leg. 2, cod. de testibus, leg. 29, ff. de probationibus, et leg. 4, cod. eod.

320. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Argument. ex legibus 9 et 13, cod. de nuptiis.

321. Il possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti i quali indichino le relazioni di figliazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono,

Che l’individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere;

Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto, in questa qualità, alla sua educazione, al mantenimento, e allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente, come tale nella società;

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto della sua nascita ed il possesso conforme ad esso;

E parimente, nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimonj.

Ciò non ostante, questa prova non può essere ammessa che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni o gl’indizi risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per determinare l’ammissione.

Argum. ex leg. 2, cod. de testibus.

324. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Leg. 29, ff. de probationibus.

325. La prova contraria può farsi con tutti i mezzi proprj a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

326. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunziare sui reclami di stato.

Leg. 32, §. 6 et 7, ff. de receptis, et qui arbitr.

327. L’azione criminale contro un delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi che dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato.

Leg. 1, cod. de ordine cognitionum.

328. L’azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

330. Gli eredi possono proseguire questa azione quando sia stata promossa dal figlio, purchè non abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall’ultimo atto della lite, senza proseguirla.


CAPO III.

Dei Figli naturali.


Sezione prima.

Della legittimazione dei Figli naturali.

331. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl’incestuosi e gli adulterini, potranno essere legittimati mediante il susseguente matrimonio dei loro padri, e delle loro madri, quando questi gli avranno egualmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o che li riconosceranno nell’atto stesso della celebrazione.

Novell. 91, cap. 15. — Leg. 5, leg. 10, leg. 11, cod. de naturalibus liber. — Novell. 118, cap. ult.

332. La legittimazione può aver luogo anche a favore dei figlj premorti che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso essa giova ai detti discendenti.

Inst. de hæreditatibus quaæ ab intest. deferuntur.

333. I figlj legittimati col susseguente matrimonio, avranno diritti eguali come se fossero nati dallo stesso matrimonio.

(Diritto canonico. Cap. Tanta vis, extr. qui filii sint legitimi.)


Sezione II.

Del riconoscimento dei Figli naturali.

334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell’atto di nascita non sia già stato riconosciuto.

335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de’ figlj nati da incesto o da adulterio.

336. Il riconoscimento che fa il padre, senza l’indicazione e l’approvazione della madre, non produce effetto che riguardo al padre.

337. Il medesimo riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de’ conjugi a favore d’un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figlj nati dal suo matrimonio.

Non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti dei figlj naturali saranno determinati nel titolo delle Successioni.

339. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

Nel caso di ratto, allorchè l’epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato padre del fanciullo.

341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare ch’egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito.

Non sarà ammesso a somministrare la prova per testimonj, eccetto che vi concorra un principio di prova per iscritto.

Argum. ex leg. 4, ff. de in jus vocando.

342. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e sulla maternità, nei casi in cui, a termini dell’articolo 335, non si fa luogo al riconoscimento.