Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo VIII

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TITOLO IX.

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.


CAPO I.

Disposizioni generali.

1708. Vi sono due specie di contratti di locazione

Quella delle cose, e

Quella delle opere.

1709. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti s’obbliga di lasciare all’altra il godimento d’una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

Institut. de locato et conducto, §. 2; l. 2, ff. locati conducti.

1710. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti s’obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l’altra parte.

Leg. 22, §. 1, ff. locati conducti; l. 22, ff. de praescriptis verbis; l. 25, in pr. ff. locati conducti, l. 2, §. 1, ff. eod. tit.; l. 20, l. 55, ff. de contrahenda emptione.

1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari.

Si chiama dare a pigione, o a nolo, la locazione delle case, e quella dei mobili;

Colonìa, ovvero affittanza, quella dei fondi rurali;

Prestazione d’opere, la locazione del lavoro e del servizio.

Soccida, quella dei bestiami il cui frutto si divide tra il proprietario e quello al quale furono da esso affidati.

Appalto, cottimo o prezzi fatti, l’impresa di un’opera mediante lo sborso d’un determinato prezzo, quand’anche quelli per cui si eseguisce l’opera, somministri la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1712. Le affittanze dei beni demaniali, dei beni dei comuni e de’ pubblici stabilimenti, soggiacciono a regolamenti particolari.

Leg. 3, cod. de locatione praediorum civitatis.


CAPO II.

Della Locazione delle cose.

1713. Si può locare qualunque sorta di beni mobili ed immobili.


Sezione I.

Delle Regole comuni alle Locazioni delle Case, e dei beni rustici.

1714. Le locazioni si possono fare o per scrittura, o verbalmente.

Leg. 1, ff. locati conducti. — l. 24, cod. de locato et conducto. — leg. 2, ff. de obligationibus et actionibus.

1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, e che una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa col mezzo di testimonj, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che siavi intervenuta caparra.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la di cui esecuzione sia già cominciata, e se non esista quietanza, il locatore potrà provar col suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di domandare la stima per mezzo di periti, nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch’egli ha dichiarato.

1717. Il conduttore ha diritto di sublocare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto od in parte.

Questa clausola è sempre di stretto diritto.

L. 6, cod. de locato et conducto; l. 60, in pr. ff. locati conducti.

1718. Gli articoli del titolo del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli sposi, relativamente alle locazioni de’ beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de’ beni dei minori.

1719. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione:

1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all’uso per cui venne locata;

3.° Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

L. 15, §. 1; l. 25, §. 1 et 2, l. 60, §. 1; l. 30, l. 33, l. 19, §. 2, ff. locati conducti; l. 15, §. 8, l. 9, ff. eod. tit.; l. 7, l. 8, l. 24, §. 4, ff. eod. tit.; l. 30, ff. eod. tit.

1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d’ogni specie.

Deve farsi, durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettochè le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

L. 19, §. 2, ff. locati conducti; l. 15, §. 1, ff. eod. tit.; l. 60, in pr.; l. 25, §. 2; l. 55, §. 1; l. 61, ff. eod. tit.

1721. Il conduttore deve essere garantito per tutti que’ vizj e difetti della cosa locata che ne impediscono l’uso, quantunque non fossero noti al tempo della locazione.

Se da questi vizj o difetti ne proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

L. 19, §. 1; l. 60, §. 7, ff. locati conducti.

1722. Se, durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto ipso jure: se non è distrutta che in parte, il conduttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.

L. 16, §. 6; l. 30, §. 1; l. 15, §. 2; l. 25, §. 2; l. 27, in pr., ff. locati conducti; l. 33, l. 34, ff. eod. tit.; l. 28, cod. de locato; l. 15, §. 7; l. 23, in fin.; l. 33, l. 35, ff. locati conducti; l. 23, ff. de regulis juris.

1723. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

Argum. ex l. 7, §. 1, l. 15, §. 7, ff. de usufructu et quemadmodum.

1724. Se durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l’incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi potrà fare sciogliere il contratto.

L. 27, in pr.; l. 30, ff. locati conducti.

1725. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che le terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualchè diritto sopra la cosa locata; riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

L. 1, §. 12, cod. de locato et conducto; l. 55, ff. locati conducti; l. 4, cod. de locato et conducto.

1726. Se, al contrario, l’inquilino o il colono sono stati molestati nel lor godimento in dipendenza di un’azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l’impedimento sieno stati denunciati al proprietario.

L. 35, in pr.; l. 15, §. 8, ff. locati conducti.

1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l’uso di qualche servitù, deve domandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, essere assoluto dall’osservanza del giudizio, nominando il proprietario nel cui nome possiede.

1728. Il conduttore ha due obbligazioni principali.

1.° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l’uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

L. 23, §. 3, ff. locati conducti; l. 17, cod. de locato et conducto; l. 17, §. 5, ff. de usuris; l. 11, §. 1, ff. locati conducti.

1729. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui viene destinata, o da cui possa derivare danno al proprietario, questi può secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

L. 11, §. 1, ff. locati conducti. Argum. ex l. 13, §. 2, et l. 18, ff. commodati; l. 3, cod. de locato et conducto. Novell. 14, cap. 7.

1730. Quando fra il proprietario ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve restituirla nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile.

L. 28, cod. de locato et conducto; l. 9, §. 4, l. 30, §. 4, ff. locati conudcti.

1731. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l’abbia ricevuta in buono stato anche delle riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, qualora non provi il contrario.

1732. È risponsabile delle deteriorazioni o deperimenti che succedono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenuti senza sua colpa.

L. 28; l. 29, cod. de locato et conducto; — l. 5, §. 2, ff. commodati; — l. 23, ff. de regulis juris; — l. 2, ff. quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur, l. 11, §. 2, ff. locati conducti.

1733. È risponsabile dell’incendio, quando non provi,

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione;

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

L. 9, §. 3, ff. locati conducti — l. 3, §. 1, ff. de officio præfecti vigilum; l. 11, ff. de incendio, ruina, naufragio, etc.

1734. Essendovi più inquilini, tutti sono risponsabili solidariamente per l’incendio.

Eccettochè provino che l’incendio sia incominciato nell’abitazione d’uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne deve corrispondere;

O che alcuno di essi provi che l’incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile.

1735. Il conduttore è risponsabile per le deteriorazioni e deperimenti cagionati per fatto delle persone della sua famiglia o dei suoi subaffittuari.

L. 11, in pr.; l. 30, §. 4, l. 25, §. 4, ff. locati conducti. L. 27; §. 9, et 11, ff. ad legem Aquiliam.

1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittura non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all’altra se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine de’ luoghi.

1737. La locazione cessa ipso jure spirato il termine stabilito, qualora siasi fatta mediante scrittura senza che sia necessario di dare il congedo.

L. 11, cod. de locato et conducto.

1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall’articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

L. 13, l. 11; l. 14, ff. locati conducti.

1739. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento non può opporre la tacita riconduzione.

1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurtà data per la pigione non s’estende all’obbligazioni resultanti dalla prolungazione del termine.

1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il deperimento della cosa locata, o per la mancanza rispettiva del locatore e del conduttore, in adempire alle loro obbligazioni.

L. 25, §. 2; l. 9, §. 1; l. 54, §. 1; l. 56, l. 61, ff. locati conducti; — l. 3, l. 7, cod. de locato et conducto.

1742. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

L. 10, l. 34, cod. de locato et conducto; l. 60, §. 1; l. 19, §. 8, l. 10, l. 29, ff. locati conducti.

1743. Se il proprietario vende la cosa locata, il compratore non può espellere l’affittuario o l’inquilino, il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di data certa, purchè il proprietario stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione.

Contr. l. 9, cod. de locato et conducto; — l. 25, §. 1, ff. locati conducti.

1744. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l’inquilino o l’affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare il conduttore nel modo seguente:

1745. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al conduttore espulso, una somma eguale alla pigione, per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato dall’intimazione del termine della locazione all’uscita.

1746. Trattandosi di fondi rustici, l’indennizzazione che il locatore deve pagare al conduttore, è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.

1747. L’indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche od altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipazioni.

1748. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l’affittuario o l’inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denuncie di congedo.

L’affittuario de’ beni rustici deve essere avvertito almeno un’anno prima.

1749. Gli affittuarj o l’inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o, in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non viene loro prima pagata l’indennizzazione superiormente stabilita.

1750. Se la locazione non è fatta con atto autentico, o non ha data certa, l’acquirente non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.

1751. Il compratore con patto di retratto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

Sezione II.

Regole particolari per la locazione delle Case.

1752. L’inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurarne la pigione.

1753. Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario, che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sublocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario, tanto in virtù d’una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

Leg. 11, §. 5, ff. de pignoratitia actione.

1754. Le riparazioni locative, ossia di piccola manutenzione che restano a carico dell’inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine dei luoghi, e, fra le altre, sono le riparazioni da farsi,

Ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi dei cammini;

All’incrostamento al basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all’altezza d’un metro;

Al pavimento a quadrelli delle camere, quando solamente in piccola parte essi siano rotti;

Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario o di forza irresistibile, per cui l’inquilino non possa essere risponsabile.

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telaj delle finestre, alle tavole dei tramezzi, od alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature.

1755. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell’inquilino, quando esse sono cagionate da vetutsà o da forza irresistibile.

Argum. ex l. 28, cod. de locato et conducto, l. 9, §. 3, ff. locati conducti; l. 18, ff. commodati; l. 1, cod. de commodato.

1756. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore, se non vi è patto in contrario.

1757. L’affitto dei mobili somministrati per l’addobbo d’una casa intiera, di un appartamento, bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per il tempo per cui secondo la consuetudine dei luoghi sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

1758. La locazione d’appartamento mobiliato si ritiene fatta ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno;

A mesi, se la pigione è a un tanto per mesi;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, mese o a giorno, si deve ritenere fatta secondo l’uso dei luoghi.

1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell’appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s’intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

Leg. 13, §. 11, §. quod autem, ff. locati conducti.

1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell’inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall’abuso della cosa locata.

1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

Contr. l. 3, cod. de locato et conducto.

1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazione, che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all’inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine dei luoghi.

Sezione III.

Regole particolari alle affittanze de’ fondi rustici.

1763. Quelli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore non può sublocare nè cedere il fondo locato, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto di locazione.

Argum. ex l. 19 et l. 20, ff. pro socio. — Leg. 47, §. ultim, ff. de regulis juris.

1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa locata, ed il conduttore è condannato alla rifusione dei danni ed interessi risultanti dall’inadempimento del contratto.

1765. Se in un contratto d’affittanza si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione ed all’aumento del fitto per il conduttore, che nei casi e secondo le regole spiegate nel titolo della Vendita.

1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degl’istrumenti necessarj all’agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso, che a quello per cui fu destinata, o generalmente, se non eseguisce i patti dell’affittanza, e se risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far rescindere l’affittanza.

In caso di rescissione proveniente dal fatto del conduttore, questi è tenuto alla rifusione dei danni ed interessi come è prescritto all’articolo 1764.

Leg. 25, §. 3, ff. locati conducti.

1767. Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

Argum. ex l. 25, §. 3, ff. locati conducti.

1768. Il conduttore d’un fondo rustico è tenuto sotto pena delle spese, e dei danni ed interessi a render inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza dei luoghi.

Argum. ex l. 11, §. 2, ff. locati conducti.

1769. Se l’affittanza è fatta per più anni, e che durante la stessa, la totalità od almeno la metà della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell’affittanza, nel qual tempo si fa un conguaglio con i frutti percepiti in tutti gli anni della medesima.

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento d’una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

Leg. 15, §. 2, 4 et 5, ff. locati conducti. — l. 18, cod. de locato et conducto. — l. 25, §. 6, ff. locati conducti. — leg. 8, cod. de locato et conducto.

1770. Se l’affittanza non è che per un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de’ frutti, il conduttore sarà liberato d’una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

L. 16, §. 2, 4 et 5, ff. locati conducti.

1771. Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de’ frutti.

L. 25, §. 2, ff. locati conducti.

Il conduttore non può parimente domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l’affittanza.

1772. L’affittuario può con un’espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

Argum. ex l. 23, ff. de regulis juris, et l. 14, §. 10, ff. de aedilitio edicto; l. 19, cod. de locato et conducto.

1773. Questa convenzione non s’intende fatta che per i casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s’intende fatta per i casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o un inondazione, cui non sia d’ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi soggettato a tutti i casi fortuiti, preveduti od impreveduti.

Argum. ex l. 9, in fin., ff. de transactionibus.

1774. L’affittanza d’un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatta pel tempo che è necessario affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Quindi l’affittanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell’anno, si reputa fatta per un anno.

L’affittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni.

Argum. ex l. 13, §. 11; l. 14, ff. locati et conducti; l. 16, cod. de locato et conducto.

1775. L’affittanza de’ fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa ipso jure collo spirare del tempo per cui s’intende fatta a norma del precedente articolo.

1776. Se, allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una nuova affittanza il di cui effetto è determinato dall’articolo 1774.

L. 13, §. 11, l. 14, ff. locati conducti; l. 16, cod. de locato.

1777. Il conduttore che cessa deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno susseguente, e reciprocamente il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo de’ foraggi, e per le raccolte che restano da farsi.

Sì nell’uno, che nell’altro caso, si devono osservare le consuetudini dei luoghi.

1778. Il conduttore che cessa, deve pure lasciare la paglia ed il concime dell’annata, se gli ha ricevuti all’ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.


CAPO III.

Della Locazione delle Opere, e dell’Industria.

1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria.

1.° La locazione delle persone che obbligano la propria opera all’altrui servigio;

2.° Quella de’ vetturali sì per terra che per acqua, che s’incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degl’intraprenditori di opere ad appalto, o cottimo.


Sezione I.

Della Locazione delle opere de’ domestici e degli operaj.

1780. Nessuno può obbligare i suoi servigj che a tempo, o per una determinata impresa.

1781. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per il pagamento del salario dell’annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell’anno corrente.


Sezione II.

De’ Vetturali per terra e per acqua.


1782. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rapporto ai quali resta disposto nel titolo del Deposito e del Sequestro.

L. 1, in pr. et §. 1, 2, 3, 4, ff. nautae, caupones, stabularii.

1783. Sono responsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

L. 1, §. 8; l. 3, vers. idem ait, ff. nautae, caupones, stabularii.

1784. Sono responsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siansi perdute e abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.

L. 3, §. 1, ff. nautae, caupones, stabularii; l. 13, §. 2; l. 25, §. 7, ff. locati conducti.

1785. Gl’intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche devono tenere un registro del denaro, effetti ed involti di cui s’incaricano.

1786. Gl’intraprenditori, e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e naviglj sono inoltre soggetti ai regolamenti particolari, che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.

L. 19, §. 7, ff. locati conducti; l. ultima, in pr., ff. de lege Rhodia.


Sezione III.

Degli Appalti e dei Cottimi.

1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1788. Nel caso in cui l’artefice somministra la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell’artefice; purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

L. 20, et l. 65, ff. de contrahenda emptione; l. 2, §. 1, ff. locati conducti.

1789. Nel caso in cui l’artefice impieghi solamente il suo lavoro o l’industria, se la cosa viene a perire, l’artefice è tenuto soltanto per sua colpa.

L. 36, l. 37, l. 59, l. 62, ff. locati conducti; l. 13, §. 5, ff. eod.

1790. Nel caso dell’articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell’artefice, prima che l’opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l’artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

L. 36, l. 59, l. 62, ff. locati conducti.

1791. Quando si tratti d’un lavoro che sia di più pezzi od a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l’artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l’edifizio costrutto a prezzo fatto, perisce in totalità od in parte per difetto di costruzione, od anche per vizio del suolo, durante il corso di anni dieci, l’architetto e l’intraprenditore ne restano responsabili.

L. 8, cod. de operibus publicis.

1793. Quando un architetto od un intraprenditore s’è incaricato per appalto di costruire un edifizio in conformità d’un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d’opera o dei materiali; nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1794. Il padrone può sciogliere, a suo arbitrio, l’accordo dell’appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l’intraprenditore delle spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1795. Il contratto di locazione d’un’opera si scioglie colla morte dell’artefice, dell’architetto od intraprenditore.

1796. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l’importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili.

1797. L’intraprenditore è responsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.

1798. I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione d’un edificio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello, a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che fino alla concorrenza di quanto si trova in debito verso l’intraprenditore, nel tempo in cui intentano la loro azione.

1799. I muratori, falegnami, ferraj, ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono.


CAPO IV.

Della Locazione a Soccida.


Sezione I.

Disposizioni generali.

1800. La locazione a Soccida è un contratto per cui una delle parti dà all’altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca, e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

L. 8. cod. de pactis.

1801. Vi sono più specie di Soccida.

La soccida semplice od ordinaria;

La soccida a metà;

La soccida coll’affittuario, o con il colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente soccida.

1802. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame, e che sia suscettibile di accrescimento, o di utilità all’agricoltura, o al commercio.

1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principj seguenti.


Sezione II.

Della Soccida semplice.

1804. La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire, ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell’accrescimento, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

Leg. 8, cod. de pactis.

1805. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore; non ha per oggetto che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne terminata la locazione.

Argum. ex l. 69, §. 7, ff. de jure dotium. — Leg. 34, ff. familiæ erciscundæ.

1806. Il conduttore deve usare la diligenza d’un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato in soccida.

1807. Non è responsabile per i casi fortuti se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1808. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, e il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1809. Il conduttore il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1810. Se il bestiame perisce interamente senza colpa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore.

Se non ne perisce che una parte, la perdita resta a carico comune, ragguagliata a prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

1811. Non si può stipulare,

Che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita del bestiame, avvenuta ancora per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch’egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno,

O che il locatore prededurrà in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l’accrescimento si dividono.

1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all’accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne se non ha il consenso del conduttore.

1813. Quando la locazione a soccida è contratta coll’affittuario altrui, deve essere notificata al proprietario dei beni di cui tiene l’affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l’affittuario gli deve.

1814. Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.

1815. Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.

1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie ai suoi obblighi.

1817. Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d’ogni specie sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad eguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si compensano per la perdita.


Sezione III.

Della Soccida a metà.

1818. La soccida a metà è una società nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà dei bestiami, che restano comuni per guadagno o per la perdita.

1819. Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame, e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell’accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione, di cui il conduttore è l’affittuario o il colono parziario.

1820. Tutte le altre regole della soccida semplice si applicano alla soccida per metà.


Sezione IV.

Della Soccida data dal Proprietario al suo Affittuario o al Colono parziario.


§. I.

Della Soccida data dall’Affittuario.

1821. Questa soccida (chiamata ancora soccida di ferro) è quella per cui il proprietario d’una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione, l’affittuario lascierà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avea ricevuti.

1822. La stima del bestiame consegnato all’affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

Leg. 3, l. 54, ff. locati conducti.

1823. Tutti i guadagni appartengono all’affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto contrario.

1824. Nelle soccide contratte coll’affittuario, il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella cultura di cui deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade intieramente a danno dell’affittuario, se non si è diversamente pattuito.

1826. Al termine della locazione, l’affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiami d’egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, deve pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.


§. II.

Della soccida contratta con il colono parziario.

1827. Se il bestiame a soccida perisce intieramente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

1828. Si può stipulare che il colono rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte;

Ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

1829. Questa soccida termina col fine della locazione.

1830. Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice soccida.


Sezione V.

Del contratto impropriamente chiamato di Soccida.

1831. Quando si dà una o più vacche perché siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de’ vitelli che nascono da esse.