Costituzione dell'Impero del Giappone (1889)

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Capitolo I L’Imperatore

Art. 1.
L’impero del Giappone è governato da un imperatore della dinastia unica nell’eternità.
Art. 2.
Il trono imperiale si trasmette fra i discendenti maschi dell’imperatore, conforme a ciò che è determinato dallo Statuto della Casa imperiale.
Art. 3.
L’imperatore è sacro ed inviolabile.
Art. 4.
L’imperatore è il capo supremo dello Stato; raccoglie in sé tutti i diritti della sovranità e li esercita in conformità delle disposizioni della presente Costituzione.
Art. 5.
L’imperatore esercita il potere legislativo col concorso dell’Assemblea deliberante dell’impero.
Art. 6.
L’imperatore sanziona le leggi e ne ordina la pubblicazione e l’esecuzione.
Art. 7.
L’imperatore convoca l’Assemblea deliberante dell’impero, ne ordina l’apertura, la chiusura, la proroga e scioglie la Camera popolare.
Art. 8.
Quando non è riunita l’Assemblea deliberante del paese, in caso d’urgente necessità, pel mantenimento dell’ordine o per evitare una pubblica calamità, l’imperatore emana decreti imperiali, che tengono luogo di leggi. Questi decreti debbono essere presentati all’Assemblea deliberante dell’impero nella successiva sessione; se non sono approvati, il Governo ne dichiara nulla l’efficacia per l’avvenire.
Art. 9.
L’imperatore dà o fa dare gli ordini necessari per l’esecuzione delle leggi, pel mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, e per l’incremento del benessere del popolo; però questi ordini non possono modificare le leggi.
Art. 10.
L’imperatore determina l’ordinamento di ogni ramo dell’amministrazione; determina lo stipendio dei funzionari civili e militari, li nomina e li revoca. Ma per ciò che concerne le disposizioni speciali della presente Costituzione, e delle altre leggi, deve ad esse conformarsi.
Art. 11.
L’imperatore è il capo supremo dell’esercito e dell’armata.
Art. 12.
L’imperatore fissa l’organico dell’esercito e dell’armata, come pure il loro effettivo permanente.
Art. 13.
L’imperatore dichiara la guerra, fa la pace e conchiude i diversi trattati.
Art. 14.
L’imperatore dichiara lo stato d’assedio. Le condizioni e gli effetti di esso saranno determinati per legge.
Art. 15.
L’imperatore conferisce i titoli, le dignità e le altre onorificenze.
Art. 16.
L’imperatore concede l’amnistia, la grazia, la commutazione delle pene, e la riabilitazione.
Art. 17.
L’istituzione d’un reggente avrà luogo in conformità a ciò che è fissato dallo Statuto della Casa imperiale, il reggente esercita i poteri supremi in nome dell’imperatore.

Capitolo II Diritti e doveri dei sudditi

Art. 18.
Le condizioni richieste per essere suddito giapponese sono determinate per legge.
Art. 19.
Tutti i sudditi giapponesi possono essere nominati alle funzioni civili e militari o incaricati di qualsiasi funzione pubblica, seguendo le condizioni richieste dalle leggi e dalle ordinanze.
Art. 20.
I sudditi giapponesi devono prestare il servizio militare, conforme le leggi.
Art. 21.
I sudditi giapponesi devono pagare le imposte determinate per legge.
Art. 22.
I sudditi giapponesi hanno, nei limiti legali, la libertà di stabilire o di cambiare il loro domicilio.
Art. 23.
I sudditi giapponesi possono essere arrestati, detenuti, giudicati o condannati soltanto secondo le leggi.
Art. 24.
I sudditi giapponesi non possono mai essere privati del diritto di essere giudicati dai giudici determinati per legge.
Art. 25.
I sudditi giapponesi non possono subire violazione di domicilio, od essere sottoposti a perquisizione senza il loro consenso, salvi i casi previsti dalla legge.
Art. 26.
I sudditi giapponesi non debbono mai subire la violazione del segreto della loro corrispondenza, salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 27.
I sudditi giapponesi non debbono subire la violazione del loro diritto di proprietà. Le misure da prendersi nell’interesse pubblico sono determinate per legge.
Art. 28.
I sudditi giapponesi hanno libertà di religione, nei limiti entro cui non turbino la sicurezza e l’ordine, e non vengano meno ai loro doveri.
Art. 29.
I sudditi giapponesi, nei limiti legali, hanno libertà di parola, di scrittura, di pubblicazione, di riunione ed associazione.
Art. 30.
I sudditi giapponesi possono presentare petizioni, secondo le regole all’uopo fissate ed osservando il conveniente rispetto.
Art. 31.
Le disposizioni contenute nel presente capitolo non limitano l’esercizio del potere supremo appartenente all’imperatore in caso di guerra o di rivolta interna.
Art. 32.
Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai militari, in quanto non siano contrarie alle leggi, regolamenti o discipline, dell’esercito o dell’armata.

Capitolo III L’assemblea deliberante dell’Impero

Art. 33.
L’Assemblea deliberante dell’impero è formata delle due Camere: la Camera dei nobili e la Camera del popolo.
Art. 34.
La Camera del nobili si compone, a norma del decreto che la riguarda, dei membri della famiglia imperiale, dei nobili e dei membri nominati dall’imperatore.
Art. 35.
La Camera del popolo si compone di membri eletti, secondo le norme della legge elettorale.
Art. 36.
Nessuno può essere nello stesso tempo membro di tutte due le Camere.
Art. 37.
Tutte le leggi esigono il consenso delle due Camere.
Art. 38.
Le due Camere deliberano e votano sui progetti di legge presentati dal Governo; ognuna d’esse però può presentare progetti di sua iniziativa.
Art. 39.
Un progetto di legge respinto da una delle due Camere, non può essere ripresentato nella stessa sessione.
Art. 40.
Ciascuna delle due Camere può trasmettere al Governo osservazioni riguardanti le leggi o altre materie; ma ciò che non fu accolto non può essere ritrasmesso nella stessa sessione.
Art. 41.
L’Assemblea deliberante dell’Impero viene convocata ogni anno.
Art. 42.
Le sessioni dell’Assemblea deliberante dell’Impero durano tre mesi; in caso di necessità questo tempo può essere prolungato con un ordine imperiale.
Art. 43.
In caso di urgente necessità, può venire convocata una riunione straordinaria fuori delle ordinarie; la durata di essa è determinata con ordinanza imperiale.
Art. 44.
L’apertura, la chiusura, il prolungamento della sessione e la proroga dell’Assemblea deliberante dell’Impero si fanno nelle due Camere allo stesso tempo. Quando è ordinato lo scioglimento della Camera del popolo, la Camera dei nobili viene prorogata.
Art. 45.
Ordinato lo scioglimento della Camera del popolo, i nuovi membri sono eletti con l’ordine dell’imperatore e sono convocati entro i cinque mesi dal giorno dello scioglimento.
Art. 46.
Nessuna delle due Camere può deliberare né prendere decisioni se non è presente più d’un terzo dei suoi membri.
Art. 47.
Le deliberazioni nelle due Camere sono prese a maggioranza assoluta; a parità di voti, decide il voto del presidente.
Art. 48.
Le sedute delle due Camere sono pubbliche; però su domanda del Governo o per decisione della Camera possono essere segrete.
Art. 49.
Ciascuna delle due Camere può presentare indirizzi all’imperatore.
Art. 50.
Le due Camere possono ricevere petizioni che vengono presentate dai sudditi.
Art. 51.
Le due Camere possono, oltre a ciò che è detto nella presente Costituzione e nella legge sull’Assemblea deliberante, fare i regolamenti necessari per l’ordine interno.
Art. 52.
I membri delle due Camere, fuori di esse, non hanno alcuna responsabilità riguardo alle loro opinioni emesse nella Camera, né quanto al loro voto; ma quando un membro renda pubblica la sua opinione con discorsi, con la stampa, con scritti, o in altro modo, è sottoposto alle leggi ordinarie.
Art. 53.
I membri delle due Camere non possono venire arrestati durante la sessione, senza l’autorizzazione della Camera, salvo il caso di flagrante delitto o d’una infrazione che abbia rapporto con una agitazione interna od esterna.
Art. 54.
I ministri d’affari di Stato e i rappresentanti del Governo possono sempre sedere e prendere la parola in ciascuna delle due Camere.

Capitolo IV I ministri d’affari di Stato e il Consiglio privato

Art. 55.
Ogni ministro d’affari di Stato assiste l’imperatore, negli atti di cui è responsabile. Tutte le leggi, ordinanze e ordini dell’imperatore, riguardanti gli affari di Stato, devono essere firmati da un ministro.
Art. 56.
Su domanda dell’imperatore i consiglieri privati deliberano sugli affari importanti dello Stato, in conformità a ciò che è stabilito dal regolamento del Consiglio privato.

Capitolo V L’autorità giudiziaria

Art. 57.
Il potere giudiziario viene esercitato dai tribunali a nome dell’imperatore.

L’organizzazione dei tribunali è regolata per legge.

Art. 58.
A giudici sono chiamati uomini che posseggano le qualità richieste dalla legge.
I giudici non possono venire revocati, salvo che in casi di condanna penale, o di punizione disciplinare. Le regole concernenti le punizioni disciplinari sono determinate per legge.
Art. 59.
I dibattimenti e i giudizi dei tribunali sono pubblici; quando la pubblicità dei dibattimenti possa presentare qualche danno per ciò che concerne la sicurezza, l’ordine o i costumi, essa può essere sospesa per legge o con decisione del tribunale.
Art. 60.
La competenza dei tribunali speciali è fissata per legge.
Art. 61.
Gli affari relativi ad offese ai diritti con misure illegali dell’autorità esecutiva e che sono di competenza d’una giurisdizione amministrativa determinata per legge, non possono essere portati avanti ai tribunali.

Capitolo VI Le finanze

Art. 62.
Una nuova imposta, come tutte le modificazioni relative alla ripartizione delle imposte, può essere stabilita solo per legge. Tuttavia le tasse amministrative o le altre imposte che abbiano carattere di retribuzione non sono sottoposte alla precedente disposizione.
L’emissione di un prestito pubblico e la conclusione d’un contratto, che possa obbligare il tesoro pubblico oltre il bilancio, deve essere approvata dall’Assemblea deliberante dell’Impero.
Art. 63.
Le imposte attuali sono riscosse come per l’addietro, finché non siano modificate con una nuova legge.
Art. 64.
Le spese e le entrate dello Stato devono avere il consenso dell’Assemblea deliberante dell’impero, per mezzo d’un bilancio annuale. Le spese sorpassanti ciò ch’è stabilito negli articoli del bilancio, o non previste in esso, devono essere approvate dall’Assemblea deliberante dell’Impero.
Art. 65.
Il bilancio deve essere presentato prima alla Camera del popolo.
Art. 66.
Le spese della Casa imperiale sono sopportate ogni anno dal tesoro pubblico, secondo le somme attualmente fissate; non è necessario per esse il consenso dell’Assemblea deliberante dell’Impero, salvo il caso d’un aumento avvenire.
Art. 67.
Le spese già fissate in virtù dei poteri costituzionali dell’imperatore e le spese che sono la conseguenza d’una legge, o quelle che hanno il carattere d’un’obbligazione del Governo, non possono venire soppresse né diminuite dall’Assemblea deliberante dell’impero senza il consenso del Governo.
Art. 68.
In caso di necessità straordinaria, il Governo può domandare il consenso dell’Assemblea deliberante dell’impero per una spesa continua, determinandone prima il numero degli anni.
Art. 69.
Un fondo di riserva serve a coprire gli inevitabili deficit, disavanzi ed a far fronte alle spese necessarie fuori del bilancio.
Art. 70.
In caso d’urgenza, per mantenere la sicurezza pubblica, se il Governo non può convocare l’Assemblea deliberante dell’impero a causa di circostanze interne od esterne, si possono prendere le necessarie misure finanziarie con decreto imperiale. In questo caso l’Assemblea deliberante dell’impero deve venire informata dell’affare nella sessione seguente, per ottenere la sua approvazione.
Art. 71.
Quando l’Assemblea deliberante dell’impero non ha votato il bilancio, o quando il bilancio non si è potuto fissare, il Governo deve applicare quello dell’anno precedente.
Art. 72.
Il conto definitivo delle uscite e delle entrate dello Stato è verificato e determinato dalla Corte per la verifica dei conti; il Governo lo presenta colla relazione di detta Corte all’Assemblea deliberante dell’impero. L’organizzazione e la competenza della Corte per la verifica dei conti sono determinate per legge.


Capitolo VII Norme supplementari

Art. 73.
Quando, per l’avvenire, sia necessario modificare le disposizioni della presente Costituzione, il progetto viene presentato, con ordine imperiale, alla deliberazione dell’Assemblea deliberante dell’impero. In questo caso le Camere non possono deliberare se non sono presenti due terzi dei membri; non possono votare modificazioni che a maggioranza di più dei due terzi dei membri presenti.
Art. 74.
Una modificazione dello Statuto della casa imperiale non ha bisogno d’essere sottoposta alla decisione dell’Assemblea deliberante dell’impero. Lo Statuto della Casa imperiale non può d’altronde modificare le disposizioni della presente Costituzione.
Art. 75.
La Costituzione e lo Statuto della Casa imperiale non possono venir modificati durante una reggenza.
Art. 76.
Le leggi, i regolamenti, le ordinanze o le altre disposizioni legali, quali esse siano, restano in vigore in quanto non siano contrarie alla presente Costituzione. I contratti o le altre ordinanze attualmente esistenti, che creano obbligazioni per il Governo, debbono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 67.