D.L. 5 ottobre 2018, n. 115 - Giustizia amministrativa e competizioni sportive

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Governo italiano

2018 Diritto D.L. 5 ottobre 2018, n. 115 - Giustizia amministrativa e competizioni sportive Intestazione 11 ottobre 2018 25% Da definire

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalita' della giustizia amministrativa, nonche' della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle societa' o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonche' i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) e' aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) e' aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»; d) all'articolo 62, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finche' efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonche' contro quelli di cui all'articolo 61, finche' efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, e' ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalita', provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.».

2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si puo' avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilita' che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e' priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso. Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non e' piu' proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.