D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale/Titolo II

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Titolo II
Norme di coordinamento

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Titolo I Titolo III

Art. 207 Ambito di applicazione delle disposizioni del Codice

1. Le disposizioni del Codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo Titolo e nel Titolo III.

Art. 208 Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del Codice e del Codice abrogato

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del Codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del Codice che disciplinano la corrispondente materia.

Art. 209 Corrispondenza tra uffici e organi del Codice e del Codice abrogato

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del Codice abrogato, l’indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il Codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

Art. 210 Competenza

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del Codice nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

Art. 211 Rapporti tra azione civile e azione penale

1. Salvo quanto disposto dall’art. 75 comma 2 del Codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale (405 c.p.p.).

Art. 212 Costituzione di parte civile e intervento nel processo

1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’art. 74 del Codice, è consentito solo l’intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del Codice.

2. Resta in vigore l’art. 240 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 213 Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione

1. Continua a osservarsi la disposizione dell’att. 5 bis del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 214 Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

Art. 215 Rilascio del passaporto

1. È abrogato l’art. 3 comma 1 lett. c) della L. 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 216 Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l’esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.

Art. 217 Applicazione provvisoria di pene accessorie

1. È abrogato l’art. 140 del Codice penale.

2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l’applicazione provvisoria di pene accessorie.

Art. 218 Ipoteca legale

1. Sono abrogate le disposizioni del Codice penale che prevedono l’ipoteca legale (189-191 c.p.).

2. L’ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del Codice.

Art. 219 Associazioni segrete

1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della L. 25 gennaio 1982, n. 17.

Art. 220 Attività ispettive e di vigilanza

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del Codice.

Art. 221 Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli artt. 331 e 347 del Codice per l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

Art. 222 Investigatori privati

1. Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’art.327-bis del Codice1 è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.

2. In deroga a quanto previsto dall’art. 135 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l’incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

a) le generalità e l’indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell’incarico.

3. Nell’ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell’art. 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall’art. 103, commi 2 e 5, del Codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente2.

Art. 223 Analisi di campioni e garanzie per l’interessato

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L’interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall’art. 230 del Codice.

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall’interessato, a cura dell’organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell’ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all’interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l’interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l’assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall’art. 230 del Codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.), sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

===Art. 224 Violazione del foglio di via da parte dello straniero Abrogato

Art. 225 Perquisizioni domiciliari

1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell’art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 33 della L. 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 226 Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione3

1. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell’interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l’attività di prevenzione, autorizza l’intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.

===Art. 227 Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti soppresso

===Art. 228 Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti soppresso

Art. 229 Disposizioni speciali in tema di sequestri

1. Continuano a osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida. In ogni caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal Codice.

Art. 230 Fermo, arresto e cattura

1. Le disposizioni dell’art. 384 del Codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l’arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o l’ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 lett. a), b), d), f), i) del Codice nonché, se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni dalle lett. c), g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il mandato o l’ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati nell’art. 280 del Codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.

3. Restano in vigore l’art. 133 comma 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e l’articolo unico comma 1 del D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575.

Art. 231 Esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’esercizio dell’azione penale (405 c.p.p.) da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

Art. 232 Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del Codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere ignoto l’autore del reato (411, 415 c.p.p.) ovvero alle sentenze di non luogo a procedere (425 c.p.p.) previste dal Codice.

Art. 233 Giudizio direttissimo

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel Codice.

2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del Codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.

Art. 234 Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell’imputato

1. Salvo quanto stabilito dall’art. 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 235 Violazioni di leggi finanziarie

1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi la disposizione dell’art. 53 della L. 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 236 Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza

1. Competente a dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell’affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel Capo II bis del Titolo II della stessa legge.

Art. 237 Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale

1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 238 Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di Assise

1. Per i reati di competenza della Corte di Assise (5 c.p.p.) le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli artt. 8 9, 10 11 e 16 del Codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del Codice.

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla Corte di Assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l’imputato davanti al giudice del dibattimento (450 c.p.p.).

3. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della L. 24 novembre 1951, n. 1324.

Art. 239 Interruzione della prescrizione

1. Il comma 2 dell’art. 160 c.p. è sostituito dal seguente:

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Art. 240 Trattamento sanitario del detenuto

1. Il provvedimento previsto dall’art. 11 comma 2 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.

Art. 240-bis Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale4

1. L’art. 2 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini."

La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.5

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l’urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell’ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l’urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall’art. 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell’urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall’articolo 360 del codice di procedura penale. Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell’ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione. La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 467 del codice di procedura penale. Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell’articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell’articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

Note

  1. Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n. 397.
  2. Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n. 397.
  3. Articolo sostituito con Decreto-L. 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001) .
  4. Norma introdotta dal D.Lgs. 20 luglio 1990 n. 193.
  5. Norma introdotta dalla L. 7 agosto 1992 n. 356, che ha convertito il D.L. 8 giugno 1992 n. 306.