D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada

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Governo italiano

1992 diritto diritto Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

G.U. di pubblicazione: 18 maggio 1992, n. 114
Entrata in vigore: 1 gennaio 1993
Documenti abrogati:
  • regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  • regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (629);
  • legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
  • decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  • decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
  • legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
  • legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
  • legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
  • legge 3 febbraio 1963, n. 74 (630);
  • legge 11 febbraio 1963, n. 142;
  • legge 26 giugno 1964, n. 434 (631);
  • legge 15 febbraio 1965, n. 106 (632);
  • legge 14 maggio 1965, n. 576;
  • legge 4 maggio 1966, n. 263 (633);
  • legge 1° giugno 1966, n. 416;
  • legge 20 giugno 1966, n. 599;
  • legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
  • decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
  • legge 9 luglio 1967, n. 572 (634);
  • legge 4 gennaio 1968, n. 14 (635);
  • legge 13 agosto 1969, n. 613 (636);
  • legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
  • legge 10 luglio 1970, n. 579;
  • decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
  • legge 31 marzo 1971, n. 201;
  • legge 3 giugno 1971, n. 437;
  • legge 22 febbraio 1973, n. 59 (637);
  • decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
  • legge 27 dicembre 1973, n. 942;
  • legge 14 febbraio 1974, n. 62;
  • legge 15 febbraio 1974, n. 38 (638);
  • legge 14 agosto 1974, n. 394 (639);
  • decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
  • legge 10 ottobre 1975, n. 486;
  • legge 25 novembre 1975, n. 707;
  • legge 7 aprile 1976, n. 125;
  • legge 5 maggio 1976, n. 313;
  • legge 8 agosto 1977, n. 631;
  • legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
  • legge 24 marzo 1980, n. 85;
  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  • legge 10 febbraio 1982, n. 38;
  • legge 16 ottobre 1984, n. 719;
  • legge 11 gennaio 1986, n. 3;
  • decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
  • legge 14 febbraio 1987, n. 37;
  • legge 18 marzo 1988, n. 111;
  • legge 24 marzo 1988, n. 112 (640);
  • legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
  • legge 22 aprile 1989, n. 143;
  • decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
  • legge 23 marzo 1990, n. 67 (641);
  • legge 2 agosto 1990, n. 229;
  • legge 15 dicembre 1990, n. 399;
  • legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
  • legge 14 ottobre 1991, n. 336;
  • legge 8 novembre 1991, n. 376;
  • legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di Nuovo codice della strada


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

Emana il seguente decreto legislativo: