D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Assicurazioni infortuni (testo originario)

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Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (testo originario)
1965



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TITOLO I

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

Capo I

Attivita' protette

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente delega al Governo per il coordinamento in unico testo legislativo delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo unico della legge 11 marzo 1965, n. 158;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per la sanita';

Decreta:

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

  • 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di

opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

  • 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione,

rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

  • 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti

per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;

  • 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di

qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

  • 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie,

tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

  • 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di

approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia, elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

  • 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi

meccanici o animali;

  • 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
  • 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli

terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

  • 10) di carico o scarico;
  • 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed

aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

  • 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa

la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

  • 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o

di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

  • 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
  • 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le

fonderie;

  • 16) delle concerie;
  • 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
  • 18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il

trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

  • 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei

laterizi;

  • 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti,

nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

  • 21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
  • 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato Il personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco;

  • 23) per il servizio di salvataggio;
  • 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie

giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

  • 25) per il servizio di nettezza urbana;
  • 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali,

compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;

  • 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici

spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle maschine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.

Capo II

Oggetto dell'assicurazione

Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali.

Art. 3.

L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Capo III

Persone assicurate

Art. 4.

Sono compresi nell'assicurazione:

  • 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle

dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

  • 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a

1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

  • 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle

rispettive imprese;

  • 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
  • 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di

istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

  • 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri

parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2";

  • 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa',

anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

  • 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in

istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;

  • 9) I detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di

pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori sovraintendenti delle attivita' stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o 1 sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche su eserciti a scopo di diporto.

Art. 5.

Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

Art. 6.

Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreche' nei viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabili

Art. 7.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 al considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.

Per le navi che non siano muniti di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone Iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nel libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizioni deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, puo' consentire deroghe alla disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

Art. 8.

Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in localita' diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'articolo 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.

Capo IV

Datori di lavoro

Art. 9.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.

Agli effetti del presente titolo, sono inoltre, considerati datori di lavoro:

  • le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa', anche di

fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4;

  • le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti

alle operazioni di imbarco, sbarco; trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

  • gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla

legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

  • le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo,

nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

  • le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e

grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4, n. 5);

  • le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di

assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);

  • gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei

confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9);

  • gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi,

anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati i tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.

Art. 10.

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato.

Permane, altresi', la responsabilita' civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennita' che, per effetto del presente decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11.

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nel casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 12.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura del lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori;

I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non e' richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Art. 13.

La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo.

Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in piu' luoghi, compresi ciascuno in diverso circoscrizioni territoriali dell'Istituto assicuratore, Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia del lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sara' stabilita dall'Istituto assicuratore medesimo.

Art. 14.

Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, e' obbligato a denunciare al istituto assicuratore le generalita' della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

Art. 15.

Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, e' solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.

Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprieta' della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.

Art. 16.

L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sin stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore e' data peraltro Facolta' ai datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella, cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro o della previdenza sociale.

Per il procedimento avanti l'autorita' giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli articoli 459 - 466 del Codice di procedura civile.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorita' giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo ai principio dell'anno, comunicare all'istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli articoli 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre allo equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale e' normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalita' del pagamento.

Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalita' per le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'asicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attivita' nella rispettiva circoscrizione.

Art. 19.

Agli effetti della determinazione dei primi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli articoli 66 e 67, il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca, reato piu' grave.

Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso di violazione, del segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato piu' grave,

Art. 20.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di eta' superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Art. 21.

Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere contro firmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che erede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.

Art. 22.

L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facolta' di dispensare dalla tenuta:

  • a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche

Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia prevenuto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;

  • b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri

sistemi idonei alle registrazioni prescritte;

  • c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e

di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalita' del personale tecnico addettovi.

Art. 23.

Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6) e 7) il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.

Art. 24.

Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nella assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

Art. 25.

Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

 Nel  caso  in cui per le modalita' con le quali si svolge il lavoro

lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse localita', il datore di lavoro non abbia la possibilita' di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Art. 26.

Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore puo' autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere piu' libri o fogli di paga e piu' libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalita' da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.

Art. 27.

La spesa dell'assicurazione e' a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui 6 obbligato ai termini del presente titolo, e' punito con l'ammenda sino a lire quattrocentomila.

Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.

Art. 28.

I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

Su richiesta del datore di lavoro l'Istituto assicuratore puo' consentire che i premi o contributi siano pagati a rate semestrali o trimestrali; in questo caso il datore di lavoro deve pagare un soprappremio di rateazione nella misura del due per cento o del tre per cento sull'intero premio presunto annuo o per il minor periodo assicurativo, secondo che la rateazione sia semestrale o trimestrale.

Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello presunto in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

Una modifica dell'ammontare delle retribuzioni presunte puo' essere concessa dall'Istituto assicuratore su richiesta motivata presentata dal datore di lavoro entro il 31 dicembre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La modifica ha decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini della regolazione dei premi o contributi i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, nel termine di trenta giorni successivi alle scadenze delle rate di premio, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante il precedente periodo di assicurazione, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.

In caso di mancato invio entro il termine di cui al comma precedente, l'Istituto assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento di tali retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio della retribuzione presunta stabilita per il periodo stesso. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio, sia per la penale di cui all'ultimo comma dell'art. 50, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso.

Art. 29.

Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennita' per inabilita' temporanea o permanente e per i casi mortali previsti nel presente titolo, per retribuzione s'intende tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro anche nel periodo di ferie e in occasione di festivita' nazionali e infrasettimanali, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Non debbono computarsi nella retribuzione le somma corrisposte a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialita' e natalita' e di trattamento di richiamo alle armi. Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli assegni familiari i trattamenti di famiglia di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, quando siano corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici ai propri dipendenti in base ai rispettivi ordinamenti;

2) di compenso per ferie e festivita' nazionali e infrasettimanali non godute;

3) di mancia;

4) di indennita' sostitutiva del preavviso e di anzianita';

5) di compenso eventualmente dovuto per periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa;

6) di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

7) di indennita' vestiario;

8) di indennita' per rischio di guerra;

9) di gratifica e di elargizione concesse una volta tanto dal datore di lavoro;

10) di diaria o di indennita' di trasferta in cifra fissa limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare;

11) di indennita' di panatica, per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al sessanta per cento del suo ammontare;

12) di rimborsi a pie' di Vista o di ogni altro compenso che costituisca rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro.

Art. 30.

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nei vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa localita'.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilita' o della rendita di superstiti e' fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica, istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.


Art. 31.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non e' disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo articolo 32, valgono, per la determinazione de lla retribuzione, le stesse norme dell'art. 29.

 Nel  caso  in  cui  non  sia  obbligatoria  ai  sensi  di  legge la

stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale e' fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.

Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua da assumere a base della determinazione della rendita di inabilita' o della rendita ai superstiti e' quella effettivamente corrisposta durante un anno: negli altri casi e' eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

Art. 32.

Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e la autorita' marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente o ai superstiti.

Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deva' tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.

Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette e' emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.

Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.

Art. 33.

I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli articoli 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore a norma degli articoli 2754 e 2778 del Codice civile.

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale e' sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 del Codice della navigazione.

Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
                             

Art. 34.

Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto e' stabilito con i successivi articoli 36, 37 e 38.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione avanti l'autorita' giudiziaria non puo' proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.

Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'ar

Art. 35.

La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 341 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'articolo 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a, norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinainento dell'Istituto stesso.

Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore puo' avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 36.

L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.

L'elenco predetto e' pubblicato presso l'ufficio della Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34, puo' presentare le sui osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che

 dev'essere  notificata  dall'Istituto  assicuratore  al  datore  di
 lavoro.

Scaduto detto termine l'istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorari del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e di contributi.

Il ruolo e' firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto.

Art. 37.

Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art. 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato all'Ispettorato del lavoro o ai Ministero del lavoro e della previdenza sociale i quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso e' stata comunicata all'Istituto assicuratore affinche' questo possa presentare nel termine di quindici giorni dai ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.

Art. 38.

La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, e' disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.

Art. 39.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Avverso le decisioni della suddetta Commissione e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 40.

Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalita' di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 e' determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.

La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.

Art. 41.

Il premio di assicurazione e' dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalita' e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.

Art. 42.

Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o dello modalita' di svolgimento o di altre circostanze, difficolta' per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantita' di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39.

Art. 43.

Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un anno il premio e' riferito per la prima volta al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sara' quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione stessa.

Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio e' riferito a tutta la durata della lavorazione.

Art. 44.

Il pagamento del premio o delle rate di premio, escluso il primo pagamento, che deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori, e' effettuato dal datore di lavoro entro dieci giorni decorrenti dalla data di inizio del periodo assicurativo cui la rata si riferisce.

Entro lo stesso periodo di dieci giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio, le differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio e dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse in seguito ad accertamenti ispettivi.

 Nel  caso  in  cui,  dalla  comunicazione prevista dal quinto comma

dell'art. 28, risulti un conguaglio ai premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso nei sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre entro tale termine.

Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore, per premi e penali, risultanti da accertamenti esperiti anche dopo detto termine.

L'Istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare ai datori di lavoro le date di scadenza delle rate che, peraltro, sono indicate nel certificato di assicurazione rilasciato al datore di lavoro.

Art. 45.

I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

 Il  datore  di  lavoro,  che promuove ricorso ai sensi del presente

articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base ai tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l'eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta con l'applicazione dell'interesse del cinque per cento, da calcolare alla data del versamento.

Art. 46.

I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria, della Commissione unitamente ente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le comunicazioni all'altra parte.

La segretaria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.

Art. 47.

Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni entro il quale il predetto istituto puo' depositare o trasmettere alla segreteria stessa la eventuali controdeduzioni.

Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, puo' replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, puo' controreplicare definitivamente.

I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.

Il presidente della Commissione, puo', in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti.

La Commissione puo' d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi.

Art. 48.

Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.

Del provvedimento si da' comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali.

La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, e' depositata presso la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione.

Art. 49.

Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.

Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza.

Art. 50.

I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con l'ammenda sino: a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono piu' di dieci e non piu' di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono piu' di cento.

Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettano le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio gia' coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore a quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e cio' con effetto dalla data di inizio della inadempienza.

Art. 51.

 I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza

prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti.

 Ai  fini  delle  disposizioni  del presente articolo si considerano

come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.

                             Art. 52.
 L'assicurato  e'  obbligato  a, dare immediata notizia di qualsiasi

infortunio che gli accada, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non e' corrisposta l'indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

 La   denuncia   della  malattia  professionale  deve  essere  fatta

dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di, giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

                             Art. 53.
 Il   datore   di   lavoro   e'  tenuto  a  denunciare  all'Istituto

assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

 Se  si  tratta  di  infortunio che abbia prodotto la morta o per il

quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

 Qualora  l'inabilita'  per  un  infortunio  prognosticato guaribile

entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

 La   denuncia  dell'infortunio  ed  il  certificato  medie  debbono

indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

 La  denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal

datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

 Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e

il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

 Per  gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima

la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

 I  contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono  puniti con

l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.

                             Art. 54.
 Il  datore  di  lavoro,  anche  se  non  soggetto agli obblighi del

presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni.

 La  denuncia  deve essere fatta all'autorita' di pubblica sicurezza

del Comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia e' fatta all'autorita' di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione e' compreso il primo lungo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia e' fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorita' portuale o consolare competente.

 Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono rilasciarne

ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

 La denuncia deve indicare:
   1)  il  nome  e  il  cognome,  la  ditta, ragione o denominazione

sociale del datore di lavoro;

   2) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio;
   3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le

circostanze nelle quali esso si e' verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

   4)  il  nome  e  il cognome, l'eta', la residenza e l'occupazione

abituale della persona rimasta lesa;

   5)   lo   stato   di   quest'ultima,   le  conseguenze  probabili

dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo;

   6)   il   nome,   il   cognome   e   l'indirizzo   dei  testimoni

dell'infortunio.

 Per  i  datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione le

denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

                             Art. 55.
 Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi

della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilita' superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorita' marittima o dall'autorita' consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 5554 del Codice della navigazione.

 Per  le  spese  relative  alla inchiesta si provvede in conformita'

degli articoli 58 e 62 del presente decreto.

 Copia  del  processo  verbale  di  inchiesta deve essere rimessa al

pretore del luogo dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore.

 Su   richiesta   dell'Istituto   assicuratore   o   dell'assicurato

l'autorita' marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilita' superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta e' a carico dell'Istituto assicuratore.

                             Art. 56.
 L'autorita'  di  pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di

cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilita' superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio.

 Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni

dal ricevimento della denuncia, il pretore procede ad un'inchiesta al fine di accertare:

   1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
   2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la causa e la

natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

  3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
   4) la natura e l'entita' delle lesioni;
   5) lo stato dell'infortunato;
   6) la retribuzione;
   7)  in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato,

i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.

 Il  pretore,  qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto

dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.

 L'Istituto  assicuratore,  l'infortunato  o i suoi superstiti hanno

facolta' di domandare direttamente al pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.

                             Art. 57.
 L'indicazione  della data e del luogo dell'inchiesta e' comunicata,

a cura del pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.

 L'inchiesta  e'  fatta  in  contraddittorio degli interessati o dei

loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore.

 Qualora  non  siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi diritto

alle prestazioni, il pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali e' avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.

 Il  pretore ha inoltre facolta' di interrogare tutte quelle persone

che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

                             Art. 58.
 I  pretori o i vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire

le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite per le indennita' dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie.

 L'indennita'  predetta  non  e' dovuta nei casi in cui la trasferta

sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.

 E'  parimenti  corrisposta  un'indennita',  nella misura e nei casi

determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.

                             Art. 59.
 Non  e'  ammesso  l'intervento  dei periti negli stabilimenti dello

Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

 In  questi  casi  i  funzionari  preposti  alla  sorveglianza degli

stabilimenti presentano al pretore una relazione sulle cause dell'infortunio, che e' unita al processo verbale dell'inchiesta.

                             Art. 60.
 Salvo  il  caso  di impedimento da costatarsi nel processo verbale,

l'inchiesta deve essere compiuta nel piu' breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui e' pervenuta al pretore la denuncia dell'infortunio.

 Dell'inchiesta   e'   redatto   processo  verbale,  nel  quale  gli

intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.

 Il  processo verbale e' sottoscritto dal pretore e resta depositato

per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.

                             Art. 61.
 Decorsi  i  cinque  giorni  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo

precedente, il processo verbale dell'inchiesta e' trasmesso all'autorita' giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione 6 avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.

 Finche'  il  processo  verbale  rimane depositato nella cancelleria

della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

 Copia  del  processo  verbale  dell'inchiesta  deve  essere inviata

all'Istituto assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.

                             Art. 62.
 Le  indennita'  di cui all'art. 58, per quanto riguarda il pretore,

sono liquidate dal presidente del Tribunale e, per quanto riguarda i testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso pretore facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le indennita' si riferiscono all'inchiesta di cui all'art. 56.

 Sono  compresi  fra  i  periti  gli  ufficiali  sanitari e i medici

condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'articolo 58.

 L'onorario  per  l'autopsia con il referto e' liquidato dal pretore

nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita', ed e' compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo art. 202.

 Il  pagamento  di  dette  indennita'  e' effettuato per mezzo degli

agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 Per tutto cio' che concerne la liquidazione e il pagamento di dette

indennita', le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

                             Art. 63.
 In  caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata

dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestivita'. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.

 Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella

misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.

                             Art. 64.
 L'Istituto  assicuratore,  quando  abbia  motivo  di  ritenere  che

l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facolta' di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.

 Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
                             Art. 65.
 L'assicurato,  il  quale  abbia  simulato  un  infortunio  o  abbia

dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge. Capo V Prestazioni

                             Art. 66.
 Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
   1) un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea;
   2) una rendita per l'inabilita' permanente;
   3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
   4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso

di morte;

   5)  le  cure  mediche  e  chirurgiche,  compresi gli accertamenti

clinici;

   6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
                             Art. 67.
 Gli   assicurati   hanno   diritto   alle   prestazioni   da  parte

dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.

                             Art. 68.
 A  decorrere  dal  quarto  giorno  successivo  a  quello  in cui e'

avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilita' assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, e' corrisposta all'infortunato stesso un'indennita' giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

 Ove  la  durata  dell'inabilita',  di  cui  al comma precedente, si

prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

 Le   indennita'  per  inabilita'  temporanea  sono  pagate  in  via

posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

 Per  gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima

l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed e' corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.

 Agli  effetti  del  precedente comma la retribuzione giornaliera si

calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

                             Art. 69.
 Agli  effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data

di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, e' quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.

 In  caso  di  sbarco  di  un infortunato in un porto del territorio

nazionale, non vi e' obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennita' per inabilita' temporanea per il periodo che l'ufficio stesso credera' di stabilire.

                             Art. 70.
 Il  datore  di  lavoro  non  puo'  rifiutarsi di fare anticipazioni

sull'indennita' per inabilita' temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

 Il  datore  di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore,

pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.

 L'ammontare  delle  indennita'  e'  rimborsato  al datore di lavoro

dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

                             Art. 71.
 Il  giorno in cui avviene l'infortunio non 6 comprese fra quelli da

computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

                             Art. 72.
 In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore

ha facolta' di ridurre di un terzo l'indennita' per inabilita' temporanea.

 Per  gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima

la facolta' di ridurre l'indennita' e' limitata al valore convenzionale della panatica.

 Nessuna  riduzione,  pero',  puo'  essere disposta ove l'assicurato

abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.

                             Art. 73.
 Il  datore  di  lavoro  e'  obbligato a corrispondere al lavoratore

infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

 L'obbligo  suddetto  sussiste  anche  nei casi in cui la guarigione

avvenga entro il periodo di carenza.

 L'obbligo suddetto compete, altresi', per le giornate Festive e per

i casi di malattia professionale nell'industria, nonche' per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione e' commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.

                             Art. 74.
 Agli   effetti   del  presente  titolo  deve  ritenersi  inabilita'

permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

 Quando   sia   accertato   che   dall'infortunio   dalla   malattia

professionale sia derivata un'inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

   1)  per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per

cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dalla

   tabella  allegato  n.  6, dal cinquanta per cento al sessanta per
   cento;

2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita';

   3)  per  inabilita'  dall'ottanta  per  cento al cento per cento,

aliquota pari al cento per cento.

 Le  rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per

eccesso quelle uguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

 A  decorrere  dal  1  luglio 1965, per il calcolo delle rendite per

inabilita' permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.

 Dalla  data  del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in

corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

                             Art. 75.
 Qualora,  dopo  la  scadenza  del decennio dalla costituzione della

rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

                             Art. 76.
 Nei   casi   di   invalidita'  permanente  assoluta  conseguente  a

menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire trentacinquemila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo alla integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri enti.

                             Art. 77.
 Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi

requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 85 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.

 Tali  quote  integrative  della  rendita sono corrisposte anche nel

caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85.

 Le  quote  integrative  della  rendita  seguono le variazioni della

rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.

 Le   quote  predette,  che  sono  parte  integrante  della  rendita

liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso.

                             Art. 78.
 Nei casi d'inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n.

1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

 L'abolizione  assoluta della funzionalita' di arti o di organi o di

parti di essi e' equiparata alla loro perdita anatomica.

 Quando  gli  arti  o  gli  organi  o  parte di essi abbiano perduto

soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale d'inabilita' stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

 In  caso  di  perdita  di  piu' arti, od organi, o di piu' parti di

essi, e qualora non si tratti di molteplicita' espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, e' diminuita l'attitudine al lavoro.

                             Art. 79.
 Il  grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata

da infortunio, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

                              Art. 80
 Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del

presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita', si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che e' servita per la determinazione della precedente rendita. Se pero' tale retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.

 Nel  caso  in cui il nuovo infortunio per se' considerato determini

un'inabilita' permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilita' complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, e' liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.

 Nel  caso  in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata

inabilita' permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilita' permanente che complessivamente superi detta percentuale, e' liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si e' verificato.

                             Art. 81.
 Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita'

permanente, nel quale si abbia concorso di inabilita' determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennita' per inabilita' permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita a seguito del nuovo infortunio e' liquidata in base all'inabilita' complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.

 Quando   per   l'infortunio   precedente  sia  erogato  un  assegno

continuativo mensile, ai sensi dell'art. 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente comma, e' diminuito di quello dell'assegno predetto.

                             Art. 82.
 In  caso  di  nuovo  infortunio  indennizzabile  con una rendita di

inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 50.

                             Art. 83.
 La  misura  della  rendita  di  inabilita' puo' essere riveduta, su

domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

 La  domanda  di  revisione  deve  essere  presentata  al l'Istituto

assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

 L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della

domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

 Se  l'istituto  assicuratore  rifiuta  di  accogliere la domanda in

tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.

 Il  titolare  della  rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle

visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

 Nei  primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la

prima revisione puo' essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

 Trascorso  il quarto anno dalla data di costituzione della rendita,

la revisione puo' essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

 Entro  dieci  anni  dalla  data dell'infortunio, o quindici anni se

trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo' chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.

 In  caso  di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento,

la misura della rendita d'inabilita' e' quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.

                             Art. 84.
 Qualora  in  seguito  a  revisione  la  misura  della  rendita  sia

modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale e' stata richiesta la revisione.

                             Art. 85.
 Se  l'infortunio  ha  per conseguenza la morte, spetta a favore dei

superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 110 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita e' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza.

   1.  Il  cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo

matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita.

 Se  il  superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel

caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

 Nessun   diritto   spetta   al  coniuge  se  sussista  sentenza  di

separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi.

   2.  Il  venti  per  cento  a  ciascun figlio legittimo, naturale,

riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data.

   3. In mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per

cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte.

   4. In mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per

cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.

 La  somma  delle  rendite  spettanti  ai  suddetti superstiti nelle

misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

 Oltre  alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto, un

assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno puo' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore.

 L'importo dell'assegno e' di:
   a)  lire  duecentocinquantamila  in  caso  di  sopravvivenza  del

coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo;

   b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge

con figli aventi i detti requisiti;

   c)  lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli

aventi i detti requisiti;

   d) lire centoquarantamila negli altri casi.
 Gli  assegni di cui alle lettere a), 5) e c) sono aumentati di lire

cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

 Gli   assegni   di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  sono  aumentati,

rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

 L'assegno  di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente,

fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto.

 Per  gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima

l'assegno di cui ai comuni precedenti non puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di retribuzione.

 Agli  effetti  del  presente  articolo sono equiparati ai figli gli

altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

                             Art. 86.
 L'Istituto  assicuratore  e'  tenuto a, prestare all'assicurato nei

casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacita' lavorativa.

                             Art. 87.
 L'infortunato  non  puo',  senza  giustificato motivo, rifiutare di

sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.

 L'accertamento  dei  motivi  del rifiuto o dell'elusione delle cure

prescritte e' demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanita'; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi e' designato dal Ministero della sanita'.

 Il    giudizio    e'    promosso   dall'Istituto   assicuratore   o

dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla costatazione del rifiuto.

 Il  rifiuto  ingiustificato  a  sottoporsi  alle cure o la elusione

delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennita' per inabilita' temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.

                             Art. 88.
 Per  l'esecuzione  delle  cure  di  cui agli articoli precedenti ed

anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore puo' disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza e' applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuiti, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

 Qualora  la  cura  importi  un  atto  operativo, l'infortunato puo'

chiedere che questo sia, eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, pero', e' a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.

 L'istituto   assicuratore,   anche  nel  caso  previsto  nel  comma

precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dello stesso art. 87 e con le modalita' stabilite in detto articolo.

                             Art. 89.
 Anche  dopo  la costituzione della rendita di inabilita' l'istituto

assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacita' lavorativa.

 Durante  il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa

attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta.

 In  caso  di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui

al primo comma si provvede a norma dell'art. 87.

 Qualora  il  collegio  arbitrale medico riconosca ingiustificato il

rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura da determinarsi dal collegio stesso.

 Sono  applicabili  per  le  cure  chirurgiche  di  cui  il presente

articolo le disposizioni dell'articolo precedente.

 L'Istituto  assicuratore  puo' anche stipulare accordi con Istituti

all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.

 La  stipulazione  di  detti  accordi  deve  essere  preventivamente

autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

                             Art. 90.
 L'istituto assicuratore e' tenuto a provvedere alla prima fornitura

degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilita', nonche' alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato.

                             Art. 91.
 Nel   caso  di  infortunio  che  abbia  causato  ernia  addominale,

l'Istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennita' per l'inabilita' temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72.

 Nel  caso  in  cui  si  tratti  di ernia non operabile e' dovuta la

rendita di inabilita' nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilita', la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dell'art. 87.

                             Art. 92.
 L'Istituto  assicuratore provvede ai servizi per la prestazione dei

soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.

 Qualora  l'istituto  non  possa  provvedere,  provvede il datore di

lavoro con propri mezzi e l'Istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.

 Il datore di lavoro e' tenuto in ogni caso a provvedere al
 trasporto  dell'infortunato,  rimanendo  a  suo  carico le relative
 spese.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto assicuratore.

                             Art. 93.
 Per  i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di

zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia.

                             Art. 94.
 Le  Amministrazioni  ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere

negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'Istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalita' da parte dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.

 L'Istituto  assicuratore  ha  diritto  di far visitare da medici di

propria fiducia gli infortunati degenti in ospedali.

 I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati

attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.

 Le  Amministrazioni  ospedaliere  hanno  l'obbligo  di dare visione

all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.

                             Art. 95.
 L'istituto  assicuratore  ha  il diritto di controllare l'andamento

delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.

 In  caso  di  contestazione  si  applicano  le  disposizioni di cui

all'art. 87.

                             Art. 96.
 Se  nel  Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di

cura preventivamente designati dallo Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 88.

                             Art. 97.
 Gli  ufficiali  sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi

di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.

 I  compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma

sono corrisposti dall'istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanita'.

                             Art. 98.
 I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli

articoli 87, 88 e 89 sono liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 244.

 Il  presidente  del  Tribunale  decide  circa  l'onere del predetti

compensi e delle eventuali spese da lui contestualmente liquidate.

                             Art. 99.
 Contro  il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto

assicuratore e contro i provvedimenti dell'istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall'articolo 87, e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

                             Art. 100.
 Ricevuta   la   denuncia  dell'infortunio  col  certificato  medico

attestante che l'assicurato non e' in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilita' dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede affinche', entro il piu' breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quelli) dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennita' per inabilita' temporanea.

                             Art. 101.
 Qualora  l'Istituto  assicuratore ritenga di non essere obbligato a

corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.

                             Art. 102.
 Ricevuto  il certificato medico costatante l'esito definitivo della

lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato data della cessazione dell'indennita' per inabilita' temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.

 Qualora    siano    prevedibili   dette   conseguenze,   l'istituto

assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilita' permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilita', indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.

 Quando  per  le condizioni della lesione non sia ancora accertabile

il grado di inabilita' permanente, lo Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

 Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato,

ove questi convenga in giudizio lo Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, e' tenuto a corrispondere la rendita liquidata.

                             Art. 103.
 L'infortunato,   nei   riguardi  del  quale  sia  stata,  accertata

un'inabilita' permanente indennizzabile, deve presentare all'istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.

                             Art. 104.
 L'infortunato,  il quale non riconosca fondati i motivi per i quali

l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita' permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura di indennita', che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

 Non  ricevendo  risposta  nel termine di giorni sessanta dalla data

della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria.

 Qualora  il  termine  di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102

decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.

                             Art. 105.
 Nel  Caso  in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti

ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilita' del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.

 Le  rendite  ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello

della morte.

 In  caso  di  opposizione  al rifiuto di corrispondere la rendita o

qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

                             Art. 106.
 Agli  effetti  dell'art.  85, la vivenza a carico e' provata quando

risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.

 Agli  effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al

lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di eta' al momento della morte della moglie per infortunio.

 Per  l'accertamento  della vivenza a carico l'istituto assicuratore

puo' assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici e puo' chiedere per le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.

 Gli  uffici  comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le

notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono, altresi', rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.

                             Art. 107.
 Le  rendite di inabilita' e quelle ai superstiti sono pagate a rate

posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entita' delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 In  caso  di  morte  del  titolare della rendita e' corrisposta per

intero agli eredi la rata in corso.

                             Art. 108.
 Per  le  indennita'  dovute  in  base  al  presente titolo l'avente

diritto non puo' rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennita' medesima.

 Solo  nei casi di legittimo impedimento e' consentito rilasciare la

procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura e' vistata dal sindaco o, nel caso di residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorita' consolare italiana.

                             Art. 109.
 Sono   nulle   le   obbligazioni  contratte  per  remunerazione  di

intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennita' fissate dal presente titolo.

 Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila:
   a)  gli  intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli

assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;

   b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli

infortuni avvenuti, ne abbiano informate intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).

                             Art. 110.
 Il  credito  delle indennita' fissate dal presente decreto non puo'

essere ceduto per alcun titolo ne puo' essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.

                             Art. 111.
 Il  procedimento  contenzioso non puo' essere istituito se non dopo

esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennita'.

 La  prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane

sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennita'.

 Tale  liquidazione,  peraltro, deve essere esaurita, nel termine di

centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria.

                             Art. 112.
 L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si

prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

 L'azione  per  riscuotere  i premi di assicurazione ed in genere le

somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

 Le   azioni  spettanti  all'Istituto  assicuratore,  in  forza  del

presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e 11.

 La  prescrizione  dell'azione  di  cui  al primo comma e interrotta

quando gli aventi diritto all'indennita', ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle relative norme.

 Il  giudizio  civile  di  cui  all'art. 11 non puo' istituirsi dopo

trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.

                             Art. 113.
 Ai  fini dell'applicazione degli articoli 91, 92 e 16 del Codice di

procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennita', il giudice puo' anche tener conto della misura dell'indennita' assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.

                             Art. 114.
 E'  nullo  qualsiasi  patto  inteso  ad  eludere il pagamento delle

indennita' o a diminuirne la misura stabilita nel presente titolo.

 Le transazioni concernenti il diritto all'indennita' alla misura di

essa, non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si e effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.

                             Art. 115.
 Agli effetti della determinazione della misura, dell'indennita' per

inabilita' temporanea, della rendita e per inabilita' permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base e' accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello art. 29 o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli articoli 31 e 32.

                             Art. 116.
 Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle

rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

 Qualora  l'infortunato  non  abbia prestato la sua opera durante il

detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

 In   ogni  caso  la  retribuzione  annua  e'  computata  da  minimo

corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, a partire dal 1 luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

 Ove  sia  intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera

precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

 La  variazione  inferiore  al  dieci  per  cento,  intervenuta  nel

triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

 Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e

della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo e' aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

 Le  rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio,

per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

 Per  il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della

retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.

                             Art. 117.
 Per  la  liquidazione  delle  indennita' per inabilita' temporanea,

quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base e' uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, pero', il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

                             Art. 118.
 Con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale,

sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennita', fermo rimandendo il disposto dei terzo comma dell'art. 116.

 Le  rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal

presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116.

 La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nel triennio

si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la riliquidazione delle rendite.

                             Art. 119.
 Se  l'infortunato  e'  apprendista,  o  comunque  minore degli anni

diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono cosi' determinate:

   a)   l'indennita'   per   inabilita'   temporanea   assoluta   e'

ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;

   b)  la  rendita  di  inabilita'  e  la rendita ai superstiti sono

ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori' d'opera di eta' superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

 Nei   casi   in  cui  le  predette  persone  non  percepiscono  una

retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa localita' occupati nella medesima lavorazione e categoria.

 Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
 Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della

legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' fissata in lire centottanta.

                             Art. 120.
 Se  la  retribuzione  effettivamente corrisposta all'infortunato e'

superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l'Istituto assicuratore e' tenuto a corrispondere le indennita' secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'articolo 50.

 L'Istituto  stesso  e' inoltre tenuto a corrispondere un'indennita'

supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione e' inferiore a quella dovuta secondo legge salvo anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.

 Le  disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi

previsti dall'art. 118.

                             Art. 121.
 Nel  caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta

secondo l'art. 102 del Codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione della indennita' assicurata per il caso di morte.

 Il  termine  di  tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione

dell'azione per conseguire l'indennita' decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

 Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui

notizie certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita gia' liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva disperso.

                             Art. 122.
 Quando  la  morte sopraggiunge in conseguenza dello infortunio dopo

la liquidazione della rendita di inabilita' permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.

                             Art. 123.
 Nel  caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di

corresponsione dell'indennita' per inabilita' temporanea o di pagamento della rendita di inabilita' permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.

 In  ogni  caso  il termine di cui all'articolo predetto decorre dal

giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.

                             Art. 124.
 Con  decorrenza dal 1 luglio 1965, agli invalidi per infortunio sul

lavoro o malattia professionale nell'industria, gia' indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

   con  grado di inabilita' dal cinquanta al settantanove per cento,

se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila;

   con  grado  di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento,

se liquidati in capitale, lire seimila;

   con  grado  di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento,

lire sedicimila;

   con  grado  di  inabilita'  dal  novanta al cento per cento, lire

venticinquemila;

   con  grado  di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia

indispensabile Un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire venticinquemila piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

 Gli  assegni  di  cui al precedente comma sostituiscono e assorbono

fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore.

                             Art. 125.
 Le  indennita'  dell'assicurazione  assorbono e sostituiscono, fino

alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennita' che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtu' di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennita' sino alla copertura dell'intera retribuzione. Capo VI Istituti assicuratori.

                             Art. 126.
 L'assicurazione secondo il presente titolo e' esercitata, anche con

forme di assistenza e di servizio sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

                             Art. 127.
 Non sono assicurati presso l'istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro:

   1)   gli   addetti  alla  navigazione  marittima  ed  alla  pesca

marittima, nonche' i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette;

   2)  i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste

e telecomunicazioni e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

   3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
 Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo' essere attuata con forme particolari di gestione e puo' anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'.

                             Art. 128.
 L'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro puo' assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilita' e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel presente titolo; in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'art. 39.

 Le  Casse  di  cui  all'art.  127,  che  intendono  provvedere alla

riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di

concerto con il Ministro per il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo' essere incaricato, con le modalita' stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni assicurative per infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.

                             Art. 129.
 Le  Casse  di  cui  al  n.  1)  dell'art.  127  sono poste sotto la

vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 Gli  statuti  delle  Casse predette sono approvati con decreto del.

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato.

 Le  Casse  rimettono  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza

sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da detto Ministero.

                             Art. 130.
 Gli  impiegati  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi. Capo VII Disposizioni speciali per le malattie professionali.

                             Art. 131.
 Per   le   malattie  professionali  si  applicano  le  disposizioni

concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.

                             Art. 132.
 Gli  articoli  80  e  S  si  applicano  anche  quando  l'inabilita'

complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.

                             Art. 133.
 La   tutela  assicurativa  contro  le  malattie  professionali  non

comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.

                             Art. 134.
 Le  prestazioni  per  le  malattie  professionali sono dovute anche

quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempreche' l'inabilita' o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 4.

 Le  prestazioni  sono  pure  dovute  nel  caso  di  ricaduta di una

malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.

 Agli  effetti del comma precedente, per malattia che puo' dar luogo

ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo la entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.

                             Art. 135.
 La   manifestazione   della  malattia  professionale  si  considera

verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

 Se  la  malattia  non  determina  astensione  dal lavoro, ovvero si

manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.

                             Art. 136.
 Nel  caso  di  inabilita'  permanente  al  lavoro in conseguenza di

malattia professionale, se il grado dell'inabilita' puo' essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita e' commisurata a quel minor grado di inabilita' presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

 Le  eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto

assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalita' stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della, riduzione della rendita.

                             Art. 137.
 La  misura  della  rendita  di inabilita' da malattia professionale

puo' essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

 La   domanda  di  revisione  deve  essere  presentata  all'Istituto

assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

 Sulla   predetta   domanda  l'Istituto  assicuratore  e'  tenuto  a

pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa.

 Se  l'Istituto  assicuratore  rifiuta  di  accogliere la domanda in

tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dello art. 104.

 Il  titolare  della  rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle

visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

 La  prima revisione puo' essere richiesta o disposta dopo che siano

trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilita', dopo che sia trascorsi) un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

 La relativa domanda deve essere proposta, a pena, di decadenza, non

oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.

                             Art. 138.
 L'Istituto  assicuratore puo' prendere visione dei referti relativi

alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.

                             Art. 139.
 E'  obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la

denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.

 La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente

per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

 I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti

con l'ammenda da lire mille a lire quattromila.

 Se  la  contravvenzione  e'  stata  commessa dal medico di fabbrica

previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda e' da lire ottomila a lire quarantamila. Capo VIII Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi.

                             Art. 140.
 Nell'assicurazione   obbligatoria  per  le  malattie  professionali

contemplata dall'art. 3 del presente decreto, sono comprese la silicosi e l'asbestosi, sempreche' esse siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1.

 La  tabella predetta puo' essere modificata o integrata con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

                             Art. 141.
 Per  la  silicosi  e  l'asbestosi,  ferma  l'osservanza,  in quanto

applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.

                             Art. 142.
 Agli  effetti  del  presente  capo per silicosi deve intendersi una

fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

                             Art. 143.
 Per  silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui

all'articolo precedente ed alla tabella allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.

 Ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  di legge e della tabella

delle lavorazioni per le quali e' obbligatoria la assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in precedente tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice liberao di amianto tale da determinare il rischio.

                             Art. 144.
 Agli  effetti  del  presente capo per asbestosi deve intendersi una

fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di corpuscoli dell'asbestosi con tracheobronchite ed enfisema ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari, piu' o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

                             Art. 145.
 Le prestazioni assicurative sono dovute:
   a)  in  tutti  i  casi  di  silicosi  o  di asbestosi da cui sia,

derivata la morte ovvero un'inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento;

   b)  in  tutti  casi  di  silicosi  o  di  asbestosi  associate  a

tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, qualunque sia il grado di inabilita' derivante dalla silicosi od asbestosi.

 Le  prestazioni  di  cui  alla  lettera  b) del comma precedente si

intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare.

                             Art. 146.
 La  misura  della  rendita di inabilita' da silicosi o da asbestosi

puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato lungo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

 Il  titolare  della rendita non puo' rifiutarsi di sotto stare alle

visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

 La  prima  revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un

anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente.

 In  caso  di  insorgenza  di  complicanze  tubercolari  a carattere

fisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.

 Le  revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o

disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.

 L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della

domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

                             Art. 147.
 Ferme  le  altre disposizioni dell'art. 116, la, retribuzione annua

da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, e' quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale e' stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.

 Qualora   la   manifestazione  della  malattia  si  verifichi  dopo

l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia, in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima localita' e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dello abbandono delle lavorazioni stesse.

 Se,  invece,  la  manifestazione  della  malattia si verifichi dopo

l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, pero', tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione,

                             Art. 148.
 Gli  accertamenti  diagnostici sulle condizioni morbose contemplate

nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e cosi' pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, purche' sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

 Ove  non  sussistano  le  condizioni  stabilite  dalla legge per il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati dall'istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 Se  per  l'esecuzione  delle  cure  predette  o  degli accertamenti

diagnostici l'assicurato e' obbligato ad astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente all'indennita' di infortunio per inabilita' temporanea assoluta.

 Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un

istituto di cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla indennita' di cui all'art. 72.

 Nei  casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia gia'

titolare di una rendita per inabilita', si applica la disposizione dell'art. 89.

                             Art. 149.
 Ai  fini  dell'applicazione  del  primo comma dell'articolo 148, le

contestazioni tra l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lo Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 Nelle    more   della   decisione,   l'interessato   e'   assistito

dall'Istituto assicuratore al quale il caso e' stato inizialmente denunciato.

                             Art. 150.
 Quando   l'assicurato  abbandoni,  per  ragioni  profilattiche,  la

lavorazione cui attendeva e nella quale ha, contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita', permanente di qualunque grado, purche' non superiore all'ottanta per cento, l'istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

 Nel  caso  in  cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da

quelle di cui all'art. 140, tale rendita e' pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della, lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

 Nel  caso  in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato,

la rendita medesima e' pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione.

 Qualora  l'assicurato  si  rioccupi  entro  l'anno,  si  applica il

trattamento previsto nel secondo comma.

 La  rendita  di  passaggio  puo' essere concessa una seconda volta,

entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'articolo 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

 La  rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che

sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

 La  rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro.

Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.

                             Art. 151.
 Per  ottenere  la  liquidazione  della  rendita di passaggio di cui

all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia, trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.

 La  domanda,  corredata  da  dichiarazione  del  datore  di  lavoro

attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:

   a)  nel  caso  in  cui  l'assicurato abbia trovato occupazione in

altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro silla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;

   b)  nel  caso  in  cui  l'assicurato sia disoccupato, da relativa

attestazione degli organi competenti.

                             Art. 152.
 In   conformita'   di   quanto  previsto  all'art.  16,  l'istituto

assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida, il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

 Il   ricorso   all'ispettorato   del   lavoro   contro  la  diffida

dell'istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.

 L'azione  avanti  l'autorita'  giudiziaria  non  esime il datore di

lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.

                             Art. 153.
 I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella

allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti al rischio della silicosi e dell'asbestosi, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc.

 A  tale  scopo,  i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto

assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.

                             Art. 154.
 I  criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al

precedente articolo, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

                             Art. 155.
 Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 10 e 11, la

responsabilita' civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.

                             Art. 156.
 I  datori  di  lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni

sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.

                             Art. 157.
 I  lavoratori,  prima  di  essere  adibiti  alle lavorazioni di cui

all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a cio' autorizzati, secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette.

 Detti  accertamenti  debbono  essere  ripetuti  ad  intervalli  non

superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' di cui all'articolo seguente.

 Per  i  lavoratori  per i quali le disposizioni legislative vigenti

prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

 Non  possono  essere  assunti  o  permanere  nelle  lavorazioni  su

indicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

 Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento dell'attestazione di cui al

secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalita' di cui agli articoli 160 e seguenti.

 Il  collegio  e' composto da un ispettore medico del lavoro, che lo

presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

 Le  spese  per  il  funzionamento  del  collegio  medico  di cui al

precedente comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

                             Art. 158.
 Alla  visita  medica  prescritta  dal  primo  comma  dello articolo

precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta allo obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.

 Il  datore  di  lavoro  e'  esonerato dal fare eseguire la suddetta

visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purche' questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162. L'attestazione e' conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.

 Anche  in  tale  caso  la  prima visita periodica o di controllo e'

eseguita ai sensi del comma secondo dell'articolo 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.

                             Art. 159.
 La  richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 e' fatta dal

datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando alla richiesta, stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.

                             Art. 160.
 La  visita  medica  di  cui  all'art. 157, comprende, oltre l'esame

clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.

 L'Ispettorato   del   lavoro   puo'  autorizzare  a  sostituire  la

radiografia del torace con l'esame schermografico, purche' lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.

 Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta lo accertamento di cui

al primo comma dell'art. 157 deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.

 Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica

su apposito registro a numerazione progressiva, le generalita' del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data

 dell'accertamento   ed   il   numero   dello  schermogramma  o  del
 radiogramma.

In ogni schermogramma o radiogramma e' indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.

                             Art. 161.
 Gli  enti  che  intendono  ottenere l'autorizzazione a compiere gli

esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'addeguata, organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.

 Gli  enti  che,  oltre  l'Ente  nazionale  per la prevenzione degli

infortuni, intendano operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanita'.

                             Art. 162.
 I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'articolo 160

sono riportati dal medico sul di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.

 Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui

all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.

 Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi

o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione e' redatta secondo il modello c, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non puo' essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.

 L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla

data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.

 La  scheda,  l'originale  ed  una  copia firmata dell'attestazione,

nonche' i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro Quest'ultimo e' tenuto a far pervenire la' copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per in periodo di almeno sette anni, nonche' a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro puo' autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.

                             Art. 163.
 Quando  dalla  visita medica il lavoratore sia risultato affetto da

silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque giorni dal ricevimento.

                             Art. 164.
 Su  istanza  del lavoratore, che intende richiedere lo accertamento

collegiale di cui al quinto comma dello art. 157, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

                             Art. 165.
 Il  lavoratore,  che  richiede  l'accertamento collegiale di cui al

quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.

 L'ispettorato  del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della

richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni allo Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell'articolo 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.

                             Art. 166.
 Il  collegio  medico,  entro  venti  giorni dalla sua costituzione,

comunica le proprie decisioni all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio. Nulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

                             Art. 167.
 I  compensi  spettanti  ai  componenti del collegio di cui al sesto

comma dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.

                             Art. 168.
 Indipendentemente  dagli  accertamenti medici contemplati nell'art.

157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio puo' con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del Secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

 I  risultati  delle  visite  di  controllo  e  quelli  delle visite

preventive e periodiche di cui all'art. 137 debbono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalita' e i termini ivi stabiliti.

 Il  lavoratore,  qualora  non  accetti  i risultati delle visite di

controllo, puo' richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma

                             Art. 169.
 L'Ispettorato   del   lavoro,   direttamente  o  su  richiesta  del

competente Distretto minerario puo' disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.

                             Art. 170.
 La  facolta'  di  prendere visione dei referti relativi alle visite

mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.

                             Art. 171.
 Il  Ministro  per  il  lavoro  le  la  previdenza  sociale, sentito

l'Ispettorato medico centrale, ha facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.

                             Art. 172.
 Il  lavoratore,  che  rifiuti  di  sottoporsi  alle  visite mediche

periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non puo' continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.

                             Art. 173.
 Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e

di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e, collettive, e i termini della loro attuazione a seconda della natura, e delle modalita' delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita'.

                             Art. 174.
 Agli   effetti  dell'art.  155,  in  attesa  dell'emanazione  delle

disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

                             Art. 175.
 Il  datore  di  lavoro,  che  ometta  di  far  sottoporre  i propri

dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui allo art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'articolo 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

 L'importo  complessivo  dell'ammenda non puo' in ogni caso superare

le lire ottantamila.

                             Art. 176.
 Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo e' punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire ottantamila.

                             Art. 177.
 Presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  istituita una Sezione

distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del presente capo affinche' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:

   a)  lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la asbestosi si

sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943 n. 455 e successive modificazioni e integrazioni;

   b)  lavoratori  assicurati  o  loro  superstiti  non ammessi alle

prestazioni in quanto la denuncia non e' stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella predetta;

   c)  lavoratori  assicurati o loro superstiti che, per effetto del

lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazione nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennita' per inabilita' permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;

   d)   lavoratori   emigrati   che,   rientrati  in  Patria,  siano

riconosciuti affetti da silicosi o da, asbestosi con inabilita' permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quali essi provengono.

 Con i fondi di detta Sezione sara' provveduto altresi':
   e)  al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'articolo 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

   f)  all'incremento  di  iniziative  scientifiche  nel campo degli

studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.

Capo IX. Assistenza ai grandi invalidi.

                             Art. 178.
 Presso   l'Istituto   nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli

infortuni sul lavoro e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

 Sono  ammessi  alle prestazioni della speciale gestione coloro che,

essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 e loro successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano un'inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

 Nei  limiti  delle  possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi

tecnici della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche alla fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' tenuto l'istituto assicuratore a termine del presente decreto, nonche' ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore un'inabilita' inferiore ai quattro quinti.

                             Art. 179.
 Gli  invalidi  con  riduzione  di attitudine al lavoro inferiore ai

quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro.

 Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale stabilisce

annualmente, sentito il Ministero della sanita', un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente.

 Su   tali   piani   deve  essere  acquisito,  altresi',  il  parere

dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva e facolta' dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

 I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto

dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

                             Art. 180.
 Nei  casi  in  cui non sia applicabile, per le limitazioni previste

dall'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

 Le  modalita'  per  l'erogazione  di  tale  assegno sono deliberate

dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

                             Art. 181.
 Per i compiti di cui agli articoli 179 e 180 e per la realizzazione

degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1938, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, numero 335.

 Dal  gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato

e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attivita' addestrati a favore degli invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare e' da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di enti all'art. 159.

 L'addizionale,  detratte  le  spese  di cui al comma precedente, e'

devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente.

                             Art. 182.

L' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

       lavoro provvede all'assistenza di cui allo art. 187;
   a) con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione

sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;

   b)  con  un  contributo  da  parte delle singole Casse, Aziende e

Amministrazioni di cui all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;

   c)  con  l'apporto  eventuale  derivante da donazioni, lasciti ed

erogazioni di terzi.

                             Art. 183.
 Il  Comitato  di cui all'art. 178 ha facolta' di stabilire che, nei

casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilita', si applicano le disposizioni dello art. 72.

                             Art. 184.
 Le  Casse,  Aziende  ed Amministrazioni previste dai numeri 1) e 2)

dell'art. 127 hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilita' permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste della gestione stessa.

                             Art. 185.
 Nell'erogazione  delle  prestazioni viene tenuto conto, come titolo

di preferenza, del grado di inabilita', della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonche' delle condizioni economiche e familiari di esso.

                             Art. 186.
 I  ricorsi  contro  il  rifiuto  delle prestazioni assistenziali da

parte della gestione o circa la natura e limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

                             Art. 187.
 Il  Comitato  di  cui  al  terzo  comma dell'art. 178 preposto alla

gestione delibera:

   1)  sulle  forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti

di essa;

   2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
   3) silla compilazione di regolamenti interni;
   4)  su convenzioni da stipulare con limiti ed Istituzioni forniti

di mezzi idonei per l'assistenza;

   5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
 Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo

della gestione e propone la, misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'art. 182.

 Per  la  convocazione del Comitato e la validita' delle adunanze si

applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'istituto medesimo.

                             Art. 188.
 Il  conto  consuntivo  della  gestione forma parte l'integrante del

bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

                             Art. 189.
 Ai  servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con

il personale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Capo X Norme generali, transitorie e finali.

                             Art. 190.
 Le   disposizioni   del  presente  titolo  si  applicano  anche  al

dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonche' ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.

 Per  l'  assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5,

lo stato puo' provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.

                             Art. 191.
 Gli  oneri  derivanti  allo  Stato ed alle Aziende autonome statali

faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.

                             Art. 192.
 Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  legge  19

gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.

                             Art. 193.
 Agli  oneri  della  gestione  assicurativa l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne.

                             Art. 194.
 Alla  copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin quando non sara' emanata e sara' entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 Per  l'anno  1965  e  per  gli anni successivi l'addizionale di cui

sopra e' determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento.

 I  fondi  introitati  con  l'applicazione dell'addizionale suddetta

sono esenti (la ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.

                             Art. 195.
 I  datori  di  lavoro contravventori alle disposizioni del presente

titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.

                             Art. 196.
 I  ricorsi  in  via  amministrativa  previsti  dal  presente titolo

debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato dei lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo che' il ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; tra scorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova, l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il ricorso.

                             Art. 197.
 Le  somme  riscosse  per  contravvenzioni  al  presente titolo sono

versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 Sul  fondo  di  cui  al  comma precedente il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale puo' erogare somme:

   a)  per  sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e

l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

   b)  per  contribuire  allo  sviluppo  ed al perfezionamento degli

studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

   c) per sussidiare, in casi particolarmente meritevoli di aiuto, i

parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall'art. 85, gia' viventi a carico degli infortunati stessi.

                             Art. 198.
 Sono  esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto

e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorita' giudiziaria, nonche' tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

 Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte

sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennita' e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti di notorieta' e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.

 Tutti  gli  atti  e contratti relativi alla gestione dello Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui all'articolo 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.

 Sono  esenti  dalle  tasse  di  concessione  governativa  gli  atti

costitutivi dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e documenti che possono occorrere tanto all'Istituto per se stesso, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

 Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di

bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da essi liquidate.

 Gli  atti  e  i  contratti  stipulati  dall'Istituto  e dalle Casse

predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, pero', tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualita' dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

 Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi

e prestiti dall'Istituto e dalle Casse predette e' fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dello art. 1 del regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.

                             Art. 199.
 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti

alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.

 Per  gli  artigiani,  che prestano abitualmente opera manuale nelle

rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo, nonche' per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1966.

                             Art. 200.
 Le attribuzioni demandate dal presente decreto allo Ispettorato del

lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorita' marittima o consolare.

                             Art. 201.
 La  vigilanza  per  l'applicazione  delle disposizioni del presente

decreto e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza e' esercitata rispettivamente a mezzo delle autorita' marittime del territorio dello Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.

 Le  autorita'  predette hanno facolta' di negare le spedizioni alla

nave, quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.

 Per  la  navigazione  marittima le spedizioni debbono essere negate

quando siano stati omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.

                             Art. 202.
 Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti

dal presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli articoli 126 e 127, Gli istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma occorsa per le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare liquidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello del tesoro, e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi da essi introitati.

                             Art. 203.
 I  titolari  di  aziende  artigiane,  ai fini dell'attuazione della

tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per la assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.

 Qualora  il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini

di cui all'art. 53, alla denuncia dello infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.

 In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana,

ove questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, e' obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.

                             Art. 204.
 I  contratti  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1 gennaio 1966.

 Le  imprese  assicuratrici  hanno  pero'  facolta'  di  chiedere la

restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.

 Qualora  detti  contratti  assicurino altri rischi oltre quelli per

gli infortuni sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscano gli indennizzi stabiliti in misure superiore a quella delle indennita' fissate dal decreto medesimo, i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennita' predette.

 Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano anche ai

contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto. TITOLO II L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA

Capo I Campo di applicazione (soggetti e lavorazioni).

                             Art. 205.
 In  virtu'  delle  disposizioni  del  presente  titolo si intendono

assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti:

   a)  i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o

forestali;

   b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche

naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;

   c)  i  sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che

prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.

 Sono   pure   compresi   nell'assicurazione   i  soci  di  societa'

cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).

 I  parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente

articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).

                             Art. 206.
 Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente

titolo, quelle esercenti le coltivazioni della, terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservarzione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

                             Art. 207.
 Sono  considerati  lavori  agricoli,  ai  fini del presente titolo,

tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del Codice civile, anche so i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

 Le  lavorazioni  connesse, complementari ed accessorie dirette alla

trasformazione od all'alimentazione deo prodotti agricoli, quandosiano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nall'assicurazione a norma del presente titolo.

 Sono  altresi'  soggetti  alle  disposizioni  del presente titolo i

lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni.

 Fra  le  lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo,

sono comprese anche quelle attinenti alla avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili.

                             Art. 208.
 Sono  considerati  come lavori forestali soggetti alle disposizioni

del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante dannose e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.

 E'  soggetta,  altresi',  alle  disposizioni del presente titolo la

coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.

 Nelle   lavorazioni   connesse,  complementari  od  accessorie  e',

considerata come tale anche la carbonizzazione.

                             Art. 209.
 Alle  persone  di  cui all'art. 205 del presente decreto, addette a

macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine.

 Dette   prestazioni   spettano,  altresi',  alle  persone  previste

all'art. 205) che, nelle condizioni di cui ai numeri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione dei quelle di cui ai numeri 7), B), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26). Capo II Oggetto dell'assicurazione.

                             Art. 210.
 L'assicurazione  secondo  il presente titolo comprenda tutti i casi

di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente il lavoro, assoluta o pariale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo piu' di tre giorni.

 Deve   considerarsi   come   inabilita'   permanente   assoluta  la

conseguenza di un infortunio la quale tolga, completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

 Deve   considerarsi   come   inabilita'   permanente   parziale  la

conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, in conformita' della tabella allegato n. 2.

 Si  considera come inabilita' temporanea assoluta la conseguenza di

un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

                             Art. 211.
 L'assicurazione   comprende,  altresi'  le  malattie  professionali

indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.

 Per  tali  malattie  professionali,  in  quanto non siano stabilite

disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Capo III Prestazioni.

                             Art. 212.
 Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano

alle indennita' per inabilita' temporanea e a quelle in rendita, nonche' ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.

                             Art. 213.
 L'indennita'   giornaliera   per   inabilita'  temporanea  assoluta

derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, nelle misure seguenti:

   per   i   lavoratori  di  eta'  superiore  a  sedici  anni,  lire

settecento;

   per  i  lavoratori  di  eta'  non  superiore  a sedici anni, lire

quattrocento.

 Quando  la  durata  dell'inabilita'  si  prolunghi  oltre i novanta

giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a lire novecento e a lire cinquecentoventicinque.

 Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da

computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'articolo 73.

                             Art. 214.
 Nei  casi  di inabilita' permanente previsti nella tabella allegato

n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

 Valgono,  altresi',  per  la valutazione delle inabilita' i criteri

specificati nell'art. 78.

                             Art. 215.
 Per  i  casi  di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul

lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6.

 A  decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote

percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.

 Dalla  data  del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in

godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.

                             Art. 216.
 Le  indennita'  liquidate  agli infortunati di eta' non superiore a

sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di eta', alla misura prevista per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni.

                             Art. 217.
 Le   rendite   sono  integrate  in  conformita'  alle  disposizioni

dell'art. 77.

                             Art. 218.
 Nei   casi   di   inabilita'   permanente  assoluta  conseguente  a

menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata, secondo le disposizioni dell'art. 76, da un assegno mensile di lire trentamila per tutta la durata di detta assistenza.

                             Art. 219.
 Ai  titolari  di  rendita  per  infortunio  sul lavoro con grado di

inabilita' permanente in forma definita non superiore al venti per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.

 Il  valore capitale delle rendite e' calcolato in base alle tabelle

approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

                             Art. 220.
 Ai  titolari  di  rendita  per  inabilita'  permanente derivante da

infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dell'art. 77, puo' essere concesso, il solo scopo d'investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purche' siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in eta' non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati negli articoli che seguono.

                             Art. 221.
 Il riscatto di capitale della rendita di cui all'articolo precedente è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare del possesso

dei requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

 Nell'investimento  in  beni  terrieri  s'intendono  compresi, oltre

l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonche' le opere di miglioramento fondiario.

 Le  macchine  agricole, per il cui acquisto puo' essere concesso il

riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilita' in relazioni all'entita' ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere usate.

                             Art. 222.
 La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere

presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste.

 L'Istituto  predetto  ha facolta' di richiedere, inoltre, tutti gli

altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorita' competenti.

                             Art. 223.
 Il  valore  capitale  per il riscatto della rendita di cui all'art.

220 e' calcolato in base alle tabelle approvale con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 Il  valore capitale della rendita e' calcolato con riferimento alla

data di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

                             Art. 224.
 Il  riscatto  dell'intera  rendita liquidata ai sensi dell'art. 220

puo' essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

 Qualora,   invece,   i  postumi  delle  lesioni  riportate  sia  no

suscettibili di modificazioni, la rendita puo' essere riscattata in misura non superiore alla meta'.

 L'eventuale  differenza  dovuta in rapporto all'entita' dei postumi

accertati nell'ultimo giudizio di revisione puo' essere corrisposto, sempreche' permangano le condizioni richieste dall'art. 220.

                             Art. 225.
 Nel  caso  in  cui  il  titolare  della rendita riscattata ai sensi

dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilita' permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82, e' decurtato dell'importo corrispondente alla rendita gia' riscattata.

 Qualora  l'infortunato  venga  a morte dopo il riscatto in capitale

della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art. 231, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

                             Art. 226.
 A  garanzia  dell'utilizzazione  del  capitale  riscattato ai sensi

dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 6 autorizzato:

   a)  ad  intervenire  nei contratti di acquisto dei beni mobili ed

immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere Alienati o ipotecati, sotto pena di nullita', prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di Compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;

   b)  ad  eseguire,  per  le  opere di costruzione, ricostruzione e

riparazione di cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;

   c) a corrispondere direttamente ai venditore, nell'acquisto delle

macchine agricole, il relativo prezzo;

   d)  a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee

al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

                             Art. 227.
 Sulle domande di riscatto previste all'art. 222, decide il Comitato

esecutivo dell'Istituto assicuratore il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciari entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

                             Art. 228.
 Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo

precedente e' ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

                             Art. 229.
 L'infortunato,  anche  dopo  il  conseguimento del riscatto, di cui

all'art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche chirurgiche e proteiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi dal lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle Vigenti disposizioni legislative.

                             Art. 230.
 Alla   revisione   delle   rendite  di  inabilita'  permanente  per

infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84.

                             Art. 231.
 Le  indennita'  per  i  casi  di  morte derivante da infortunio sul

lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformita' delle disposizioni del titolo primo.

 A  decorrere  dal  1  luglio  1965  le  rendite  di  cui  al  comma

precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 231.

                             Art. 232.
 In  ogni  caso  di  morte,  ad istanza dell'Istituto assicuratore o

degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

 La  richiesta  deve  essere  motivata  e,  nel  caso  che sia fatta

dall'Istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli avinti diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennita'. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale fa Menzione, altresi', dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.

 Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono

in ogni caso a carico dell'Istituto assicuratore; l'onorario per l'autopsia, con il referto, e' liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita'.

                             Art. 233.
 Oltre alla rendita di cui all'art. 231 e' corrisposto ai superstiti

aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 85, un assegno, una volta tanto, nelle seguenti misure:

   a)  lire  centosessantamila  in caso di sopravvivenza del coniuge

senza figli fino a diciotto anni di eta' o inabili al lavoro;

   b)  lire  duecentomila  in  caso di sopravvivenza del coniuge con

figli fino a diciotto anni di eta' o inabili al lavoro;

   c) lire centocinquantamila in caso di sopravvivenza di soli figli

fino a diciotto anni di eta' o inabili al lavoro;

   d) lire centoventimila negli altri casi.
 Gli  assegni di cui alle lettere a), b), c), sono aumentati di lire

ventimila per ogni ascendente, fino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

 Gli   assegni   di   cui  alle  lettere  b)  e  c)  sono  aumentati

rispettivamente di lire quindicimila e ventimila per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque.

 L'assegno  di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente,

fino al massimo di due, di lire trentamila, se vivente a carico del defunto, e di lire ventimila, se non a carico del defunto.

 Qualora  non  esistano i superstiti predetti, l'assegno puo' essere

corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, che dimostrino di aver sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore.

                             Art. 234.
 Le  rendite per inabilita' permanente e per morte e le misure delle

indennita' da inabilita' temporanea restano fissate, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965, sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 215.

 Esse  sono  revisionate  ogni  triennio  in  base  alle  variazioni

dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

 A  tale  effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni

triennio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo

 salario  convenzionale  sulla  cui  base  debbono  riliquidarisi le
 rendite

in atto e la nuova misura della indennita' per inabilita' temporanea. Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si fa riferimento all'indice 105,86 accertato dall'istituto centrale di statistica per l'anno 1961.

                             Art. 235.
 Con  decorrenza  dal  1 luglio 1965 agli invalidi per infortuni sul

lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

   con  grado di inabilita' dal cinquanta al settantanove per cento,

se titolari di rendita vitalizia, lire cinquemila;

   con  grado  di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento,

se liquidati in capitale, lire cinquemila;

   con  grado  di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento,

lire tredicimila;

   con  grado  di  inabilita'  dal  novanta al cento per cento, lire

diciottomila;

   con  grado  di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia

indispensabile un'assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218, lire diciottomila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

 Gli  assegni  di  cui ai precedente comma sostituiscono e assorbono

fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

                             Art. 236.
 Nei  casi  di  infortunio  sul  lavoro  in  agricoltura  l'istituto

assicuratore e' tenuto ad erogare Le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli articoli 80 e seguenti.

                             Art. 237.
 Gli  ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi

di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

                             Art. 238.
 Qualunque  medico  presti  la prima assistenza ad un infortunato e'

obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni.

 Detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio: esso e'

compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende.

 Il  preposto  all'azienda  deve  fornire al medico tutte le notizie

necessarie per, completare il modulo, e firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico.

 Il  medico  deve  curare,  sotto  la  sua  responsabilita',  che il

certificato sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza, all'ufficio postale per l'invio all'Istituto assicuratore e, qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sara' possibile della penalita' comminata dall'art. 246.

 L'ufficio  postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta

e lo consegna al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di accettazione e trasmette il certificato stesso, raccomandato a carico del destinatario, all'istituto assicuratore.

 La  mancanza  del  modulo  non dispensa dall'obbligo di redigere il

certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso.

                             Art. 239.
 Nei  casi  di  infortunio  seguiti  da  morte  o da lesioni tali da

doversene prevedere la morte o un'inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico e' obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza. Questa, non piu' tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al Pretore nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa.

 Il Pretore nel piu' breve tempo possibile e, in ogni caso, non piu'

tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli articoli 64 e 232.

                             Art. 240.
 Per  gli  infortuni  seguiti da morte copia del processo verbale di

inchiesta deve essere, a cura del pretore, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

                             Art. 241.
 L'infortunato  e'  obbligato  a dare immediata notizia di qualsiasi

infortunio occorsogli, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro o al preposto alla azienda.

                             Art. 242.
 Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato piu' di tre giorni da

quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennita'; quella della prima visita medica.

 Qualora  l'inabilita'  per  un  infortunio, prognosticato guaribile

entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.

                             Art. 243.
 Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro

in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

                             Art. 244.
 L'esercente  l'azienda  ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua

disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi puo' ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.

                             Art. 245.
 Il  medico  curante  deve  inviare all'Istituto assicuratore pronta

comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresi', il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale e' compilato e messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia.

 Su  richiesta  dell'istituto assicuratore deve, altresi', inviare i

certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.

                             Art. 246.
 La  spesa  per i certificati-denuncia e quella per i certificati di

continuazione e termine della malattia e' a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanita'.

 Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci

in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma, dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'articolo 239, non ne trasmetta copia all'autorita' di pubblica sicurezza, e' punito con un'ammenda da lire mille a lire quattromila.

                             Art. 247.
 L'Istituto  assicuratore,  quando  abbia  motivo  di  ritenere  che

l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facolta' di richiedere al Pretore, l'accertamento d'urgenza con procedimento e con e norme stabilite dagli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale: le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.

                             Art. 248.
 Puo'  essere rilasciata procura ad esigere l'indennita' al coniuge,

ad un parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla.

 Nei  casi  di legittimo impedimento la procura predetta puo' essere

rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco. Capo IV Disposizioni speciali per le malattie professionali

                             Art. 249.
 Per  l'assicurazione  obbligatoria  delle malattie professionali in

agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonche' quelle del titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto dalle norme che seguono.

                             Art. 250.
 La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con

la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.

 Il  lavoratore,  che  abbia  indugiato  a denunciare la malattia al

medico per piu' di quindici giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia.

 La   manifestazione   della  malattia  professionale  si  considera

verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.

 Se  la  malattia  non  determina  astensione  dal lavoro, ovvero si

manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e' presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.

                             Art. 251.
 Il  medico,  che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da

malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalita' previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni.

 Con  le  stesse  modalita'  debbono  essere denunciate all'istituto

assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

                             Art. 252.
 Quando  per  l'incertezza  dei  sintomi o per la difficolta', della

diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni e' interrotta fino a quando nomi sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.

                             Art. 253.
 La  malattia  da'  luogo  a  rendita quando comporti una inabilita'

permanante di grado superiore al venti per cento.

 Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale

sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilita' permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui al l'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.

                             Art. 254.
 Le  prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando

l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidita' o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 5.

                             Art. 255.
 L'istituto  assicuratore,  ferme  restando  le  altre  facolta'  di

accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facolta' di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della stessa. Capo V Organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione

                             Art. 256.
 L'assicurazione secondo il presente titolo e' esercitata, anche con

forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

                             Art. 257.
 Al   fabbisogno   di   ciascun  esercizio  e'  provveduto  mediante

contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

 I  contributi  sono  determinati  in  ragione  dell'estensione  dei

terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi.

 Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro

per il lavoro e la previdenza sociale.

 Nelle  tariffe  dei contributi commisurati all'imposta erariale sui

fondi rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.

 I  ruoli  per  la  riscossione  dei  contributi sono resi esecutivi

dall'intendente di finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta erariale sui fondi rustici.

 Le  quote  addizionali  al  tributo fondiario erariale disposte col

presente articolo non consentono sovrimposte provinciali ne' comunali.

 Lo  Stato,  le  Province e i Comuni non sono soggetti al contributo

disposto dal presente articolo, qualora ai casi di Infortunio dei lavoratori dello aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo.

                             Art. 258.
 I  ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione

sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 I  ricorsi riguardanti I contributi assegnati a singole aziende, in

applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.

                             Art. 259.
 Il  cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato

per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla meta' di un fabbisogno annuo.

 Le  assegnazioni  predette,  ad  eccezione degli interessi, cessano

quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente, ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga a risultare inferiore al limite suddetto.

 Il  fondo  di  riserva  e' investito in titoli di Stato o garantiti

dallo Stato, in cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

                             Art. 260.
 I  fondi  di  riserva,  investiti  in titoli a norma del precedente

articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.

 La  restante  parte,  meno  la  quota  eventualmente  impiegata  in

operazioni di mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto di credito di notoria solidita'.

                             Art. 261.
 Ai  maggiori  oneri,  che derivano dall'applicazione della legge 19

gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto mediante anticipo da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.

 Le  eventuali  variazioni  in aumento o in diminuzione della misura

del contributo sono stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 Tale  contributo  e' commisurato all'imposta o all'estimo catastale

dei fondi rustici ed iscritto nei ruoli del l'imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

                             Art. 262.
 Il  fabbisogno  di ogni esercizio e' determinato su base nazionale,

tenendo conto del probabile ammontare delle indennita' e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.

 La  valutazione  delle  predette  indennita'  e spese e' effettuata

tenendo conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennita' di inabilita' permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.

 In  aumento  dei fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli

esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.

 Il  fabbisogno  di  ogni  esercizio  e'  stabilito con delibera del

Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

                             Art. 263.
 Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo

sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contribuito assicurativo, sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o piu' esercizi, i disavanzi precedenti.

 Se  il disavanzo e' inferiore al detto dieci per cento, il Ministro

per il lavoro e la previdenza sociale puo' autorizzare l'istituto assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva.

 In   mancanza  di  tale  fondo,  lo  stesso  Ministro  provvede  in

conformita' del primo comma del presente articolo.

 Il Ministro per il lavora e ala previdenza sociale, anche prima che

il fondo di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, puo' apportare una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore al venti per cento dell'onere di competenza.

                             Art. 264.
 I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in

ragione:

   a)  dell'estensione delle singole proprieta' agricole o forestali

e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a cinque;

   b)  dell'imposta principale sui terreni dovuta allo erario per le

proprieta' agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257.

 Speciali  sovrappremi  possono  essere  stabiliti per le proprieta'

agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

 Il  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con

suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.

                             Art. 265.
 I  saggi  di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono

determinati, in base al fabbisogno ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente, della mano di opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio d'infortunio.

 Per  le  proprieta'  agricole o forestali di limitata estensione le

predette tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta sui terreni dovuta all'erario.

                             Art. 266.
 I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare

il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.

 Per  le  proprieta'  agricole  o forestali di limitata estensione i

saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.

                             Art. 267.
 I  saggi  delle  tariffe  per  imposta  sono determinati in base al

rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.

                             Art. 268.
 I  contributi  per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o

per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati:

   a)  in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture,

se i predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione e coltura;

   b)  in  ragione  del  saggio medio risultante dal rapporto fra il

complessivo contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta.

 I  contributi  per i lavori di coltivazione delle piante situate in

luoghi non soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni

                             Art. 269.
 Il  decreto  con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza

sociale approva il fabbisogno dei contributi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 Entro  il  termine di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i

Comuni, le persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto.

 Il  ricorso  non  sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli

eventuali conguagli sui contributi degli esercizi successivi.

 Il  decreto  che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento

definitivo.

                             Art. 270.
 La  riscossione  dei contributi di assicurazione, costituenti quote

addizionali all'imposta terreni, e' affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.

 Per  la  detta  riscossione spetta agli esattori il medesimo saggio

stabilito nei rispettivi contratti di appalto.

                             Art. 271.
 La  raccolta  dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni

dei contributi sono effettuate dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni Comune.

 In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi

nei ruoli dello stesso anno per l'imposta sui terreni.

 A  tal  uopo  l'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro puo' avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 La  raccolta dei predetti dati puo' essere affidata anche, in parte

o in tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del Ministero delle finanze.

 Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
 Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui

fondi rustici l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge 3 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

                             Art. 272.
 Entro   la   seconda   meta'  di  dicembre  i  ruoli  sono  inviati

all'intendente di finanza, il quale, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perche' vengano pubblicati e consegnati all'esattore.

 La  pubblicazione  e'  fatta nei modi e nei termini stabiliti per i

ruoli delle imposte sui terreni.

 La  ricevuta  dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di

gennaio, impiego postale raccomandato allo Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.

                             Art. 273.
 L'avviso  della  pubblicazione  dei  ruoli  e  le  cartelle che gli

esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 Lo  stesso  Ministero,  di  concerto con quello delle finanze, puo'

stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.

                             Art. 274.
 Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e

quello per le finanze puo' anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.

                             Art. 275.
 I  ruoli  debbono  indicare  per  ciascun  contribuente  la voce di

tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.

 Per  l'applicazione  delle  tariffe  per  estensione  e coltura, le

proprieta' agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa.

 Le  norme  per  la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai

fini del raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le tariffe. Le aziende che abbiano una proprieta' complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate le tariffe per estensione e coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio piu' basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture.

 Per  le  estensioni  superiori  ad  un  ettaro  sono  trascurate le

frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.

 I  saggi  delle  tariffe  per  imposta sono applicabili per ciascun

contribuente all'imposta erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprieta' cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art. 277.

                             Art. 276.
 I  contributi  di  assicurazione  sono esigibili in rate bimestrali

alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.

 Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale.

 L'esattore  ha  la  facolta'  di  versare  l'ammontare  della  rata

suddivisa nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della rata.

 In  caso  di  ritardo  nel versamento delle somme, lo esattore deve

corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennita' di mora nella misura del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo e' superiore.

 Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle

rate, il ricevitore provinciale e' tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie.

                             Art. 277.
 Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento

e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della rispettiva quota di contributo.

 E'  ammesso  il  reclamo  per  i  ruoli formati in base all'imposta

fondiaria, qualora la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva estensione catastale delle sue proprieta' agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.

 Il  ricorso  non  sospende  in  nessun  caso l'obbligo di pagare il

contributo portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non dovuto.

                             Art. 278.
 Prima  di  decidere  sui reclami che non riguardano semplici errori

materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei registri catastali.

 Quando  l'Istituto  riconosco  che  lo sgravio e' indiscutibilmente

dovuto, ne avverte l'esattore perche' sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di prossima scadenza.

                             Art. 279.
 Quando  il  ricorso e' accolto in tutto o in parte, l'intendente di

finanza determina nella sua decisione lo ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.

                             Art. 280.
 La  decisione  dell'intendente di finanza e' trasmessa in originale

al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza.

 Inoltre,  se  la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso,

l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.

La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.
                             Art. 281.
 Il  contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione

dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.

 In  occasione  del versamento della successiva rata l'esattore puo'

imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.

                             Art. 282.
 Le  Amministrazioni  dello  Stato, le Province e i Comuni, nel caso

previsto dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso.

 Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto

che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica, la sua decisione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza, perche' disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.

                             Art. 283.
 Per  la  riscossione  coattiva delle quote di contributo non pagate

alle prescritte scadenze, se il contribuente e' debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l'esattore non puo' promuovere una separata procedura per la quota del contributo di assicurazione.

 Quando,   per   l'infruttuosita'   degli   atti   esecutivi,  venga

riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilita' dell'imposta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dello Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del contribuente stesso.

 Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo

contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilita', salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.

                             Art. 284.
 Il  rimborso  fatto  all'esattore  per  causa  d'inesigibilita' non

toglie all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.

                             Art. 285.
 Entro  tre  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio  l'esattore rende

all'Istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli. Capo VI Norme generali, transitorie e finali.

                             Art. 286.
 Le  disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano

anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.

 Fermo  restando  il  disposto  dell'art.  198,  per  gli  atti  dei

procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennita', non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorieta', di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.

 Gli  avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di

ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'articolo 257.

                             Art. 287.
 La   spesa   dell'assicurazione   e   interamente   a   carico  del

proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto e' stabilito nel comma seguente.

 Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
   a)  se  il  terreno e' dato in affitto e l'affittuario non presti

opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;

   b)  se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario presti opera

manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto di una quota corrispondente alla meta' della spesa dell'assicurazione;

   c)  se  il  terreno e' dato a mezzadria o colonia parziaria, e' a

carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.

                             Art. 288.
 Salvo  i  casi  previsti dall'articolo precedente chiunque mediante

ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

                             Art. 289.
 La  vigilanza  per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui al

presente titolo e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

                             Art. 290.
 Le  misure  necessarie  per  prevenire  gli infortuni e le malattie

professionali delle persone previste dall'articolo 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le proposte dell'Istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato. TITOLO III REGIMI SPECIALI

Capo I Assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei marittimi imbarcati su navi straniere.

                             Art. 291.
 Le  Casse  marittime  di  cui  all'art.  127  sono  autorizzate  ad

assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

 L'assicurazione  comprende  le  stesse  prestazioni  previste per i

marittimi delle navi italiane; la sua validita' e in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.

 La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime

per gli infortuni sui lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria. TITOLO IV Disposizioni per particolari categorie.

                             Art. 292.
 Ai  cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro

occorsi in Albania dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la rendita di inabilita' permanente e ai superstiti e gli assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.

                             Art. 293.
 Ai  lavoratori  di  cui  alla  legge  27  luglio  1962,  n. 1115 si

applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonche' la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

 Le  rendite  di  infortuni  di  cui  agli  articoli 1 e 3 del regio

decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data dei 1 luglio 1962, erogato dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire trecentosettantamila.

 Qualora  il  grado  di  inabilita'  risulti inferiore al sedici per

cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.

 Restano  assorbiti  i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile

1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.

                             Art. 294.
 Alle  rendite  in  vigore  al  1  luglio  1962 a carico delle Casse

marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.

 Per  gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19

gennaio 1903, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1 luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.

 Disposizioni finali del provvedimento.
                             Art. 295.
 Le  disposizioni  di  carattere  transitorio  contenute nelle leggi

relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413, restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.

                             Art. 296.
 Le  disposizioni  del  presente  decreto,  ove non sia prevista una

diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965.

 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 30 giugno 1965
                              SARAGAT
                                           MORO - DELLE FAVE - REALE

- PIERACCINI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

 Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1965
 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 49. - VILLA
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 1 

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidita'

                            Permanente 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 2 

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilita'

                            Permanente 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 3 

     Tabella delle menomoazioni che possono dar luogo all'assegno 
                 per l'assistenza personale continua 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 4 

        Tabella delle malattie professionali nell'industria 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 5 

        Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura 
             Parte di provvedimento in formato grafico
                                                  TABELLE 

                           ALLEGATO N. 6 

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle

 rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 7 

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle

 rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione 

                   (In vigore dal 1 luglio 1965) 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                                                  TABELLE 

                           ALLEGATO N. 8 

Tabella delle lavorazioni per le quali e' obbligatoria

     l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del  periodo
     massimo 
           d'indennizzabilita' dalla cessazione del lavoro 


             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                           ALLEGATO N. 9 

      Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi 


             Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLE 

                          ALLEGATO N. 10 


             Parte di provvedimento in formato grafico

http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=065U112400800010110001&dgu=1965-10-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=1965-10-13&art.codiceRedazionale=065U1124