D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione./Art. 2

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D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

Testo in vigore dal: 15-11-1996 al: 15-11-1996

Art. 2.

Periodi per maternita'


1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.

2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i supersiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, vericatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.

6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.


         Note all'art. 2: 
           - Il testo degli  articoli  4,  5  e  7  della  legge  30
         dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e'
         il seguente: 
           "Art. 4 - E' vietato adibire al lavoro le donne: 
            a) durante i due mesi precedenti la  data  presunta  del
         parto; 
            b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il  periodo
         intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
         parto; 
            c) durante i tre mesi dopo il parto. 
           L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a  tre
         mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
         sono occupate in  lavori  che,  in  relazione  all'avanzato
         stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
         pregiudizievoli. 
           Tali lavori  sono  determinati  con  propri  decreti  dal
         Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
         organizzazioni sindacali". 
           "Art. 5 - L'ispettorato del lavoro puo'  disporre,  sulla
         base di  accertamento  medico,  l'interdizione  dal  lavoro
         delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino  al  periodo
         di  astensione  di  cui  alla  lettera  a)  del  precedente
         articolo, per uno o  piu'  periodi,  la  cui  durata  sara'
         determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: 
            a) nel caso di gravi complicanze  della  gestione  o  di
         preesistenti forme morbose che si  presume  possano  essere
         aggravate dallo stato di gravidanza; 
            b) quando le condizioni di  lavoro  o  ambientali  siano
         ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
         bambino; 
            c) quando la lavoratrice non possa  essere  spostata  ad
         altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3". 
           "Art. 7 - La lavoratrice ha  diritto  di  assentarsi  dal
         lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria  di
         cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente  legge,  per
         un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
         mesi, durante il quale le sara' conservato il posto. 
           La lavoratrice ha diritto, altresi',  ad  assentarsi  dal
         lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore  a
         tre anni, dietro presentazione di certificato medico. 
           I periodi di assenza di  cui  ai  precedenti  commi  sono
         computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti
         relativi alle ferie e alla tredicesima  mensilita'  o  alla
         gratifica natalizia". 
           - Il secondo comma dell'art. 13 della legge  30  dicembre
         1971, n. 1204,  e'  il  seguente:  "Alle  dipendenti  delle
         amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
         dalle regioni, delle province, dai  comuni  e  dagli  altri
         enti pubblici si applica il trattamento economico  previsto
         dai relativi ordinamenti salve le disposizioni  di  maggior
         favore risultanti dalla presente legge". 
           - Per il testo dell'art. 8 della  legge  n.  155/1981  si
         veda in nota all'art. 1. 
           -  L'art.  13  della  legge  12  agosto  1962,  n.   1338
         (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
         pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
         la vecchiaia e i superstiti), e' il seguente: 
           "Art. 13. - Ferme restando  le  disposizioni  penali,  il
         datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
         l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',   vecchiaia   e
         superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
         prescrizione ai sensi dell'art. 55  del  R.D.L.  4  ottobre
         1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto  nazionale  della
         previdenza sociale di costituire,  nei  casi  previsti  dal
         successivo quarto comma, una rendita vitalizia  riversibile
         pari  alla  pensione   o   quota   di   pensione   adeguata
         dell'assicurazione   obbligatoria   che   spetterebbe    al
         lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. 
           La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per  le
         rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
         obbligatoria  e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando   luogo
         all'attribuzione a favore  dell'interessato  di  contributi
         base  corrispondenti,  per  valore  e  numero,   a   quelli
         considerati ai fini del calcolo della rendita. 
           La rendita integra con effetto immediato la pensione gia'
         in essere; in caso contrario i contributi di cui  al  comma
         precedente sono  valutati  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
         dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
         vecchiaia e i superstiti. 
           Il datore di lavoro e' amemsso ad esercitate la  facolta'
         concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
         all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   di
         documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
         effettiva esistenza e la durata  del  rapporto  di  lavoro,
         nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
         lavoratore interessato. 
           Il lavoratore, quando non possa ottenere  dal  datore  di
         lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
         articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
         salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
         che  fornisca  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
         sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
         retribuzione indicate nel comma precedente. 
           Per la costituzione della rendita, il datore  di  lavoro,
         ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
         prevista  al  quarto  comma,  deve   versare   all'Istituto
         nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
         calcolata  in  base  alle  tariffe  che  saranno   all'uopo
         determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
         Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il
         Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
         previdenza sociale".