Decisione del Consiglio 2000-C 106-01

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Unione europea

2000 diritto diritto Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Europol 2000/C 106/01
che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea Intestazione 26 marzo 2010 75% diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18 della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)(1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea, in particolare l'articolo 2 di dette norme(2),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi, in particolare l'articolo 2 di dette norme(3),

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, in particolare gli articoli 2 e 3 di dette norme(4),

considerando quanto segue:

(1) L'efficacia della lotta alle forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol può essere ulteriormente potenziata mediante adeguati rapporti tra l'Europol e Stati e organismi terzi.
(2) La presente decisione autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con un primo gruppo di Stati terzi ed organismi non connessi all'Unione europea, selezionato in base ai requisiti operativi ed alla necessità di lottare efficacemente attraverso Europol contro le forme organizzate di criminalità.
(3) La presente decisione non preclude al Consiglio la facoltà di aggiungere, in una successiva decisione, altri Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea.
(4) La dichiarazione del Consiglio sull'articolo 42 della Convenzione Europol, secondo cui l'Europol dovrebbe stabilire in via prioritaria relazioni con i servizi competenti dei paesi con i quali le Comunità europee e i loro Stati membri hanno avviato un dialogo strutturato.
(5) Il direttore dell'Europol può avviare negoziati relativi alla trasmissione di dati personali soltanto una volta che il Consiglio sia persuaso che nulla osta all'avvio di tali negoziati, tenuto conto delle leggi e delle prassi amministrative in materia di protezione dei dati nello Stato terzo o organismo non connesso all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1
1. A norma dei requisiti stabiliti nella presente decisione, il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati con gli Stati terzi e gli organismi non connessi all'Unione europea di cui all'articolo 2.
2. Nella misura in cui si intende procedere a una scambio di dati personali, gli accordi da negoziare conterranno disposizioni in merito alla ricezione dei dati da parte dell'Europol, al tipo di dati da trasmettere e allo scopo per cui i dati devono essere trasmessi o utilizzati, e devono garantire la piena conformità con tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione Europol e con i relativi regolamenti di applicazione di quest'ultima.
3. Nella misura in cui si intende procedere a uno scambio di informazioni che devono essere tenute segrete, gli accordi conterranno disposizioni in materia di protezione del segreto a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione Europol.
4. Gli accordi possono contenere disposizioni sul comando di ufficiali di collegamento di paesi terzi e di organismi terzi presso l'Europol, e ove necessario, sul comando di ufficiali di collegamento dell'Europol.
5. Tuttavia, allorché trattasi di un accordo che prevede la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati terzi e a organismi non connessi all'Unione europea, il direttore dell'Europol può avviare negoziati soltanto dopo che il Consiglio abbia deciso all'unanimità, sulla base di una relazione presentatagli dal consiglio di amministrazione dell'Europol, che nulla osta all'avvio di tali negoziati. Il consiglio di amministrazione consulta l'autorità di controllo comune in merito a queste relazioni. La decisione del Consiglio relativa all'avvio dei negoziati tiene conto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, delle norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi.
Articolo 2
1. In funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili presso l'Europol, si avviano negoziati con gli Stati terzi e gli organismi non connessi all'Unione europea elencati in appresso.
Stati terzi (in ordine alfabetico):
  • Bolivia
  • Bulgaria
  • Canada
  • Cipro
  • Colombia
  • Repubblica ceca
  • Estonia
  • Ungheria
  • Islanda
  • Lettonia
  • Lituania
  • Malta
  • Marocco
  • Norvegia
  • Perù
  • Polonia
  • Romania
  • Federazione russa
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Svizzera
  • Turchia
  • Stati Uniti
Organismi non connessi all'Unione europea (in ordine alfabetico):
  • ICPO - Interpol
  • UNDCP (Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe)
  • Organizzazione mondiale delle dogane
2. Il consiglio di amministrazione, al momento di considerare la propria posizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, delibera sull'ordine prioritario da attribuire ai negoziati, tenuto conto della dichiarazione del Consiglio sull'articolo 42 della Convenzione Europol.
Articolo 3
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 5, l'Europol avvia i negoziati previsti dalla presente decisione non appena il consiglio di amministrazione sia persuaso che tali negoziati sono stati adeguatamente preparati. Il Consiglio di amministrazione può fornire al direttore dell'Europol qualsiasi ulteriore istruzione che ritenga necessaria per quanto riguarda i negoziati.
2. Il consiglio di amministrazione è tenuto costantemente informato circa lo stato dei negoziati. Ogni sei mesi viene presentata al consiglio di amministrazione un relazione sull'andamento dei lavori: la prima sarà presentata entro il 1o gennaio 2001.
Articolo 4
1. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente
F. Gomes

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

(3) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

(4) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

Dichiarazione del Consiglio sui rapporti tra Europol e Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

Il Consiglio riconosce l'importanza attribuita al sollecito sviluppo di rapporti formali tra l'Europol e Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, il Consiglio tiene conto della legislazione e delle prassi amministrative, vigenti in materia di protezione dei dati nei pertinenti Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea, nella decisione con cui esso autorizza il direttore dell'Europol ad avviare con questi Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea negoziati ufficiali in merito ad accordi che prevedono la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol.

Il Consiglio, per poter considerare adeguatamente se sussistono ostacoli all'avvio di tali negoziati in rapporto agli Stati terzi e agli organismi non connessi all'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, invita l'Europol a preparare e presentare al Consiglio relazioni sulle leggi e le prassi amministrative vigenti in questi Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea in materia di protezioni di dati.

Il Consiglio invita la Commissione a coadiuvare la preparazione di dette relazioni fornendo qualsiasi pertinente informazione di cui sia in possesso.

Dichiarazione del Consiglio sul trattamento prioritario degli Stati terzi e degli organismi non connessi all'Unione europea

Il Consiglio considera che il consiglio di amministrazione dell'Europol, nell'adottare la propria decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, dovrebbe accordare la precedenza ai paesi candidati all'adesione, ai partner della cooperazione Schengen (Islanda e Norvegia), alla Svizzera e all'Interpol.