Direttiva 2003-66-CE - Etichettatura indicante il consumo d'energia

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Unione europea

2003 diritto diritto Direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003 - Etichettatura indicante il consumo d'energia Intestazione 30 agosto 2011 50% Da definire

G.U. di pubblicazione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L.170/10
Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
Ultima modifica: 94/2/CE



DIRETTIVA 2003/66/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2003

che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elet- trodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, in particolare gli articoli 9 e 12, considerando quanto segue:

(1)

Il consumo di energia elettrica dei frigoriferi, dei conge- latori e delle relative combinazioni rappresenta una parte considerevole del consumo energetico globale degli utenti domestici nella Comunità. Il potenziale di ulteriore riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole.

(2)

Il successo ottenuto dal regime di etichettatura intro- dotto dalla direttiva 94/2/CE della Commissione ( 2 ), congiuntamente alla direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requi- siti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico ( 3 ), ha provocato un aumento dell'indice di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30 % dal 1996 al 2000.

(3)

Il 20 % circa degli elettrodomestici del freddo venduti nel 2000 apparteneva alla classe più efficiente (A) e in alcuni mercati la relativa percentuale era superiore al 50 %. La quota di mercato degli elettrodomestici di classe A sta aumentando rapidamente. Appare pertanto necessario introdurre due classi addizionali, denominate A+ e A++, nell'attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica.

(4)

L'effetto dell'etichettatura sull'efficienza energetica è destinato a diminuire nel tempo o a cessare se non vengono definite ulteriori classi con efficienza maggiore.

(5)

La direttiva 94/2/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. È inoltre opportuno cogliere l'occasione per allineare tale direttiva alle direttive recentemente adottate in attuazione della direttiva 92/75/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/2/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. I dati da fornire in applicazione della presente diret- tiva devono essere ottenuti da misure effettuate in base a norme armonizzate adottate dagli enti europei di norma- zione (CEN, Cenelec, ETSI) su incarico della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), i cui numeri di riferimento siano stati pubbli- cati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. 3.

Le disposizioni degli allegati I, II e III alla presente direttiva che prevedono l'indicazione di dati relativi al rumore si applicano esclusivamente se tali dati sono richiesti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 86/ 594/CEE del Consiglio e sono misurati in conformità di quest'ultima direttiva.

4.

Ai fini della presente direttiva si applicano le defini- zioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE.

(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»;

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Se le informazioni relative ad una particolare combina- zione sono state ottenute per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione deve contenere gli estremi di tali calcoli e/o estrapolazioni e delle prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati (estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e delle misurazioni effettuate per verificarlo).»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Quando gli apparecchi sono offerti in vendita, locazione o vendita rateale mediante comunicazione stampata o per altri mezzi tali da non potersi ritenere che l'acquirente potenziale abbia preso visione dell'appa- recchio proposto, come nel caso di offerta scritta, cata- logo di vendita per corrispondenza, annunci su Internet od altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comuni- cazione deve contenere tutte le informazioni elencate nell'allegato III della presente direttiva.»;

3) gli allegati I, II, III e V sono modificati conformemente all'al- legato della presente direttiva;

4) l'allegato VI è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri consentono entro il 1o luglio 2004 la circolazione delle etichette, delle schede e delle comunicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 94/2/CE, contenenti le informazioni riviste dalla presente direttiva. Essi provvedono affinché entro il 31 dicembre 2004 tutte le etichette, le schede e le comunicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 94/2/CE siano conformi ai modelli rivisti.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni neces- sarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre- date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi- ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes- sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003. Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

ALLEGATO

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte «Note sull'etichetta», la frase finale: «Nota: La traduzione dall'italiano nelle altre lingue dei termini impiegati si trova all'allegato VI» è soppressa;

b) nella parte «Stampa»:

i) dopo l'illustrazione è inserito il testo seguente: «La lettera indicatrice per gli apparecchi di categoria A+ e A++ si presenta come indicato nelle illustrazioni seguenti ed è situata nella medesima posizione della lettera A per gli apparecchi di categoria A. »

ii) il testo: «Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute in una guida per il disegno dell'etichetta- tura di frigoriferi e congelatori …]» è soppresso;

2. l'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato V, definita come “Classe di efficienza energe- tica … su una scala da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima)”. Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima).»;

b) il testo del punto 8 è sostituito dal seguente: «8. Volume utile dello scomparto congelatore, e dello scomparto cantina ove esistente, in accordo con le norme citate all'articolo 1, paragrafo 2: omettere per le categorie 1, 2 e 3. Volume utile dello “scomparto a bassa

temperatura” per gli apparecchi della categoria 3.»; c) è aggiunto il seguente punto 15: «15. Se il modello è del tipo da incasso, deve essere specificato.»;

d) la nota alle fine è soppressa;

3. l'allegato III è modificato come segue: la nota alla fine è soppressa;

4. nell'allegato V il testo seguente è inserito dopo il titolo «CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA»:

«Parte 1: Definizioni delle classi A+ e A++ Un apparecchio è classificato A+ o A++ se l'indice di efficienza energetica (I α ) è compreso nei valori specificati nella tabella 1. Tabella 1 Indice di efficienza energetica α (I α ) “Classe di efficienza energetica” 30 > I α A++ 42 > I α ≥ 30 A+ I α ≥ 42 A — G (cfr. sotto) Nella tabella I I α ¼ AC SC α × 100 dove: AC = consumo di energia annuale dell'apparecchio (a norma dell'allegato I, nota V), SC α = consumo di energia standard annuale α dell'apparecchio.

SC α è calcolato come: M α X X Scomparti Vc × 25 – Tc ð Þ 20 × FF × CC × BI þ N α þ CH dove: Vc è il volume netto (in litri) dello scomparto (secondo le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2), Tc è la temperatura nominale (in °C) dello scomparto. I valori di M α e N α sono riportati nella tabella 2 e i valori di FF, CC, BI e CH sono riportati nella tabella 3.

Tabella 2

Categorie di apparecchi Temperatura dello scomparto più freddo M α N α 1 Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura
>- 6 °C 0,233 245 2 Frigorifero con scomparti cantina
>- 6 °C 0,233 245 3 Frigorifero senza stelle
>- 6 °C 0,233 245 4 Frigorifero *
≤- 6 °C * 0,643 191 5 Frigorifero **
≤- 12 °C ** 0,450 245 6 Frigorifero ***/
≤- 18 °C ***/*(***) 0,777 303
7 Frigo/congelatore *(***)
≤- 18 °C ***/*(***) 0,777 303
8 Congelatore verticale
≤- 18 °C *(***) 0,539 315
9 Congelatore orizzontale
≤- 18 °C *(***) 0,472 286
10 Apparecchi con più porte o altri modelli
( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) Per questi apparecchi, i valori di M e N sono determinati in base alla temperatura e al numero di stelle dello scomparto a tempera- tura più bassa. Gli apparecchi con scomparti a - 18 °C *(***) sono considerati frigo/congelatori *(***). Tabella 3 Fattore di correzione Valore Condizione FF (tipo ventilato “no frost”) 1,2 Per scomparti congelatore di tipo “no frost” (ventilati) 1 In altri casi CC (classe climatica) 1,2 Per apparecchi “tropicali” 1,1 Per apparecchi “subtropicali” 1 In altri casi BI (da incasso) 1,2 Per apparecchi da incasso ( 1 ) di larghezza inferiore a 58 cm 1 In altri casi CH (scomparto cantina) 50 kWh/a Per apparecchi dotati di scomparto cantina con volume non infe- riore a 15 litri 0 In altri casi ( 1 ) Un apparecchio si considera “da incasso” solo se è stato progettato esclusivamente per essere installato in un vano della cucina, con necessità di un mobile di rifinitura, e provato come tale. Un apparecchio che non rientra nelle classi A+ o A++ deve essere classificato secondo quanto riportato nella parte 2 del presente allegato

Parte 2: Definizione delle classi da A a G …»