Diritto dei Trattati - Convenzione, Vienna, 23 maggio 1969

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Segretariato generale delle Nazioni Unite

1969 diritto diritto Diritto dei Trattati Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: UNSG
Ratifica italiana: L. 12 febbraio 1974, n. 112 (Supl. Ord. G.U. n. 111, 30 aprile 1974)

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali,

Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati come fonte del diritto internazionale e come mezzo per sviluppare la cooperazione pacifica delle nazioni, indipendentemente dai loro regimi costituzionali e sociali,

Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede e la regola pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti,

Affermando che le controversie riguardanti i trattati devono, come tutte le altre controversie internazionali, essere risolte attraverso mezzi pacifici e in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale,

Ricordando la risoluzione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi nati dai trattati,

Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, come i principi riguardanti l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di loro stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, la proibizione della minaccia o dell'impiego della forza e il rispetto universale e effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti,

Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto dei trattati realizzati nella presente Convenzione serviranno i fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dello sviluppo fra le nazioni di relazioni amichevoli e della realizzazione della cooperazione internazionale,

Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I - INTRODUZIONE

Articolo 1 - Sfera di applicazione della presente Convenzione

La presente Convenzione si applica ai trattati fra Stati.

Articolo 2 - Termini impiegati

  1. Ai fini della presente Convenzione:
    1. l'espressione "trattato" significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione;
    2. le espressioni "ratifica", "accettazione", "approvazione", e "adesione" significano, in ogni caso, l'atto internazionale così chiamato attraverso il quale uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolato dal trattato;
    3. l'espressione "pieni poteri" indica un documento emesso dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato;
    4. l'espressione "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo;
    5. l'espressione "Stato che ha partecipato al negoziato" si riferisce ad uno Stato che ha partecipato alla elaborazione e all'adozione del testo del trattato;
    6. l'espressione "Stato contraente" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno;
    7. l'espressione "parte" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato e nei cui confronti il trattato è in vigore;
    8. l'espressione "Stato terzo" si riferisce ad uno Stato che non è parte del trattato;
    9. l'espressione "organizzazione internazionale" si riferisce ad una organizzazione intergovernativa.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 aventi per oggetto le espressioni impiegate nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di queste espressioni né il significato che può esser loro attribuito nel diritto interno di uno Stato.

Articolo 3 - Accordi internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione

Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:

  1. il valore giuridico di tali accordi;
  2. l'applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione;
  3. l'applicazione della Convenzione alle relazioni fra Stati disciplinate da accordi internazionali di cui siano anche parti altri soggetti del diritto internazionale.

Articolo 4 - Irretroattività della presente Convenzione

Senza pregiudicare l'applicazione di qualsivoglia regola enunciata nella presente Convenzione alla quale i trattati siano sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla Convenzione suddetta, quest'ultima si applica unicamente ai trattati conclusi dagli Stati dopo la sua entrata in vigore nei confronti dei medesimi.

Articolo 5 - Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad una organizzazione internazionale

La presente Convenzione si applica a qualsiasi trattato che rappresenti l'atto costitutivo di un'organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale, senza che ciò pregiudichi le norme pertinenti dell'organizzazione.

PARTE II - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI

Sezione 1 - CONCLUSIONE DEI TRATTATI

Articolo 6 - Capacità degli Stati di concludere trattati

Ogni Stato ha la capacità di concludere trattati.

Articolo 7 - Pieni poteri

  1. Una persona è considerata rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un trattato:
    1. se essa esibisce i dovuti pieni poteri;
    2. se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l'intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri.
  2. Sono considerati rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri:
    1. i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
    2. i capi di missione diplomatica, per l'adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;
    3. i rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo.

Articolo 8 - Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione

Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiuto da una persona che non possa, in virtù dell'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo, non ha effetti giuridici, a meno che non sia successivamente confermato dallo Stato medesimo.

Articolo 9 - Adozione del testo

  1. L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo nei casi previsti al paragrafo 2.
  2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si ha alla maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che questi Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una regola diversa.

Articolo 10 - Autenticazione del testo

Il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo: a. secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del trattato; oppure b. in mancanza di una tale procedura, dalla firma, dalla firma ad referendum o dalla parafatura, da parte dei rappresentanti di tali Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto.

Articolo 11 - Modi di espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato

Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto.

Articolo 12 - Espressione, attraverso la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato

  1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato:
    1. quando il trattato prevede che la firma avrà questo effetto;
    2. quando risulta altrimenti che gli Stati partecipanti al negoziato avevano concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto; oppure
    3. quando l'intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.
  2. Ai fini del paragrafo 1:
    1. la parafatura di un testo equivale alla firma del trattato quando risulti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato erano d'accordo in tal senso;
    2. la firma ad referendum di un trattato apposta dal rappresentante di uno Stato, se è confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.

Articolo 13 - Espressione, attraverso lo scambio di strumenti costituenti un trattato, del consenso a essere obbligati da un trattato

Il consenso degli Stati ad essere obbligati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di essi si esprime attraverso questo scambio:

  1. quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avrà questo effetto; oppure
  2. quando risulta altrimenti che tali Stati avevano concordato che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto questo effetto.

Articolo 14 - Espressione, attraverso la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, del consenso ad essere obbligati da un trattato

  1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la ratifica:
    1. quando il trattato prevede che tale consenso si esprima attraverso la ratifica;
    2. quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che la ratifica fosse necessaria;
    3. quando il rappresentante dello Stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; oppure
    4. quando l'intenzione dello Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.
  2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso l'accettazione o l'approvazione in presenza di condizioni analoghe e quelle che si applicano alla ratifica.

Articolo 15 - Espressione, per adesione, del consenso ad essere obbligati da un trattato

Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime per adesione:

  1. quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso dallo Stato per via di adesione;
  2. quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione; oppure
  3. quando tutte le parti hanno successivamente concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione.

Articolo 16 - Scambio e deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o d'adesione

Salvo che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione determinano il consenso dello Stato ad essere obbligato da un trattato al momento: a. del loro scambio fra gli Stati contraenti; b. del loro deposito presso il depositario; oppure c. della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se in tal senso è stato concordato.

Articolo 17 - Consenso ad essere obbligato da una parte di un trattato e scelta fra diverse disposizioni

  1. Senza pregiudizio di quanto stabilito dagli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un parte di un trattato produce effetti soltanto se il trattato lo permette o se gli altri Stati contraenti lo consentono.
  2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato che permette di scegliere fra disposizioni diverse produce effetti soltanto se le disposizioni a cui si riferisce vengono chiaramente indicate.

Articolo 18 - Obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

Uno Stato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo quando:

  1. ha sottoscritto il trattato o scambiato gli strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, fintanto che non abbia manifestato la sua intenzione di non divenirne parte; oppure
  2. ha espresso il suo consenso a essere obbligato dal trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.

Sezione 2 - RISERVE

Articolo 19 - Formulazione delle riserve

Uno Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o di aderirvi, può formulare una riserva, a meno che: a. la riserva non sia proibita dal trattato; b. il trattato non disponga che possono essere fatte solo determinate riserve, fra le quali non figura quella in questione; oppure c. nei casi diversi da quelli contemplati sub a), e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Articolo 20 - Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve

  1. Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non richiede un ulteriore atto di accettazione da parte degli altri Stati contraenti, a meno che ciò non sia previsto dal trattato.
  2. Quando risulta dal numero limitato di Stati che hanno partecipato al negoziato, nonché dall'oggetto e dal scopo del trattato, che l'applicazione del medesimo nella sua integrità fra tutte le parti è una condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere obbligata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti.
  3. Quando un trattato è un atto costitutivo di una organizzazione internazionale e a meno che non disponga diversamente, una riserva richiede l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione suddetta.
  4. Nei casi diversi da quelli contemplati ai paragrafi precedenti e fatta salva ogni diversa disposizione del trattato in materia:
    1. l'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente fa dello Stato autore della riserva una parte al trattato rispetto a questo altro Stato se il trattato è in vigore o quando entra in vigore per questi Stati;
    2. l'obiezione fatta ad una riserva da parte di un altro Stato contraente non impedisce che il trattato entri in vigore fra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che lo Stato che ha formulato l'obiezione non abbia espresso un'intenzione chiaramente contraria;
    3. un atto che esprima il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato e contenente una riserva produce effetti a partire dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva.
  5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non disponga diversamente, si deve presumere che una riserva sia stata accettata da uno Stato se quest'ultimo non ha formulato obiezioni alla riserva sia alla scadenza del periodo di dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto la notifica, sia alla data in cui esso ha espresso il suo consenso a vincolarsi al trattato, se quest'ultima è posteriore.

Articolo 21 - Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve

  1. Una riserva formulata nei confronti di un'altra parte in conformità agli articoli 19, 20, e 23:
    1. modifica per lo Stato autore della riserva nei suoi rapporti con quell'altra parte le disposizioni del trattato a cui la riserva si riferisce, nella misura prevista dalla riserva medesima; e
    2. modifica nella stessa misura queste disposizioni per quell'altra parte nei suoi rapporti con lo Stato autore della riserva.
  2. La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti nei loro rapporti inter se.
  3. Quando uno Stato che ha formulato una obiezione ad una riserva non si è opposto all'entrata in vigore del trattato fra se stesso e lo Stato autore della riserva, le disposizioni alle quali la riserva si riferisce non si applicano fra i due Stati nella misura prevista dalla riserva.

Articolo 22 - Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve

  1. Salvo che il trattato non disponga diversamente, una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento, senza che sia necessario per tale ritiro il consenso dello Stato che ha accettato la riserva.
  2. Salvo che il trattato non disponga diversamente, una obiezione ad una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.
  3. Salvo che il trattato non disponga diversamente o che non vi sia un diverso accordo fra le parti:
    1. il ritiro di una riserva produce effetti nei confronti di un altro Stato contraente solo quando questo Stato ne ha ricevuto la notifica;
    2. il ritiro di una obiezione ad una riserva produce effetti solo quando lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto la notifica del ritiro.

Articolo 23 - Procedura relativa alle riserve

  1. La riserva, l'accettazione espressa di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati aventi titolo per diventare parti al trattato.
  2. Se formulata al momento della firma del trattato con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, una riserva deve essere confermata formalmente dallo Stato che ne è autore, al momento in cui esso esprime il suo consenso a vincolarsi al trattato. In tali casi, si deve ritenere che la riserva sia stata fatta alla data in cui è stata confermata.
  3. Una accettazione espressa di una riserva o una obiezione fatta ad un riserva, quando siano anteriori alla conferma di quest'ultima, non necessitano a loro volta di una conferma.
  4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.

Sezione 3 - ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI E APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO

Articolo 24 - Entrata in vigore

  1. Un trattato entra in vigore secondo le modalità e alla data fissate dalle sue disposizioni e concordate fra gli Stati che hanno partecipato al negoziato.
  2. In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore non appena il consenso a vincolarsi ad esso sia espresso da tutti gli Stati che hanno partecipato al negoziato.
  3. Quando il consenso di uno Stato a vincolarsi ad un trattato è espresso ad una data posteriore all'entrata in vigore del trattato suddetto, quest'ultimo, salvo che non disponga diversamente, entra in vigore nei confronti di tale Stato alla data in questione.
  4. Le disposizioni di un trattato che disciplinano l'autenticazione del testo, la formulazione del consenso degli Stati a vincolarsi al trattato, le modalità o la data di entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonché le altre questioni che si pongono necessariamente prima dell'entrata in vigore del trattato, sono applicabili a partire dall'adozione del testo.

Articolo 25 - Applicazione a titolo provvisorio

  1. Un trattato o una parte di un trattato si applica a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore:
    1. se così stabilisce il trattato stesso; oppure
    2. se gli Stati che hanno partecipato al negoziato hanno, in altra maniera, convenuto in tal senso.
  2. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo fra gli Stati che hanno partecipato al negoziato, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato cessa se quest'ultimo notifica agli altri Stati fra i quali il trattato è provvisoriamente applicato la sua intenzione di non divenire parte al trattato medesimo.

PARTE III - RISPETTO, APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

Sezione 1 - RISPETTO DEI TRATTATI

Articolo 26 - Pacta sunt servanda

Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede.

Articolo 27 - Diritto interno e rispetto dei trattati

Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall'art. 46.

Sezione 2 - APPLICAZIONE DEI TRATTATI

Articolo 28 - Irretroattività dei trattati

A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto ante- riore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data.

Articolo 29 - Applicazione territoriale dei trattati

A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, un trattato vincola ciascuna delle parti rispetto all'intero suo territorio.

Articolo 30 - Applicazione di trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia

  1. Salvo quanto disposto dall'art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi di Stati parti a trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia sono determinati in conformità a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
  2. Quando un trattato specifica che esso è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con questo altro trattato, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono.
  3. Quando tutte le parti a un precedente trattato sono anche parti a un trattato posteriore, senza che il trattato anteriore si sia estinto o che la sua applicazione sia stata sospesa in virtù dell'art. 59, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore.
  4. Quando le parti ad un trattato anteriore non sono tutte parti al trattato posteriore:
    1. nei rapporti fra gli Stati parti ai due trattati la regola applicabile è quella enunciata al paragrafo 3;
    2. nei rapporti fra uno Stato parte ai due trattati e uno Stato parte ad uno soltanto di essi, il trattato al quale i due Stati sono parti regola i loro diritti e obblighi reciproci.
  5. Il paragrafo 4 si applica fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, e senza pregiudicare qualsivoglia problema di estinzione o sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 o qualsivoglia questione di responsabilità che possa sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi di cui sia destinatario nei confronti di un altro Stato per effetto di un altro trattato.

Sezione 3 - INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

Articolo 31 - Regola generale di interpretazione

  1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
  2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
    1. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
    2. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.
  3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
    1. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
    2. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
    3. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.
  4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti.

Articolo 32 - Mezzi complementari di interpretazione

Si può fare ricorso ai mezzi complementari di interpretazione, e in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il senso che risulta dall'applicazione dell'art. 31, sia di determinare il senso quando l'interpretazione data in conformità all'articolo 31:

  1. lascia il senso ambiguo o oscuro; oppure
  2. conduce ad un risultato che è manifestamente assurdo o irragionevole.

Articolo 33 - Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue

  1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato non disponga o che le parti non convengano che in caso di divergenza prevalga un testo determinato.
  2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il testo è stato autenticato sarà considerata come testo autentico solo se il trattato lo prevede o se le parti si sono accordate in tal senso.
  3. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi testi autentici.
  4. Salvo il caso in cui un testo determinato sia destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1, quando il raffronto dei testi autentici fa apparire una differenza di senso che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il senso che, tenuto conto dell'oggetto e del scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi in questione.

Sezione 4 - TRATTATI E STATI TERZI

Articolo 34 - Regola generale riguardante gli Stati terzi

Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso.

Articolo 35 - Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi

Un obbligo per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono creare l'obbligo per mezzo della suddetta disposizione e se lo Stato terzo accetta espressamente per iscritto l'obbligo suddetto.

Articolo 36 - Trattati che prevedono diritti per Stati terzi

  1. Un diritto per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono, per mezzo di tale disposizione, conferire tale diritto vuoi allo Stato terzo vuoi a un gruppo di Stati di cui esso faccia parte, vuoi a tutti gli Stati, e se lo Stato terzo vi consente. Il consenso è presunto fin tanto che non vi sia un'indicazione contraria, a meno che il trattato non disponga altrimenti.
  2. Uno Stato che esercita un diritto in applicazione del paragrafo 1 è tenuto a rispettare, per l'esercizio di questo diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformità alle sue disposizioni.

Articolo 37 - Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi

  1. Nel caso di un obbligo sorto a carico di uno Stato terzo ai sensi dell'accordo 35, l'obbligo in questione può essere revocato o modificato soltanto col consenso delle parti al trattato e dello Stato terzo, a meno che non risulti che essi avevano convenuto diversamente.
  2. Nel caso di un diritto sorto a vantaggio di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 36, il diritto in questione non può essere revocato o modificato dalle parti se risulta che esso era destinato a non essere revocabile o modificabile senza il consenso dello Stato terzo.

Articolo 38 - Regole di un trattato che divengono obbligatorie per Stati terzi attraverso la formazione di una consuetudine internazionale

Nessuna disposizione degli articoli da 34 a 37 impedisce che una regola enunciata in un trattato divenga obbligatoria per uno Stato terzo in quanto regola consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta come tale.

PARTE IV - EMENDAMENTO E MODIFICAZIONE DEI TRATTATI

Articolo 39 - Regola generale relativa all'emendamento dei trattati

Un trattato può essere emendato per accordo fra le parti. Salvo quanto possa essere diversamente disposto dal trattato, le regole enunciate nella parte II si applicano a un tale accordo.

Articolo 40 - Emendamento dei trattati multilaterali

  1. Salvo che il trattato disponga diversamente, l'emendamento dei trattati multilaterali è disciplinato dai paragrafi seguenti.
  2. Ogni proposta tendente ad emendare un trattato multilaterale nei rapporti fra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di partecipare:
    1. alla decisione sul seguito da dare a questa proposta;
    2. alla negozíazione e alla conclusione di ogni accordo che abbia per oggetto di emendare il trattato.
  3. Ogni Stato che abbia titolo per divenire parte al trattato ha anche titolo per divenire parte al trattato tale quale risulta dall'emendamento.
  4. L'accordo che ha per oggetto l'emendamento non vincola gli Stati che sono già parti al trattato e che non divengono parti di detto accordo; si applica a detti Stati il paragrafo 4, lettera b) dell'articolo 30.
  5. Ogni Stato che divenga parte di un trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo contenente l'emendamento, se non abbia espresso un'intenzione contraria è considerato come:
    1. parte al trattato tale quale risulta dall'emendamento; e
    2. parte al trattato non emendato nei confronti di qualsiasi parte al trattato che non sia vincolata dall'accordo contenente l'emendamento.

Articolo 41 - Accordi che modificano trattati multilaterali limitatamente ai rapporti fra alcune parti

  1. Due o più parti a un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente per oggetto di modificare il trattato nelle loro relazioni reciproche soltanto se:
    1. la possibilità di una tale modifica è prevista dal trattato; o
    2. la modifica in questione non è proibita dal trattato, a condizione che essa:
      1. non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei diritti che esse ricavano dal trattato né l'adempimento dei loro obblighi; e
      2. non riguardi una disposizione alla quale non si possa derogare senza che vi sia incompatibilità con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato considerato nel suo complesso.
  2. A meno che, nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera a) il trattato non disponga diversamente, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo apporta al trattato.

PARTE V - NULLITA’, ESTINZIONE E SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI

Sezione 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42 - Validità e mantenimento in vigore dei trattati

  1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato ad un trattato può essere contestata solo in applicazione della presente Convenzione.
  2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il recesso di una parte possono aver luogo solo in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente Convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Articolo 43 - Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente da un trattato

La nullità, l'estinzione o la denuncia di un trattato, il recesso di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando risultino dall'applicazione delle presente Convenzione o dalle disposizioni del trattato, non incidono in alcun modo sul dovere di uno Stato di adempiere ad ogni obbligo enunciato nel trattato al quale egli sia sottoposto in virtù del diritto internazionale indipendentemente dal trattato in questione.

Articolo 44 - Divisibilità delle disposizioni di un trattato

  1. Il diritto per una parte, previsto in un trattato o risultante dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di recederne o di sospenderne l'applicazione può essere esercitato soltanto con riguardo al complesso del trattato, a meno che quest'ultimo non disponga diversamente o che le parti non abbiano convenuto altrimenti.
  2. Una causa di nullità o di estinzione di un trattato, di recesso di una delle parti o di sospensione dell'applicazione del trattato riconosciuta ai sensi della presente Convenzione, può essere invocata soltanto con riguardo al trattato nel suo complesso, salvo nei casi previsti ai paragrafi seguenti o all'articolo 60.
  3. Se la causa in questione riguarda soltanto certe determinate clausole, essa può essere invocata soltanto con riguardo a quelle clausole quando
    1. le clausole in questione sono separabili dal resto del trattato per quanto riguarda la loro esecuzione;
    2. emerge dal trattato o risulta per altra via che l'accettazione delle clausole suddette.non ha costituito per l'altra parte o per le altre parti al trattato una base essenziale del loro consenso a vincolarsi al trattato nel suo complesso; e
    3. non è ingiusto continuare ad applicare quello che resta del trattato.
  4. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, lo Stato che è legittimato a invocare il dolo o la corruzione può farlo sia con riguardo al trattato nel suo complesso sia, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 3, con riguardo soltanto a certe determinate clausole.
  5. Nei casi previsti agli articoli 51, 52 e 53, la divisione delle disposizioni di un trattato non è ammessa.

Articolo 45 - Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porvi termine, di recedere da esso o di sospenderne l'applicazione

Uno Stato non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porvi termine, o per esercitare il recesso o sospenderne l'applicazione ai sensi degli articoli da 46 a 50 o degli articoli 60 e 62 se, dopo aver avuto conoscenza dei fatti, questo Stato:

  1. ha esplicitamente accettato di considerare che il trattato, secondo i casi, è valido, resta in vigore o continua ad essere applicato; oppure
  2. a causa del suo comportamento fa presumere la sua acquiescenza in merito alla validità del trattato o al suo mantenimento in vigore o alla continuazione della sua applicazione.

Sezione 2 - NULLITA’ DEI TRATTATI

Articolo 46 - Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati

  1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
  2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.

Articolo 47 - Specifica restrizione del potere di esprimere il consenso di uno Stato

Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato a vincolarsi a un determinato trattato ha formato oggetto di una specifica restrizione, il fatto che il rappresentante in questione non ne abbia tenuto conto non può essere invocato come viziante il consenso che egli ha espresso, a meno che la restrizione non sia stata notificata, prima che il consenso sia stato espresso, agli altri Stati che hanno partecipato alla negoziazione.

Articolo 48 - Errore

  1. Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l'errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato.
  2. Il paragrafo 1 non si applica quando lo Stato in questione ha contribuito a quell'errore con il suo comportamento o quando le circostanze erano tali che esso doveva rendersi conto della possibilità di un errore.
  3. Un errore che riguardi soltanto la formulazione del testo di un trattato non incide sulla sua validità; in questo caso, si applica l'articolo 79.

Articolo 49 - Dolo

Se uno Stato è stato indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, può invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato.

Articolo 50 - Corruzione del rappresentante di uno Stato

Se l'espessione del consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato è stata ottenuta ricorrendo alla corruzione del suo rappresentante attraverso l'azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, lo Stato può invocare tale corruzione come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato.

Articolo 51 - Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato

L'espressione del consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato che sia stata ottenuta attraverso la violenza esercitata sul suo rappresentante per mezzo di atti o di minacce diretti contro di lui, è priva di qualsiasi effetto giuridico.

Articolo 52 - Violenza esercitata su uno Stato con la minaccia o l'impiego della forza

E’ nullo ogni trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 53 - Trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens)

E’ nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

Sezione 3 - ESTINZIONE DEI TRATTATI E SOSPENSIONE DELLA LORO APPLICAZIONE

Articolo 54 - Estinzione di un trattato o recesso in virtù delle disposizioni del trattato o per consenso delle parti

L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono aver luogo: a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure b. in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Articolo 55 - Riduzione del numero delle parti di un trattato multilaterale al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore

Salvo diversa disposizione del trattato, un trattato multilaterale non si estingue per il solo motivo che il numero delle parti cade al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore.

Articolo 56 - Denuncia o recesso nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al recesso

  1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso, a meno che:
    1. non risulti che corrispondeva all'intenzione delle parti ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso; oppure
    2. il diritto di denuncia o di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato.
  2. Una parte deve notificare almeno dodici mesi prima la sua intenzione di denunciare un trattato o di recederne in conformità alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 57 - Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti

L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una parte determinata può essere sospesa: a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure b. in ogni mornento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Articolo 58 - Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale per accordo intervenuto fra alcune parti soltanto

  1. Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo per sospendere, in via temporanea e solamente nei loro rapporti reciproci, l'applicazione di disposizioni del trattato:
    1. se la possibilità di una tale sospensione è prevista dal trattato; oppure
    2. se la sospensione in questione non è proibita dal trattato, a condizione che essa:
      1. non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei diritti che esse desumono dal trattato né l'adernpimento dei loro obblighi; e
      2. non sia incompatibile con l'oggetto e il scopo del trattato.
  2. A meno che, nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera a), il trattato non disponga diversamente, le parti in questione devono notificare alle altre la loro intenzione di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato di cui esse hanno l'intenzione di sospendere l'applicazione.

Articolo 59 - Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione derivanti implicitamente dal fatto della conclusione di un trattato successivo

  1. Un trattato è considerato estinto quando tutte le parti di questo trattato concludono successivamente un trattato avente per oggetto la stessa materia e:
    1. se risulta dal trattato posteriore o per altra via che secondo l'intenzione delle parti la materia deve essere disciplinata dal trattato medesimo; oppure
    2. se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che è impossibile applicare contemporaneamente i due trattati.
  2. Il trattato anteriore è considerato come soltanto sospeso se risulta dal trattato posteriore o se è accertato per altra via che ciò corrispondeva alla intenzione delle parti.

Articolo 60 - Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione

  1. Una violazione sostanziale di un trattato bilaterale ad opera di una delle parti legittima l'altra ad invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.
  2. Una violazione sostanziale di un trattato multilaterale ad opera di una delle parti legittima:
    1. le altre parti, operanti di comune accordo, a sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione del trattato o a considerarlo estinto:
      1. sia nei rapporti fra esse stesse e lo Stato autore della violazione,
      2. sia nei loro rapporti reciproci;
    2. una parte colpita in modo particolare dalla violazione ad invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato nei suoi rapporti con lo Stato autore della violazione;
    3. qualsiasi altra parte diversa dallo Stato autore della violazione a invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato per quanto la riguarda se tale trattato è di tale natura che una violazione sostanziale delle sue disposizioni ad opera di una delle parti modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per ciò che riguarda l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del trattato.
  3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende:
    1. un ripudio del trattato non autorizzato della presente Convenzione; oppure
    2. la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.
  4. I paragrafi che precedono non pregiudicano in alcun modo le disposizioni del trattato applicabili in caso di violazione.
  5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle norme relative alla tutela della persona umana contenute nei trattati di carattere umanitario, in particolare alle disposizioni che proibiscono qualsiasi forma di rappresaglia nei confronti delle persone protette dai trattati in questione.

Articolo 61 - Sopravvenienza di una situazione che rende impossibile l'esecuzione

  1. Una parte può invocare l'impossibilità di esecuzione come motivo di estinzione o di recesso se questa impossibilità risulta dalla scomparsa o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile alla esecuzione del trattato. Se l'impossibilità è temporanea, può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato.
  2. L'impossibilità di esecuzione non può essere invocata da una parte come motivo di estinzione o di recesso o di sospensione dell'applicazione se tale impossibilità deriva dalla violazione, perpetrata dalla parte che l'invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di una qualsiasi altra parte del trattato.

Articolo 62 - Cambiamento fondamentale delle circostanze

  1. Un cambiamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che:
    1. l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che
    2. tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato.
  2. Un cambiamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso:
    1. se si tratta di un trattato che fissa un confine; o
    2. se il cambiamento fondamentale deriva da una violazione, ad opera della parte che l'invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi altra parte del trattato.
  3. Se, in applicazione dei precedenti paragrafi, una parte può invocare un mutamento fondamentale di circostanze come motivo di estinzione o recesso da un trattato, essa può ugualmente invocare detto mutamento come motivo di sospensione.

Articolo 63 - Rottura delle relazioni diplomatiche e consolari

La rottura delle relazioni diplomatiche e consolari fra le parti di un trattato non produce effetti sui rapporti giuridici instaurati fra di esse dal trattato, salvo nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari è indispensabile all'applicazione del trattato.

Articolo 64 - Sopravvenienza di una nuova norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens)

In caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue.

Sezione 4 - PROCEDURA

Articolo 65 - Procedura da seguire in materia di nullità, estinzione, recesso di una parte o sospensione della applicazione di un trattato

  1. La parte che, in base alle disposizioni della presente Convenzione, invoca sia un vizio del suo consenso ad essere vincolato ad un trattato, sia un motivo per contestarne la validità o per sostenere l'estinzione del trattato, il recesso da esso o la sospensione della sua applicazione, deve notificare la sua pretesa alle altri parti. La notifica deve indicare la misura proposta nei riguardi del trattato e le ragioni di essa.
  2. Se, dopo un periodo che, salvo i casi di particolare urgenza, non sarà inferiore ai tre mesi a partire dal ricevimento della notifica, nessuna parte fa obiezioni, la parte che ha proceduto alla notifica può adottare, nelle forme previste dall'articolo 67, la misura proposta.
  3. Se però è stata sollevata una obiezione da un'altra parte, le parti dovranno ricercare una soluzione attraverso i mezzi indicati dall'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
  4. Nulla di quanto disposto nei paragrafi precedenti pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi norma in vigore fra di esse in materia di soluzione delle controversie.
  5. Salvo quanto disposto dall'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inoltrato la notifica prescritta al paragrafo 1 non gli impedisce di effettuarla in risposta ad un’altra parte che richieda l'adempimento del trattato o faccia valere la sua violazione.

Articolo 66 - Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione

Se, nei dodici mesi seguenti alla data in cui l'obiezione è stata sollevata, non è stato possibile pervenire ad una soluzione in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 65, si adotteranno le seguenti procedure:

  1. ogni parte di una controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione degli articoli 53 o 64, può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;
  2. ogni parte di una controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente Convenzione può mettere in opera la procedura indicata nell'Allegato alla Convenzione indirizzando a questo effetto una domanda al Segretario delle Nazioni Unite.

Articolo 67 - Atti per dichiarare la nullità di un trattato, la sua estinzione, per realizzare il recesso o sospendere l'applicazione del trattato

  1. La notifica prevista dal paragrafo I dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto.
  2. Qualsiasi atto che dichiari la nullità di un trattato, che vi ponga termine o realizzi il recesso o la sospensione della sua applicazione sulla base delle disposizioni del trattato medesimo o dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo 65 deve essere contenuto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento non è sottoscritto dal capo dello Stato, dal capo del governo o dal ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione può essere invitato a esibire i suoi pieni poteri.

Articolo 68 - Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti dagli articoli 65 e 67

Una notifica o uno strumento previsti dagli articoli 65 e 67 possono essere revocati in ogni momento prima che abbiano avuto effetto.

Sezione 5 - CONSEGUENZE DELLA NULLITA’, DELL'ESTINZIONE O DELLA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI UN TRATTATO

Articolo 69 Conseguenze della nullità di un trattato

  1. E’ nullo un trattato la cui nullità è stabilita in virtù della presente Convenzione. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno forza giuridica.
  2. Se tuttavia sulla base di un tale trattato sono stati compiuti degli atti:
    1. qualsiasi parte può chiedere a qualsiasi altra di ristabilire per quanto è possibile nei loro rapporti reciproci la situazione che sarebbe esistita se quegli atti non fossero stati compiuti;
    2. gli atti compiuti in buona fede prima che la nullità sia stata invocata non sono resi illeciti dal solo fatto della nullità del trattato.
  3. Nei casi di cui agli articoli 49, 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte alla quale sono imputabili il dolo, la corruzione o la violenza.
  4. Nei casi in cui il consenso di un determinato Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale è viziato, le regole che precedono si applicano nei rapporti fra detto Stato e le parti del trattato.

Articolo 70 - Conseguenze dell'estinzione di un trattato

  1. Salvo diversa disposizione del trattato o diverso accordo delle parti, il fatto che un trattato si sia estinto in virtù delle disposizioni del trattato medesimo o in conformità della presente Convenzione:
    1. libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato;
    2. non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti, sorti per effetto della esecuzione del trattato prima della sua estinzione.
  2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o esercita il recesso, il paragrafo 1 si applica nei rapporti fra questo Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui la denuncia o il recesso prende effetto.

Articolo 71 - Conseguenze della nullità di un trattato in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale

  1. Nel caso di un trattato nullo in virtù dell'articolo 53, le parti sono tenute:
    1. ad eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze di qualsiasi atto compiuto sulla base di una disposizione che è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale; e
    2. a rendere i loro rapporti reciproci conformi alla norma imperativa del diritto internazionale generale.
  2. Nel caso di un trattato che diventa nullo e si estingue in virtù dell'art. 64, l'estinzione del trattato:
    1. libera le parti dall'obbligo di continuare ad eseguirlo;
    2. non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti scaturita attraverso l'esecuzione del trattato prima della sua estinzione; tuttavia, questi diritti, obblighi o situazioni giuridiche non possono essere conservati in seguito se non nella misura in cui il loro mantenimento non è in se stesso in conflitto con la nuova norma imperativa del diritto internazionale generale.

Articolo 72 - Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato

  1. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo fra le parti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni di quest'ultimo o in conformità alla presente Convenzione:
    1. libera le parti fra le quali l'applicazione d'un trattato è sospesa dall'obbligo di eseguire il trattato nei loro rapporti reciproci durante il periodo della sospensione;
    2. non incide altrimenti sui rapporti giuridici instaurati dal trattato tra le parti.
  2. Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa costituire un ostacolo alla ripresa dell'applicazione del trattato.

PARTE VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 73 - Casi di successione di Stati, di responsabilità di uno Stato o di scoppio di ostilità

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi a proposito di un trattato per il fatto di una successione fra Stati o in ragione della responsabilità internazionale di uno Stato o dello scoppio di ostilità fra Stati.

Articolo 74 - Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione di trattati

La rottura delle relazioni diplomatiche o, consolari o l'assenza di tali relazioni fra due o più Stati non costituisce un ostacolo alla conclusione di trattati fra gli stessi. La conclusione di un trattato non ha di per sé effetto per quanto riguarda le relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 75 - Caso di uno Stato aggressore

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che, in relazione ad un trattato, possono scaturire per uno Stato aggressore da misure adottate in confortnità alla Carta delle Nazioni Unite a proposito dell'aggressione commessa dallo Stato suddetto.

PARTE VII - DEPOSITARI, NOTIFICHE, CORREZIONI E REGISTRAZIONE

Articolo 76 - Depositari dei trattati

  1. La designazione del depositario di un trattato può essere effettuata dagli Stati che hanno partecipato al negoziato, sia nello stesso trattato, sia in qualche altra maniera. Possono essere depositario uno o più Stati, un'organizzazione internazionale o il principale funzionario amministrativo di una tale organizzazione.
  2. Le funzioni del depositario di un trattato hanno un carattere internazionale e il depositario è tenuto ad operare imparzialmente nell'espletamento delle sue funzioni. In particolare, il fatto che il trattato non sia entrato in vigore fra alcune delle parti o che una divergenza sia insorta fra uno Stato e un depositario per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, non deve influire su tale obbligo.

Articolo 77 - Funzioni del depositario

  1. Salvo diversa disposizione del trattato o diverso accordo fra le parti, le funzioni del depositario sono in particolare le seguenti:
    1. assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli siano rimessi;
    2. redigere copie certificate conformi del testo originale e di tutti gli altri testi del trattato in altre lingue secondo quanto dal trattato previsto, e comunicarle alle parti del trattato e agli Stati che hanno titolo per diventarlo;
    3. ricevere tutte le sottoscrizioni del trattato, ricevere e custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relativi al trattato;
    4. verificare se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione riferentesi al trattato ha i dovuti requisiti di forma e, se il caso lo richiede, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato in causa;
    5. informare le parti di un trattato e gli Stati aventi titolo per diventarlo degli atti, notifiche, e comunicazioni che ad esso si riferiscono;
    6. informare gli Stati che hanno titolo per diventare parti del trattato della data in cui è stato ricevuto o depositato il numero di sottoscrizioni o di strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione richiesto per l'entrata in vigore del trattato;
    7. assicurare la registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
    8. espletare le funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione.
  2. Quando insorga una divergenza fra uno Stato e il depositario a proposito dell'espletamento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario dovrà sottoporre la questione all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se del caso, dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in causa.

Articolo 78 - Notifiche e comunicazioni

Salvo che il trattato o la presente Convenzione dispongano diversamente, una notifica o comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in virtù della presente Convenzione:

  1. è trasmessa, se non esiste depositario, direttamente agli Stati a cui essa è destinata oppure, se esiste un depositario, a quest'ultimo;
  2. è considerata come effettuata dallo Stato in questione solo al momento del ricevimento da parte dello Stato a cui è trasmessa o, se del caso, del depositario;
  3. se è trasmessa a un depositario, è considerata come ricevuta dallo Stato a cui è destinata solo nel momento in cui quello Stato avrà ricevuto dal depositario l'informazione prevista dal paragrafo 1, lettera e) dell'articolo 77.

Articolo 79 - Correzione degli errori nei testi o nelle copie certificate conformi del trattato

    Se, dopo l'autenticazione del testo del trattato, gli Stati firmatari e gli Stati contraenti costatano di comune accordo che tale testo contiene un errore, si procede alla correzione di tale errore ricorrendo ad uno dei mezzi qui di seguito enumerati, a meno che i suddetti Stati non decidano di effettuare la correzione in altro modo:
    1. correzione del testo esatto e parafatura della correzione ad opera dei rappresentanti debitamente legittimati;
    2. formulazione di uno strumento o scambio di strumenti in cui è contenuta la correzione che si è convenuto di apportare al testo;
    3. redazione di un testo corretto dell'intero trattato seguendo la procedura utilizzata per il testo originario.
  1. Quando si tratta di un trattato per il quale esiste un depositario, quest'ultimo notifica agli Stati firmatari e agli Stati contraenti l'errore e la proposta di correzione e fissa un termine appropriato entro il quale formulare obiezioni alla correzione proposta. Se, allo scadere del termine:
    1. nessuna obiezione è stata fatta, il depositario procede alla correzione nel testo e alla sua parafatura, redige un verbale di rettificazione del testo e ne trasmette copia alle parti del trattato e agli Stati che hanno titolo per diventarlo;
    2. è stata fatta un'obiezione, il depositario comunica l'obiezione agli Stati firmatari e agli Stati contraenti.
  2. Le regole enunciate ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando il testo è stato autentificato in due o più lingue ed emerge un difetto di concordanza che, per accordo degli Stati firmatari e degli Stati contraenti, deve essere corretto.
  3. Il testo corretto rimpiazza il testo difettoso ab initio, a meno che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti non decidano diversamente.
  4. La correzione del testo di un trattato che è stato registrato è notificata al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  5. Quando un errore è rilevato in una copia certificata conforme di un trattato, il depositario redige un verbale di rettifica e ne comunica copia agli Stati firmatari e agli Stati contraenti.

Articolo 80 - Registrazione e pubblicazione dei trattati

  1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono tramessi al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione o la classificazione e iscrizione a repertorio, secondo i casi, nonché per la pubblicazione.
  2. La designazione di un depositario costituisce autorizzazione per quest'ultimo a compiere gli atti previsti al paragrafo precedente.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81 - Sottoscrizione

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di tutti gli Stati che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di qualsiasi altro Stato invitato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della Convenzione, nel modo seguente: fino al 30 novembre 1969, presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica austriaca, e in seguito, fino al 30 aprile 1970, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 82 - Ratifica

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 83 - Adesione

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente a una delle categorie enumerate dall'art. 81. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 84 - Entrata in vigore

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o d'adesione.
  2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 85 - Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventitré maggio millenovecentosessantanove.

ALLEGATO ALL’ATTO FINALE DELLA CONFERENZA

Dichiarazione sul divieto della coercizione militare, politica e economica in sede di conclusione dei trattati

La Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati,

Ribadendo il principio secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede,

Riaffermando il principio della sovrana eguaglianza degli Stati,

Convinta che gli Stati devono godere di una completa libertà nel compimento di ogni atto relativo alla conclusione di un trattato,

Deplorando il fatto che, in passato, gli Stati siano stati costretti a concludere trattati sotto l'effetto di pressioni, in forme diverse, esercitate da altri Stati,

Desiderosa di garantire che in futuro simili pressioni non possano essere esercitate, sotto qualsivoglia forma, da alcuno Stato, in relazione alla conclusione di trattati:

  1. Condanna solennemente il ricorso alla minaccia o all'impiego di tutte le forme di pressione, sia militare che politica o economica, da parte di qualsivoglia Stato, allo scopo di costringere un altro Stato a compiere un quasiasi atto connesso alla conclusìone di un trattato, in violazione dei principi di sovrana eguaglianza degli Stati e della libertà del consenso.
  2. Decide che la presente Dichiarazione farà parte dell'Atto finale della Conferenza sul diritto dei trattati.