Disegno di legge n. 2994 - Riforma del Sistema nazionale di istruzione

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Camera dei deputati

2015 Disegno di legge n. 2994 - Riforma del Sistema nazionale di istruzione Intestazione 22 maggio 2015 25% Da definire

TESTO del disegno di legge n. 2994 della Commissione per l'Aula


Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti

Capo I - FINALITÀ

Art. 1. (Oggetto e finalità).

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono ass i curati perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

3-bis. Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

Capo II - AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 2. (Autonomia scolastica e offerta formativa).

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. Tutti I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.

3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nello spettacolo dal vivo, nell 'arte eo ne ll a storia do ll 'arto, ne ll a tute l a de l patrimon i o artistico, cu l tura l e o ambienta l o in I ta l ia o ne ll a d i mensiono i ntornaz i ona l o nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali , artist i che o musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei o gli altri istituti pubblici o privati operanti in tali settori ;

f) alfabetizzazione alla storia dell 'arte, all 'arte, alla musica, al cinema, alle tecniche o ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni , anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

I) iniziative per l a prevenzione o per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione o del bullismo, anche informatico, per rinclusione scolastica o il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l 'attivazione di percorsi individualizzati o personalizzati , nonché misuro educativo o didattiche di supporto, anche in collaborazione con i servizi socio sanitari od educativi territor i a li e con l o assoc i az i oni di settore prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 ;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore o il vo l ontariato , con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

4. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 .

5. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), m) e n), nonché al fine di rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l'oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

9. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano di cui al comma 8, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

10. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 .

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti".

10-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge;

11. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

12. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

13. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9.

14. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 8.

15. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

16. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono

utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.

17. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea triennale , alla laurea magistrale e alla specializzaziono alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

18. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

19. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all' articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

22. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

23. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall' articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , sono perfetti ed efficaci.

Art. 3. (Percorso formativo degli studenti).

1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine possono essere utilizzati, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni , compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, formi restando gli obblighi di trasparenza della procedura .

3. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

5. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del precedente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4. (Scuola, lavoro e territorio).

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola- lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 , sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

2. All' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 , dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovverocon i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

All'attuazione delle disposizioni ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola- lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 , è adottato un regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all' articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 , con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. ».

5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .

6. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

7. Il dirigente scolastico individua all'interno del registro di cui al comma 8 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile , a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

9. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 67 e 7 e-9 dell' articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 .

9-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 10. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5. (Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

1. All'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. 1 docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 . Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria»;

c) al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie presso gli istituti penitenziari»;

d) al comma 1 , le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno tre anni di servizio».

Art. 6. (Istituti tecnici superiori).

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall' articolo 1, comma 875, della legRe 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione secondaria superiore;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'll aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore

a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

5. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 86 dell'll aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «Istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell' articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

8. All' articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'll aprile 2008».

8-bis. Per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.

8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 ed euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A tal fine con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L'erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibi li di cui al presente comma. Detti contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari ad euro 2 milioni nel 2015 e ad euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7. (Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;

i) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;

I) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

4. Le istituzioni scolastiche ind i viduano possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

6. 1 soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

7. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all' articolo 1, comma 601, della legRe 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioniannui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

Capo III - ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art. 8. (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e g l i obicttiv i d i cui a ll 'art i co l o 2, comma 3 l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento, attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera altresì, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. 1 ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, comunque non superiore alla provincia inferiori alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

6. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l 'adoguamonto doM'organico a ll o situaz i oni di fatto o que ll o por il potenziamento l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.

7. Gli uffici scolastici regionali promuovono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.

9. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

11. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2015/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

12. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall' articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell' articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

14. Nella ripartizione dell'organico si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale e, ai sensi delle disposizioni vigentij è s e parato e distinto da ll 'organ i co r e giona le comp le ssivo .

15. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Art. 9. (Competenze del dirigente scolastico).

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. e sulla base dei seguenti criteri :

a) attribuzione di incarichi di durata triennale, rinnovabile, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all 'articolo 6;

b) conferime nto d e g l i incarichi con moda l ità ch e va l orizzino i l curr i cu l um, le e sp e ri e nz e e le comp e t e nz e prof e ssiona li , anche attraverso l o s vo l gimento di co ll oqu i ;

c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, assicurate attraverso l a pubblicazione nel sito internet dell 'istituzion e scolastica.

L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.

3-bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.

4. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.


5. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti

che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , allo scopo di migliorare la qualità didattica.

7. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con

personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

8. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

9. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 10, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 10 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

10. Il decreto di cui al comma 9 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4- serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4- serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202 .

11. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell' articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 9.

12. Per le finalità di cui al comma 9, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 10, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

13. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 9 a 12 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 10, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4- serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

15. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 , nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

16. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, possono ossero attribuiti incarichi temporan e i p e r le funzioni isp e tt i v e . Ta l i incar i chi, p e r i d i r i g e nti t e cn i c i i n s e rvizio pr e sso i l Min i st e ro d ell 'istruzion e , doM'un i vorsità o de ll a ricorca, ne ll 'ambito de ll a corrispondonto dotaz i one organ i ca, possono ossero attribuiti anche superando tomporanoamonto l o percentua l i fissato por i dirigont i di seconda fascia, ai sensi de ll ' artico l o 19^ comma 6, do ! citato decreto le gis l at i vo n. 165 d el 2001, e succ e ssiv e mod i f i cazioni. Ai f i ni di cui a l pr e s e nt e comma è autorizzata, p e r i l tri e nnio 2016 - 2018, l a sp e sa n el l imit e massimo di 7 mi l ioni di e uro annui, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Art. 10. (Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. 1 soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. . In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello

di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. — 5. 1 soggetti interessati da ll e fasi di cui a l comma 4 , l ettere a), b) e c), possono espr i mere l 'ord i ne di preferenza tra tutti g l i amb i ti territor i a l i o sono assunti prior i tariamente, neg li ambiti indicat i , sui posti d i sostegno, so i n possesso de l re l ativo tito l o di specia l izzaz i one e, in subordine, a partire da ll a c l asso di concorso o da l grado di istruz i one per cu i posseggono magg i or e punt e gg i o e , a parità di punt e gg i o, dando pr i orità a l grado di istruzion e sup e rior e . I n caso di indispon i bi l ità di posti p e r g li ambiti t e rr i toria l i ind i cati, non si proc e d e a ll 'assunzion e .

5. 1 soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti da ll o graduatorie ad esaurimento dalle relative graduatorie..

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.


7. 1 soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4 in relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni.

9. . È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite, perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/16, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297 , e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;


e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

18. 1 soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Art. 11. (Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 , n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .

Art. 12. (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto

dihardware e softw/are, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima

3. Per le fìnalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'esercizio 2015.

4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono defìnite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano


triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 , sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Art. 13. (Valorizzazione del merito del personale docente).

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

4. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "comitato".

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:

a) due docenti dell'istituzione scolastica;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 14. (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

1. 1 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016

Art. 15. (Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell' articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.


Capo IV - ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Art. 16. (Open data).

1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodottidagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all' articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati delcurriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il curriculum del docente di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).

4. . Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto- legge 22 dicembre 2008, n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 , e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

5. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

6. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

7. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:

a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;

b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;

c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Capo V - AGEVOLAZIONI FISCALI Art 17. (Cinque por mi ll e).

1. A ll ' ortico l o 2 d el d e cr e to -le nn e 25 marzo 2010i n. lOi convertito con modificazioni, dalla le gg e 22 moRgio 2010) n. 73, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti mod i ficazioni !

a) a l comma 4 novios, dopo l a l otterà o) ò aggiunta l a soguonto:

«o - bis) istituzioni sco l ast i che de l sistema naziona l e di istruzione»;

b) a l comma 1 - duodocios ò aggiunto, in f i no, i l soguonto poriodo; «Lo istituzion i sco l astiche di cui a l comma l - novios,

le tt e ra e- bis), sono i nc l us e di dir i tto tra i sogg e tti amm e ss i a l riparto»; c) dopo i l comma 'l - quat e rd e ci e s è ins e r i to i l s e gu e nt e;

«^ - quatordoc i o s .l. I n s odo d i dichiarazione doi reddit i , a partirò da ll 'anno 2016, i contribuent i che intendono dostinaro l a

quota de l cinque por mi ll o de ll ' i mposta su l reddito do li o porsono fis i che oi soggetti d i cui a l comma ^ - novios, l otterà o - bis), indicano l 'istituzion e sco l astica d el sist e ma naziona le di istruzion e a ll a qua le d e vo l v e r e l a sudd e tta quota. A ta le fin e , n ell o stato di provisiono do l Ministero do ll 'istruz i ono, do ll 'un i vorsità o de ll a ricorca ò ist i tuito un apposito fondo, con una dotazione di ouro 50 mi l ion i annui a docorroro da ll 'anno 2017, da r i partirò con decreto do l M i nistro doM' is truziono, do ll 'univor s ità o de ll a ricorca da omanaro entro i l 30 novembre 2016, de s tinato a l finanz i amento do li o sposo por il funz i onamento do li o istituzion i sco l ast i che di cui a ll ' artico l o 1, comma 601< do ll a I orro 27 dicombro 2006i n. 296i o successivo mod i f i cazioni. Con u l tor i oro decreto do l Ministro do ll 'istruziono, do ll 'univors i tà o de ll a ricorca, da omanaro entro i l 30 novembre 2016, sono stab ili t i i criteri d i r i parto tra l o s i ngo l o istituz i oni sco l ast i cho in misura proporziona l o a ll o sco l to osprosso, no i li mito doU'SO por conto do li o d is ponibi l ità i s cr i tto ne l fondo. La rimanente quota parto do l 20 por conto do l prodotto fondo ò dest i nata a ll o istituz i oni sco l asticho presso l o qua l i l 'attr i buziono effettuata ai s ons i do l poriodo procodonto determina un'assognaziono por a l unno inforioro a una sog l ia detcrminata annua l mente con decreto do l Ministro do ll 'istruziono, do ll 'univors i tà o do ll a ricorca».


2. L e disposizion i di cui a l comma 1 hanno e ff e tto a d e corr e r e da ll ' e s e rcizio finanziario 2016.


Art. 18. (School bonus).

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. 1 limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.

5. 1 soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26.

Art. 19. (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente

«e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62 , con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI - EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 20. (Scuole innovative sicure).

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico, rivolto a professionisti , por l 'o l aboraz i ono di propo s to progettua l i, prev i a acquisizione do li o manifestazioni di i ntorosso rapprosontato dag l i enti l oca li a ll o region i , da sottoporro a una commission e d i e sp e rti, cu i part e cipa anch e l a Struttura di miss i on e p e r l ' e d ili z i a sco l astica i stituita con d e cr e to d et Prosidonto de l Consig l io doi m i nistri 27 magg i o 2010 prosso l a Presidenza de l Consig li o doi ministr i , che esam i na o coordina, ancho attraverso il coinvo l gimonto do li o reg i oni, l o proposto porvonuto a l fino di i ndividuare s o l uzioni progettua l i por l a costruz i one di scuo i o, in numoro di a l meno una por reg i one, a l tamente i nnovativo da l punto d i vista architottonico, impiant i stico, tecno l ogico, de ll ' incremento doM'efficionza energetica, de ll a sicurezza struttura l o e antisism i ca e caratter i zzato da nuovi ambient i di apprend i mento ancho por favor i re l 'uso cont i nuo e costante de ll e moderno tecno l ogie noN'att i vità didatt i ca o individua i beneficiar i su ll a baso do li o risorso assegnate da l Ministero de ll 'istruzione, doN'univers i tà e de ll a r i cercai

1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita


presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a ripartire le risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

1-bis. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del precedente comma 1-bis, nel limite delle risorse assegnate dal successivo comma 2 e comunque almeno uno per regione.

1-quater. I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

1-quinquies. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 1-ter, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all' articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , pari a euro 300 milioni nel triennio 2015- 2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Art. 21. (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all' articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. La composizione dell'Osservatorio è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all' articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , come modificato dall' articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , come da ultimo incrementato dall' articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 , e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431 , nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di


spesa, nonché agli Interventi che si rendono necessari all'esito delle Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22e di quelli che si rendono necessari sulla base del dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca II monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati al sensi dell' articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a Interventi urgenti di messa In sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta al sensi dell' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , e successive modificazioni, nonché agli Interventi che si rendono necessari all'esito delle Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli Interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

5. A valere sul rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative al progetti retrospettivi per Interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere Impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio al quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 e a quelli che si rendono necessari sulla base del dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea In esito ad audit riguardanti I progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 , da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un Importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato II patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano, con le modalità Individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro II 30 giugno 2015, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione e II completamento degli interventi di messa In sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell' articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con dellbere del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione del lavori eseguiti da produrre al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribassi d'asta per la realizzazione di altri Interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso II sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine Indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e ntro novanta giorni da ll a data di e ntrata in v i gor e d ell a pr e s e nt e le gg e entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per I quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di Interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22e di quelli che si rendono necessari sulla base del dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e del programmi di Intervento finanziati ai sensi dell' articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, Il parere richiesto al provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si Intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e del trasporti le aggiudicazioni provvisorie del lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca del finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica In favore di Interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli Interventi di edilizia scolastica, di cui all' articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

9. All' articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel plano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarle di soggetti esterni».


10. All' articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

11. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , e successive modificazioni, le parole: «1 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 novembre 2015».

12. Le risorse di cui all' articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8- 00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

14. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all' articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 . Ai sensi dell' articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004 . Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

16. Al comma 1 dell'articolo del decreto -l ocgo 12 settembre 2013 e n. lO^j convertito con modificazioni j da ll a l ocgo 8 novembre 2013 e n. 128 e successive modiflcazioni le parole: «^0 mi l ion i » sono sost i tuit e da lle s e gu e ntii «50 mi l ioni». All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016».

Art. 22. (Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 26.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.

3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma ledi quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.


Capo VII - RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 23. (Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. 1 decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di trentasei crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;


b-bis) riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo contabile;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità , anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione nonché attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire rinclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

5) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico- didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all' articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

7) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;


f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il MAECI ed il MIUR nella gestione rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero, attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.


5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 24. (Deroghe).

1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all' articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 .

4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

6. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

Art. 25. (Abrogazione e soppressione di norme).

1. L' articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e i commi 8 e 9 dell' articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili , sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili , la parola: «docente,» è soppressa.

Art. 26. (Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell' articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011. n. Ili , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 .

2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 8 .313.000 curo por l 'anno 2016, a 37.563.000 curo por l 'anno 2017, a 18.863.000ouro por l 'anno 2018y a 21.763.000 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 per l'anno 2017, a 10.863.000 per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 21 e 22, 4, comma 6, 7, comma 7, 9, commi 8 e 16, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 6, 17, comma 1, l ettera c), 20, comma 2, 21, comma 16, e 22, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per


l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.923,7 mi l ion i d i e uro p e r l 'anno 2018, a 2.961,2 mi li oni di e uro p e r l 'anno 2019, a 3.005,067 mi l ion i di curo por l 'anno 2020, a3.050,637 m ili oni di curo por l 'anno 2021, a 2.9 8 3,6 mi l ioni di curo por l 'anno 2022, a 3.005,867m ili oni di curo por l 'anno 2023, a 3.0^9,087 mi li on i di ouro por l 'anno 2021 o a 3.088,837 mi l ion i di e uro annui a d e corr e r e da ll 'anno 2025, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; nonché agli oneri derivanti dagli articoli 18, comma 6, e 19, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 20 mi l ioni di ouro por l 'anno 2018, a 50 mi l ioni di ouro por l 'anno 2019, a 86.367.000 ouro por l 'anno 2020, a 126.137.000 e uro p e r l 'anno 2021, a 59.100.000 e uro p e r l 'anno 2022, a 81.367.000 e uro p e r l 'anno 2023,

a 121.587.000 ouro por l 'anno 202*1 o al61. 337.000 ouro annui a docorroro da ll 'anno 2025, quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .

4. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni.

5. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.

6. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

7. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27. (Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.