Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale/Condizioni

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Condizioni

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Notificazione Indice delle condizioni
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CONDIZIONI


COLLE QUALI VENNE STIPULATA IN MODENA


LA CONCESSIONE


INDICATA DALLA NOTIFICAZIONE PRECEDENTE.




Articolo 1.

Concessione del privilegio.

La Commissione Internazionale creata colla Convenzione concessione segnata in Roma il dì 1 maggio 1851 fra i Governi Pontificio, Austriaco, Estense, Parmense e Toscano, accorda, dietro l’adesione dei Governi stessi, il privilegio della costruzione, attivazione ed esercizio della strada ferrata centrale italiana alla Società anonima costituitasi in Firenze, colle seguenti condizioni.


Articolo 2.

Rappresentanza della Società e suo Statuto.

La Società sarà rappresentata, retta ed amministrata, ed amministrata, e l’impresa sarà governata ed esercitata secondo lo statuto da approvarsi dalla Commissione.


Articolo 3.

Sede della Società.

La sede della Società è posta in Firenze, ma essa avrà in Modena, come luogo centrale per gl’interessi della impresa, la sua legale rappresentanza per tutti gli atti che la risguardano dirimpetto alla Commissione.


Articolo 4.

Capitale sociale. (Vedi gli art. 5, 14, 15 e 37.)

Non essendo determinato l’andamento della strada ferrata da Bologna a Pistoja o a Prato, nè essendovi perizie precise [p. 32 modifica]per il restante della linea, e non potendo perciò conoscersi preventivamente che in via di pura indicazione approssimativa il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta, a norma dell’articolo 8.° della Convenzione 1 maggio 1851, la garanzia del minimum d’interesse a carico dei Governi contraenti, sarà riserbata la determinazione di quella cifra a dopo il compimento dei lavori e di ogni altra opera e spesa necessaria per la materiale esecuzione della strada ed attivazione del suo esercizio. All’importo effettivo occorso pei suddetti oggetti sarà aggiunto un quattro per cento sopra l’importo medesimo, come unica indennità convenuta per ispesa di costituzione della Società, di situazione delle azioni, di amministrazione e per le spese tecniche, e finalmente per quelle contemplate nel successivo articolo 37 per tutto il tempo della costruzione, le quali tutte rimangono a carico dei Concessionari, che non potranno ripetere per alcuno di detti titoli, nè per qualsiasi altro titolo diretto o indiretto, esplicito o implicito, verun altro rimborso.


Articolo 5.

Emissione delle azioni.La Commissione per altro accorda intanto alla Società, delle azioni salve però sempre le garanzie di che al seguente articolo 20, la facoltà di emettere fino all’ammontare di sessanta milioni di lire italiane tante azioni ciascuna di lire mille (L. 1000), ovvero di lire cinquecento (L. 500) italiane, a corso di tariffa, da farsi all’effettivo incominciamento dei lavori, riserbando agli anni successivi l’emissione delle restanti azioni che occorressero fino alla somma complessiva pel compimento e per l’attivazione della strada, la qual emissione sarà fatta di mano in mano che sarà richiesta dalla Società e ne sarà comprovata dalla Commissione la necessità o la convenienza. I primi due ventesimi delle azioni incassate dovranno essere depositati presso la Commissione in Modena, la quale li restituirà alla Società o al Comitato di essa, in parte o in totalità, quando la progressiva esecuzione dei lavori lo richieda. [p. 33 modifica]


Articolo 6.

Garanzia e privilegi delle azioni.

Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità, che si accordano rispettivamente alle azioni della Società indigene.


Articolo 7.

Cartelle di debito fruttifero ammortizzabile.

A facilitare il commercio delle azioni, la Società potrà emettere tante cartelle di debito fruttifere ed ammortizzabili in certo tempo, quante stieno a rappresentare precisamente il valore dell’opera eseguita, constatato e certificato dalla Commissione internazionale. La emissione di dette cartelle di debito sarà sempre subordinata strettamente alla garanzia prestata dalla Società. I Governi non sono responsabili o garanti delle cartelle suddette nè per capitale, nè per frutti. Precedentemente però all’emissione delle cartelle succontemplate, dovrà la Società depositare presso la Commissione un valore equivalente in cartelle di azioni da ritenersi per garanzia, e da non restituirsi alla Società che contro la consegna di corrispondenti cartelle di debito già ammortizzate.


Articolo 8.

Autorizzazione alla Società per la costruzione ed attivazione della strada.

La Società è autorizzata a costruire ed attivare, nel suo interesse ed a sue spese, rischio e pericolo, la mentovata strada ferrata, uniformandosi quanto ai progetti al contenuto nella Notificazione 21 novembre 1851, e soddisfacendo esattamente ed in ogni rapporto a quanto viene prescritto e dichiarato nelle presenti condizioni.


Articolo 9.

Garanzia dell'interesse. (Vedi gli art. 13, 14 e 15).

È assicurata alla Società la garanzia di un minimum d’interesse al 5 p.% sul capitale, che sarà effettivamente impiegato nella costruzione ed attivazione della strada da [p. 34 modifica]condursi sotto l’assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione tanto in ciò che concerne la sua costruzione, quanto in ciò che risguarda il suo armamento, e corredo d' esercizio della medesima. L’assicurazione predetta non è solidale fra i Governi contraenti.


Articolo 10.

Obbligazione dei Governi per la garanzia.

Con la garanzia, che, secondo il precedente articolo 9, si assumono gli Stati contraenti, non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull’andamento della strada centrale e l’importare dell’interesse garantito sul capitale sociale determinato. Ogni esuberanza poi sugli utili netti della strada ferrata al di là del 5 p. % verrà ripartita per metà a favore degli Stati contraenti e per metà a favore della Società concessionaria; prima della quale ripartizione però dovrà avere effetto il disposto dall’articolo 14 della Convenzione 1 maggio 1851.


Articolo 11.

Determinazione della rendita netta della strada.

La rendita netta, per gli effetti espressi nell’articolo precedente, sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia ristauro straordinario, di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.


Articolo 12.

Stato di previsione delle spese.

All’oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commissione Governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, nè oltre [p. 35 modifica]la cifra da questo stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l’importare dell’interesse garantito.


Articolo 13.

Stati di sospensione della garanzia.

Se, per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore, restasse interrotto per un lasso di tempo non breve il regolare esercizio della strada o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s’intenderà pure sospeso, durante la detta interruzione, l’effetto dell’accordata garanzia. - S’intenderà lasso di tempo non breve per la interruzione d’esercizio della strada il termine di tre (3) giorni nel caso che lo interrompimento avvenga per fatto della Società; e non breve il lasso di tre ( 3 ) mesi quando l’interruzione accada per forza maggiore, inclusivamente ai casi di guerra.


Articolo 14.

Misura dell'impegno dei Governi

All’effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell’impegno, che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un minimum d’interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada centrale italiana, resta determinato quanto si contiene nel seguente


Articolo 15.

Continuazione del precedente soggetto

Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale, dentro il territorio del rispettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.

La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quant’altro occorra per l’esercizio della strada, e [p. 36 modifica]che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi contraenti.

Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire, per la sua quota, l’interesse pattuito con la Società. Rimane però correspettivamente stabilito che anco i prodotti, che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale, debbano essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun Governo sopra la proporzione stessa del capitale sul quale ha l’obbligo di garantire l’interesse, cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che, per avventura, si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada, che deve essergli attribuita, e la quota dell’interesse di cui ha assunto la garanzia, l’una e l’altra ugualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.


Articolo 16.

Soppravveglianza della Commissione e sua rappresentanza nelle adunanze generali. (Vedi gli art. 47 e 73).

La Commissione si riserba dirimpetto alla Società, nell’interesse dei rispettivi Governi contraenti, il diritto d’invigilare nel più lato modo l’amministrazione economica dell’impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni, che crederà opportuni. Di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due o tre Commissari, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni, quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.


Articolo 17.

Esercizio sui tronchi parziali e suoi proventi.

Il pagamento dell’interesse garantito, che avrà luogo di semestre in semestre posticipatamente, salvo il disposto dall’articolo 9 della Convenzione 1 maggio 1851, sarà eseguito dalla cassa stabilita in Modena presso la Commissione internazionale, alla quale i Governi interessati s’impegnano, verificandosi una deficienza, di somministrare i fondi rispet[p. 37 modifica]tivamente spettanti alle loro quote, e ciò dietro il conteggio che presenterà ai medesimi la Commissione antedetta, in moneta metallica sonante d’oro o d’argento a corso di tariffa, esclusa la moneta erosa, il rame, la carta monetata; ben inteso che il capitale sia valutato colle stesse norme. Fino al pagamento, come sopra stabilito, degl’interessi garantiti dai cinque Governi, l’esercizio della strada potrà ottenere i proventi eventuali contemplati dall’articolo 7 della Convenzione 1 maggio 1851 sopra i tronchi già attivati, i quali introiti eventuali si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico di cui cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.


Articolo 18.

Durata della garanzia e della concessione.

La durata del privilegio esclusivo della concessione è fissata in anni ottanta. Ma la durata della garanzia del frutto si estenderà per soli anni cinquanta, decorrendi dal giorno in cui sarà aperta la strada su tutta la sua estensione.


Articolo 19.

Garanzia per i progetti. (Vedi l'art. 45).

Il deposito delle lire dugento cinquantamila italiane per gli studi, progetti e perizie, da compiere nei tempi che saranno qui sotto prescritti, si dovrà fare dalla Società all’atto della stipulazione del contratto, nei modi indicati dagli articoli 20, 22 della ricordata Notificazione 21 novembre 1851.


Articolo 20.

Garanzie per la esecuzione dei lavori. (Vedi gli art. 46 e 48).

Il deposito del milione di lire italiane, a garanzia dell’esecuzione dei patti del contratto in luogo di danni e interessi, dovrà esser fatto al momento di por mano ai lavori di costruzione della strada ferrata. Quando per altro la Società giudichi opportuno di emettere le azioni prima di tale epo[p. 38 modifica]ca, dovrà eseguirsi il deposito del detto milione avanti che incominci tale emissione. Al deposito materiale potranno sostituirsi le garanzie stabilite all’articolo 19 della più volte citata Notificazione.

Inoltre si obbliga la detta Società, all’atto della stipulazione del contratto, di comprovare il buon esito della intrapresa, perchè già da lei assicurati i mezzi necessari alla medesima per un terzo almeno del capitale sociale.


Articolo 21.

Esenzione dalle imposte e dazi. (Vedi l'art. 29).

La Società sarà esente da qualunque imposta ordinaria, straordinaria e speciale sulla strada, suoi accessori ed oggetti per l’esercizio della medesima, ed avrà libera introduzione, franca di dazio e di altre gabelle, per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessari alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima, con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un certificato del Commissario del rispettivo Governo per gli oggetti da introdursi dall’estero, come sopra, volta per volta.


Articolo 22.

Esenzione dal diritto dei contratti.

La Società sarà pure esente dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che dovesse stipulare per la costruzione ed esercizio della strada, i quali saranno registrati o, come dicesi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi.


Articolo 23.

Diritto di espropriazione. (Vedi gli art. 24 e 25.)

La Società avrà il diritto di procedere per via di espropriazione coatta all’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica, che siano necessari per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli stabili necessari al servi[p. 39 modifica]gio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l’obbligo d’indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l’interesse a termini di giustizia, secondo le leggi vegliami nei rispettivi Stati ed i sistemi quivi praticati in altri casi congeneri.


Articolo 24.

Modo di occupazione dei terreni. (Vedi l'art. 49).

Negli Stati dove le espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità sono regolate da leggi speciali la Società dovrà osservarne il disposto. In quelli dove manchino leggi speciali, e non vi sia supplito, si ammette la massima che la Commissione potrà procedere a far valutare le indennità da due Periti uno per parte, col periziore in caso di discordia, e dietro il deposito della somma che ne verrà determinata, la Società potrà devenire all’occupazione.


Articolo 25.

Danni per tracciamento della strada.

Al valore delle indennità, di che al precedente articolo 24, sarà aggiunto il compenso ai tenui danni recati ai proprietari dei terreni nel tracciamento della strada ferrata.


Articolo 26.

Erezione di nuove fabbriche

Se dopo il tracciamento sul terreno della strada ferrata venisse iniziata alcuna nuova fabbrica nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, ovvero dentro i sei metri a destra ed a sinistra dai limiti estremi dello spazio medesimo, la Società deve subito prevenire la Commissione onde ne sia impedita la continuazione, dovendo essere sì fatte fabbriche vietate.


Articolo 27.

Tariffe dei trasporti. (Vedi gli art. 81, 85 e 86).

I trasporti dei viaggiatori e delle merci sulla strada ferrata, di che trattasi, non potranno essere fatti che dalla [p. 40 modifica]Società, alla quale è conferito il diritto di percepire il prezzo di detti trasporti a forma delle tariffe parziali o generali, che saranno dapprima conformi a quelle adottate per la Strada Ferdinandea nel Regno Lombardo-Veneto, e quindi andranno soggette alla revisione della Commissione internazionale, che potrà modificarle, sulle proposte eziandio della Società, quando la esperienza dimostri che con quelle in corso non si possa raggiungere una rendita, che valga a coprire oltre le spese l’interesse garantito. E se il medio utile netto ottenuto dalla Società in un triennio avesse oltrepassato il limite dell’otto per cento del capitale impiegato, le tariffe potranno essere ridotte in proporzione dell’eccedente, se la Commissione lo reputi opportuno.


Articolo 28.

Comunicazione di altre strade ferrate colla centrale italiana. (Vedi l'art. 77).

All’effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria, è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare, per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade, che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all’opposto si riservano rispettivamente la facoltà d’eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade tanto ordinarie quanto ferrate anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraenunciate.


Articolo 29.

Imposta territoriale.

Non ostante il disposto nel precedente articolo 21, la Società continuerà a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione. Saranno pure a suo carico tutte le spese occorrenti per le correzioni catastali e volture da eseguirsi per causa delle nuove divisioni dei fondi operate col taglio della strada ferrata ed opere accessorie. [p. 41 modifica]


Articolo 30.

Andamento generale della strada. (Vedi gli art. 40 e 42).

La strada ferrata dell’Italia centrale, che dovrà essere costruita ed attivata dalla Società, parte dalla sponda destra del Po presso Piacenza e si conduce per Parma, Reggio, Modena, Bologna fino a Prato o Pistoja, volgendo da Reggio un ramo per Guastalla e Luzzara fino alla sponda destra del Po dirimpetto a Borgoforte, seguendo l’andamento indicato all’articolo 1 della Notificazione 21 novembre 1851, riportato limitatamente nell’articolo 40 delle presenti Condizioni.


Articolo 31.

Passo del Po.

Rispetto ai passaggi del Po, essi non formano soggetto delle presenti trattative, e la Società è dispensata dal fare studi in proposito.


Articolo 32.

Prescrizioni per progetto.

Il progetto della strada ferrata, che la Società deve presentare alla Commissione internazionale, sarà formato sulle prescrizioni contenute negli articoli 45, 47 seguenti.


Articolo 33.

Telegrafi elettrici.

La Società concessionaria dovrà permettere che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l’obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente, i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d’accordo per indurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire [p. 42 modifica]le linee telegrafiche, di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo avrà il carico del personale necessario. Per altro ogni comunicazione fra Governo e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gratuita, e quando la linea stessa dovesse esser messa anche a disposizione del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.

Trasporti delle corrispondenze postali.

La Società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis, con i treni stabiliti, un vaggone postale o di dare altrimenti comodo a piacere dei Governi interessati per il trasporto delle corrispondenze postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servigio postale.

Trasporti dei militari, della forza e degli arrestati.

La Società dovrà in ultimo obbligarsi tanto ad assicurare per un prezzo discreto, da convenirsi, il trasporto dei militari, della forza politica, e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati o in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.


Articolo 34.

Sistema della macchine, carrozze e carri.

La società darà nelle sue proposizioni chiara ed esplicita spiegazione di quel sistema di macchine, carri, carrozze ed altri mezzi di trasporto ed esercizio che crederà di proporre alla Commissione, la quale si riserba di portarvi il dovuto esame, dichiarando fin d’ora ch’essa esige uniformità in tutti questi servigii, e che quanto alle macchine locomotive, il loro numero da predisporsi fin da principio per tutta l’estensione della strada non sarà minore di 50, nella ragione cioè di una macchina per circa 4 chilometri di strada, con un numero corrispondente di carrozze di prima, di seconda e di terza classe, e di vaggoni per le merci; il tutto per modo da fare il servigio esattamente e senza incaglio. [p. 43 modifica]


Articolo 35.

Manutenzione della strada. (Vedi gli art. 74 e 75).

A carico della Società posa la manutenzione della strada ferrata non meno che di tutte le opere accessorie e di tutto ciò che serve al suo esercizio; la Commissione, quando le piaccia, potrà sempre verificare se lo stato e l’ordine di manutenzione della strada sieno, come vuolsi, perfetti. La Commissione avrà il diritto di esigere tutte le riparazioni atte a conservare la buona condizione della strada ed il sicuro transito sulla medesima. Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all’onere della manutenzione di cui sopra, sia per la sostanza delle costruzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall’uso della medesima.


Articolo 36.

Retrocessione della strada ai Governi. (Vedi gli art. 74 e 75).

Al termine della durata della concessione, i Governi cointeressati entreranno nei rispettivi loro territorj in pieno possesso e godimento della strada, delle opere accessorie alla medesima e di tutti gli oggetti per il suo servizio ed esercizio, senza sborso di sorta alcuna, nei modi e con le condizioni stabilite agli articoli seguenti 74, 75.


Articolo 37.

Spese della Commissione.

A norma dell’articolo 22 della Convenzione, la Società si obbliga a sostenere tutte le spese fatte e da fare per il personale subalterno della Commissione, ed altre di Ufficio durante il tempo della costruzione della strada ferrata nei termini contenuti nel precedente articolo 4 delle presenti condizioni. Compita poi la costruzione della strada ferrata ed attivatone l’esercizio, saranno le spese suddette portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall’articolo 12 della Convenzione precitata. Siffatte spese non eccederanno nei primi anni dal dì della instituzione della Commissione fino al compimento dei lavori ed attivazione della [p. 44 modifica]strada ferrata la somma di lire italiane 50 mila all’anno, nè quella di lire 25 mila annue per il restante tempo della concessione. La Commissione però si darà tutta la cura per introdurvi la possibile economia.


Articolo 38.

Personale degli impiegati.

La Società preferirà di occupare a pari condizioni nei rispettivi tratti di strada individui degli Stati, ai quali questi tratti appartengono; ad eccezione dei primarii impiegati tecnici, dei macchinisti, e degli operanti che fossero più degli indigeni atti per una specialità di lavoro, sempre però sotto la piena dipendenza della Commissione e previo l’obbligo nella detta Società di presentare all’approvazione della Commissione l’elenco nominativo dei soggetti, che, come sopra, proporrebbesi di occupare.


Articolo 39.

Leggi e discipline cui si assoggetta la Società.

La Società si assoggetta pienamente e senza eccezione alle leggi e discipline vigenti negli Stati Estensi rispetto alla contrattazione ed amministrazione generale dell’impresa. Ed in quanto all’esecuzione dell’opera, dichiara di assoggettarsi alle leggi e discipline vigenti nei rispettivi Stati dove si costruisce la strada, e di essere trattata a parità dei sudditi degli Stati medesimi senza alcuna distinzione. E tutto ciò durante il tempo della concessione.


Articolo 40.

Andamento particolare della strada.

Il punto di partenza della strada ferrata sarà sulla sponda destra del Po presso Piacenza: da questo punto si condurrà sullo spalto della fortezza fino all’angolo nord-est a fronte del bastione di san Lazzaro nell’andamento da concertarsi coll’Autorità militare. Distendendosi al nord della via Emilia o postale di Parma in lunghe linee rette, fra loro unite con dolcissime curve, intersecherà i torrenti [p. 45 modifica]Rifiuto, Nure, Riglio, Chiavenna ed Arda in favorevole posizione e direzione al loro passaggio. Sempre al nord della rammentata via postale e vicino a Fiorenzuola, la strada ferrata si volgerà in rette linee congiunte con amplissime curve per passare opportunamente il torrente Stirone e dirigersi sotto Borgo San Donnino, di dove continuerà nello stesso modo fino al Taro, che conviene passare sotto corrente a poca distanza dal gran ponte sull’Emilia. All’egresso di quel torrente, con altra lunga linea si giungerà passando al Nord del frutteto Reale fino al torrente Parma ove questo bene si presta alla costruzione di un ponte. Qui non sarà ommesso di esaminare se potesse forse la linea passare a mezzogiorno di Parma, costruendo un ponte sul torrente Baganza, e sullo stesso torrente Parma inferiormente a quello detto il ponte d’Attero. Passato il torrente Parma, dovrà la strada ferrata avvicinarsi alla via Emilia verso la porta s. Michele, e ciò tanto nel caso in cui si prescelga il primo, quanto se si adotti il secondo andamento. Giungerà quindi con altre lunghe linee rette ed ampie curve al confine Estense, ossia al torrente Enza, sul quale sarà costruito un ponte, e proseguirà direttamente al nord della Emilia fino presso Reggio. Dopo questa città, che la strada ferrata deve avvicinare verso tramontana, sarà preferita quella linea con cui più facilmente e sicuramente possa edificarsi un ponte sul torrente Secchia in conveniente distanza da Rubiera, per giungere dipoi al nord della città di Modena, oltrepassata la quale, occorrendo alquanto allontanare la strada ferrata dalla Emilia per attaversare il Panaro in luogo opportuno ad un ponte sotto corrente a quello attuale di s. Ambrogio, dovrà la strada ferrata necessariamente condursi al nord di Forte Urbano, da dove proseguirà direttamente fino presso le mura di Bologna. Di qui retrocedendo pel ponte sul Reno si volgerà alla valle superiore di questo fiume e ne seguiterà poi il corso fino alla confluenza della Setta. In questo punto possono prendersi, e debbonsi studiare diversi andamenti per varcare l’Apennino, dirigendo la strada ferrata a Pistoja ovvero a Prato. Per il primo riescono [p. 46 modifica]praticabili le valli del Reno, dell’Ombrone, e della piccola Limentra; per il secondo possono esserlo quelle della Setta, del Brasimone, della Limentra grande, e del Bisenzio.

Ritornando al punto ove la strada ferrata si diparte da Reggio verso Mantova, la Società, dopo i concerti presi dalla Commissione colle Autorità militari rispetto al luogo ove presso Borgoforte deve attraversarsi il Po, studierà l’andamento della medesima per modo che avvicinandosi a Guastalla ed a Luzzara arrivi appunto alla sponda destra del rammentato fiume.


Articolo 41.

Stazioni.

Le stazioni che intanto vengono destinate per la totalità della strada sono:

In l.a classe - Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna.

In 2.a classe - Fiorenzuola, Borgo S. Donnino, Guastalla.

Restano riservate le stazioni di 3.a classe per i luoghi che saranno riconosciuti più convenienti per l’esercizio della strada ferrata, da concordarsi colla Società.


Articolo 42.

Modificazioni nell'andamento stradale.

Allora quando per gli studii da farsi la Società reputasse conveniente di deviare d’alcun poco dall’andamento, come sopra genericamente indicato, sia per collocare la strada ferrata in terreno più sano ed elevato, sia per evitare delle difficoltà nella sua esecuzione, potrà proporre alla Commissione siffatte modificazioni per ottenere la sua approvazione, tenuto però fermo sempre che la strada si avvicini, quanto sia possibile, alle città e paesi nominati nel precedente articolo.


Articolo 43.

Traversate di fiumi acquedotti e canali.

Ove occorrerà di attraversare o costeggiare colla strada ferrata fiumi, torrenti, canali d’irrigazione e navigabili, e [p. 47 modifica]scoli d’acqua, la Società deve procurare che non sia recato danno al loro corso, nè ai fondi adjacenti, onde evitare giusti reclami per parte dei rispettivi possessori, come deve ristabilire ed assicurare a tutte sue spese quegli alvei che fossero stati tagliati, trattenuti o modificati, e rimanere responsabile intieramente di tutti i suddetti danni derivati dall’inosservanza del presente patto. Gli acquedotti, che per sì fatto oggetto occorresse costruire sotto le strade pubbliche, saranno di ferro o di opera muraria.


Articolo 44.

Traversate di strade.

Ovunque la strada ferrata attraverserà strade ordinarie in piano, dovranno eseguirsi le convenienti opere, ed apporsi i necessari cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno. E allora quando la strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate, e queste debbano essere rialzate, non si dovrà mai dare alle montate d’unione una pendenza maggiore del 5 p. %, restando sempre tutte le spese a ciò necessarie a carico della Società. Dipenderà dalla Commissione l’approvare quelli allacciamenti, che in alcune località, dove le strade da attraversare fossero molto frequenti, potrebbero operarsi senza sensibili allungamenti di cammino e senza grave incomodo e danno degli utenti delle strade ferrate.


Articolo 45.

Termine per la presentazione dei progetti. E carte catastali.

Entro un anno dal dì della stipulazione delle presenti condizioni, la Società dovrà presentare alla Commissione gli studii di tutta la linea della strada ferrata dal Po presso Piacenza fino a Prato o a Pistoja, e del ramo da Reggio al Po dirimpetto a Borgoforte, comprese le proposizioni per l’armamento e per il materiale mobile, a tenore degli articoli 10, 12 della Notificazione 21 novembre 1851; alla pena, mancando, comminata dall’articolo 20 della Notificazione medesima, cioè della perdita delle lire italiane due[p. 48 modifica]cento cinquantamila depositate. Nondimeno riguardo ad alcuno dei tratti parziali della strada dal Po presso Piacenza fino a Parma, da Parma a Reggio, da Reggio a Modena, da Modena per Bologna al piede dell’Apennino, ed infine al ramo da Reggio al Po, la Società potrà presentare i particolarizzati progetti anche prima dell’anno, specialmente volendo approfittare degli studii già fatti, dietro il debito compenso ai proprietarii dei medesimi, per essere approvati dalla Commissione.

In quanto al tratto sull’Apennino, la Commissione, dopo che, percorse le località, avrà prescelta la linea da seguire per giungere a Prato o a Pistoja, prefiggerà alla Società un equo termine per presentarle, sempre dentro l’anno come sopra stabilito, lo sviluppo planimetrico ed il profilo di livellazione della strada col corredo del piano d’esecuzione tanto della galleria principale, quanto di alcune fra le più importanti opere d’arte. Sarà data facoltà alla Società per estrarre gratis dagli Uffizi catastali di ciascuno Stato le mappe che possono occorrere per il tracciamento della strada, unicamente però nella zona ove detto tracciamento ricorra.


Articolo 46.

Termine3 per l'incominciamento dei lavori.

Entro il termine di un mese da che i progetti della Società saranno stati definitivamente approvati dalla Commissione, verrà posta mano alla costruzione della strada ferrata da cinque parti, cioè da Piacenza a Parma, da Parma a Reggio, da Reggio a Modena, da Modena a Bologna e fino al piede dell’Apennino. Rispetto al tratto in questo monte, siccome la parte del progetto, che occorre per por mano all’opera, è da approntarsi a forma del precedente articolo 45; così i lavori dovranno essere incominciati possibilmente subito dopo l’approvazione della Commissione, e condotti a termine nell’ordine stabilito dall’articolo 6 (b) della Convenzione, in quel varco più scabroso su tutta la linea. [p. 49 modifica]
Articolo 47.

Dipendenza della Società dalla Commissione.

Nella formazione dei progetti, nell’esecuzione dei lavori e per la sorveglianza loro, la Società si uniformerà pienamente alle indicazioni e prescrizioni contenute negli articoli dal 53 al 62 seguenti inclusivamente, sotto la dipendenza intiera della Commissione e degli ingegneri che saranno dalla medesima delegati. Con tutto ciò saranno gradite dalla Commissione le proposte della Società tendenti al perfezionamento delle opere, per ammetterle quando non sieno contrarie all’interesse dei Governi.

Articolo 48.

Termine di quattro anni per la costruzione della strada.

La costruzione della strada e delle opere accessorie alla medesima, dovrà essere compiuta in quattro anni decorrendi dal giorno in cui il progetto dell’intiera linea stradale sarà stato definitivamente approvato dalla Commissione, in modo che allo spirare di detti quattro anni possa essere tutta la linea attivata.

Articolo 49.

Acquisto del suolo e delle fabbriche, ed indennità.

Saranno a carico della Società tutte le spese occorrenti per l’acquisto del suolo e fabbriche da occuparsi con la strada ferrata e con tutte le sue opere accessorie. Saranno ugualmente a suo carico le indennità tutte di qualunque genere esse siano, niuna esclusa nè eccettuata, di ragione dovute per danni e pregiudizii, così temporanei come permanenti, che dipendentemente dalla costruzione della strada ed opere accessorie possano risentire direttamente, o indirettamente i fondi adjacenti, o prossimi alla medesima; non esclusi quelli che fronteggiano i corsi d’acqua dall’una e dall’altra ripa, quando i lavori da farsi lungo, o a traverso i fiumi o torrenti rechino loro diffatti temporaneamente, o permanentemente pregiudizio. [p. 50 modifica]
Articolo 50.

Determinazione delle corse e dei treni.

Il numero delle corse e quello dei treni per servire all’esercizio della strada ferrata, così nell’intiero suo andamento, come nei tratti compresi fra le diverse stazioni, verrà determinato, a suo tempo, dalla Commissione sulle proposte della Società.


Articolo 51.

Obblighi di esatto servizio. (Vedi l'articolo 72).

La Società si obbliga ad eseguire in ogni tempo le corse con esattezza e con celerità per mezzo di macchine locomotive, costruite nel sistema da essa proposto alla Commissione e da questa accettato.


Articolo 52.

Spesa della strada a carico della Società.

La costruzione della strada ferrata dovrà essere eseguita a cura e a tutte spese della Società, che sarà tenuta a provvedere non solo alla formazione del piano stradale e a tutte le opere accessorie, qualunque esse siano, ma ancora all’acquisto di tutte le macchine e attrezzi necessari per l’uso della strada e per il trasporto delle merci e dei viaggiatori.


Articolo 53.

Altre norme per progetti.

Il progetto, che sarà presentato alla Commissione, dovrà comporsi di un prospetto preventivo della spesa d’esecuzione collo sviluppo planimetrico, ed altimetrico, e coi necessari disegni per la costruzione della strada con ogni sua dipendenza. Dovrà pure contenere le analisi dei prezzi parziali di ciascheduna opera e l’elenco generale dei medesimi; quest’ultimo da dividersi tronco per tronco entro i limiti degli Stati segnatarii.


Articolo 54.

Piano stradale per due binarii fino all'Apennino-In.

Il piano stradale, compreso i ponti, sarà formato per due binarii su tutta la strada in pianura e fino al piede dell’Apennino, attivandone però preventivamente un binario solo. Ma [p. 51 modifica] nell’Apennino questo per un binario solo - Guide di ferro per un binario solo in tutta la linea.sarà costruito il piano stradale per un solo binario, tranne quei luoghi ove occorreranno degli sviamenti. La larghezza del piano stradale a due binarii sarà di otto metri da ciglio a ciglio, e quella per un binario solo di cinque metri. La distanza fra l’una e l’altra guida di ferro è stabilita da metri 1,43 a metri 1,45 per accordarsi colle larghezze delle carreggiate nelle strade esistenti. E allorquando convenga, a giudizio della Commissione, di collocare il secondo binario nei tratti sopraindicati, la Società, che mediante l’ottenuta concessione assume l’obbligo di eseguire tale opera, vi darà adempimento. E la spesa per ciò effettivamente sborsata dalla Società e constatata dalla Commissione tanto per quel doppio armamento, quanto per la provvista del materiale mobile, che si riconoscesse dalla detta Commissione necessario e conveniente, sarà aggiunto a quella dell’importo generale della strada ad un solo binario ed alle opere accessorie, affinchè la concessa garanzia possa estendersi sopra tale aumento.

Nel primo armamento si praticheranno non solo gli sviamenti, scambii, piatteforme ed altri mezzi necessari al comodo, pronto e sicuro esercizio della strada ferrata tanto nelle stazioni, quanto nei tratti che saranno destinati al baratto dei treni, ma tutti i suddetti mezzi saranno per modo disposti che alla circostanza di dover collocare l’armamento del secondo binario occorra meno che possibile alterare e rimuovere ciò che serviva al binario semplice.


Articolo 55.

Scarpe.

L’inclinazione delle scarpe sarà generalmente dell’uno, e dell’uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo la natura dei terreni, e l’elevazione del piano stradale. Nei tratti in roccia, l’inclinazione dei cavamenti sarà stabilita secondo la natura della roccia stessa.


Articolo 56.

Manufatti.

I manufatti si ritengono per massima da costruirsi tutti in muramento, salvo le variazioni da introdurre per circo[p. 52 modifica]stanze eccezionali; nel quale caso saranno accolti i progetti per manufatti in legname od in ferro.

Articolo 57.

Carattere architettonico delle fabbriche.

Qualunque delle opere componenti la strada ferrata, di cui trattasi, dovrà essere eseguita in perfetta regola d’arte, e colla maggiore solidità, ritenendo però il carattere della semplicità senz’alcun lusso di costruzione.

Articolo 58.

Casette delle guardie.

Alla distanza di ogni chilometro, salve le differenze che in atto pratico si trovassero necessarie, verrà edificata una casetta in muramento per uso di un guardiano, composta di camera, cucina e piccolo magazzino.

Articolo 59.

Fabbriche per le stazioni.

Le stazioni indicate all’articolo 41, non che le altre secondarie, si ritiene che, come gli altri fabbricati, sieno di solida costruzione e di semplice architettura.

Articolo 60.

Curve e pendenze della strada.

In tutta l’estensione della strada, meno il passo dell’Apennino, le curve dovranno essere amplissime, nè avere in alcun caso un raggio minore di metri cinquecento (500). Nell’Apennino, se ne ricorra l’assoluta necessità, il minimo raggio potrà essere di trecento (300) metri. Quanto allo sviluppo altimetrico, si procurerà d’ottenere le livellette, ossia le inclinazioni dei varii tronchi di strada, più convenienti e per quanto sia possibile orizzontali, nè si ammetteranno giammai pendenze maggiori dell’uno per dugento; fuorché nello sviluppo della strada nell’Apennino, dove potrà adottarsi quella dell’uno in quaranta, sempre però nei casi in cui venga riconosciuta inevitabile una così forte inclinazione. [p. 53 modifica]
Articolo 61.

Armamento.

L’armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaja disposta orizzontalmente, nella quale verranno collocate le traverse di rovere, di castagno, di larice o di pino, con sovrapposte le guide di ferro a base larga. Il peso di queste guide non sarà minore di chilogrammi venticinque, né maggiore di ventisette per metro corrente nella pianura, e sarà di trenta chilogrammi nella montagna, dove le pendenze oltrepassano l’uno in dugento.

Rispetto però all’armamento in genere, la Società concessionaria sarà in libertà di offrire qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi dell’arte e che sia stato esperimentato per buono; e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.

Articolo 62.

Colonne milliarie.

Saranno apposte lungo tutto il piano stradale le colonne milliarie in pietra, con colonnette pure in pietra di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate.

Articolo 63.

Scambii, piatteforme e rifornitori.

Le stazioni dovranno essere provviste dei necessarj scambii, piatteforme, rifornitori, ed altri attrezzi, e di tutto ciò che occorre al ben regolato servizio della strada, come pure non dovranno mancare i locali per il carico e scarico delle merci, per i servizii doganali, sanitarii, politici ec. ed infine per tutto quanto risguarda un perfetto esercizio.

Articolo 64.

Congiunzioni con altre strade ferrate.

Nei luoghi dove la strada ferrata dell’Italia centrale dovrà congiungersi con altre strade ferrate preesistenti, sarà cura della Società di detta strada centrale d’intendersi con i concessionarii di quelle per il comune uso. [p. 54 modifica]
Articolo 65.

Estrazione della terra e dei materiali.

Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per istabilire in riempimento il piano stradale, l’estrazione della terra necessaria a quest’oggetto non che alla formazione degli argini e d’ogni altro qualsiasi ripieno della strada ferrata e sue dipendenze, dovrà esser fatto con regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell’agricoltura, quanto per non dar luogo a ristagni d’acqua con pregiudizio della salubrità dell’aria. Ed ove siffatti ristagni si verificassero inevitabili, la Società sarà tenuta di eseguire a proprio carico tutti i lavori giudicati dalla Commissione atti a rimuoverli.

Articolo 66.

Separazione della strada dai fondi adjacenti.

La separazione della strada ferrata dai fondi adjacenti sarà fatta, secondo le diverse località, per mezzo di muri, o steccati, o siepi, o fosse arginate. Le fosse dovranno aver almeno la profondità di un metro, e quando ciò non sia praticabile, dovrà oltre la fossa esser posta una siepe o uno steccato.

Articolo 67.

Passi provvisori e intersezioni colle strade ordinarie.

Quando nel costruire la strada ferrata si arrechi impedimento al sicuro e comodo transito per le altre strade ordinarie che essa avvicina o attraversa, dovranno esser presi a cura e spese della Società i necessari provvedimenti, come passi provvisorii, ripari, od altro.

Articolo 68.

Pozzi delle gallerie.

Nella costruttura delle gallerie sotterranee dove occorrano pozzi per dar loro aria, questi non dovranno aver l’apertura sopra alcuna pubblica via e saranno alla loro bocca superiore contornati da un muro di due metri d’altezza, e, secondo i casi, anche coperti con rete metallica. [p. 55 modifica]
Articolo 69.

Licenza necessaria ad attivare la strada.

La strada ferrata non potrà esser messa in uso per il transito pubblico se non dopo che la Commissione si sarà accertata che i tratti compiuti presentino la necessaria sicurezza, e ne abbia rilasciata in iscritto la relativa licenza.

Articolo 70.

Verificazione a lavoro compiuto.

Entro un anno dal dì dell’attivazione dell’intiera strada al pubblico transito, sarà fatta di essa accurata verificazione, con regolare inventario da deporsi nell’archivio della Commissione, corredato dalle firme della Commissione stessa e dei Rappresentanti la Società.

Articolo 71.

Regolamento di polizia.

Con espressi regolamenti sarà in seguito provveduto all’esercizio, alla polizia, alla sicurezza del transito, ed alla conservazione della strada ferrata e sue opere accessorie; le spese tutte necessarie all’esecuzione di detti regolamenti saranno a carico della Società.

Articolo 72.

Penali alla Società per difetti nel servizio.

Se, per la mancata vigilanza e precisione di servigio negli agenti della Società, accadessero infortunj, saranno inflitte alla Società le penali che la Commissione giudicherà a debito tempo di determinare. Simili penali potranno estendersi fino alla revoca della concessione, e dar luogo per tutti gli effetti alla decadenza della Società, qualora gli avvertiti inconvenienti si replicassero più volte a danno del pubblico.

Articolo 73.

Corrispondenza della Società colla Commissione.

Le domande, osservazioni e proposizioni della Società, che si riferiscono all’esecuzione delle presenti condizioni, saranno sempre dirette alla Commissione.

[p. 56 modifica]
Articolo 74.

Consegna della strada ai Governi al termine della concessione.

Scorso il tempo, durante il quale la Società potrà continuare a godere della concessione, sarà allora suo obbligo di consegnare, per mezzo della Commissione, in buono stato di conservazione ai Governi contraenti nei rispettivi loro Stati, senz’alcuno sborso per parte dei medesimi, la strada, le opere che la compongono, i locali ad uso di magazzeni, le stazioni, i luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata e di arrivo, le casette delle guardie e le case degli impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della strada, le officine, loro macchine ed attrezzi, e tutti gli edilizi, comunque non specificati in quest’articolo, che la Società abbia costruiti a forma delle presenti condizioni. Dovrà pure consegnare in buono stato le macchine fisse e mobili, le vetture ed i veicoli d’ogni genere: in somma tutto ciò che costituisce la strada ferrata e serve al suo completo esercizio, niuna cosa eccettuata.

Articolo 75.

Prelevazione sui proventi nell'ultimo quinquennio.

La Commissione avrà diritto di fare negli ultimi cinque anni precedenti il termine della concessione una prelevazione sui proventi della strada ferrata per guarentigia del ristabilimento in buon grado della medesima e delle sue opere accessorie, nel caso che la Società non corrispondesse a tale suo obbligo.

Articolo 76.

Diritto di redenzione della strada.

Dopo che siano decorsi i primi quindici anni dalla totale attivazione della linea, ciasceduno dei cinque Governi avrà il diritto di redimere in ogni tempo, col mezzo della Commissione, la concessione della strada ferrata dell’Italia centrale entro il proprio Stato, subentrando in tal caso nelle ragioni e negli obblighi della Società in faccia agli altri Governi interessati. Il prezzo da pagarsi per questa redenzione [p. 57 modifica]sarà quello dell’effettivo costo sul quale sarà stato garantito il minimo d’interesse, più la metà del reddito capitalizzato al cinque per cento, che potesse verificarsi negli ultimi cinque anni d’esercizio oltre il detto minimo d’interesse garantito. Questo prezzo così stabilito dovrà mantenersi fisso fino al ventesimo anno dalla attivazione della strada, dopo la qual epoca dovrà diminuirsi di un sessantesimo per ciascun anno in modo che, al fine degli ottant’anni di concessione, la strada torni ai Governi senza alcuno sborso. Il pagamento di questo prezzo, quando non sia fatto nell’atto della redenzione, dovrà effettuarsi alla Società in dieci rate uguali, ciascuna distante fra loro sei mesi, con sopra il frutto alla ragione del cinque per cento, da aggiungersi a ciascuna rata per il tempo decorso fra la data del contratto di redenzione e quella della scadenza delle rate medesime.


Articolo 77.

Riserva dei Governi per costruzioni diverse.

Si riservano i Governi ad autorizzare e far eseguire acquedotti, canali sì navigabili come di irrigazione e scoli d’acqua a traverso i territorii ove è situata la strada ferrata, o in luogo vicino o lontano, secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. La Società non potrà opporsi a consimili costruzioni, nè tampoco richiedere qualsiasi indennità, purchè per esse non risulti impedimento alla circolazione sulla strada ferrata, nè alcuna spesa a suo carico.


Articolo 78.

Uso comune con altre strade ferrate.

Se in avvenire abbia luogo la costruzione di un nuovo braccio di strada ferrata, spetterà alla Commissione di determinare le regole e le tariffe, colle quali la Società concessionaria della strada ferrata dell’Italia centrale per una parte, ed i nuovi costruttori per l’altra avranno facoltà di valersi reciprocamente delle strade e stazioni loro appartenenti. [p. 58 modifica]
Articolo 79.

Casi di decadenza della Società.

La Società decaderà dalla concessione e da tutti i diritti inerenti alla medesima, quando non abbia posto mano ai lavori nel termine stabilito dai precedenti articoli 45, 46, e quando nello spazio di quattro anni, decorrendi dal giorno dell’approvazione definitiva del progetto dell’intiera linea stradale, non abbia, a norma dell’articolo 48, compita ed attivata tutta la strada, inclusivamente alla diramazione da Reggio al Po dirimpetto a Borgoforte.

Articolo 80.

Provvidenze conseguenti alla decadenza.

In caso di decadenza sarà provvisto alla continuazione e compimento dei lavori mediante una pubblica aggiudicazione, da aprirsi dietro le presenti condizioni e sopra una stima delle opere fatte o iniziate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati e delle porzioni di strada che fossero aperte al pubblico. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente, ritenendo che le offerte potranno essere anche inferiori alla stima.

Articolo 81.

Conteggi col nuovo aggiudicatario.

La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore degli oggetti, di cui sopra, risultante dalla pubblica licitazione.

Articolo 82.

Caso di seconda aggiudicazione.

Se l’aggiudicazione in così fatto modo aperta non conducesse a verun risultato, si procederà a nuova aggiudicazione dopo sei mesi, e qualora anche questo secondo tentativo riuscisse vano, la Società sarà definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque siasi indennità dipendente dai lavori già eseguiti e dai materiali provvisti. Le porzioni di strada, che fossero aperte e potessero aprirsi al pubblico transito, passeranno immediatamente nel pieno possesso e [p. 59 modifica]godimento dei Governi entro i confini dei rispettivi Stati, senza sborso veruno per parte dei medesimi.

Articolo 83.

Casi di forza maggiore.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 79 e seguenti, non saranno applicabili al caso in cui il ritardo o la sospensione dei lavori provenisse da una forza maggiore.

Articolo 84.

Norme per la percezione dei prezzi di trasporto.

La percezione dei prezzi dei trasporti nelle tariffe avrà luogo per chilometro percorso senza riguardo alle frazioni di distanza, per modo che un chilometro cominciato si considera come compito. Per ciò che si riferisce al peso della mercanzia, si riterranno solamente i ventesimi dei mille chilogrammi, cosicchè ogni peso minore di chilogrammi cinquanta pagherà in ragione di chilogrammi cinquanta; ogni peso compreso fra i cinquanta ed i cento pagherà a ragione di cento chilogrammi, e così di seguito.

Articolo 85.

Bagaglio dei viaggiatori.

I viaggiatori potranno avere con loro un bagaglio di peso non maggiore di venti chilogrammi, senza andare soggetti ad alcun aumento di spesa.

Articolo 86.

Oggetti non contemplati nelle tariffe.

Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti che non fossero indicati nelle tariffe, saranno considerati, quanto ai prezzi di trasporto, come attenenti alle classi colle quali avessero maggiore analogia.

Articolo 87.

Spese accessorie di magazzini.

Le spese accessorie non inserite nelle tariffe, come sono quelle di deposito nei magazzeni inservienti alla strada e quelle di carico e scarico, saranno determinate con espressi [p. 60 modifica]regolamenti, da sottoporsi all’approvazione della Commissione.

Articolo 88.

Affissione delle tariffe e del corso delle monete.

Le tariffe per i trasporti sulla strada ferrata dovranno rimanere costantemente affisse in tutte le stazioni in luogo ben visibile, come vi saranno affisse parimente le tariffe di riduzione delle monete a lira italiana, e quelle dei pesi dei rispettivi Stati percorsi, a peso metrico.

Articolo 89.

Decisione delle contestazioni.

Le contestazioni, che potrebbero insorgere tra la Società e gl’impiegati preposti a vigilare la buona esecuzione delle opere ed il regolare esercizio della strada, le quali sieno motivate dalla interpretazione ed esecuzione delle condizioni qui contenute, o nei regolamenti che a forma di esse verranno per il seguito dettati dalla Commissione, saranno da questa inappellabilmente decise, considerandole come vertenza meramente amministrativa.

Articolo 90.

Ricorso in ultima istanza.

In qualunque questione dell’indole contemplata nel precedente articolo 89, che involva il diritto e non rivesta il carattere di meramente amministrativa, la Commissione pronuncierà il suo giudizio, riserbato però alla parte che si crede lesa il ricorso in ultima istanza al Supremo Consiglio di Giustizia residente in Modena, che giudica secondo le massime della Legislazione Estense.


Conte Gaetano ZUCCHINI Commissario PONTIFICIO.
Cav. Luigi NEGRELLI-MOLDELBE Commissario AUSTRIACO.
Consigliere Dottor Carlo RONCAGLIA Commissario ESTENSE.
Cav. Francesco BELLENI Commissario PARMENSE.
Commendatore Alessandro MANETTI Commissario TOSCANO.
Ingegnere Salvatore CACCIANINO.
Giuseppe FUMAGALLI.
Enrico Ridolfo SCHINTZ.